Ordinanza TAR Puglia 30 ottobre 2015, n. 547

00547/2015 REG.PROV.CAU.

02212/2015 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso r.g. n. 2212 del 2015, proposto da:

 

  • -OMISSIS-, quali genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Simona Manca, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;

 

contro

  • il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV Ambito Territoriale di Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti di

— OMISSIS-;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

  • del decreto n. 7441 del 28.8.2015 dell’USR Puglia – Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7442 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7444 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;-

  • del decreto n. 7441/1 del 29.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7458 del 31.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7664 del 4.9.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto del Dirigente dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI, prot. n. 7524 dell’1.9.2015 e della relativa nota di convocazione del 31.8.2015;

  • di tutti i provvedimenti di estremi ignoti e atti del procedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti per l’a.s. 2015/2016 emanati dal Dirigente dell’USR Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Lecce e dal Direttore dell’USR Puglia, che hanno escluso le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti titolari su disciplina su posti di sostegno della scuola secondaria di I° grado nell’ambito della provincia di Lecce, impedendo di fatto ogni possibile continuità didattica dei docenti sugli alunni portatori di handicap e, in particolare, della prof.ssa -OMISSIS- Maria Rosaria sull’alunna-OMISSIS-frequentante la III^ media presso la Scuola Media -OMISSIS-;

  • di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, comunque lesivi della posizione dei ricorrenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV, Ambito Territoriale di Lecce.

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l’art. 55 c.p.a..

Visti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Visto l’art. 52 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1, 2 e 5.

Relatore alla camera di consiglio del 29 ottobre 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Simona Manca e Grazia Matteo -per le pp.aa..

 

1.- Richiamata l’ordinanza istruttoria n. 2839/2015 adottata dalla Sezione alla camera di consiglio del 24 settembre 2015: <<Considerato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti delle Amministrazioni convenute nella parte in cui non è stata assegnata come docente di sostegno la prof.ssa -OMISSIS- alla propria figlia.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:

– copia delle domande di assegnazione quale docenti di sostegno per la sede di Lecce, presentate dai candidati precedenti in graduatoria la prof.ssa -OMISSIS-;

– una relazione sui fatti di causa anche con riferimento alle censure dedotte in giudizio. >>

Vista la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce prot. n. 8487 dell’8 ottobre 2015.

Ritenuto che il Dirigente non esplicita compiutamente, nonostante la censura sul punto, le ragioni in base alle quali l’istituzione dei posti ‘in deroga’ (v. decreto n. 7458/2015 e giur. C. Cost. in materia, tra cui sent. n. 80 del 2010) avveniva successivamente alle operazioni di mobilità provinciale e, comunque, con modalità tali da precludere ai docenti a dette operazioni interessati (tra cui la ricorrente) di concorrere anche relativamente ai posti medesimi.

Ritenuto che l’istanza cautelare debba dunque essere accolta, con ogni conseguenza quanto all’assegnazione della prof. -OMISSIS- alla Scuola Media -OMISSIS- (operando poi, all’interno dell’Istituto, l’interesse alla continuità didattica della minore).

Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano essere liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe, e, per conseguenza, sospende l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’interesse dell’odierna ricorrente.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2016.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi citati.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)