Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855

Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali. (15A08609)

(GU Serie Generale n.271 del 20-11-2015 – Suppl. Ordinario n. 63)

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a seguito della modifica apportata da decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l’art. 17, commi 95, 99 e 102;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2011, recante “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, concernente la “Rideterminazione dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l’articolo 14, comma 3-bis, lett. a), che modifica l’articolo 15, comma 2, della citata legge n. 240 del 2010 prevedendo l’afferenza ai settori concorsuali, a regime, di almeno venti professori di prima fascia;

VISTO il parere espresso dal C.U.N nell’adunanza del 1° aprile 2015 in relazione allo schema di decreto trasmesso il 19 febbraio 2015;

VISTO il parere espresso dal C.U.N nell’adunanza del 29 aprile 2015, prot. n. 8533 del 19 maggio 2015, in relazione ai refusi contenuti nell’Allegato B, recante “Declaratorie dei settori concorsuali”, parte integrante del parere reso nell’adunanza del 1° aprile 2015;

VISTO il parere espresso dal C.U.N nell’adunanza del 29 aprile 2015, prot. n. 7479 del 7 maggio 2015, concernente le “Regole di corrispondenza tra i Settori concorsuali dell’Abilitazione scientifica nazionale 2012 e 2013 oggetto di rideterminazione e i Settori concorsuali per le procedure di chiamata di cui agli artt. 18 e 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTA la proposta formulata dal C.U.N nell’adunanza del 29 aprile 2015, prot. n. 7552 dell’8 maggio 2015, in merito all’opportunità di tradurre anche in lingua inglese la denominazione dei settori scientifico disciplinari, dei settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali, come rideterminati dal presente decreto, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca;

RITENUTA l’opportunità di rideterminare i macrosettori, i settori concorsuali ed i settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal’articolo 14, comma 3-bis, lettera a), della legge n. 114 del 2014;

RITENUTA in particolare l’esigenza di istituire uno specifico settore concorsuale per il settore scientifico-disciplinare IUS/14-Diritto dell’Unione europea, in considerazione dell’autonomia scientifica acquisita da tale settore rispetto al settore concorsuale 12/E1 di cui al predetto decreto ministeriale 12 giugno 2012;

 

DECRETA

Articolo 1
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell’allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari) e nell’allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). L’allegato C contiene le regole di corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012 e quelli determinati dal presente decreto. L’allegato D reca la denominazione in lingua inglese dei settori scientifico-disciplinari, dei settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali di cui all’allegato C. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

  1. Ai fini di cui agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A.

 

Articolo 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell’allegato A del presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all’inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi.

  1. In tutti i casi in cui i settori concorsuali non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, l’inquadramento è disposto a domanda dell’interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone comunque l’inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell’interessato.

  2. I professori ed i ricercatori che, anteriormente alla determinazione dei settori
    concorsuali di cui al comma 1 dell’articolo 1, risultavano inquadrati in settori scientifico-disciplinari afferenti a più di un settore concorsuale e che per effetto di tale determinazione risultano reinquadrati in un settore concorsuale diverso da quello di provenienza possono richiedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il passaggio ad un altro settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale di provenienza. Il passaggio è disposto dal Rettore entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale che si esprime entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

  3. Tutti i decreti di inquadramento devono, in ogni caso, essere adottati entro 45 giorni dalla di data pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Articolo 3
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all’articolo 2. La richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l’eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

  1. Il passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi è subordinato al parere obbligatorio e vincolante del CUN da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta.

 

Articolo 4
1. Coloro che appartengono ad un settore scientifico disciplinare che si trovi compreso, per effetto della presente rideterminazione in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore concorsuale e hanno conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nel settore concorsuale di destinazione, purchè nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al settore scientifico disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

 

  1. Coloro che appartengono a settori scientifico disciplinari che, per effetto della presente rideterminazione, e della conseguente soppressione del settore concorsuale di origine, si trovino inclusi in uno o più settori concorsuali appartenenti a macrosettori concorsuali diversi da quello di provenienza e hanno conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l’abilitazione scientifica nazionale in uno qualunque dei settori concorsuali appartenenti al macrosettore concorsuale di provenienza possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nei settori concorsuali di destinazione, purchè nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo ai settori scientifico disciplinari interessati dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

  2. Le regole di corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012 e quelli determinati dal presente decreto sono riportate nella tabella di cui all’Allegato C.

Articolo 5
1. Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima dell’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della stessa legge.

 

Articolo 6
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono abrogati i decreti ministeriali 29 luglio 2011 e 12 giugno 2012.

 

  1. Il decreto ministeriale 12 giugno 2012 continua ad essere applicato limitatamente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi alle tornate dell’abilitazione scientifica nazionale,  indette con i decreti direttoriali n. 222 del 20 luglio 2012 e n. 161 del 28 gennaio 2013.

 

Articolo 7

  1. Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 30 ottobre 2015

IL MINISTRO
Stefania Giannini


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