Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015

Modalità di assegnazione e di utilizzo della “Carta elettronica per l’aggiornamento e lo formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (15A07772)

(GU Serie Generale n.243 del 19-10-2015)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante:  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,  recante:  "Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado"; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,
recante delega al Governo per il conferimento di funzioni  e  compiti
alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma   della   Pubblica
Amministrazione  e  per  la  semplificazione  amministrativa  e,   in
particolare, l'art. 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, di approvazione del Regolamento recante: "Norme  in  materia  di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante: "Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali"; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione digitale"; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  "Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
scuola 29 novembre 2007; 
  Premesso che l'art. 1, comma 121,  della  legge  n.  107  del  2015
istituisce la "Carta", con un valore nominale di 500 euro  annui  per
ciascun anno scolastico, per  sostenere  la  formazione  continua  di
ciascun docente di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali al
fine  di  valorizzarne  le  competenze  professionali,  consentendone
l'utilizzo per  le  attivita'  dettagliatamente  indicate,  che  sono
liberamente individuabili dai beneficiari, per meglio realizzare  sia
le proprie esigenze formative che quelle individuate dall'istituzione
scolastica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 122, della legge n.  107  del  2015
attribuisce ad un apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, la  disciplina  delle  modalita'  di  assegnazione  ed
utilizzo della "Carta", nonche' dell'importo da assegnare  a  ciascun
docente di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto
altresi'  del  sistema  pubblico  per  la   gestione   dell'identita'
digitale, nonche' per disciplinare, fra  l'altro,  le  modalita'  per
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla "Carta"
e tenuto conto, altresi', che nelle more della definitiva  attuazione
del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, occorre
dare attuazione alla norma di cui al citato art. 1, comma 122,  della
legge n. 107 del 2015; 
  Considerato che i commi 121 e 123  della  legge  n.  107  del  2015
specificano rispettivamente che l'importo nominale di  500  euro,  da
assegnare a ciascun docente a tempo  indeterminato,  non  costituisce
retribuzione accessoria ne' reddito imponibile e che l'autorizzazione
di spesa decorre dall'anno 2015; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri deve essere adottato, a norma del  citato  comma  122  della
legge n. 107 del 2015, entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge e pertanto occorre rendere lo strumento  formativo
immediatamente  utilizzabile  e  fruibile  da   parte   dei   docenti
destinatari     dell'intervento,     consentendo,     nelle      more
dell'assegnazione  a  ciascuno  di  essi  di  una  carta  elettronica
nominativa e personale, l'immediata corresponsione, gia' a  decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, dell'importo nominale di 500  euro  a
mezzo di assegnazione su "Cedolino unico" per il tramite del  sistema
"NoiPA", nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 123; 
  Di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di
utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni  ordine  e
grado", di seguito denominata "Carta". 
                               Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
  1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso  le  Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e  prova,  hanno  diritto
all'assegnazione di una Carta, che e'  nominativa,  personale  e  non
trasferibile. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al  comma  1,  per  il
tramite delle Istituzioni scolastiche. 
  3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30  settembre  di
ciascun    anno    scolastico    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca,   secondo   le   modalita'   da
quest'ultimo individuate, l'elenco  dei  docenti  di  ruolo  a  tempo
indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonche' le variazioni di
stato giuridico di ciascun docente entro 10  giorni  dal  verificarsi
della  causa  della   variazione.   Il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca   trasmette   alle   Istituzioni
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a  tempo
indeterminato. 
  4. La Carta e' assegnata,  nel  suo  importo  massimo  complessivo,
esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di  cui  al
comma 1. Nel caso in cui il docente  sia  stato  sospeso  per  motivi
disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta  e  l'importo  di  cui
all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni  scolastici
in cui interviene la sospensione. Qualora la  sospensione  intervenga
successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata  e'
recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove  non
sufficienti, sull'assegnazione dell'anno  scolastico  successivo.  Il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
disciplina  le  modalita'  di  revoca  della  Carta   nel   caso   di
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 
  5. La Carta deve essere restituita all'atto  della  cessazione  dal
servizio. 
                               Art. 3 
 
 
                         Importo della Carta 
 
  1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad  euro  500
annui utilizzabili nell'arco  dell'anno  scolastico  di  riferimento,
ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando  quando  previsto
dai commi 2 e 3. 
  2. L'importo di cui al comma 1 e'  reso  disponibile,  per  ciascun
anno  scolastico,  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 1,  comma  123,  della  legge  n.  107  del  2015,  relativa
all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun  anno  scolastico,
ed entro il limite della medesima. Entro il 31  dicembre  di  ciascun
anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere  disponibili  a
valere  sull'autorizzazione  di  spesa  citata  sono   destinate   ad
incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al
comma 1. 
  3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente
nel  corso  dell'anno  scolastico   di   riferimento   rimane   nella
disponibilita' della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico
successivo a quello della mancata utilizzazione. 
                               Art. 4 
 
 
                  Modalita' di utilizzo della Carta 
 
  1. La Carta e'  utilizzata  da  ciascun  docente  per  le  seguenti
finalita' di formazione e aggiornamento professionale: 
      a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,  di
pubblicazioni e di riviste; 
      b) acquisto di hardware e software; 
      c) iscrizione a corsi  per  attivita'  di  aggiornamento  e  di
qualificazione  delle  competenze  professionali,  svolti   da   enti
accreditati presso il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,  ovvero  a  corsi
post  lauream  o  a   master   universitari   inerenti   al   profilo
professionale; 
      d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 
      e) ingresso a musei, mostre ed eventi  culturali  e  spettacoli
dal vivo; 
      f) iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito
del  piano  triennale  dell'offerta   formativa   delle   Istituzioni
scolastiche e del Piano nazionale di formazione di  cui  all'art.  1,
comma 124, della legge n. 107 del 2015. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
puo' sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, con operatori pubblici e  privati,
finalizzate all'ottimale utilizzo della Carta  da  parte  di  ciascun
docente, che riconoscano specifiche agevolazioni per le finalita'  di
cui al  comma  1,  consentendone  cosi'  il  piu'  ampio  e  proficuo
utilizzo. 
  3. La Carta e' fruibile, come strumento di pagamento, su almeno uno
dei circuiti  telematici  di  pagamento  a  maggiore  diffusione  sul
territorio nazionale. 
                               Art. 5 
 
 
                Modalita' di assegnazione della Carta 
 
  1. La Carta e' assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card
personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente  i  dati
personali  e  di  servizio  del  soggetto  beneficiario,  utili  agli
esclusivi fini dell'associazione della  Carta  al  docente  titolare.
L'importo  di  cui  all'art.  3  e',  per  ciascun  anno  scolastico,
accreditato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8   per   l'anno
scolastico 2015/2016. 
  2. La tipologia, i criteri e le  modalita'  di  utilizzo  dei  dati
connessi alla Carta sono  stabiliti  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Garante   per   la
protezione dei dati personali. 
                               Art. 6 
 
 
          Affidamento del servizio connesso alla emissione 
                     e alla gestione della Carta 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni,  provvede  ad  affidare  il
servizio relativo all'emissione, alla fornitura e alla gestione della
Carta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
Eventuali utili derivanti dall'affidamento del servizio sono  versati
all'Entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. L'affidamento di cui al comma 1 disciplina eventuali limitazioni
di carattere merceologico, geografico o telematico all'utilizzo della
Carta ed e' effettuato in tempo utile per consentire la distribuzione
della Carta a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. 
                               Art. 7 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
  1.   Con   successivo   decreto,   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro   60   giorni
dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'art. 6, indica
le modalita' di rendicontazione delle spese per  finalita'  formative
sostenute dal singolo docente destinatario della Carta. 
  2. I  docenti  destinatari  della  Carta  trasmettono  agli  Uffici
amministrativi dell'Istituzione scolastica di  appartenenza,  secondo
le modalita' e nel rispetto dei termini indicati con  il  decreto  di
cui al comma 1, la rendicontazione comprovante  l'effettivo  utilizzo
della somma di cui all'art. 3, per le finalita' e con le modalita' di
cui all'art. 4. Nel caso in cui la  predetta  documentazione  risulti
non  conforme  alle  finalita'  di  cui  all'art.  4,  incompleta   o
presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la  somma
non rendicontata e' recuperata a  valere  sulle  risorse  disponibili
sulla  Carta  e,  ove  non  sufficienti,  con  l'erogazione  riferita
all'anno scolastico successivo. 
  3. I rendiconti di cui al comma 2 sono  messi  a  disposizione  dei
revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro
di  regolarita'  amministrativo-contabile,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni. 
                               Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per l'anno scolastico  2015/2016,  nelle  more  dell'attivazione
delle modalita' di  assegnazione  della  Carta  di  cui  all'art.  5,
l'importo di cui all'art. 3, comma 1, e' erogato ai soggetti  di  cui
all'art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e  comunque  non  oltre  il
ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco  dei
docenti  immessi  in  ruolo  al  sistema  NOIPA,  avvalendosi   delle
procedure informatiche e dei servizi del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento  dell'Amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi - mediante gli ordini collettivi di pagamento
di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  2. Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse  sono  assegnate  ai
docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti  immessi  in  ruolo  con
decorrenza giuridica dal 1 settembre  2015  ai  sensi  del  Piano  di
assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel  caso
in cui l'effettiva presa  di  servizio  avvenga  ad  anno  scolastico
iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero. 
  3. Entro il 31 dicembre 2015 le risorse che dovessero eventualmente
rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 123, della Legge n. 107 del 2015 sono ripartite tra
i soggetti di cui all'art. 2. 
  4. I docenti destinatari  delle  risorse  trasmettono  agli  Uffici
amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza,  entro  e
non  oltre  il  31  agosto  2016,  la   rendicontazione   comprovante
l'effettivo utilizzo della somma di cui all'art. 3, per le  finalita'
e con le modalita' di cui all'art. 4. Nel caso  in  cui  la  predetta
documentazione risulti non conforme alle finalita' di cui all'art. 4,
incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente
ovvero non presentata, la somma non rendicontata  e'  recuperata  con
l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017. 
  5. I rendiconti di cui al comma 4 sono  messi  a  disposizione  dei
revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro
di  regolarita'  amministrativo-contabile,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 settembre 2015 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Renzi 
 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Giannini 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2404