da tuttoscuola.com
Arrivano i docenti del potenziato. Cosa farne? Il Miur dovrà chiarire presto
Sono in corso in questi giorni le assegnazioni di sede agli immessi in ruolo della fase C. Subito dopo e, comunque, entro la fine del mese molti di loro assumeranno servizio presso l’istituzione scolastica scelta. Una parte (quanti?), con decorrenza giuridica del ruolo al 1° settembre scorso, rimarrà nella sede scelta al momento della nomina come supplenti annui o fino al 30 giugno.
Ma gli altri che raggiungeranno la nuova sede come docenti dell’organico potenziato come saranno impiegati? Come supplenti o come assegnati a progetti?
Nel primo caso saranno utilizzati soltanto per le supplenze brevi o potrebbero anche scalzare dalla nomina docenti su supplenza lunga?
Insomma, sono da considerare a disposizione e impiegati prioritariamente su supplenza e, nel frattempo, utilizzati precariamente su progetti o attività integrative definite nel POF d’istituto (in attesa del Piano triennale da varare prossimamente per il prossimo anno)?
Oppure possono essere incardinati su progetti o attività strutturate, diventando inamovibili?
C’è un altro non piccolo problema sollevato a suo tempo da Tuttoscuola e sul quale il Gabinetto del Miur ha dichiarato l’impegno ad assicurarvi soluzione: in caso di assenza dei docenti dell’organico potenziato (compresi quelli sul sostegno potenziato) si potrà nominare supplente in sostituzione, nonostante l’esplicito divieto della legge 107/15? (Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria – comma 95).
Certamente tutto questo è già all’attenzione del Ministero, ma le scuole hanno urgente bisogno di conoscere precise norme di comportamento in merito.