Reinserimento in GaE

Reinserimento in GaE: il MIUR viola il diritto al lavoro dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda

 

I Giudici del Lavoro continuano a dare ragione all’ANIEF sul diritto al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, Giuseppe Micali e Manuela Pirolozzi ottengono due ordinanze di pieno accoglimento che riconoscono il diritto dei nostri iscritti all’immediato reinserimento in GaE constatando che il MIUR, cancellandoli dalle graduatorie senza preavviso, ha leso il loro diritto al lavoro nonché all’esplicazione della loro personalità sociale.

 

Patti (ME) e Pescara, questi i tribunali del lavoro che si sono schierati dalla parte dei lavoratori accogliendo le richieste ANIEF di emissione di un provvedimento d’urgenza volto a tutelare il diritto dei docenti cancellati dalle GaE per non aver prodotto domanda di aggiornamento. Il Tribunale di Patti, infatti, su ricorso patrocinato dall’ottimo operato dell’Avv. Micali, ha riconosciuto che l’art. 1, comma 1 bis della L. 143/2004 è tutt’ora “in vigore nella sua interezza”, e quindi anche nella parte in cui dispone che è consentito ai docenti cancellati “il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

 

Il Giudice del Lavoro di Pescara, inoltre, in accoglimento del ricorso presentato con formula d’urgenza dall’Avv. Pirolozzi, che conferma ancora una volta la sua competenza nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola a lei affidati dall’ANIEF, ha osservato come “con sentenza n. 3658 del 14.7.2014 il Consiglio di Stato ha annullato, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il citato DM 42/2009 nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima. In tale sentenza il CdS ha ritenuto che, pur essendo la presenza nelle graduatorie condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi […], nella norma primaria l’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie che però non è assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare”.

 

In accoglimento delle istanze presentate dai legali ANIEF, l’ordinanza di Pescara evidenzia anche come “l’omesso reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento comporta per la ricorrente, nelle more del giudizio di merito, l’impossibilità di acquisizione di qualsiasi occasione di impiego in attività di docenza (attività lavorativa sua propria e per cui possiede titolo abilitante) alle dipendenze del Ministro convenuto, venendo come noto i docenti reclutati in unica soluzione (salvo ulteriore conferimento di supplenze temporanee per esigenze sopravvenute) all’inizio di ogni anno scolastico, con conseguente grave pregiudizio del suo diritto al lavoro, nonché, più in generale, all’esplicazione della sua personalità sociale, costituzionalmente garantiti ex artt. 2 e 4 Cost”.


 

Reinserimento in GaE – vittorie ANIEF a Foggia e Pistoia: il MIUR non può escludere “a vita” i docenti cancellati per non aver prodotto domanda

 

Piovono condanne sul MIUR a reinserire i docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in GaE grazie ai ricorsi promossi dall’ANIEF presso i Giudici del Lavoro di tutta Italia. Questa volta sono i Tribunali di Foggia e Pistoia ad accogliere senza riserve le istanze cautelari proposte dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, Luca Ficuciello e Maria Schipani in favore di due nostre iscritte e ad ottenere la condanna del MIUR all’immediato reinserimento delle docenti anche al fine di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.

 

L’Ordinanza Cautelare ottenuta dall’ANIEF presso il Tribunale di Pistoia, infatti, parla chiaro e ritiene evidente che il pregiudizio grave e irreparabile deriva “dal depennamento effettuato dall’Amministrazione che impedirebbe alla ricorrente di rimanere inserita nelle graduatorie, di usufruire del relativo punteggio per gli anni successivi e di partecipare al piano straordinario delle assunzioni previsto dalla legge di stabilità per il 2015” e per tale motivo ordina il suo immediato reinserimento nelle graduatorie d’interesse valide per il triennio 2014/2017. Anche il Giudice del Lavoro di Foggia, accogliendo le richieste del nostro legale sul territorio Avv. Luca Ficuciello, rileva come “nelle more dell’emissione di un pronunciamento di merito parte ricorrente vedrebbe inevitabilmente pregiudicato il diritto alla collocazione nelle graduatorie sulla base del proprio punteggio, con conseguente pregiudizio del ricorrente che potrebbe vedersi privato del proprio diritto alla immissione in ruolo”.

 

Secondo le ordinanze ottenute dall’ANIEF, inoltre, e andando nel merito della controversia, la riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento “non implica ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica di dette graduatorie ad esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime” e “la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista appunto dall’art. 1 comma 1 bis della legge 143, e ciò coerentemente con la testé già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all’esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all’originaria regolamentazione”.

 

L’azione legale dell’ANIEF, grazie all’ottimo operato dei propri legali, ha nuovamente fatto la differenza e tutelato un diritto da troppo tempo illegittimamente violato dal Ministero dell’Istruzione che ha creduto di poter “esiliare a vita” dalle Graduatorie a Esaurimento i docenti che non avevano prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in uno dei periodi di vigenza delle stesse.