Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  47,  comma  1,  della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante  delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  gli
stranieri,  nel  quale  devono essere riunite e coordinate tra loro e
con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche
a  tal  fine  necessarie,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
stranieri   contenute   nel  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
compatibili  con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998,
le  disposizioni  della  legge  30  dicembre  1986,  n. 943, e quelle
dell'articolo  3,  comma  13,  della  legge  8  agosto  1995  n. 335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  del  Ministro degli affari
esteri,  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro di
grazia  e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  con  il  Ministro  della  sanita', con il
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  e con il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                      (Ambito di applicazione)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

  1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma,  della  Costituzione,  si  applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
  ((2.  Il  presente  testo  unico  non si applica ai cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme
di attuazione dell'ordinamento comunitario)).
  3.  Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente  testo  unico.  Sono  fatte  salve  le disposizioni interne,
comunitarie  e  internazionali  piu'  favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
  4.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni, le
disposizioni   del   presente   testo  unico  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie  di  competenza  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle
province  autonome,  esse  hanno  il  valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
  6.  Il  regolamento  di  attuazione  del  presente  testo unico, di
seguito  denominato  regolamento  di  attuazione, e' emanato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo
1998, n. 40.
  7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6  e'  trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere delle
Commissioni  competenti  per  materia,  che si esprimono entro trenta
giorni.  Decorso  tale  termine,  il  regolamento e' emanato anche in
mancanza del parere.
                               Art. 2
                 (Diritti e doveri dello straniero)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

  1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello  Stato  sono  riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana  previsti  dalle  norme  di  diritto interno, dalle convenzioni
internazionali  in  vigore  e  dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
  2.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello
Stato  gode  dei  diritti  in  materia civile attribuiti al cittadino
italiano,  salvo  che  le  convenzioni  internazionali  in vigore per
l'Italia  e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in  cui  il  presente  testo  unico  o  le convenzioni internazionali
prevedano  la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i
criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n.  143  del  24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158,   garantisce   a   tutti  i  lavoratori  stranieri  regolarmente
soggiornanti  nel  suo  territorio  e  alle  loro famiglie parita' di
trattamento  e  piena  uguaglianza  di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
  4.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  partecipa  alla vita
pubblica locale.
  5.  Allo  straniero  e'  riconosciuta parita' di trattamento con il
cittadino  relativamente  alla  tutela  giurisdizionale dei diritti e
degli   interessi   legittimi,   nei   rapporti   con   la   pubblica
amministrazione  e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
  6.  Ai  fini  della  comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti  l'ingresso,  il  soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti,  anche  sinteticamente,  in  una  lingua  comprensibile  al
destinatario,  ovvero,  quando  cio'  non sia possibile, nelle lingue
francese,  inglese  o  spagnola,  con  preferenza per quella indicata
dall'interessato.
  7.  La  protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti  dalle  norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate   e  gravi  ragioni  attinenti  alla  amministrazione  della
giustizia  e  alla  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della sicurezza
nazionale,  ogni  straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto  con  le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere
in   cio'   agevolato  da  ogni  pubblico  ufficiale  interessato  al
procedimento.   L'autorita'   giudiziaria,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza   e  ogni  altro  pubblico  ufficiale  hanno  l'obbligo  di
informare,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese  a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto  ad  adottare  nei  confronti  di  costui  provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato,  di  tutela  dei  minori di status personale ovvero in caso di
decesso  dello  straniero  o  di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per  motivi  previsti  dalla  legge.  Non  si  fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda  di  asilo,  di  stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
  8.  Gli  accordi  internazionali  stipulati per le finalita' di cui
all'articolo  11,  comma  4,  possono stabilire situazioni giuridiche
piu'  favorevoli  per  i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi  di  cooperazione  per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
  9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
                             Art. 2-bis
       (( (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) ))

  ((1.   E'   istituito   il  Comitato  per  il  coordinamento  e  il
monitoraggio  delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato "Comitato".
  2.  Il  Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del  Consiglio  dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del  Consiglio  dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai  temi  trattati  in  ciascuna  riunione  in numero non inferiore a
quattro  e  da  un  presidente  di  regione  o  di provincia autonoma
designato  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni e delle
province autonome.
  3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'
istituito   un   gruppo   tecnico   di  lavoro  presso  il  Ministero
dell'interno,  composto  dai  rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari  regionali,  per  le  pari  opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
attivita'   produttive,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e   forestali,   per   i   beni   e  le  attivita'  culturali,  delle
comunicazioni,  oltre  che  da un rappresentante del Ministro per gli
italiani  nel  mondo  e  da  tre  esperti  designati dalla Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  Alle  riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame,  possono  essere  invitati  anche rappresentanti di ogni altra
pubblica    amministrazione    interessata    all'attuazione    delle
disposizioni  del  presente  testo  unico, nonche' degli enti e delle
associazioni  nazionali  e  delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
  4.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il  Ministro  degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il  Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
di  coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
                               Art. 3
                        Politiche migratorie
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati,  il  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi  nell'assistenza  e  nell'integrazione  degli  immigrati  e le
organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale, predispone ogni tre anni salva
la  necessita'  di  un  termine piu' breve il documento programmatico
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio  dello  Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento.  Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   del  documento
programmatico.  Il  documento programmatico e' emanato, tenendo conto
dei  pareri  ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro   dell'Interno   presenta   annualmente  al  Parlamento  una
relazione   sui   risultati   raggiunti  attraverso  i  provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
  2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo  Stato  italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione  europea,  con  le  organizzazioni internazionali, con le
istituzioni  comunitarie  e  con  organizzazioni  non governative, si
propone  di  svolgere  in  materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione  di  accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi'
le  misure  di  carattere  economico  e  sociale  nei confronti degli
stranieri  soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che
non debbono essere disciplinate con legge.
  3.  Il  documento  individua  inoltre  i  criteri  generali  per la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  nel  territorio  dello Stato,
delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a  favorire  le  relazioni
familiari,  l'inserimento  sociale  e  l'integrazione culturale degli
stranieri  residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita'  culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti con
l'ordinamento  giuridico,  e  prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
  4.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il  Comitato  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  2,  la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,   n.  281,  e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
annualmente  definite,  entro  il  termine  del 30 novembre dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento  del  decreto,  sulla base dei
criteri  generali  individuati  nel documento programmatico, le quote
massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro  autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure  di  protezione  temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi
dell'articolo  20.  Qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite  delle  quote  predette.  In caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri  puo'  provvedere  in  via transitoria, con proprio decreto,
((entro  il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato)).
  5.   Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni  di
bilancio,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano  i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di   rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  il  pieno
riconoscimento  dei  diritti  e  degli  interessi  riconosciuti  agli
stranieri  nel  territorio  dello  Stato,  con particolare riguardo a
quelli  inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  si provvede
all'istituzione  di  Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la  Regione,  gli  enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi   nel   soccorso   e   nell'assistenza   agli   immigrati,  le
organizzazioni  dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi  delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
  6-bis.  Fermi  restando  i  trattamenti  dei  dati  previsti per il
perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali, il Ministero
dell'interno  espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  le
attivita'  di  raccolta  di  dati  a  fini  statistici  sul  fenomeno
dell'immigrazione    extracomunitaria    per   tutte   le   pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
  7.   Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo  1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
  8.  Lo  schema  del  documento  programmatico  di cui al comma 7 e'
trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni  competenti  per  materia,  che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO, IL SOGGIORNO E L’ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO E IL
SOGGIORNO

                               Art. 4
                 Ingresso nel territorio dello Stato
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  e'  consentito  allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del  visto  d'ingresso,  salvi  i casi di esenzione, e puo' avvenire,
salvi  i  casi  di  forza  maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
  2.   Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza  dello  straniero.  Per  soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e  consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri  Stati.
Contestualmente   al  rilascio  del  visto  di  ingresso  l'autorita'
diplomatica   o   consolare  italiana  consegna  allo  straniero  una
comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in  inglese,  francese,  spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in
Italia.  Qualora  non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in   vigore   per   procedere  al  rilascio  del  visto,  l'autorita'
diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo.  In  deroga  a  quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico  il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le  domande  di  visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27,  28,  29,  36  e  39.  La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta  o  di  false  attestazioni  a sostegno della domanda di
visto  comporta  automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali,   l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  e'  sufficiente,  ai  fini del
reingresso  nel  territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera.
  3.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia,  in  armonia  con  gli  obblighi  assunti  con l'adesione a
specifici  accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio
territorio  allo  straniero  che  dimostri  di  essere in possesso di
idonea  documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno,   nonche'   la  disponibilita'  di  mezzi  di  sussistenza
sufficienti  per  la  durata  del  soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi  di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese  di  provenienza.  I  mezzi  di  sussistenza  sono definiti con
apposita  direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei
criteri  indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3,  comma  1.  Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali  requisiti  o  che  sia  considerato  una  minaccia per l'ordine
pubblico  o  la  sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia  abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle  frontiere  interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti  condannato,  anche  ((con  sentenza non definitiva, compresa
quella  adottata))  a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti  dall'articolo  380,  commi  1  e 2, del codice di procedura
penale  ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la liberta'
sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o  per  reati  diretti  al  reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare   in   attivita'  illecite.  ((Impedisce  l'ingresso  dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per
uno  dei  reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione  II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela
del  diritto  di  autore,  e  degli  articoli  473  e  474 del codice
penale)).  Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti  una  minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o
la  sicurezza  dello  Stato  o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia  sottoscritto  accordi  per  la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
  4.  L'ingresso  in  Italia  puo'  essere  consentito  con visti per
soggiorni  di  breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni
di  lunga  durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso  di  soggiorno  in  Italia con motivazione identica a quella
menzionata  nel  visto.  Per  soggiorni  inferiori a tre mesi saranno
considerati  validi  anche  i motivi esplicitamente indicati in visti
rilasciati  da  autorita'  diplomatiche o consolari di altri Stati in
base  a  specifici  accordi  internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione   alle   competenti   Commissioni   parlamentari,  ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i  cui  cittadini  siano  soggetti  ad  obbligo  di  visto,  anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
  6.  Non  possono  fare  ingresso  nel territorio dello Stato e sono
respinti  dalla  frontiera  gli  stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto  di  ingresso,  gli  stranieri  che  debbono essere espulsi e
quelli   segnalati,   anche   in   base   ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non  ammissione  per  gravi  motivi  di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
  7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
                             Art. 4-bis 
                     (Accordo di integrazione). 
 
  1. Ai  fini  di  cui  al  presente  testo  unico,  si  intende  con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri,  nel  rispetto  dei  valori
sanciti dalla Costituzione  italiana,  con  il  reciproco  impegno  a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'. 
  ((1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione
del processo di integrazione di cui  al  comma  1,  sono  fornite  le
informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso  di
soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.)). 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente articolo, con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   per   la
sottoscrizione,  da  parte  dello  straniero,  contestualmente   alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno  ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso  di
soggiorno.  La  stipula  dell'Accordo  di  integrazione   rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di  soggiorno.  La
perdita integrale dei crediti determina la  revoca  del  permesso  di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello  Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di  cui  all'articolo  13,
comma 4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di  permesso  di
soggiorno  per  asilo,  per  richiesta  di  asilo,   per   protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di  permesso
di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  di  carta  di
soggiorno per familiare straniero di cittadino  dell'Unione  europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di  soggiorno  che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 5 
                        Permesso di soggiorno 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 
 
  1. Possono soggiornare nel territorio  dello  Stato  gli  stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che  siano  muniti  di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in  corso
di validita', a norma  del  presente  testo  unico  o  che  siano  in
possesso di permesso di soggiorno o  titolo  equipollente  rilasciato
dalla competente  autorita'  di  uno  Stato  appartenente  all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
  2. Il permesso di  soggiorno  deve  essere  richiesto,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al  questore  della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto  giorni  lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo'  prevedere  speciali  modalita'  di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di  turismo,  di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per  l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in  case  di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
  2-bis. Lo straniero  che  richiede  il  permesso  di  soggiorno  e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (6) 
  2-ter. La richiesta di  rilascio  e  di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un  contributo,  il  cui
importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200  euro  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi'  le  modalita'  del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della  disposizione  di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento  del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del  permesso  di  soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per  protezione  sussidiaria,  per
motivi umanitari. 
  3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di
lavoro e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti  stabiliti
dal presente testo unico  o  in  attuazione  degli  accordi  e  delle
convenzioni internazionali in vigore. La  durata  non  puo'  comunque
essere: 
    a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189; 
    c) inferiore al periodo di frequenza, anche  pluriennale,  di  un
corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica   o   per   formazione
debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;
secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo'
essere prolungato per ulteriori dodici  mesi  oltre  il  termine  del
percorso formativo compiuto, secondo  quanto  disposto  dall'articolo
22, comma 11-bis; (49) 
    d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189; 
    e) superiore alle necessita'  specificamente  documentate,  negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal  regolamento  di
attuazione. 
  3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'  rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di  cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno  per
lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e  comunque  non
puo' superare: 
    a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale,  la
durata complessiva di nove mesi; 
    b) in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, la durata di un anno; 
    c) in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, la durata di due anni. 
  3-ter. Allo straniero che  dimostri  di  essere  venuto  in  Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
rilasciato, qualora si tratti di  impieghi  ripetitivi,  un  permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a  tre  annualita',  per  la  durata
temporale annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di  ingresso
e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato  immediatamente  nel
caso in cui lo straniero violi le  disposizioni  del  presente  testo
unico. 
  3-quater. Possono inoltre soggiornare nel  territorio  dello  Stato
gli stranieri muniti di permesso di  soggiorno  per  lavoro  autonomo
rilasciato  sulla  base   della   certificazione   della   competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
permesso di soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore  ad  un
periodo di due anni. 
  3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi  di  lavoro,  ai  sensi  dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso  per  lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS  nonche'
all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma  9
dell'articolo  22  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
documentazione.   Uguale   comunicazione   e'   data   al   Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per  ricongiungimento  familiare
di cui all'articolo 29 entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione. 
  3-sexies.  Nei  casi  di  ricongiungimento  familiare,   ai   sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni. 
  4.  Il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  e'  richiesto  dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno  sessanta
giorni prima della scadenza, ed e'  sottoposto  alla  verifica  delle
condizioni previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse  condizioni
previste dal presente testo unico.  Fatti  salvi  i  diversi  termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una  durata  non  superiore  a
quella stabilita con rilascio iniziale. 
  4-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
  5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati  e,  se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti  nuovi
elementi che ne consentano  il  rilascio  e  che  non  si  tratti  di
irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento
di rifiuto del rilascio, di  revoca  o  di  diniego  di  rinnovo  del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo  29,  si  tiene  anche  conto  della  natura  e   della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e  dell'esistenza
di legami familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche  della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (47) 
  5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero  per  l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto  anche  di
eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e
2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 
  5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato  quando  si
accerti la violazione del  divieto  di  cui  all'articolo  29,  comma
1-ter. 
  6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono  essere
altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi  in  Italia,  quando  lo  straniero  non  soddisfi  le
condizioni di soggiorno applicabili in uno  degli  Stati  contraenti,
salvo  che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare  di   carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali  o  internazionali
dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per  motivi  umanitari
e'  rilasciato  dal  questore  secondo  le  modalita'  previste   nel
regolamento di attuazione. 
  7. Gli stranieri muniti  del  permesso  di  soggiorno  o  di  altra
autorizzazione che conferisce il diritto  a  soggiornare,  rilasciati
dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e  validi  per
il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza  al
questore entro  il  termine  di  cui  al  comma  2.  Agli  stessi  e'
rilasciata idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.  Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 103 a euro 309. 
  7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'  trattenuto  nel
territorio nazionale oltre i  tre  mesi  dall'ingresso,  il  questore
intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre  sette  giorni
dalla  notifica  dell'intimazione,  nello  Stato  membro  dell'Unione
europea  che  ha  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno   o   altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso  di
validita'. 
  7-ter. Nei confronti dello straniero che ha  violato  l'intimazione
di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di  espulsione  ai
sensi dell'articolo 13, comma 2. ((In presenza di  accordi  o  intese
bilaterali con altri Stati  membri  dell'Unione  europea  entrati  in
vigore in data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
eseguito)) verso lo Stato membro che ha  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora  sussistano  i
presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1,  ovvero  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e'
adottato sentito lo Stato membro che ha  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e'  eseguito  con
destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. 
  7-quater. E' autorizzata la riammissione nel  territorio  nazionale
dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in
possesso di un permesso di soggiorno o di  altra  autorizzazione  che
conferisca il diritto di  soggiornare  rilasciati  dall'Italia  e  in
corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo  per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
  8. Il permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di   mezzi   a
tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione  conformi
ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del  Consiglio,  del  13
giugno 2002, riguardante l'adozione di  un  modello  uniforme  per  i
permessi di soggiorno rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.  Il
permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  rilasciati   in
conformita' ai predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati  personali
previsti,  per  la  carta  di  identita'  e   gli   altri   documenti
elettronici, dall'articolo 36  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  8.1.  Nel  permesso  di  soggiorno  che  autorizza  l'esercizio  di
attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e  del
regolamento di attuazione  e'  inserita  la  dicitura:  "perm.  unico
lavoro". 
  8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: 
    a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
    b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
    c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
    d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,  lettere  a),
g), h), i) e r); 
    e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso
di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su  tale
richiesta; 
    f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  hanno
chiesto il riconoscimento della protezione e sono in  attesa  di  una
decisione su tale richiesta; 
    g)  agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di  studio  o
formazione. 
  8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di  ingresso  o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al  fine  di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di  reingresso,  di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di soggiorno oppure utilizza uno di  tali  documenti  contraffatti  o
alterati, e' punito con la reclusione  da  uno  a  sei  anni.  Se  la
falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede  fino  a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci  anni.  La  pena  e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o  convertito
entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  e'  stata  presentata  la
domanda, se sussistono i  requisiti  e  le  condizioni  previsti  dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il  permesso
di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro  tipo
di permesso da rilasciare in applicazione del presente  testo  unico.
(13) 
  9-bis. In attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno, anche ove non venga  rispettato  il  termine  di  sessanta
giorni di cui al  precedente  comma,  il  lavoratore  straniero  puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale
comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare
anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di lavoro di  cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti
condizioni: 
    a) che la richiesta del rilascio del permesso  di  soggiorno  per
motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero
all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del
permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
    b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la  ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di
rinnovo del permesso. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 9 settembre 2002,  n.  195,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  2-bis,  del
testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge  30
luglio 2002, n. 189, i lavoratori estracomunitari  che  stipulano  il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi  dell'articolo
1, comma 5, ovvero altro  contratto  di  lavoro,  sono  sottoposti  a
rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di  rilascio  del
permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 luglio 2005, n. 155, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
"in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto  legislativo
n. 286 del 1998, quando, nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
indagini o  di  un  procedimento  relativi  a  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la  permanenza
nel  territorio  dello  Stato  dello  straniero  che  abbia   offerto
all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui  al  comma  3  dell'articolo  9  del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, autonomamente  o  su
segnalazione dei responsabili di  livello  almeno  provinciale  delle
Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi  informativi  e  di
sicurezza, ovvero  quando  ne  e'  richiesto  dal  procuratore  della
Repubblica,  rilascia  allo  straniero  uno  speciale   permesso   di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio  2013,  n.  202
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998  n.  286  (Disposizioni  sull'ingresso,  il  soggiorno  e
l'allontanamento dal territorio dello  Stato),  nella  parte  in  cui
prevede  che  la  valutazione  discrezionale  in  esso  stabilita  si
applichi solo  allo  straniero  che  «ha  esercitato  il  diritto  al
ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche
allo straniero «che  abbia  legami  familiari  nel  territorio  dello
Stato»". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 9, comma  2)
che "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  si  provvede  all'adeguamento  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  La
disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  a   decorrere   dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore  delle  predette
norme regolamentari di adeguamento". 
                             Art. 5-bis
        (( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ))

  ((1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia  e  un  prestatore  di  lavoro,  cittadino  di  uno  Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
   a)  la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di  un  alloggio  per  il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti  dalla  legge  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica;
   b)  l'impegno  al  pagamento  da  parte del datore di lavoro delle
spese  di  viaggio  per  il  rientro  del  lavoratore  nel  Paese  di
provenienza.
  2.  Non  costituisce  titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno  il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
  3.  Il  contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo  sportello  unico per
l'immigrazione  della  provincia nella quale risiede o ha sede legale
il  datore  di  lavoro  o  dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione)).
                               Art. 6
             Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
       r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)

  1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per  le  altre  attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio  e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza,  e  previa  stipula  del  contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi   di   lavoro   nell'ambito  delle  quote  stabilite  a  norma
dell'articolo   3,   comma  4,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento di attuazione.
  2.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti  attivita'
sportive  e ricreative a carattere temporaneo ((, per quelli inerenti
all'accesso  alle  prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli  attinenti  alle  prestazioni  scolastiche  obbligatorie )), i
documenti  inerenti  al  soggiorno  di  cui  all'articolo 5, comma 8,
devono  essere  esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini  del  rilascio  di  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
  ((3.  Lo  straniero  che,  a  richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica   sicurezza,   non  ottempera,  senza  giustificato  motivo,
all'ordine  di  esibizione  del  passaporto  o  di altro documento di
identificazione  e  del  permesso  di  soggiorno o di altro documento
attestante  la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000)).
  4.  Qualora  vi  sia  motivo  di dubitare della idenlita' personale
dello  straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici.
  5.  Per  le  verifiche  previste  dal  presente  testo  unico o dal
regolamento  di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti  la  disponibilita'  di  un  reddito da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
  6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo'
vietare  agli  stranieri  il  soggiorno  in comuni o in localita' che
comunque  interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e'
comunicato  agli  stranieri  per  mezzo  della  autorita'  locale  di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
  7.   Le   iscrizioni   e  variazioni  anagrafiche  dello  straniero
regolarmente  soggiornante  sono  effettuate alle medesime condizioni
dei  cittadini  italiani con le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.  In  ogni  caso  la  dimora  dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso   un   centro   di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione  o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
  8.  Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel  territorio  dello Stato devono comunicare al questore competente
per  territorio,  entro  i  quindici  giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
  9.  Il  documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello   conforme   al  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.  Esso  non  e'  valido  per  l'espatrio,  salvo che sia
diversamente    disposto    dalle   convenzioni   o   dagli   accordi
internazionali.
  10.  Contro  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5 e al presente
articolo  e'  ammesso  ricorso  al tribunale amministrativo regionale
competente.
                               Art. 7
           Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

  1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede
allo  stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani,   posti  nel  territorio  dello  Stato,  e'  tenuto  a  darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
  2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del
denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del
passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano,
l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e'
alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
  2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1.100 euro.
                               Art. 8
                     (Disposizioni particolari)
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
                               Art. 9 
   ((Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) 
 
  1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un  permesso
di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di
un reddito non inferiore all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,
nel  caso  di  richiesta  relativa  ai  familiari,  di   un   reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29,  comma  3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei  parametri  minimi
previsti  dalla  legge  regionale  per  gli   alloggi   di   edilizia
residenziale  pubblica  ovvero  che  sia  fornito  dei  requisiti  di
idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita'  sanitaria
locale competente  per  territorio,  puo'  chiedere  al  questore  il
rilascio del ((permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo)), per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
(24) (29) 
  ((1-bis. Il permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
«annotazioni», la dicitura  «protezione  internazionale  riconosciuta
dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui  la  protezione
e' stata riconosciuta. 
  1-ter. Ai fini del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta
allo straniero titolare  di  protezione  internazionale  ed  ai  suoi
familiari la documentazione relativa all'idoneita'  dell'alloggio  di
cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo  di
residenza ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  lettera  c),  del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari  di  protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di  vulnerabilita'  di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio  2005,
n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo  gratuito,
a fini assistenziali o caritatevoli, da  parte  di  enti  pubblici  o
privati riconosciuti, concorre  figurativamente  alla  determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici  per  cento  del
relativo importo.)) 
  2.  Il  ((permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo)) e' a tempo indeterminato ed  e'  rilasciato  entro  novanta
giorni dalla richiesta. 
  2-bis. Il rilascio del ((permesso di soggiorno UE per  soggiornanti
di lungo periodo))  e'  subordinato  al  superamento,  da  parte  del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana,  le  cui
modalita' di svolgimento sono determinate con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.Nel caso di permesso di soggiorno CE
rilasciato per lo svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  presso  le
universita'  e  gli  enti  vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di cui  al  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento  del  test  di
cui al primo periodo. 
  ((2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica  allo
straniero titolare di protezione internazionale.)) 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  stranieri
che: 
   a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; 
   b) soggiornano a titolo di  protezione  temporanea  o  per  motivi
umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo
e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
   c) ((hanno chiesto  la  protezione  internazionale  come  definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251)) e sono ancora  in  attesa  di  una  decisione
definitiva circa tale richiesta; 
   d) sono titolari di un  permesso  di  soggiorno  di  breve  durata
previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; 
   e)godono di uno status giuridico  previsto  dalla  convenzione  di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche,  dalla  convenzione  di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969
sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975  sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con  organizzazioni
internazionali di carattere universale. 
  4.  Il  ((permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo)) non puo' essere rilasciato agli  stranieri  pericolosi  per
l'ordine pubblico  o  la  sicurezza  dello  Stato.  Nel  valutare  la
pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello  straniero
ad una delle  categorie  indicate  nell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre  1982,
n. 646, ovvero di eventuali condanne  anche  non  definitive,  per  i
reati previsti dall'articolo 380  del  codice  di  procedura  penale,
nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381  del
medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego
di rilascio del permesso di soggiorno di cui  al  presente  comma  il
questore  tiene  conto  altresi'  della  durata  del  soggiorno   nel
territorio  nazionale  e  dell'inserimento   sociale,   familiare   e
lavorativo dello straniero. 
  ((4-bis. Salvo i casi di cui  ai  commi  4  e  7,  il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma  1-bis
e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca  o  cessazione  dello
status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  previsti  dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del  medesimo
decreto legislativo, allo straniero  e'  rilasciato  un  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  aggiornato  con  la
cancellazione dell'annotazione  di  cui  al  comma  1-bis  ovvero  un
permesso di soggiorno ad  altro  titolo  in  presenza  dei  requisiti
previsti dal presente testo unico.)) 
  5. Ai fini del calcolo del periodo  di  cui  al  comma  1,  non  si
computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle  lettere
d) ed e) del comma 3. 
  ((5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data  di
presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla
quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta.)) 
  6.  Le  assenze  dello  straniero  dal  territorio  nazionale   non
interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e  sono  incluse
nel computo del medesimo periodo quando sono  inferiori  a  sei  mesi
consecutivi  e  non  superano   complessivamente   dieci   mesi   nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita'
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
  7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato: 
   a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
   b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
   c) quando mancano  o  vengano  a  mancare  le  condizioni  per  il
rilascio, di cui al comma 4; 
   d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di
dodici mesi consecutivi; 
   e) in caso di conferimento  di  permesso  di  soggiorno  di  lungo
periodo da parte di altro Stato membro  dell'Unione  europea,  previa
comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza
dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. 
  8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno
ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo,  con
le stesse modalita' di cui al presente  articolo.  In  tal  caso,  il
periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni. 
  9.  Allo  straniero,  cui  sia  stato  revocato  il  ((permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) e nei cui  confronti
non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un  permesso  di
soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. 
  10. Nei confronti del titolare del ((permesso di soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo)), l'espulsione puo' essere disposta: 
   a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; 
   b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 155; 
   c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie  indicate
all'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ovvero
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  sempre  che  sia
stata applicata, anche in via cautelare,  una  delle  misure  di  cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
  ((10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'  disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.)) 
  11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10, si tiene  conto  anche  dell'eta'  dell'interessato,  della
durata del soggiorno  sul  territorio  nazionale,  delle  conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,  dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine. 
  12.  Oltre  a  quanto  previsto  per  lo   straniero   regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare  del  ((permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) puo': 
   a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto  e
circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 6; 
   b) svolgere nel territorio dello Stato ogni  attivita'  lavorativa
subordinata o  autonoma  salvo  quelle  che  la  legge  espressamente
riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per  lo  svolgimento  di
attivita' di lavoro subordinato  non  e'  richiesta  la  stipula  del
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis; 
   c)  usufruire  delle  prestazioni  di   assistenza   sociale,   di
previdenza sociale, di  quelle  relative  ad  erogazioni  in  materia
sanitaria, scolastica e sociale, di  quelle  relative  all'accesso  a
beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso  l'accesso  alla
procedura per  l'ottenimento  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica, salvo che  sia  diversamente  disposto  e  sempre  che  sia
dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio
nazionale; 
   d) partecipare alla vita pubblica  locale,  con  le  forme  e  nei
limiti previsti dalla vigente normativa. 
  13. E' autorizzata la riammissione sul territorio  nazionale  dello
straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea  titolare
del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) di
cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine  pubblico
e la sicurezza dello Stato. 
  ((13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul  territorio
nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo titolare di  protezione  internazionale
allontanato da altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  dei  suoi
familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del  medesimo  permesso
e' riportato che la protezione internazionale e'  stata  riconosciuta
dall'Italia. Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente  se  lo  straniero  beneficia  ancora  della   protezione
riconosciuta dall'Italia.)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in
G.U.  1a  s.s.  6/8/2008,  n.  33)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  1,  nella  parte  in  cui   esclude   che
l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art.  1  della  legge  11
febbraio  1980,  n.  18,  possa  essere  attribuita  agli   stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in  possesso  dei
requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed  ora
previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio  2007,  n.  3
(Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo)  per  il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in
G.U.  1a  s.s.  28/1/2009,  n.  4)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo 9, "nella  parte  in
cui esclude che la pensione di inabilita', di cui all'art.  12  della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi  civili),
possa  essere  attribuita  agli  stranieri  extracomunitari  soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito  gia'
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto  del
D.Lgs.  n.  3  del  2007,  per  il  permesso  di  soggiorno  CE   per
soggiornanti di lungo periodo". 
                             Art. 9-bis 
Stranieri  in  possesso  di  un  ((permesso  di  soggiorno   UE   per
  soggiornanti di lungo periodo)) rilasciato da altro Stato membro 
 
  1. Lo straniero, titolare di un  ((permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo))  rilasciato  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea  e  in  corso  di  validita',  puo'  chiedere  di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore  a  tre
mesi, al fine di: 
   a) esercitare un'attivita' economica  in  qualita'  di  lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22  e
26. Le certificazioni di cui all'articolo 26  sono  rilasciate  dallo
Sportello unico per l'immigrazione; 
   b) frequentare corsi di studio o di formazione  professionale,  ai
sensi della vigente normativa; 
   c) soggiornare per altro  scopo  lecito  previa  dimostrazione  di
essere in possesso  di  mezzi  di  sussistenza  non  occasionali,  di
importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla  legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  e  di  una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. 
  2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato  un  permesso  di
soggiorno secondo le modalita' previste dal presente  testo  unico  e
dal regolamento di attuazione. 
  3.  Ai  familiari  dello  straniero  titolare  del  ((permesso   di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) e in possesso di  un
valido  titolo  di  soggiorno  rilasciato  dallo  Stato   membro   di
provenienza, e' rilasciato un permesso di  soggiorno  per  motivi  di
famiglia,  ai  sensi  dell'articolo  30,  commi  2,  3  e  6,  previa
dimostrazione  di  aver  risieduto  in  qualita'  di  familiari   del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e  di  essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo  straniero  di  cui  ai
commi 1 e 3 si applica l'articolo 5,  comma  7,  con  esclusione  del
quarto periodo. 
  5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3  e'  consentito  l'ingresso
nel territorio nazionale in esenzione di visto  e  si  prescinde  dal
requisito dell'effettiva residenza all'estero  per  la  procedura  di
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22. 
  6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e'  rifiutato  e,
se rilasciato, e' revocato, agli stranieri  pericolosi  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene conto anche dell'appartenenza  dello  straniero  ad  una  delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre  1956,  n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
327, o nell'articolo 1 della legge  31  maggio  1965,  n.  575,  come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre  1982,  n.  646,
ovvero di eventuali condanne,  anche  non  definitive,  per  i  reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura  penale,  nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del  medesimo
codice. Nell'adottare  il  provvedimento  si  tiene  conto  dell'eta'
dell'interessato,  della  durata   del   soggiorno   sul   territorio
nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per  l'interessato  e  i
suoi familiari, dell'esistenza di  legami  familiari  e  sociali  nel
territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il  Paese  di
origine. 
  7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'  adottato  il
provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,
lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso  lo  Stato  membro
dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di  soggiorno.  Nel
caso sussistano i presupposti per  l'adozione  del  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma  1,  e  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  l'espulsione  e'
adottata sentito lo Stato membro che ha  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno e  l'allontanamento  e'  effettuato  fuori  dal  territorio
dell'Unione europea. ((Nei confronti dello straniero il cui  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  rilasciato  da  un
altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa
alla  titolarita'  di  protezione   internazionale,   come   definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251,  e  dei  suoi  familiari  l'allontanamento  e'
effettuato verso lo Stato membro che ha  riconosciuto  la  protezione
internazionale,  previa  conferma  da  parte  di  tale  Stato   della
attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,
l'allontanamento  puo'  essere  effettuato   fuori   dal   territorio
dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha  riconosciuto  la
protezione internazionale, fermo restando il rispetto  del  principio
di cui all'articolo 19, comma 1.)) 
  8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 9, e'  rilasciato,  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta, un ((permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo)). Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente ((permesso di soggiorno UE per  soggiornanti
di lungo periodo)) . ((Se il precedente permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di  lungo  periodo  rilasciato  da  altro  Stato  membro
riporta, nella rubrica 'annotazioni', la  titolarita'  di  protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  rilasciato  ai  sensi
del presente comma riporta la  medesima  annotazione  precedentemente
inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo  di  confermare  se  lo  straniero  benefici   ancora   della
protezione  internazionale  ovvero  se  tale  protezione  sia   stata
revocata con decisione definitiva. Se,  successivamente  al  rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di  lungo  periodo,  e'
trasferita   all'Italia   la   responsabilita'    della    protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e  nazionali  che  ne
disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro
tre mesi in conformita' a tale trasferimento.)) 
  ((8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite
agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito
allo status di  protezione  internazionale  riconosciuta  dall'Italia
agli stranieri che hanno ottenuto un permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. 
  8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della  protezione
internazionale   ovvero   dal    trasferimento    all'Italia    della
responsabilita' della  protezione  internazionale  di  uno  straniero
titolare di un permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  si
provvede a richiedere a tale Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di lungo periodo.)) 
                             Art. 9-ter 
(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari  di  Carta
                               blu UE) 
 
  1. Lo straniero titolare di Carta blu UE  rilasciata  da  un  altro
Stato membro ed autorizzato al soggiorno in  Italia  alle  condizioni
previste  dall'articolo  27-quater,  puo'  chiedere  al  Questore  il
rilascio del ((permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo)), di cui all'articolo 9. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri  che
dimostrino: 
    a) di aver  soggiornato,  legalmente  ed  ininterrottamente,  per
cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto  titolari  di  Carta
blu UE; 
    b) di essere in possesso, da almeno  due  anni,  di  un  permesso
Carta blu UE ai  sensi  dell'articolo  27-quater.  Le  assenze  dello
straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la  durata  del
periodo di cui al presente comma  e  sono  incluse  nel  computo  del
medesimo periodo quando sono inferiori a dodici  mesi  consecutivi  e
non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla
lettera a). 
  3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti  previsti
al comma 2, e' rilasciato dal questore un ((permesso di soggiorno  UE
per soggiornanti di  lungo  periodo)),  recante  la  dicitura,  nella
rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. 
  4. Il permesso di soggiorno di cui al comma  1  e'  revocato  nelle
ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c)  ed  e),
nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di ventiquattro mesi consecutivi. 
  5. Ai familiari  dello  straniero  titolare  di  un  ((permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), concesso  ai  sensi
del presente  articolo,  in  possesso  di  un  valido  documento,  e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia  ai  sensi
degli articoli  5,  comma  3-sexies,  e  30,  commi  2  e  6,  previa
dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 3. 
  6. Ai familiari  dello  straniero  titolare  di  un  ((permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))  concesso  ai  sensi
del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
9,  comma  1,  e'  rilasciato  il  ((permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti  di  lungo  periodo))   qualora   abbiano   soggiornato,
legalmente ed  ininterrottamente,  per  cinque  anni  nel  territorio
dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO, IL SOGGIORNO E L’ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

                               Art. 10
                            Respingimento
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

  1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai  valichi  di  frontiera  senza  avere  i  requisiti  richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
  2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
   a)  che  entrando  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
   b)   che,  nelle  circostanze  di  cui  al  comma  1,  sono  stati
temporaneamente  ammessi  nel  territorio  per necessita' di pubblico
soccorso.
  ((3.  Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei  documenti  di  cui  all'articolo  4,  o che deve essere comunque
respinto  a  norma  del  presente  articolo,  e'  tenuto  a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in  quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso  dello  straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso  e'  negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che  avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo  o  le  autorita'  dello Stato di destinazione gli abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.))
  4.  Le  disposizioni  dei  commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi  3  e  6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti  che  disciplinano  l'asilo politico, il riconoscimento dello
status  di  rifugiato,  ovvero  l'adozione  di  misure  di protezione
temporanea per motivi umanitari.
  5.  Per  lo  straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
  6.  I  respingimenti  di  cui  al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
                             Art. 10-bis 
     (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  lo  straniero
che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio  dello  Stato,  in
violazione delle disposizioni del presente  testo  unico  nonche'  di
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007,  n.  68,  e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000  euro.  Al  reato  di  cui  al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  allo
straniero destinatario del provvedimento di  respingimento  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1  ((ovvero  allo  straniero  identificato
durante i  controlli  della  polizia  di  frontiera,  in  uscita  dal
territorio nazionale)). 
  3. Al procedimento penale per  il  reato  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  20-bis,  20-ter  e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
  4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello   straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non  e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da  parte  dell'autorita'
giudiziaria  competente  all'accertamento  del  medesimo  reato.   Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione  ovvero  del
respingimento  di  cui  all'articolo  10,  comma   2,   all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione
o del respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  2,  pronuncia
sentenza  di  non  luogo  a  procedere.  Se  lo   straniero   rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine  previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del  codice  di
procedura penale. 
  6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda  di   protezione
internazionale di cui al decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, il procedimento  e'  sospeso.  Acquisita  la  comunicazione  del
riconoscimento della protezione  internazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  del  rilascio  del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non  luogo
a procedere. 
                               Art. 11
      Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

  1.  Il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento,  anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita'  con  i  sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  1-bis.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito,  ove  necessario,  il
Comitato  nazionale  per  l'ordine  e la sicurezza pubblica, emana le
misure  necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera  marittima  e  terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane  competenti  in  materia di controlli sull'immigrazione e le
autorita'    europee    competenti    in    materia    di   controlli
sull'immigrazione  ai  sensi  dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
  2.   Delle  parti  di  piano  che  riguardano  sistemi  informativi
automatizzati   e   dei  relativi  contratti  e'  data  comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  3.  Nell'ambito  e  in  attuazione  delle  direttive  adottate  dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e  i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima  promuovono  le  misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli  di  frontiera  e  della  vigilanza  marittima e terrestre,
d'intesa  con  i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita'  marittime  e  militari  e  i  responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati,  e  sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
  4.  Il  Ministero  degli  affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono   le   iniziative   occorrenti,   d'intesa   con  i  Paesi
interessati,  al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
e  il  rilascio  dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia  dei  provvedimenti  previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina.  A  tale  scopo,  le  intese  di  collaborazione possono
prevedere  la  cessione  a  titolo  gratuito alle autorita' dei Paesi
interessati   di   beni   mobili  ed  apparecchiature  specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite  dal  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di  beni,  apparecchiature  o  servizi  accessori  forniti  da  altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
  5.  Per  le  finalita'  di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone   uno   o   piu'   programmi   pluriennali  di  interventi
straordinari  per  l'acquisizione  degli  impianti  e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature   in   sostituzione   di   quelli   ceduti  ai  Paesi
interessati,   ovvero   per  fornire  l'assistenza  e  altri  servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre  amministrazioni,  i programmi sono adottati di concerto con il
Ministro competente.
  ((5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di
sostegno  alle  politiche  preventive  di  contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni  2004  e  2005,  alla  realizzazione,  nel territorio dei Paesi,
interessati,  di  strutture,  utili  ai  fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.))
  6.   Presso   i  valichi  di  frontiera  sono  previsti  sevizi  di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri  che  intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in  Italia  per  un  soggiorno  di  durata superiore a tre mesi. Tali
servizi  sono  messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.
                               Art. 12 
           Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la reclusione  da  uno  a  cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  54  del  codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri  in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente,  e'  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui: 
    a) il fatto riguarda l'ingresso  o  la  permanenza  illegale  nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone; 
    b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la  sua
vita o  per  la  sua  incolumita'  per  procurarne  l'ingresso  o  la
permanenza illegale; 
    c) la persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a  trattamento
inumano o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la  permanenza
illegale; 
    d) il fatto e' commesso da tre o piu'  persone  in  concorso  tra
loro  o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto   ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
    e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti. 
  3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due  o
piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),  b),  c),  d)  ed  e)  del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 
  3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta'  e  si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai
commi 1 e 3: 
    a) sono commessi al fine di reclutare persone da  destinare  alla
prostituzione o comunque  allo  sfruttamento  sessuale  o  lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di  minori  da  impiegare  in  attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
    b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 
  3-quater. Le circostanze attenuanti,  diverse  da  quelle  previste
dagli articoli 98  e  114  del  codice  penale,  concorrenti  con  le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni  di  pena
si  operano  sulla  quantita'   di   pena   risultante   dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. 
  3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi  precedenti  le  pene
sono diminuite fino alla meta' nei  confronti  dell'imputato  che  si
adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di  polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per  l'individuazione  o  la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti. 
  3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,  della  legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 
  3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146 
  4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio  l'arresto  in
flagranza. 
  4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine  ai
reati previsti dal comma 3, e' applicata  la  custodia  cautelare  in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. ((41)) 
  4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  sempre  disposta  la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere  il  reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 
  5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e  salvo  che  il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine  di  trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello  straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del  presente  articolo,
favorisce la permanenza di  questi  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione delle norme del presente testo unico,  e'  punito  con  la
reclusione fino a quattro anni e con la  multa  fino  a  lire  trenta
milioni. Quando il fatto e'  commesso  in  concorso  da  due  o  piu'
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu'  persone,  la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
  5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  a
titolo oneroso, al fine di trarre  ingiusto  profitto,  da'  alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia
privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o  del  rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre  anni.  La  condanna  con   provvedimento   irrevocabile   ovvero
l'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se  e'  stata
concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al  reato.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le  somme  di  denaro
ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni  confiscati  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 
  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad  accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti  richiesti
per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche'  a  riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a  bordo
dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in   posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli  obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno  degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,  autorizzazione
o  concessione  rilasciato  dall'autorita'  amministrativa  italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo  di  trasporto
utilizzato. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  7. Nel corso di operazioni  di  polizia  finalizzate  al  contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle  direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti  di  pubblica
sicurezza  operanti  nelle  province  di  confine   e   nelle   acque
territoriali possono procedere al  controllo  e  alle  ispezioni  dei
mezzi di trasporto e delle cose  trasportate,  ancorche'  soggetti  a
speciale regime doganale, quando, anche  in  relazione  a  specifiche
circostanze di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati  motivi  di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'
redatto processo verbale in appositi moduli, che e'  trasmesso  entro
quarantotto ore al procuratore  della  Repubblica  il  quale,  se  ne
ricorrono i presupposti, lo convalida  nelle  successive  quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia  giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni,  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3  e  4,  del  codice  di
procedura penale. 
  8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni   di   polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione  dei  reati  previsti  dal
presente   articolo,   sono   affidati   dall'autorita'   giudiziaria
procedente in custodia  giudiziale,  salvo  che  vi  ostino  esigenze
processuali, agli organi di polizia che  ne  facciano  richiesta  per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di  giustizia,  di  protezione
civile o di tutela ambientale.  I  mezzi  di  trasporto  non  possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309. 
  8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze   di
affidamento per mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43,  e  successive
modificazioni. 
  8-ter.  La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta   dal
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  dalla  autorita'  da  lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 
  8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai  sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 
  8-quinquies.  I  beni  acquisiti   dallo   Stato   a   seguito   di
provvedimento definitivo di confisca  sono,  a  richiesta,  assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto  l'uso
ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o  distrutti.  I  mezzi  di
trasporto non assegnati, o trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al
comma  8,  sono  comunque  distrutti.   Si   osservano,   in   quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni  confiscati.  Ai  fini  della  determinazione
dell'eventuale  indennita',  si  applica  il  comma  5  dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
  9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno  dei
reati previsti dal presente articolo,  nonche'  le  somme  di  denaro
ricavate dalla vendita,  ove  disposta,  dei  beni  confiscati,  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a  livello  internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei  Paesi  interessati.  A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base  di  specifiche
richieste, ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
  9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,  che  incontri  nel
mare territoriale o nella zona contigua,  una  nave,  di  cui  si  ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel  trasporto
illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad  ispezione  e,  se
vengono rinvenuti elementi che  confermino  il  coinvolgimento  della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato. 
  9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le  competenze
istituzionali  in  materia  di  difesa  nazionale,   possono   essere
utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 
  9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere  esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte  delle  navi
della Marina militare, anche da  parte  delle  navi  in  servizio  di
polizia,   nei   limiti   consentiti   dalla   legge,   dal   diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali,  se  la  nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
  9-quinquies. Le modalita' di intervento  delle  navi  della  Marina
militare nonche' quelle di raccordo con  le  attivita'  svolte  dalle
altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con  decreto
interministeriale   dei   Ministri   dell'interno,   della    difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  9-sexies. Le disposizioni di cui  ai  commi  9-bis  e  9-quater  si
applicano, in quanto compatibili, anche per i  controlli  concernenti
il traffico aereo. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 331
(in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f),  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza
pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando  sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma  3
del medesimo articolo, e' applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure". 
                               Art. 13 
                      Espulsione amministrativa 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
 
  1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello  Stato,  il
Ministro dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
anche non residente nel territorio dello  Stato,  dandone  preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  degli
affari esteri. 
  2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando  lo
straniero: 
    a)  e'  entrato  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi   ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo
10; 
    b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in  assenza  della
comunicazione di cui all'articolo 27,  comma  1-bis,  o  senza  avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo  che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non  ne  e'  stato  chiesto  il  rinnovo
ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio  2007,  n.
68; 
    ((c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli  articoli
1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;)). 
  2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai  sensi  del
comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello  straniero  che  ha
esercitato  il  diritto  al  ricongiungimento  familiare  ovvero  del
familiare ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
dell'interessato, della  durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio
nazionale nonche' dell'esistenza di  legami  familiari,  culturali  o
sociali con il suo Paese d'origine. 
  2-ter. L'espulsione non e'  disposta,  ne'  eseguita  coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale  durante  i
controlli di polizia alle frontiere esterne. 
  3. L'espulsione e' disposta  in  ogni  caso  con  decreto  motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte  dell'interessato.  Quando  lo  straniero  e'  sottoposto  a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare  in
carcere, il questore, prima di  eseguire  l'espulsione,  richiede  il
nulla osta  all'autorita'  giudiziaria,  che  puo'  negarlo  solo  in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate  in  relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali  concorrenti  nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e  all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del  provvedimento  e'
sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la  cessazione
delle esigenze processuali. Il  questore,  ottenuto  il  nulla  osta,
provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il  nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro sette giorni dalla data  di  ricevimento  della  richiesta.  In
attesa della decisione sulla richiesta di  nulla  osta,  il  questore
puo' adottare  la  misura  del  trattenimento  presso  un  centro  di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. (14a) 
  3-bis. Nel caso di arresto in flagranza  o  di  fermo,  il  giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo  che  applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi  dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato  ai  sensi  del
comma 3. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  anche  allo
straniero sottoposto  a  procedimento  penale,  dopo  che  sia  stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la  misura  della
custodia cautelare  in  carcere  applicata  nei  suoi  confronti.  Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca  o  dichiara
l'estinzione  della  misura,  decide  sul  rilascio  del  nulla  osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il  provvedimento  e'  immediatamente
comunicato al questore. 
  3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e'  ancora  stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio,  pronuncia  sentenza
di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca  delle  cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del  codice  penale.  Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
  3-quinquies. Se  lo  straniero  espulso  rientra  illegalmente  nel
territorio dello Stato  prima  del  termine  previsto  dal  comma  14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini  di  durata
massima della custodia  cautelare,  quest'ultima  e'  ripristinata  a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 
  3-sexies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  27  LUGLIO  2005,  N.   144,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155. 
  3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della
permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i  reati
di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater,
l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni  caso
e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di  pubblica
utilita'  non  eseguiti  si  convertono  nella  corrispondente   pena
pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2  e  6
dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
  4. L'espulsione e' eseguita dal questore con  accompagnamento  alla
frontiera a mezzo della forza pubblica: 
    a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del  presente
articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155; 
    b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; 
    c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata  respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
    d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non  abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di  cui  al
comma 5; 
    e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle  misure  di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; 
    f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e  nelle  altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello  straniero  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; 
    g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
  4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma  4,  lettera
b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da  cui  il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero  possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: 
    a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro   documento
equipollente, in corso di validita'; 
    b)  mancanza  di  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la
disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente
rintracciato; 
    c) avere in  precedenza  dichiarato  o  attestato  falsamente  le
proprie generalita'; 
    d) non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi  dalla
competente autorita', in applicazione  dei  commi  5  e  13,  nonche'
dell'articolo 14; 
    e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. 
  5. Lo straniero, destinatario  di  un  provvedimento  d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per  l'accompagnamento  immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai  fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per  la
partenza  volontaria,  anche  attraverso   programmi   di   rimpatrio
volontario ed assistito, di cui  all'articolo  14-ter.  Il  prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di  espulsione,
intima  lo  straniero  a  lasciare  volontariamente   il   territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale  termine
puo' essere  prorogato,  ove  necessario,  per  un  periodo  congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso  individuale,  quali
la durata del soggiorno  nel  territorio  nazionale,  l'esistenza  di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami  familiari  e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario  ed
assistito, di cui all'articolo  14-ter.  La  questura,  acquisita  la
prova  dell'avvenuto  rimpatrio  dello  straniero,avvisa  l'autorita'
giudiziaria  competente  per  l'accertamento   del   reato   previsto
dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano,
comunque,  allo  straniero  destinatario  di  un   provvedimento   di
respingimento, di cui all'articolo 10. 
  5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede  a
dare  adeguata  informazione  allo  straniero   della   facolta'   di
richiedere un termine per la  partenza  volontaria,  mediante  schede
informative plurilingue. In caso di mancata  richiesta  del  termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 
  5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di  dimostrare  la  disponibilita'  di
risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti  lecite,  per  un
importo proporzionato al termine concesso, compreso  tra  una  e  tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro
documento equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
momento  della  partenza;  b)  obbligo  di   dimora   in   un   luogo
preventivamente   individuato,   dove   possa   essere    agevolmente
rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con
provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito
con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini
dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue
l'espulsione, disposta ai  sensi  del  comma  4,  anche  mediante  le
modalita' previste all'articolo 14. 
  5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il   questore   comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il  provvedimento  con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla  frontiera.  L'esecuzione
del provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal  territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla  convalida.  L'udienza
per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di   consiglio   con   la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se  comparso.  In  attesa  della  definizione  del  procedimento   di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno  dei  centri  di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo  che  il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del  trasferimento  in
uno dei centri disponibili.  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il  termine  per
la decisione, il  provvedimento  del  questore  perde  ogni  effetto.
Avverso  il  decreto  di  convalida  e'   proponibile   ricorso   per
cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
dell'allontanamento  dal  territorio   nazionale.   Il   termine   di
quarantotto ore entro il quale il giudice  di  pace  deve  provvedere
alla  convalida  decorre  dal   momento   della   comunicazione   del
provvedimento alla cancelleria. (37) 
  5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del  procedimento  di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  ed  all'articolo
14, comma 1, le questure forniscono al giudice di  pace,  nei  limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui  al  comma  1
dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso,  il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato  unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad  una  traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non  sia  possibile,  in
lingua francese, inglese o spagnola. 
  8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato  ricorso
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le  controversie  di  cui  al
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  18  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (37) 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  11. Contro il decreto ministeriale di cui  al  comma  1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo. 
  12. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  lo  straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,  quando  cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza. 
  13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non
puo'  rientrare  nel  territorio  dello  Stato  senza  una   speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a  quattro  anni  ed  e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla  frontiera.  La
disposizione di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  si
applica  nei  confronti  dello  straniero  gia'  espulso   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per  il  quale  e'  stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
  13-bis.  Nel  caso  di  espulsione   disposta   dal   giudice,   il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il  reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul  territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a  cinque  anni.
(14) 
  13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di  flagranza  e
si procede con rito direttissimo. 
  14. Il divieto di  cui  al  comma  13  opera  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e
2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  puo'  essere
previsto un termine  superiore  a  cinque  anni,  la  cui  durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al comma  13  decorre  dalla  scadenza  del  termine
assegnato e puo' essere  revocato,  su  istanza  dell'interessato,  a
condizione che fornisca la prova  di  avere  lasciato  il  territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5. 
  14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato  dall'autorita'
di  pubblica  sicurezza  e  inserito  nel  sistema  di   informazione
Schengen, di cui alla Convenzione  di  applicazione  dell'Accordo  di
Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388. 
  14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri  Stati
membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al  13
gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni  di  cui  al
comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati. 
  15. Le disposizioni di  cui  al  comma  5  non  si  applicano  allo
straniero che dimostri sulla base di  elementi  obiettivi  di  essere
giunto nel territorio dello Stato prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 
  16. L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997  e  in  lire  8  miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998. 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222  (in
G.U.  1a  s.s.  21/7/2004,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte  in
cui non prevede che il  giudizio  di  convalida  debba  svolgersi  in
contraddittorio   prima   dell'esecuzione   del   provvedimento    di
accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005,  n.  466
(in G.U. 1a s.s.  4/1/2006,  n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  13-bis,  secondo  periodo  del   presente
articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14a) 
  Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come  modificato  dal  D.Lgs.  28
febbraio 2008, n. 32, ha disposto (con l'art. 20-bis,  comma  2)  che
"Il  nulla  osta  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  si  intende  concesso  qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278  (in
G.U.  1a  s.s.  23/7/2008,  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in  cui
non consente l'utilizzo del  servizio  postale  per  la  proposizione
diretta, da parte dello straniero, del  ricorso  avverso  il  decreto
prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del
ricorrente in applicazione della normativa vigente". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso". 
                             Art. 13-bis 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((37)) 
    


---------------
    
  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
                               Art. 14 
                     Esecuzione dell'espulsione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) 
 
1. Quando non e' possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,  a  causa
di  situazioni  transitorie  che  ostacolano  la   preparazione   del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore  dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente  necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione  piu'  vicino,  tra
quelli  individuati   o   costituiti   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.  Tra  le  situazioni  che   legittimano   il   trattenimento
rientrano, oltre a quelle  indicate  all'articolo  13,  comma  4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso  allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla
sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti  per  il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso  di  passaporto  o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del presente testo unico o ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  il  questore,  in  luogo  del
trattenimento di cui al comma 1,  puo'  disporre  una  o  piu'  delle
seguenti  misure:  a)  consegna  del  passaporto  o  altro  documento
equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della
partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo
di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha
effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone
con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su
istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere
modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui  all'articolo  13,
comma   3,   da   parte   dell'autorita'    giudiziaria    competente
all'accertamento   del   reato.    Qualora    non    sia    possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo. 
  2. Lo straniero e' trattenuto nel  centro  con  modalita'  tali  da
assicurare la necessaria assistenza e il  pieno  rispetto  della  sua
dignita'. Oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  6,  e'
assicurata  in  ogni  caso  la  liberta'  di   corrispondenza   anche
telefonica con l'esterno. 
  3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette  copia
degli atti al giudice di pace  territorialmente  competente,  per  la
convalida ,  senza  ritardo  e  comunque  entro  le  quarantotto  ore
dall'adozione del provvedimento. 
  4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio  con
la  partecipazione  necessaria  di   un   difensore   tempestivamente
avvertito. L'interessato e'  anch'esso  tempestivamente  informato  e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di  un  difensore  di  fiducia
munito di procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di
un difensore, e' assistito da  un  difensore  designato  dal  giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione  e
di espulsione  di  cui  al  comma  1,  e  sentito  l'interessato,  se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni  effetto  qualora  non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida  puo'  essere
disposta  anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del  ricorso
avverso il provvedimento di espulsione. (37) 
((5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora  l'accertamento  dell'identita'  e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di
tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento,
dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale
termine, il questore puo' chiedere al giudice  di  pace  una  o  piu'
proroghe qualora siano emersi elementi  concreti  che  consentano  di
ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di  rimpatrio.  In  ogni  caso  il  periodo
massimo di trattenimento dello straniero all'interno  del  centro  di
identificazione e di espulsione non puo' essere superiore  a  novanta
giorni.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato  trattenuto  presso  le
strutture carcerarie per un periodo pari a quello di  novanta  giorni
indicato al periodo precedente,  puo'  essere  trattenuto  presso  il
centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei  confronti  dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione  della  struttura
penitenziaria  richiede  al  questore  del  luogo   le   informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei  medesimi  casi
il questore avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le
competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita'  giudiziaria,  su  richiesta  del  questore,  dispone  la
traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il
tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal
fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia  adottano
i necessari strumenti di coordinamento)). 
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie  per  eseguire  immediatamente  il
provvedimento di espulsione o di respingimento,  il  questore  ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di sette giorni, qualora non sia stato possibile  trattenerlo  in  un
Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza  presso
tale  struttura  non  ne  abbia   consentito   l'allontanamento   dal
territorio nazionale ((, ovvero dalle circostanze concrete non emerga
piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere
eseguito e che lo straniero possa essere  riaccolto  dallo  Stato  di
origine o  di  provenienza)).  L'ordine  e'  dato  con  provvedimento
scritto,  recante  l'indicazione,  in  caso  di   violazione,   delle
conseguenze  sanzionatorie.  L'ordine  del   questore   puo'   essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua  richiesta,
della documentazione necessaria  per  raggiungere  gli  uffici  della
rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche   se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso
il titolo di viaggio. 
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al  comma  5-bis  e'  punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da  10.000  a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
sia sottratto. Si  applica  la  multa  da  6.000  a  15.000  euro  se
l'espulsione e' stata disposta in  base  all'articolo  13,  comma  5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4  e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione  per
violazione all'ordine di  allontanamento  adottato  dal  questore  ai
sensi  del  comma  5-bis  del  presente  articolo.  Qualora  non  sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1  e  5-bis  del  presente  articolo,
nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui  all'articolo  13,
comma 3. 
5-quater. La violazione  dell'ordine  disposto  ai  sensi  del  comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato  motivo,  con  la
multa da 15.000 a  30.000  euro.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta  dallo  straniero
destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi  5-ter  e
5-quater,   il   giudice   accerta   anche    l'eventuale    consegna
all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la
cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del
provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione. 
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli  articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.
274. 
5-sexies. Ai fini  dell'esecuzione  dell'espulsione  dello  straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'  richiesto  il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,  comma  3,  da  parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  medesimo
reato. Il questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione  dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5-septies.  Il  giudice,  acquisita  la   notizia   dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo
345 del codice di procedura penale. 
  6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non  sospende
l'esecuzione della misura. 
  7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta  efficaci
misure  di  vigilanza  affinche'  lo  straniero  non   si   allontani
indebitamente dal centro e provvede , nel caso la misura sia violata,
a ripristinare il  trattenimento  mediante  l'adozione  di  un  nuovo
provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento  disposto
dal nuovo provvedimento e'  computato  nel  termine  massimo  per  il
trattenimento indicato dal comma 5. 
  8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla  frontiera,
possono essere stipulate  convenzioni  con  soggetti  che  esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che  svolgono
attivita' di assistenza per stranieri. 
  9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di  attuazione  e  dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta  i
provvedimenti occorrenti per  l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal
presente   articolo,   anche   mediante   convenzioni    con    altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,  nonche'  per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe  alle  disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di  contabilita'  sono  adottate  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro   del   bilancio   e   della
programmazione economica. Il Ministro dell'interno  promuove  inoltre
le intese occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
Ministri. 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223  (in
G.U.  1a  s.s.  21/7/2004,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quinquies  del  presente  articolo,  nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del
medesimo articolo e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
-------------

    
AGGIORNAMENTO (35) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2010,  n.  359
(in G.U. 1a s.s. 22/12/2010, n. 51)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quater del presente articolo, "nella parte
in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento,
secondo quanto gia' previsto per la condotta  di  cui  al  precedente
comma 5-ter,  sia  punita  nel  solo  caso  che  abbia  luogo  "senza
giustificato motivo"". 
------------- 
  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
                             Art. 14-bis
                          (( (Fondo rimpatri). ))

  ((1.  E'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'interno, un Fondo
rimpatri  finalizzato  a  finanziare  le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  2.  Nel  Fondo  di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
conseguito   attraverso   la   riscossione   del  contributo  di  cui
all'articolo  5,  comma  2-ter,  nonche'  i  contributi eventualmente
disposti  dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma
2-ter,   e'   assegnata   allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno,  per  gli  oneri  connessi  alle  attivita' istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno)).
                            Art. 14-ter. 
               (( (Programmi di rimpatrio assistito). 
 
  1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse  di  cui  al
comma  7,  attua,  anche  in  collaborazione  con  le  organizzazioni
internazionali o intergovernative esperte nel settore  dei  rimpatri,
con gli enti locali e con associazioni  attive  nell'assistenza  agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed  assistito  verso  il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi,  salvo
quanto previsto al comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno  sono  definite  le  linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio  volontario  ed
assistito,  fissando  criteri  di   priorita'   che   tengano   conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita'  dello  straniero  di
cui  all'articolo  19,   comma   2-bis,   nonche'   i   criteri   per
l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle
associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente  presente  nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne  da'  comunicazione,  senza
ritardo, alla competente questura, anche  in  via  telematica.  Fatto
salvo quanto  previsto  al  comma  6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure  eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma  5.2,  e  14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di
cui al comma 5 del medesimo articolo. 
  4. Nei confronti dello straniero che si  sottrae  al  programma  di
rimpatrio, i provvedimenti di  cui  al  comma  3  sono  eseguiti  dal
questore con l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  4,  anche  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 14. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
stranieri che: 
    a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; 
    b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,  comma  4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui  all'articolo  13,
comma 4-bis, lettere d) ed e); 
    c) siano destinatari  di  un  provvedimento  di  espulsione  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale  ovvero  di
un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o
di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale. 
  6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al  comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed  espulsione  rimangono
nel Centro fino  alla  partenza,  nei  limiti  della  durata  massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. 
  7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti : 
    a)  delle  risorse  disponibili  del  Fondo  rimpatri,   di   cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; 
    b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati  a  tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.)) 
                                                               ((38)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 agosto 2011, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il
decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  2  dell'articolo
14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal
comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                               Art. 15
           ((Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
           disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione))

  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  codice penale, il giudice puo'
ordinare  l'espulsione  dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
  ((1-bis.  Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della  definitiva  sentenza  di  condanna  ad  una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data   tempestiva   comunicazione  al  questore  ed  alla  competente
autorita'   consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura  di
identificazione   dello  straniero  e  consentire,  in  presenza  dei
requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione)).
                               Art. 16 
(Espulsione a titolo  di  sanzione  sostitutiva  o  alternativa  alla
                             detenzione) 
 
  1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna  per  un  reato
non  colposo  o  nell'applicare  la  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti  dello
straniero  che  si  trovi  in  taluna   delle   situazioni   indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la  pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono  le  condizioni
per  ordinare  la  sospensione  condizionale  della  pena  ai   sensi
dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel  pronunciare  sentenza
di condanna per il reato di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma  1,  del
presente  testo  unico,  che   impediscono   l'esecuzione   immediata
dell'espulsione con accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della
forza pubblica, puo'  sostituire  la  medesima  pena  con  la  misura
dell'espulsione ((. . .)). Le disposizioni di cui al  presente  comma
si applicano, in caso di  sentenza  di  condanna,  ai  reati  di  cui
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. 
  ((1-bis. In caso di  sentenza  di  condanna  per  i  reati  di  cui
all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi  5-ter  e  5-quater,  la
misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per  la
durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di  cui
al comma 1, la misura dell'espulsione puo'  essere  disposta  per  un
periodo non inferiore a cinque anni)). 
  2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se
la  sentenza  non  e'  irrevocabile,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 4. 
  3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura  penale,  ovvero  i
delitti previsti dal presente testo unico, puniti con  pena  edittale
superiore nel massimo a due anni. 
  4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine  previsto  dall'articolo
13, comma  14,  la  sanzione  sostitutiva  e'  revocata  dal  giudice
competente. 
  5. Nei confronti dello straniero, identificato,  detenuto,  che  si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma  2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore  a
due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,
3-bis e 3-ter, del presente  testo  unico,  ovvero  per  uno  o  piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o  tentati  di
cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma,  del  codice
penale. In caso di concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata  espiata
la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la
consentono. 
  5-bis. Nei casi di  cui  al  comma  5,  all'atto  dell'ingresso  in
carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell'istituto
penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla
identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore
avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti
autorita'  diplomatiche  e  procede  all'eventuale   espulsione   dei
cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari  strumenti
di coordinamento. 
  5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del  detenuto
straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello   stesso
prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230. 
  6. Salvo che il questore  comunichi  che  non  e'  stato  possibile
procedere   all'identificazione   dello   straniero,   la   direzione
dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l'adozione
del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza
competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il
magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il  decreto
e'  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo
difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono
proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato
provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il  tribunale  decide
nel termine di 20 giorni. 
  7. L'esecuzione del decreto di espulsione di  cui  al  comma  6  e'
sospesa fino alla decorrenza dei  termini  di  impugnazione  o  della
decisione del tribunale di sorveglianza  e,  comunque,  lo  stato  di
detenzione  permane  fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente  per  il  luogo  di  detenzione  dello  straniero  con  la
modalita' dell'accompagnamento alla frontiera  a  mezzo  della  forza
pubblica. 
  8. La pena e' estinta alla  scadenza  del  termine  di  dieci  anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma  5,  sempre  che  lo
straniero non sia rientrato  illegittimamente  nel  territorio  dello
Stato. In tale  caso,  lo  stato  di  detenzione  e'  ripristinato  e
riprende l'esecuzione della pena. 
  9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19. 
                               Art. 17
                          Diritto di difesa
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

  1.  Lo  straniero ((parte offesa ovvero)) sottoposto a procedimento
penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario  per  l'esercizio  del  diritto di difesa, al solo fine di
partecipare  al  giudizio  o  al  compimento  di  atti per i quali e'
necessaria  la  sua  presenza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
questore  anche  per  il  tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare   su   documentata   richiesta  ((della  parte  offesa  o))
dell'imputato o del difensore.

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO, IL SOGGIORNO E L’ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
UMANITARIO

                               Art. 18 
             Soggiorno per motivi di protezione sociale 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) 
 
  1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di  un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo  380  del
codice  di  procedura  penale,  ovvero  nel   corso   di   interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano  accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti  di  uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua  incolumita',  per
effetto  dei   tentativi   di   sottrarsi   ai   condizionamenti   di
un'associazione  dedita  ad  uno  dei  predetti   delitti   o   delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio, il  questore,  anche  su  proposta  del  Procuratore  della
Repubblica, o  con  il  parere  favorevole  della  stessa  autorita',
rilascia uno speciale  permesso  di  soggiorno  per  consentire  allo
straniero  di  sottrarsi   alla   violenza   e   ai   condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare  ad  un  programma  di
assistenza ed integrazione sociale. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo ed  alla  rilevanza  del  contributo  offerto
dallo  straniero   per   l'efficace   contrasto   dell'organizzazione
criminale, ovvero per la individuazione o  cattura  dei  responsabili
dei  delitti  indicati  nello   stesso   comma.   Le   modalita'   di
partecipazione al programma di  assistenza  ed  integrazione  sociale
sono comunicate al Sindaco. 
  3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le  disposizioni
occorrenti per l'affidamento  della  realizzazione  del  programma  a
soggetti diversi da  quelli  istituzionalmente  preposti  ai  servizi
sociali  dell'ente  locale,  e  per   l'espletamento   dei   relativi
controlli. Con lo stesso regolamento  sono  individuati  i  requisiti
idonei  a  garantire  la  competenza  e  la  capacita'  di   favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la  disponibilita'  di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 
  ((3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma  6-bis
del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli  600
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al  comma
1 del presente articolo si applica, sulla base  del  Piano  nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani,
di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto  2003,  n.
228, un programma  unico  di  emersione,  assistenza  e  integrazione
sociale che garantisce, in via transitoria,  adeguate  condizioni  di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi  dell'articolo
13 della legge n. 228 del 2003 e,  successivamente,  la  prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui
al presente articolo. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  e  il  Ministro  della  salute,  da
adottarsi entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata,  e'
definito il  programma  di  emersione,  assistenza  e  di  protezione
sociale  di  cui  al  presente  comma  e  le  relative  modalita'  di
attuazione e finanziamento.)) 
  4. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ha la durata di sei mesi e  puo'  essere  rinnovato  per  un
anno, o per il maggior periodo occorrente per  motivi  di  giustizia.
Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di  condotta
incompatibile  con  le  finalita'   dello   stesso,   segnalate   dal
procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero  quando  vengono  meno  le  altre  condizioni  che  ne   hanno
giustificato il rilascio. 
  5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso  ai  servizi   assistenziali   e   allo   studio,   nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento  di  lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di  eta'.  Qualora,  alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato  risulti  avere  in
corso un rapporto di lavoro, il permesso  puo'  essere  ulteriormente
prorogato o rinnovato per la  durata  del  rapporto  medesimo  o,  se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per  tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto  dal  presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio  qualora  il  titolare  sia  iscritto  ad  un  corso
regolare di studi. 
  6. Il permesso di soggiorno previsto  dal  presente  articolo  puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle  dimissioni  dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore  della  Repubblica  o  del
giudice di sorveglianza presso il tribunale  per  i  minorenni,  allo
straniero che  ha  terminato  l'espiazione  di  una  pena  detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha  dato  prova
concreta  di  partecipazione  a  un   programma   di   assistenza   e
integrazione sociale. 
  6-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai cittadini di  Stati  membri  dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo. 
  7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato  in  lire  5
miliardi per l'anno 1997 e in lire  10  miliardi  annui  a  decorrere
dall'anno 1998. 
                             Art. 18-bis 
 (( (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) )) 
 
  ((1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini  o  di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di  procedura
penale, commessi sul  territorio  nazionale  in  ambito  di  violenza
domestica,  siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  abuso  nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale  pericolo
per la sua incolumita', come conseguenza della  scelta  di  sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con  il
parere favorevole dell'autorita'  giudiziaria  procedente  ovvero  su
proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai  sensi
dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla  vittima  di  sottrarsi
alla violenza. Ai  fini  del  presente  articolo,  si  intendono  per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero  non  episodici,  di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o  del  nucleo  familiare  o  tra  persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di  matrimonio  o  da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore  di
tali atti condivida o abbia condiviso  la  stessa  residenza  con  la
vittima. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
  3. Il medesimo permesso di soggiorno  puo'  essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di interventi assistenziali  dei  centri  antiviolenza,  dei  servizi
sociali   territoriali   o   dei   servizi   sociali    specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno  e'  comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria  competente  ai  sensi
del comma 1. 
  4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3  e'  revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai  servizi  sociali  di  cui  al  coma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
  4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del  presente
articolo, commessi in ambito di violenza  domestica,  possono  essere
disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai  sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.)) 
                               Art. 19 
             (Divieti di espulsione e di respingimento. 
       ((Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)) ) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) 
 
  1. In nessun caso puo' disporsi  l'espulsione  o  il  respingimento
verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di
persecuzione  per  motivi  di  razza,  di  sesso,   di   lingua,   di
cittadinanza, di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato  verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
  2. Non e' consentita l'espulsione,  salvo  che  nei  casi  previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: 
   a) degli stranieri minori di anni diciotto,  salvo  il  diritto  a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
   b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo  il
disposto dell'articolo 9; 
   c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o
con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
   d) delle donne in stato di gravidanza o nei  sei  mesi  successivi
alla nascita del figlio cui provvedono. (2A) 
((2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione  di  persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti  di
famiglie monoparentali con figli minori nonche'  dei  minori,  ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate  con  modalita'  compatibili  con  le  singole  situazioni
personali, debitamente accertate.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2A) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000,  n.  376
(in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6  marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d)  del
d.lgs. 25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), nella parte  in  cui  non  estende  il  divieto  di
espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza  o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio". 
                               Art. 20
    (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

  1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa  con  i  Ministri  degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarieta'   sociale   e   con  gli  altri  Ministri  eventualmente
interessati,  sono  stabilite,  nei  limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione  temporanea  da  adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del  presente  testo  unico,  per  rilevanti  esigenze umanitarie, in
occasione   di   conflitti,  disastri  naturali  o  altri  eventi  di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
  2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato  riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO

                               Art. 21
                Determinazione dei flussi di ingresso
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
     legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10;
           legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  per motivi di lavoro
subordinato,   anche   stagionale,  e  di  lavoro  autonomo,  avviene
nell'ambito  delle  quote  di  ingresso  stabilite nei decreti di cui
all'articolo  3,  comma  4.  ((Nello  stabilire  le  quote  i decreti
prevedono  restrizioni  numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati
che  non  collaborano  adeguatamente  nel  contrasto all'immigrazione
clandestina  o  nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti   di   rimpatrio)).  Con  tali  decreti  sono  altresi'
assegnate  in  via  preferenziale  quote riservate ((ai lavoratori di
origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado   in   linea  retta  di  ascendenza,  residenti  in  Paesi  non
comunitari,  che  chiedano  di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito   presso   le  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,
contenente   le   qualifiche  professionali  dei  lavoratori  stessi,
nonche')) agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali
il  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia  concluso  accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso  e  delle  procedure  di riammissione. Nell'ambito di tali
intese  possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi
per  lavoro  stagionale,  con  le  corrispondenti autorita' nazionali
responsabili  delle  politiche  del  mercato  del lavoro dei paesi di
provenienza.
  2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere  la  utilizzazione  in  Italia,  con  contratto  di  lavoro
subordinato,  di  gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro
i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
  3.  Gli  stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
  4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in  modo  articolato  per  qualifiche  o  mansioni, dal Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e
dei  tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche'
sul  numero  dei  cittadini  stranieri  non  appartenenti  all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
  ((4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i  decreti  infrannuali  devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di  lavoro  suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  cui  al  comma  7. Il
regolamento  di  attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con  altre  strutture  pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
  4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza  e  sulla  condizione  degli  immigrati  extracomunitari nel
territorio  regionale,  contenente  anche le indicazioni previsionali
relative  ai  flussi  sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo)).
  5.  Le  intese  o  accordi  bilaterali  di  cui  al comma 1 possono
prevedere  che  i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato,  anche  stagionale,  si
iscrivano  in  apposite  liste,  identificate  dalle medesime intese,
specificando  le  loro  qualifiche  o  mansioni,  nonche'  gli  altri
requisiti  indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono  inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo  inoltro  agli  uffici  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale.
  6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi di cui al presente testo
unico,  il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  puo'  predisporre  progetti
integrati  per  il  reinserimento  di  lavoratori extracomunitari nei
Paesi  di  origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee   garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di  provenienza,  ovvero
l'approvazione  di domande di enti pubblici e privati, che richiedano
di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
  7.  Il  regolamento  di  attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita'
di  collegamento  con  l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
  8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
                               Art. 22 
       Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 
 
  1. In ogni provincia  e'  istituito  presso  la  prefettura-ufficio
territoriale del Governo  uno  sportello  unico  per  l'immigrazione,
responsabile  dell'intero  procedimento  relativo  all'assunzione  di
lavoratori   subordinati   stranieri   a   tempo    determinato    ed
indeterminato. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  italiano   o   straniero   regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia  un  rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato  o  indeterminato  con  uno
straniero residente  all'estero  deve  presentare,  previa  verifica,
presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
un  lavoratore  presente  sul   territorio   nazionale,   idoneamente
documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della  provincia
di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero
di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
    a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
    b) idonea documentazione relativa alle modalita' di  sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; 
    c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento  da  parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello  straniero
nel Paese di provenienza; 
    d)  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare   ogni   variazione
concernente il rapporto di lavoro. 
  3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza  diretta  dello
straniero, il datore di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al  lavoro  di
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5,  selezionate  secondo  criteri   definiti   nel   regolamento   di
attuazione. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N.  76,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99. 
  5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel  complessivo  termine
massimo di ((sessanta giorni)) dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo  di  lavoro  applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,  sentito  il  questore,  il
nulla  osta  nel  rispetto  dei  limiti  numerici,   quantitativi   e
qualitativi  determinati  a  norma  dell'articolo  3,  comma   4,   e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,  trasmette  la
documentazione,  ivi  compreso  il  codice   fiscale,   agli   uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta  al  lavoro
subordinato ha validita' per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi
dalla data del rilascio. 
  ((5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti  numerici
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.  Le  istanze
eccedenti tali limiti  possono  essere  esaminate  nell'ambito  delle
quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto.)) 
  5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di  lavoro
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
    c) reato previsto dal comma 12. 
  5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero,  nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono
stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso  lo  sportello  unico
per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno  entro  il
termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso  da  cause
di forza  maggiore.  La  revoca  del  nulla  osta  e'  comunicata  al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 
  6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di  origine  dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare  il
visto di ingresso con  indicazione  del  codice  fiscale,  comunicato
dallo  sportello  unico  per  l'immigrazione.   Entro   otto   giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso  lo  sportello  unico  per
l'immigrazione che ha rilasciato il  nulla  osta  per  la  firma  del
contratto di  soggiorno  che  resta  ivi  conservato  e,  a  cura  di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'  consolare  competente
ed al centro per l'impiego competente. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109. 
  8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in
Italia per motivi di  lavoro,  il  lavoratore  extracomunitario  deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano  presso  lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 
  9.  Le  questure  forniscono  all'INPS  e   all'INAIL   ,   tramite
collegamenti telematici,  le  informazioni  anagrafiche  relative  ai
lavoratori extracomunitari  ai  quali  e'  concesso  il  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo  per  l'accesso  al
lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti  i
familiari ai sensi delle disposizioni di cui al  titolo  IV;  l'INPS,
sulla base delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un  "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con  altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni  avviene  in
base a convenzione tra  le  amministrazioni  interessate.  Le  stesse
informazioni  sono  trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura   delle
questure,   all'ufficio   finanziario   competente    che    provvede
all'attribuzione del codice fiscale. 
  10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di  nulla  osta
rilasciati secondo le classificazioni adottate  nei  decreti  di  cui
all'articolo 3, comma 4. 
  11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed  ai  suoi
familiari  legalmente  soggiornanti.  Il  lavoratore   straniero   in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  che  perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto  nelle
liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita'  del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  ad  un
anno ovvero per tutto il  periodo  di  durata  della  prestazione  di
sostegno al  reddito  percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora
superiore. Decorso il termine di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma  3,
lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le  modalita'  di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini  dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di  collocamento  con  priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
  11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o  il
master  universitario  ovvero  la  laurea  triennale  o   la   laurea
specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi  di
studio,  puo'  essere  iscritto   nell'elenco   anagrafico   previsto
dall'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non  superiore
a dodici  mesi,  ovvero,  in  presenza  dei  requisiti  previsti  dal
presente testo unico, puo' chiedere la  conversione  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro. 
  12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie  dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso  di  soggiorno  previsto  dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini  di  legge,  il  rinnovo,  revocato  o
annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con
la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
  12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12  sono  aumentate
da un terzo alla meta': 
    a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
    b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; 
    c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative  di  particolare  sfruttamento  di  cui  al  terzo   comma
dell'articolo 603-bis del codice penale. 
  12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la  sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di  rimpatrio
del lavoratore straniero assunto illegalmente. 
  12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo  di
cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il
parere favorevole del procuratore della  Repubblica,  allo  straniero
che abbia presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
instaurato nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
  12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha
la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno  o  per  il
maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento  penale.
Il  permesso  di  soggiorno  e'  revocato   in   caso   di   condotta
incompatibile  con  le  finalita'   dello   stesso,   segnalata   dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
  13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25, comma 5, in caso  di  rimpatrio  il  lavoratore  extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza  sociale  maturati  e
puo'  goderne  indipendentemente  dalla  vigenza  di  un  accordo  di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti  previsti
dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', anche in  deroga  al  requisito  contributivo  minimo  previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di  assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono  estese  ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di  lavoro
in Italia. 
  15. I lavoratori italiani ed extracomunitari  possono  chiedere  il
riconoscimento  di  titoli  di  formazione  professionale   acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentita  la  commissione   centrale   per
l'impiego, dispone condizioni e  modalita'  di  riconoscimento  delle
qualifiche per singoli  casi.  Il  lavoratore  extracomunitario  puo'
inoltre partecipare, a norma del presente  testo  unico,  a  tutti  i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel  territorio
della Repubblica. 
  16. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
                               Art. 23
                    (( (Titoli di prelazione) ))

  ((1.  Nell'ambito  di  programmi approvati, anche su proposta delle
regioni  e  delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori  e  datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi
internazionali  finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in  Italia  ed  al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre  anni,  possono  essere  previste  attivita'  di  istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
   a)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
   b)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
   c)  allo  sviluppo  delle  attivita'  produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
  3.  Gli  stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma  1  sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si  riferiscono  ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22,  commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
  4.  Il  regolamento  di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni  di  impiego  per  i  lavoratori  autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1)).
                               Art. 24 
                         (Lavoro stagionale) 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro  italiano   o   straniero   regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto  dei
loro associati, che intendano instaurare in  Italia  un  rapporto  di
lavoro subordinato a carattere stagionale con  uno  straniero  devono
presentare   richiesta   nominativa   allo   sportello   unico    per
l'immigrazione della provincia di residenza  ai  sensi  dell'articolo
22. Nei casi  in  cui  il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non  abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo
le modalita' previste dall'articolo 22,  deve  essere  immediatamente
comunicata al centro  per  l'impiego  competente,  che  verifica  nel
termine di cinque giorni  l'eventuale  disponibilita'  di  lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire l'impiego  stagionale  offerto.  Si
applicano le disposizioni ((di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis  e
5-ter)). 
  2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione   rilascia   comunque
l'autorizzazione nel rispetto del  diritto  di  precedenza  maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  1  e  non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro. 
  2-bis. Qualora lo sportello unico  per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
    b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno. 
  3. L'autorizzazione al lavoro  stagionale  ha  validita'  da  venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con  riferimento  all'accorpamento
di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
datori di lavoro. 
  3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di  cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro. 
  4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le  condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia  rientrato  nello  Stato  di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza  per
il rientro in Italia  nell'anno  successivo  per  ragioni  di  lavoro
stagionale, rispetto ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese  che  non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi  di  lavoro.
Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro  subordinato  a  tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. 
  5. Le commissioni regionali  tripartite,  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  possono
stipulare    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e  dei  datori  di
lavoro, con le regioni e con gli enti  locali,  apposite  convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori  stranieri  ai  posti  di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il  trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee  condizioni  di
lavoro  della  manodopera,  nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi  e  le
misure complementari relative all'accoglienza. 
  6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,  per  lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso  di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia  scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12. 
                               Art. 25
         Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

  1.  In  considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
della  loro  specificita',  agli  stranieri  titolari  di permesso di
soggiorno  per  lavoro  stagionale  si applicano le seguenti forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivita':
   a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
   b)  assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
   c) assicurazione contro le malattie;
   d) assicurazione di maternita'.
  2.  In  sostituzione  dei  contributi  per  l'assegno per il nucleo
familiare    e   per   l'assicurazione   contro   la   disoccupazione
involontaria,  il  datore  di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle  modalita'  stabilite  per  questi  ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
  3.  Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i  requisiti,  gli  ambiti  e le modalita' degli interventi di cui al
comma 2.
  4.  Sulle  contribuzioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 si applicano le
riduzioni  degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
  5.  ((Ai  contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento
degli   stessi  all'istituto  o  ente  assicuratore  dello  Stato  di
provenienza)).  E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
                               Art. 26
              Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

  1.  L'ingresso  in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione  europea  che  intendono  esercitare  nel territorio dello
Stato  un'attivita'  non  occasionale  di lavoro autonomo puo' essere
consentito  a  condizione  che  l'esercizio di tali attivita' non sia
riservato  dalla  legge  ai  cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea.
  2.  In  ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita'  industriale,  professionale,  artigianale  o  commerciale,
ovvero  costituire  societa'  di  capitali  o di persone o accedere a
cariche  societarie,  deve altresi' dimostrare di disporre di risorse
adeguate  per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia;  di  essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge
italiana  per  l'esercizio  della  singola  attivita',  compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore  a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al   rilascio   dell'autorizzazione  o  della  licenza  prevista  per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
  3.  Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare  di  disporre  di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito  annuo,  proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello   minimo   previsto   dalla   legge   per  l'esenzione  dalla
partecipazione alla spesa sanitaria ((. . .)).
  4.  Sono  fatte  salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
  5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei  requisiti  indicati  dal  presente articolo ed acquisiti i nulla
osta  del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che
lo  straniero  intende  svolgere  in  Italia,  rilascia  il  visto di
ingresso    per   lavoro   autonomo,   con   l'espressa   indicazione
dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti  numerici
stabiliti  a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. ((La
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  rilascia,  altresi',  allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5,
comma  3-quater,  per  la  concessione  del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo)).
  6.  Le  procedure  di  cui  al  comma  5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  7.  Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o  negato  entro  centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda  e  della  relativa  documentazione  e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
  ((7-bis.  La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati  previsti  dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II,  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi  alla  tutela  del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474  del  codice  penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato   allo   straniero   e   l'espulsione   del  medesimo  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica)).
                               Art. 27
               Ingresso per lavoro in casi particolari
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

  1.  Al  di  fuori  degli  ingressi  per lavoro di cui agli articoli
precedenti,  autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3,  comma  4,  il  regolamento  di  attuazione disciplina particolari
modalita'  e  termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei  visti  di  ingresso  e  dei  permessi  di  soggiorno  per lavoro
subordinato,  per  ognuna  delle  seguenti  categorie  di  lavoratori
stranieri:
   a)  dirigenti  o  personale  altamente  specializzato  di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
societa'  estere  che  abbiano  la  sede  principale di attivita' nel
territorio  di  uno  Stato  membro  dell'Organizzazione  mondiale del
commercio,  ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa'
italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
   c)  I  professori  universitari  destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico;
   d) traduttori e interpreti;
   e)   collaboratori   familiari   aventi   regolarmente   in  corso
all'estero,  da  almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno  con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea  residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
   f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale,  svolgano  periodi  temporanei di addestramento presso
datori   di   lavoro  italiani,  effettuando  anche  prestazioni  che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
   g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel  territorio  italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a
domanda  del  datore  di  lavoro,  per  adempiere  funzioni o compiti
specifici,  per  un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
   h)  lavoratori  marittimi occupati nella misura e con le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
   i)  lavoratori  dipendenti  regolarmente  retribuiti  da datori di
lavoro,  persone  fisiche  o  giuridiche,  residenti  o  aventi  sede
all'estero  e  da  questi  direttamente  retribuiti,  i  quali  siano
temporaneamente  trasferiti  dall'estero  presso  persone  fisiche  o
giuridiche,  italiane  o  straniere,  residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto  di  appalto  stipulato  tra  le predette persone fisiche o
giuridiche  residenti  o  aventi  sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
   l)  lavoratori  occupati  presso  circhi  o  spettacoli viaggianti
all'estero;
   m)  personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
   n)  ballerini,  artisti  e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
   o)   artisti   da   impiegare   da   enti   musicali   teatrali  o
cinematografici  o  da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private,  o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
   p)  stranieri  che  siano  destinati  a svolgere qualsiasi tipo di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
   q)  giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
   r)  persone  che,  secondo  le  norme di accordi internazionali in
vigore  per  l'Italia,  svolgono  in Italia attivita' di ricerca o un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari";
   r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private.
  1-bis.  Nel  caso  in  cui  i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma  1  siano  dipendenti  regolarmente  retribuiti  dai  datori di
lavoro,  persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  il  nulla  osta  al  lavoro  e'
sostituito  da  una  comunicazione,  da  parte  del  committente, del
contratto  in  base  al  quale  la  prestazione  di servizi ha luogo,
unitamente  ad  una  dichiarazione  del datore di lavoro contenente i
nominativi  dei  lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della  loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e
di  lavoro  nello  Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il
datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo,  ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno.
  1-ter.  Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma
1,  lettere  a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte
del  datore  di  lavoro  della proposta di contratto di soggiorno per
lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata  con  modalita'  informatiche  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione  della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo
sportello  unico  trasmette  la  comunicazione  al  questore  per  la
verifica  della  insussistenza  di motivi ostativi all'ingresso dello
straniero  ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e,
ove  nulla  osti  da  parte  del  questore, la invia, con le medesime
modalita'  informatiche,  alla rappresentanza diplomatica o consolare
per   il   rilascio   del   visto  di  ingresso.  Entro  otto  giorni
dall'ingresso  in  Italia  lo  straniero  si reca presso lo sportello
unico  per  l'immigrazione,  unitamente  al  datore di lavoro, per la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e per la richiesta del
permesso di soggiorno.
  1-quater.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1-ter si applicano ai
datori   di   lavoro   che   hanno   sottoscritto  con  il  Ministero
dell'interno,  sentito  il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  un  apposito  protocollo  di  intesa,  con cui i
medesimi   datori  di  lavoro  garantiscono  la  capacita'  economica
richiesta  e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro di categoria.
  ((1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri professionisti sanitari al
seguito  di  delegazioni  sportive,  in  occasione  di manifestazioni
agonistiche  organizzate  dal Comitato olimpico internazionale, dalle
Federazioni  sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano  o  da  organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti  o,  nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e con il Ministro
dell'interno,  al  seguito  di gruppi organizzati, sono autorizzati a
svolgere   la   pertinente   attivita',  in  deroga  alle  norme  sul
riconoscimento  dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva  delegazione  o  gruppo  organizzato  e  limitatamente  al
periodo   di   permanenza   della   delegazione   o   del  gruppo.  I
professionisti  sanitari  cittadini  di  uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole)).
  2.   In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  testo  unico  i
lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo possono essere assunti
alle  dipendenze  dei  datori  di  lavoro  per esigenze connesse alla
realizzazione    e   produzione   di   spettacoli   previa   apposita
autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio speciale per il collocamento
dei  lavoratori  dello  spettacolo  o  sue  sezioni  periferiche  che
provvedono,  previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale
di  pubblica  sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti  di  personale artistico ovvero di personale da utilizzare per
periodi   non   superiori   a  tra  mesi,  prima  che  il  lavoratore
extracomunitario   entri   nel  territorio  nazionale.  I  lavoratori
extracomunitari   autorizzati   a   svolgere   attivita'   lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore
di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, determina le procedure e le modalita' per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
  3.  Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
  4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione  delle  convenzioni  ed accordi internazionali in vigore
relativamente  all'ingresso  e  soggiorno  dei  lavoratori  stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
  5.  L'ingresso  e  il  soggiorno  dei  lavoratori  frontalieri  non
appartenenti  all'Unione  europea  e' disciplinato dalle disposizioni
particolari  previste  negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
  5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico  nazionale italiano
(CONI),  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali,   e'   determinato  il  limite  massimo  annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
titolo  professionistico  o  comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni  sportive  nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI   con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
vigilante.  Con  la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di  assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
                             Art. 27-bis 
              (Ingresso e soggiorno per volontariato). 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministero  della  solidarieta'  sociale,  di
concerto con il Ministero dell'interno  e  degli  affari  esteri,  da
emanarsi entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,  e'  determinato  il
contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi
di volontariato ai sensi del presente testo unico. 
  2. Nell'ambito del contingente di cui  al  comma  1  e'  consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i  20  e  i  30  anni  per  la  partecipazione  ad  un  programma  di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti: 
   a) appartenenza dell'organizzazione promotrice  del  programma  di
volontariato ad una delle seguenti categorie: 
    1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge
20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in  base
alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose  ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; 
    2) organizzazioni non governative  riconosciute  ai  sensi  della
legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
    3) associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nel  registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
   b)  stipula  di  apposita   convenzione   fra   lo   straniero   e
l'organizzazione promotrice del programma  di  volontariato,  in  cui
siano specificate  le  funzioni  del  volontario,  le  condizioni  di
inquadramento  di  cui  beneficera'  per  espletare  tali   funzioni,
l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per  provvedere  alle
sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le  piccole  spese
per  tutta  la  durata  del  soggiorno,  nonche',   ove   necessario,
l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la
conoscenza della lingua italiana; 
   c) sottoscrizione  da  parte  dell'organizzazione  promotrice  del
programma di volontariato di una polizza assicurativa  per  le  spese
relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso
terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle
spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero  periodo  di
durata del programma, e per il viaggio  di  ingresso  e  ritorno.  La
sottoscrizione  della  polizza   e'   obbligatoria   anche   per   le
associazioni di cui al n. 3)  della  lettera  a)  del  comma  2,  che
abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal  comma  5  del
medesimo articolo. 
  3. La domanda di nulla  osta  e'  presentata  dalla  organizzazione
promotrice del programma di volontariato  allo  Sportello  unico  per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo
competente per il luogo  ove  si  svolge  il  medesimo  programma  di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere  sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso  dello  straniero  nel
territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
comma 1, rilascia il nulla osta. 
  4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica,  dallo  sportello
unico per l'immigrazione, alle rappresentanze  consolari  all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei  mesi
dal rilascio del nulla osta. 
  5. Il permesso di soggiorno e'  richiesto  e  rilasciato  ai  sensi
delle  disposizioni  vigenti,  per  la  durata   del   programma   di
volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un  anno.  In
casi  eccezionali,  specificamente  individuati  nei   programmi   di
volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che  saranno
emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata superiore e comunque pari a quella del  programma.  In  nessun
caso  il  permesso  di  soggiorno,  che  non   e'   rinnovabile   ne'
convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo'  avere
durata superiore a diciotto mesi. 
  6. Il periodo di durata del permesso  di  soggiorno  rilasciato  ai
sensi della presente disposizione non  e'  computabile  ai  fini  del
rilascio del ((permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo)) di cui all'articolo 9-bis. 
 
                             Art. 27-ter 
           (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica). 
 
  1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,  al
di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito  a
favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che
nel Paese dove  e'  stato  conseguito  dia  accesso  a  programmi  di
dottorato. Il cittadino straniero,  denominato  ricercatore  ai  soli
fini  dell'applicazione  delle  procedure   previste   nel   presente
articolo,  e'  selezionato  da  un  istituto  di   ricerca   iscritto
nell'apposito elenco tenuto dal Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1,  valida  per  cinque
anni, e' disciplinata con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca e, fra l'altro, prevede: 
   a) l'iscrizione nell'elenco  da  parte  di  istituti,  pubblici  o
privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  intesa  come  lavoro
creativo svolto su base sistematica per aumentare il  bagaglio  delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura  e  della
societa', e  l'utilizzazione  di  tale  bagaglio  di  conoscenze  per
concepire nuove applicazioni; 
   b)  la  determinazione  delle   risorse   finanziarie   minime   a
disposizione  dell'istituto  privato  per  chiedere   l'ingresso   di
ricercatori e il numero consentito; 
   c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico  delle  spese  connesse
all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi  i
costi relativi all'espulsione, per un periodo di  tempo  pari  a  sei
mesi dalla cessazione della convenzione  di  accoglienza  di  cui  al
comma 3; 
   d) le  condizioni  per  la  revoca  dell'iscrizione  nel  caso  di
inosservanza alle norme del presente articolo. 
  3. Il ricercatore e  l'istituto  di  ricerca  di  cui  al  comma  1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui  il  ricercatore  si
impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto  si  impegna
ad accogliere il ricercatore. Il  progetto  di  ricerca  deve  essere
approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo  che
valutano  l'oggetto  della  ricerca,  i  titoli   in   possesso   del
ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati  con  una
copia  autenticata  del   titolo   di   studio,   ed   accertano   la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il  rapporto  giuridico  e  le  condizioni  di
lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua  disposizione,
pari ad almeno il  doppio  dell'assegno  sociale,  le  spese  per  il
viaggio di ritorno,  la  stipula  di  una  polizza  assicurativa  per
malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo  per
l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al  Servizio  sanitario
nazionale. 
  ((3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3  e'
accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione
del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso
assimilabile.)) 
  4. La domanda di nulla  osta  per  ricerca  scientifica,  corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di  copia
autentica della convenzione di accoglienza di  cui  al  comma  3,  e'
presentata  dall'istituto  di  ricerca  allo  sportello   unico   per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del  Governo
competente per il luogo ove si svolge il  programma  di  ricerca.  Lo
Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza  di
motivi  ostativi  all'ingresso   dello   straniero   nel   territorio
nazionale, rilascia il nulla osta. 
  5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del nulla osta. 
  6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi  dalla
data del rilascio del nulla osta, trasmesso in  via  telematica  alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico  per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto  ad  altre
tipologie di visto. 
  7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto  e
rilasciato, ai sensi del presente testo  unico,  per  la  durata  del
programma  di  ricerca  e  consente  lo  svolgimento   dell'attivita'
indicata nella convenzione  di  accoglienza  nelle  forme  di  lavoro
subordinato,  di  lavoro  autonomo  o  borsa  di  addestramento  alla
ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso  di
soggiorno e' rinnovato, per una  durata  pari  alla  proroga,  previa
presentazione  del  rinnovo   della   convenzione   di   accoglienza.
Nell'attesa del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e'  comunque
consentita  l'attivita'  di  ricerca.  Per  le   finalita'   di   cui
all'articolo 9, ai titolari di  permesso  di  soggiorno  per  ricerca
scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento  alla
ricerca si applicano le  disposizioni  previste  per  i  titolari  di
permesso per motivi di studio o formazione professionale. 
  8. Il ricongiungimento  familiare  e'  consentito  al  ricercatore,
indipendentemente dalla durata del  suo  permesso  di  soggiorno,  ai
sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29  ((,  ad  eccezione
del requisito di cui  alla  lettera  a)  del  comma  3  del  medesimo
articolo)). Ai familiari e' rilasciato un permesso  di  soggiorno  di
durata pari a quello del ricercatore. 
  9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche  al  ricercatore
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad  altro  titolo,
diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione  temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso  di  soggiorno
di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal  requisito
dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio  del
nulla osta di cui al comma 4. 
  10. I ricercatori titolari del permesso  di  soggiorno  di  cui  al
comma 7 possono  essere  ammessi,  a  parita'  di  condizioni  con  i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al
progetto di ricerca oggetto della convenzione e  compatibile  con  le
disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. 
  11. Nel  rispetto  degli  accordi  internazionali  ed  europei  cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso  in  Italia  senza
necessita'  del  visto  per  proseguire  la  ricerca  gia'   iniziata
nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e'  richiesto  il
permesso di soggiorno  ed  il  nulla  osta  di  cui  al  comma  4  e'
sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura
- ufficio territoriale del Governo della provincia in cui  e'  svolta
l'attivita' di ricerca da parte dello straniero,  entro  otto  giorni
dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un
periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse,  nonche'
una polizza di assicurazione  sanitaria  valida  per  il  periodo  di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una  dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori
a  tre  mesi,  il  soggiorno  e'  subordinato  alla   stipula   della
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma  1
e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In  attesa  del
rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita'
di ricerca. 
                           Art. 27-quater 
(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.  Rilascio
                         della Carta blu UE) 
 
  1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi  e'
consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma  4,
agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri  altamente
qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite
per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona
fisica o giuridica e che sono in possesso: 
    a) del titolo di istruzione  superiore  rilasciato  da  autorita'
competente  nel  Paese  dove  e'  stato  conseguito  che  attesti  il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale  e  ((di  una))  qualifica  professionale  superiore,  come
rientrante nei livelli 1, 2 e 3  della  classificazione  ISTAT  delle
professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata  dal  paese
di provenienza e riconosciuta in Italia; 
    b) dei requisiti previsti  dal  decreto  legislativo  6  novembre
2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni
regolamentate. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
    a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
    b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari  della
Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; 
    c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli
stranieri: 
    a) che soggiornano a  titolo  di  protezione  temporanea,  o  per
motivi umanitari ovvero  hanno  richiesto  il  relativo  permesso  di
soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
    b)  che  soggiornano  in   quanto   beneficiari   di   protezione
internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva  2004/83/CE  del
Consiglio del  29  aprile  2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e  della  direttiva  2005/85/CE
del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita  dal  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,
ovvero hanno chiesto il riconoscimento  di  tale  protezione  e  sono
ancora in attesa di una decisione definitiva; 
    c) che chiedono di soggiornare  in  qualita'  di  ricercatori  ai
sensi dell'articolo 27-ter; 
    d)  che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione  che   hanno
esercitato o esercitano il loro diritto alla libera  circolazione  in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  cosi'  come  recepita  dal  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
    e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo  periodo
e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di  lavoro
autonomo o subordinato; 
    f) che fanno ingresso in uno Stato membro in  virtu'  di  impegni
previsti da un accordo internazionale che  agevola  l'ingresso  e  il
soggiorno temporaneo di  determinate  categorie  di  persone  fisiche
connesse al commercio e agli investimenti; 
    g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; 
    h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'   di   lavoratori
distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere  a),  g),  ed
i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita  dal  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
    i) che in virtu' di  accordi  conclusi  tra  il  Paese  terzo  di
appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti
alla  libera  circolazione  equivalente  a   quelli   dei   cittadini
dell'Unione; 
    l) che sono destinatari di un provvedimento di  espulsione  anche
se sospeso. 
  4. La domanda di nulla osta al lavoro per  i  lavoratori  stranieri
altamente  qualificati  e'  presentata  dal  datore  di  lavoro  allo
sportello  unico  per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio
territoriale del  Governo.  La  presentazione  della  domanda  ed  il
rilascio del nulla osta, dei visti di  ingresso  e  dei  permessi  di
soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui  all'articolo  22,
fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  previste   dal   presente
articolo. 
  5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della  domanda  di
cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  22
deve indicare, a pena di rigetto della domanda: 
    a) la proposta di contratto  di  lavoro  o  l'offerta  di  lavoro
vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di  una
attivita' lavorativa  che  richiede  il  possesso  di  una  qualifica
professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a); 
    b) il titolo di istruzione e la ((...))  qualifica  professionale
superiore, come indicati al comma  1,  lettera  a),  posseduti  dallo
straniero; 
    c) l'importo dello stipendio annuale  lordo,  come  ricavato  dal
contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve
essere  inferiore  al  triplo  del  livello   minimo   previsto   per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 
  6. Lo sportello unico  per  l'immigrazione  convoca  il  datore  di
lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non  oltre  novanta  giorni
dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo  termine,
comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.  Gli  stranieri
di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale,  accedono  alla  procedura  di
rilascio del  nulla  osta  al  lavoro  a  prescindere  dal  requisito
dell'effettiva residenza all'estero. 
  7.  Il  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro  e'  subordinato  al
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo  22,
comma 4. 
  8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una  comunicazione  del
datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta
di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in  cui
il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un
apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore  di  lavoro
garantisce la sussistenza delle condizioni previste  dal  comma  5  e
dall'articolo 27, comma 1-quater.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve  dichiarare
di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. 
  9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia  stato
rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5  sono  stati
ottenuti mediante frode  o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso  lo  sportello  unico
per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno  entro  il
termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo  che  il  ritardo  sia
dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche  del  nulla  osta  sono
comunicate al Ministero degli affari esteri  tramite  i  collegamenti
telematici. 
  10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il  datore  di
lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis codice penale; 
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
  11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato  allo
svolgimento di attivita' lavorative e'  rilasciato  dal  Questore  un
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8,  recante  la
dicitura 'Carta  blu  UE',  nella  rubrica  'tipo  di  permesso'.  Il
permesso di soggiorno e' rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis  e  della
comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  di   cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, con durata biennale, nel caso di contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro
piu' tre mesi, negli altri casi. 
  12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo  e'
rifiutato ovvero, nel  caso  sia  stato  concesso,  e'  revocato  nei
seguenti casi: 
    a) se e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato
falsificato o contraffatto; 
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva  o  non  soddisfa
piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per  cui  lo
stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; 
    c) se lo straniero non ha rispettato  le  condizioni  di  cui  al
comma 13; 
    d)  qualora  lo  straniero  non  abbia  risorse  sufficienti  per
mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza  ricorrere
al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione  del  periodo
di disoccupazione. 
  13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di
occupazione legale sul territorio nazionale, esercita  esclusivamente
attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione  previste
al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata  rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore  di  lavoro  nel  corso  dei
primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da  parte
delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni
dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo  contratto  di
lavoro o offerta vincolante, il parere della  Direzione  territoriale
competente si intende acquisito. 
  14. E' escluso l'accesso al lavoro se  le  attivita'  dello  stesso
comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o  indiretto
di pubblici  poteri,  ovvero  attengono  alla  tutela  dell'interesse
nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi  in  cui,
conformemente  alla  legge  nazionale  o  comunitaria   vigente,   le
attivita' dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
  15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale
a  quello  riservato  ai  cittadini,  conformemente  alla   normativa
vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del  lavoro  nei  primi
due anni, come previsto al comma 13. 
  16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al  titolare  di
Carta blu UE, indipendentemente dalla  durata  del  suo  permesso  di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo  29.  Ai
familiari e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a
quello del titolare di Carta blu UE. 
  17. Dopo diciotto mesi  di  soggiorno  legale  in  un  altro  Stato
membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,  rilasciata  da  detto
Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita'  del  visto,  al
fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni  previste
dal presente articolo. Entro un  mese  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla  osta  al
lavoro con la procedura prevista al comma 4  e  alle  condizioni  del
presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60
giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal
datore di lavoro anche se il titolare della Carta  blu  UE  soggiorna
ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero
altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico  e'
rilasciato dal Questore il permesso  secondo  le  modalita'  ed  alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio  e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato
il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e'
stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e
l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui
la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso
in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11.  Ai  familiari  dello  straniero
titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro  di  provenienza  e  del  documento  di
viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi  di
famiglia,  ai  sensi  dell'articolo  30,  commi  2,  3  e  6,  previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare
di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di  essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  18. Per quanto non espressamente  previsto  dal  presente  articolo
trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  in
quanto compatibili. 

TITOLO IV
DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

                               Art. 28
                   (Diritto all'unita' familiare)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

  ((1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti  dei  familiari  stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste  dal  presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di  soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno  rilasciato  per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero
per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.))
  2.  Ai  familiari  stranieri  di  cittadini italiani o di uno Stato
membro  dell'Unione  Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte  salve  quelle  piu'  favorevoli  della  presente  legge  o del
regolamento di attuazione.
  3.   In  tutti  i  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
finalizzati  a  dare  attuazione  al  diritto  all'unita' familiare e
riguardanti  i  minori,  deve  essere  preso  in  considerazione  con
carattere   di   priorita'  il  superiore  interesse  del  fanciullo,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma 1, della
Convenzione   sui   diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
                               Art. 29 
                    (Ricongiungimento familiare). 
 
  1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento  per  i  seguenti
familiari: 
   a) coniuge non legalmente separato e  di  eta'  non  inferiore  ai
diciotto anni; 
   b) figli minori, anche del coniuge o nati  fuori  del  matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora  esistente,
abbia dato il suo consenso; 
   c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni  oggettive  non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze  di  vita  in
ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; 
   d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di  provenienza,  ovvero  genitori  ultrasessantacinquenni,
qualora gli altri figli siano impossibilitati al  loro  sostentamento
per documentati, gravi motivi di salute. 
  1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)  e  d),  non
possano essere documentati  in  modo  certo  mediante  certificati  o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque  quando
sussistano  fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della   predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  200,  sulla  base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico),  effettuato  a  spese
degli interessati. 
  1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari  di  cui
alle lettere a) e d) del comma 1,  quando  il  familiare  di  cui  si
chiede il ricongiungimento e' coniugato con  un  cittadino  straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. 
  2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori  i  figli  di
eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento  della  presentazione
dell'istanza di ricongiungimento. I  minori  adottati  o  affidati  o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo  29-bis,  lo  straniero  che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': 
   a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche'
di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel
caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al  seguito
di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del  titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; 
   b) di un reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti  lecite  non
inferiore all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta'  dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare   da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu'  figli  di  eta'
inferiore agli anni quattordici ((...)) e' richiesto, in  ogni  caso,
un reddito non inferiore al doppio  dell'importo  annuo  dell'assegno
sociale. Ai fini della determinazione  del  reddito  si  tiene  conto
anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi  con  il
richiedente; 
   b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo,  a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio  nazionale  a
favore  dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero   della   sua
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo  pagamento  di  un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro  il  30
ottobre 2008 e  da  aggiornarsi  con  cadenza  biennale,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per  lavoro  subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per  lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per  motivi  religiosi,
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio  e
di reddito di cui al comma 3. 
  5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma  6,  e'  consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore,  gia'  regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore,  del  genitore  naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di  alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini  della  sussistenza  di  tali
requisiti si tiene conto del possesso  di  tali  requisiti  da  parte
dell'altro genitore. 
  6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma   3,   e'
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,
un  permesso  per   assistenza   minore,   rinnovabile,   di   durata
corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i  minorenni.  Il
permesso di soggiorno consente di svolgere  attivita'  lavorativa  ma
non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 
  7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento   familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al  comma
3, e' presentata allo sportello unico per  l'immigrazione  presso  la
prefettura-ufficio territoriale del governo competente per  il  luogo
di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia  contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. 
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei
motivi  ostativi  all'ingresso   dello   straniero   nel   territorio
nazionale,  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  ultimo  periodo,  e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3,  rilascia  il
nulla osta ovvero  un  provvedimento  di  diniego  dello  stesso.  Il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e'  stato
rilasciato  il  predetto  nulla  osta  e'  subordinato  all'effettivo
accertamento dell'autenticita',  da  parte  dell'autorita'  consolare
italiana,  della  documentazione   comprovante   i   presupposti   di
parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute. 
  8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato  entro
centottanta giorni dalla richiesta. 
  9. La richiesta di ricongiungimento familiare  e'  respinta  se  e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare  nel
territorio dello Stato. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: 
   a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di
rifugiato e la sua  domanda  non  e'  ancora  stata  oggetto  di  una
decisione definitiva; 
   b)  agli  stranieri  destinatari  delle   misure   di   protezione
temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile  2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20; 
   c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. 
                             Art. 29-bis
          (( (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). ))

  ((1.  Lo  straniero  al  quale  e'  stato riconosciuto lo status di
rifugiato  puo'  richiedere  il  ricongiungimento  familiare  per  le
medesime  categorie  di  familiari  e  con la stessa procedura di cui
all'articolo  29.  Non  si applicano, in tal caso, le disposizioni di
cui all'articolo 29, comma 3.
  2.  Qualora  un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino  i  suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della   mancanza   di  un'autorita'  riconosciuta  o  della  presunta
inaffidabilita'   dei  documenti  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di
certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute  necessarie,  effettuate  a  spese  degli  interessati. Puo'
essere  fatto  ricorso,  altresi',  ad  altri  mezzi  atti  a provare
l'esistenza  del  vincolo  familiare,  tra  cui  elementi  tratti  da
documenti  rilasciati  dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal  Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'
essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
  3.  Se  il  rifugiato  e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai  fini  del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.))
                               Art. 30 
             Permesso di soggiorno per motivi familiari 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) 
 
  1. Fatti salvi i casi di rilascio  o  di  rinnovo  della  carta  di
soggiorno,  il  permesso  di  soggiorno  per  motivi   familiari   e'
rilasciato: 
   a) allo straniero che ha fatto ingresso in  Italia  con  visto  di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo  29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; 
   b) agli stranieri regolarmente soggiornanti  ad  altro  titolo  da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio  dello
Stato con cittadini  italiani  o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 
   c) al familiare straniero regolarmente soggiornante,  in  possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o  di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero  con
straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
permesso del familiare e' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un  anno
dalla data  di  scadenza  del  titolo  di  soggiorno  originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato  si
prescinde dal possesso di un valido permesso di  soggiorno  da  parte
del familiare; 
   d) al genitore  straniero,  anche  naturale,  di  minore  italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per  motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana. 
  1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b),  e'  immediatamente  revocato  qualora  sia  accertato   che   al
matrimonio non  e'  seguita  l'effettiva  convivenza  salvo  che  dal
matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo  del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera  a),
e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se  e'  accertato
che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo
di permettere all'interessato di  soggiornare  nel  territorio  dello
Stato. 
  2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi  assistenziali,  l'iscrizione  a  corsi  di  studio  o  di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste  di  collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,  fermi  i  requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
  3. Il permesso di soggiorno  per  motivi  familiari  ha  la  stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in  possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30. 
  5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per  il
ricongiungimento e in caso di separazione legale  o  di  scioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere  la  carta  di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta',  il  permesso
di  soggiorno  puo'  essere  convertito  in   permesso   per   lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o  per  studio,  fermi  i  requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
  ((6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro  gli
altri  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di
diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione
all'autorita' giudiziaria ordinaria.  L'opposizione  e'  disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((37)) 
    


---------------
    
  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
                               Art. 31
                 (Disposizioni a favore dei minori)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

  1.  Il  figlio  minore  dello  straniero  con  questi  convivente e
regolarmente  soggiornante  e'  iscritto  nel permesso di soggiorno o
nella  carta  di  soggiorno  di  uno o di entrambi i genitori fino al
compimento  del  quattordicesimo  anno  di eta' e segue la condizione
giuridica   del  genitore  con  il  quale  convive,  ovvero  la  piu'
favorevole  tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite  di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4  della  legge  4  maggio  1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di
soggiorno  o  nella  carta  di  soggiorno dello straniero al quale e'
affidato  e  segue  la  condizione giuridica di quest'ultimo, se piu'
favorevole.  L'assenza  occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato  non  esclude  il  requisito  della  convivenza  e  il  rinnovo
dell'iscrizione.
  2.  Al  compimento  del  quattordicesimo  anno  di  eta'  al minore
iscritto  nel  permesso  di  soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di  soggiorno  per  motivi  familiari valido fino al compimento della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
  3.  Il  Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo  psicofisico  e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di
salute  del  minore  che  si  trova  nel  territorio  italiano,  puo'
autorizzare  l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di  tempo  determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare
i  gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del
familiare   incompatibili  con  le  esigenze  del  minore  o  con  la
permanenza   in   Italia.   I   provvedimenti  sono  comunicati  alla
rappresentanza   diplomatica  o  consolare  e  al  questore  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza.
  4.  Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
                               Art. 32 
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore
                                eta' 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) 
 
  1. Al compimento  della  maggiore  eta',  allo  straniero  nei  cui
confronti sono state applicate le disposizioni  di  cui  all'articolo
29, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal  comma  1-bis,
ai minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2  della
legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato  un  permesso  di
soggiorno per motivi di  studio  di  accesso  al  lavoro,  di  lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno  per  accesso  al  lavoro  prescinde  dal  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 23. 
  1-bis. Il permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  puo'  essere
rilasciato per motivi di studio,  di  accesso  al  lavoro  ovvero  di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',  ((
. . . )) ai minori stranieri  non  accompagnati,  affidati  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti
a  tutela,  ((previo  parere  positivo  del  Comitato  per  i  minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero  ai
minori stranieri non accompagnati)) che siano stati  ammessi  per  un
periodo non inferiore a due  anni  in  un  progetto  di  integrazione
sociale e civile gestito da un ente  pubblico  o  privato  che  abbia
rappresentanza nazionale e che comunque  sia  iscritto  nel  registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  sensi
dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394. 
  1-ter. L'ente gestore dei progetti deve  garantire  e  provare  con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore  eta'
del minore straniero di cui al  comma  1-bis,  che  l'interessato  si
trova sul territorio nazionale da  non  meno  di  tre  anni,  che  ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge  attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita'  previste  dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato. 
  1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati  ai  sensi
del presente  articolo  e'  portato  in  detrazione  dalle  quote  di
ingresso definite annualmente nei  decreti  di  cui  all'articolo  3,
comma 4. 
                               Art. 33
                  (Comitato per i minori stranieri)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

  1.  Al  fine  di  vigilare  sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio dello Stato e di
coordinare   le   attivita'   delle  amministrazioni  interessate  e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti  dei  ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di
grazia  e  giustizia,  del  Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione   nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  da  un
rappresentante   dell'Unione   province   d'Italia  (UPI)  e  da  due
rappresentanti   di   organizzazioni   maggiormente   rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
  ((2.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro  da  lui  delegato,  sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno  e  di  grazia  e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato  di  cui  al  comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui
diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,  ratificata  e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite:
   a)  le  regole  e  le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio  dello  Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza  temporanea  promossi  da  enti,  associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
   b)   le   modalita'   di  accoglienza  dei  minori  stranieri  non
accompagnati  presenti  nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attivita'  dei  servizi  sociali  degli  enti  locali  e i compiti di
impulso  e  di  raccordo  del  Comitato  di  cui  al  comma  1 con le
amministrazioni  interessate  ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito  e  del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.))
  ((2-bis.  Il  provvedimento  di  rimpatrio del minore straniero non
accompagnato  per  le  finalita'  di  cui al comma 2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello  stesso  minore  un  procedimento  giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.))
  3.  Il  Comitato  si  avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza,  del  personale  e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli  affari  sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

                               Art. 34
                    (Assistenza per gli stranieri
              iscritti al Servizio sanitario nazionale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

  1.  Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno  parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto   ai  cittadini  italiani  per  quanto  attiene  all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
  a)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti che abbiano in corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
  b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo  del  titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo  politico,  per  asilo
umanitario,   per  richiesta  di  asilo,  per  attesa  adozione,  per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  2.  L'assistenza  sanitaria  spetta  altresi' ai familiari a carico
regolarmente  soggiornanti.  Nelle  more  dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario  nazionale  e'  assicurato  fin  dalla  nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
  3.  Lo  straniero  regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio  di  malattie,  infortunio  e  maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,   valida   sul   territorio   nazionale,  ovvero  mediante
iscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i
familiari  a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve  essere  corrisposto  a  titolo  di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i  cittadini  italiani,  sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente  in  Italia  e  all'estero.  L'ammontare del contributo e'
determinato  con  decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
  4.  L'iscrizione  volontaria  al  servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
  a)  dagli  stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
  b)  dagli  stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai  sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo  il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973 n. 304.
  5.  I  soggetti  di  cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione   al   servizio   sanitario   nazionale,   a  titolo  di
partecipazione  alla  spesa,  un contributo annuale forfettario negli
importi  e  secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma
3.
  6.  Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a)
e b) non e' valido per i familiari a carico.
  7.  Lo  straniero  assicurato  al  servizio  sanitario nazionale e'
iscritto  nella  azienda  sanitaria  locale  del comune in cui dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
                               Art. 35
               (Assistenza sanitaria per gli stranieri
            non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

  1.  Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti  al  Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai  soggetti  tenuti  al  pagamento  di tali prestazioni, le tariffe
determinate  dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8,  commi  5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
  2.  Restano  salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a  trattati e accordi
internazionali    bilaterali    o   multilaterali   di   reciprocita'
sottoscritti dall'Italia.
  3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola  con  le  norme  relative  all'ingresso  ed al soggiorno, sono
assicurate,   nei   presidi   pubblici   ed   accreditati,   le  cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina   preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale  e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
  a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di  trattamento  con  le  cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio  1975,  n.  405,  e  22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro  della  sanita'  6  marzo  1995,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  87  del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
  b)   la   tutela  della  salute  del  minore  in  esecuzione  della
Convenzione   sui   diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
  d) gli interventi di profilassi internazionale;
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
  4.  Le  prestazioni  di  cui  al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico   dei   richiedenti   qualora   privi  di  risorse  economiche
sufficienti,  fatte  salve  le  quote  di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
  5.  L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non
in  regola  con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo
di  segnalazione  all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
  6.  Fermo  restando  il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti  o  comunque  essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli  oneri  recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3,   nei  confronti  degli  stranieri  privi  di  risorse  economiche
sufficienti,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione  dei  programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
                               Art. 36
               (Ingresso e soggiorno per cure mediche)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

  1.  Lo  straniero  che  intende  ricevere  cure mediche in Italia e
l'eventuale  accompagnatore  possono  ottenere uno specifico visto di
ingresso  ed  il  relativo  permesso  di  soggiorno.  A tale fine gli
interessati  devono  presentare  una  dichiarazione  della  struttura
sanitaria  italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono   attestare   l'avvenuto   deposito  di  una  somma  a  titolo
cauzionale,  tenendo  conto  del  costo presumibile delle prestazioni
sanitarie  richieste,  secondo modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione,  nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto
e  alloggio  per  l'accompagnatore  e per il periodo di convalescenza
dell'interessato.  La  domanda  di rilascio del visto o di rilascio o
rinnovo  del  permesso puo' anche essere presentata da un familiare o
da chiunque altro vi abbia interesse.
  2.  Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno  per  cure  mediche  e'  altresi' consentito nell'ambito di
programmi  umanitari  definiti  ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2,
lettera  c),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato  dal  decreto  legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero
degli  affari  esteri.  Le  aziende  sanitarie  locali  e  le aziende
ospedaliere,   tramite   le  regioni,  sono  rimborsate  delle  spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla  durata  presunta  del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
  4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia di profilassi
internazionale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

                               Art. 37
                      (Attivita' professionali)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

  1.  Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio  delle  professioni,  e'  consentita,  in  deroga  alle
disposizioni  che  prevedono il requisito della cittadinanza italiana
entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998,  n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso  di  professioni  sprovviste  di  albi,  l'iscrizione in elenchi
speciali  da  istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi
o  elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della
deroga  gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi
di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
  2.   Le   modalita',  le  condizioni  ed  i  limiti  temporali  per
l'autorizzazione   all'esercizio   delle   professioni   e   per   il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in  Italia  sono  stabiliti  con  il  regolamento  di  attuazione. Le
disposizioni  per  il  riconoscimento dei titoli saranno definite dai
Ministri  competenti,  di concerto con il Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica   e  tecnologica,  sentiti  gli  Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
  3.  Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine  ivi  previsto,  possono  iscriversi  agli Ordini, Collegi ed
elenchi   speciali   nell'ambito   delle   quote   definite  a  norma
dell'articolo  3,  comma  4, e secondo percentuali massime di impiego
definite  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal regolamento di
attuazione.
  4.  In  caso  di  lavoro  subordinato  e'  garantita  la parita' di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI ISTRUZIONE,
ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DISE DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONE

                               Art. 38
       (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

  1.  I  minori  stranieri  presenti  sul  territorio  sono  soggetti
all'obbligo  scolastico;  ad  essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti  in  materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
  2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato,
dalle  Regioni  e  dagli  enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi   corsi  ed  iniziative  per  l'apprendimento  della  lingua
italiana.
  3.  La  comunita'  scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali  come  valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e  favorisce  iniziative  volte  alla  accoglienza, alla tutela della
cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
  4.  Le  iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla   base   di  una  rilevazione  dei  bisogni  locali  e  di  una
programmazione  territoriale  integrata,  anche in convenzione con le
associazioni  degli  stranieri,  con le rappresentanze diplomatiche o
consolari  dei  Paesi  di  appartenenza  e  con  le organizzazioni di
volontariato.
  5.Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
   a)  l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante  l'attivazione  di  corsi  di  alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
   b)  la  realizzazione  di  un'offerta  culturale  valida  per  gli
stranieri  adulti  regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
   c)   la   predisposizione  di  percorsi  integrativi  degli  studi
sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
   d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
   e)  la  realizzazione  di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
  6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri  enti locali, promuovono
programmi  culturali  per  i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi  effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente  a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e  per  i  figli  degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di
origine.
  7.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
   a)   delle   modalita'  di  realizzazione  di  specifici  progetti
nazionali  e  locali,  con particolare riferimento all'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed
aggiornamento  del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle
scuole  di  ogni  ordine  e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
   b)  dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi  effettuati  nei  paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico,  nonche'  dei  criteri e delle modalita' di comunicazione
con  le  famiglie  degli  alunni  stranieri,  anche  con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
   c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri  provenienti  dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di
sostegno linguistico;
   d)  dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
                               Art. 39 
                 Accesso ai corsi delle universita' 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) 
 
  1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio e'  assicurata  la  parita'  di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,  nei  limiti  e
con le modalita' di cui al presente articolo. 
  2. Le universita', nella loro autonomia e  nei  limiti  delle  loro
disponibilita'   finanziarie,   assumono    iniziative    volte    al
conseguimento degli obiettivi  del  documento  programmatico  di  cui
all'articolo  3,  promuovendo  l'accesso  degli  stranieri  ai  corsi
universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre  1990,  n.
341, tenendo conto  degli  orientamenti  comunitari  in  materia,  in
particolare  riguardo  all'inserimento  di  una  quota  di   studenti
universitari stranieri, stipulando apposite  intese  con  gli  atenei
stranieri  per  la  mobilita'   studentesca,   nonche'   organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza. 
  3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: 
   a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per  il  conseguimento
del visto di ingresso e del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
studio  anche  con  riferimento  alle  modalita'  di  prestazione  di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello  Stato  in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi  sufficienti  di
sostentamento da parte dello studente straniero; 
   b) la rinnovabilita' del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
studio, anche ai fini della  prosecuzione  del  corso  di  studi  con
l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale  lo
straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione  dell'universita',
e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da  parte
dello straniero titolare di tale permesso; 
   c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli  studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al  primo,  in
coordinamento con la concessione  delle  provvidenze  previste  dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio  universitario  e
senza obbligo di reciprocita'; 
   d) i criteri per la valutazione della condizione  economica  dello
straniero ai fini dell'uniformita'  di  trattamento  in  ordine  alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); 
   e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli  stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia; 
   f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N.  145,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9)). 
  4-bis. Nel rispetto degli accordi  internazionali  ed  europei  cui
l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno
per studio rilasciato da uno Stato appartenente  all'Unione  europea,
in quanto iscritto ad un corso universitario  o  ad  un  istituto  di
insegnamento superiore, puo' fare ingresso in  Italia  per  soggiorni
superiori a tre mesi senza necessita' del visto  per  proseguire  gli
studi  gia'  iniziati  nell'altro  Stato  o  per  integrarli  con  un
programma di studi  ad  esso  connessi,  purche'  abbia  i  requisiti
richiesti per il soggiorno  ai  sensi  del  presente  testo  unico  e
qualora congiuntamente: 
   a) partecipi ad un programma di scambio comunitario  o  bilaterale
con lo Stato di origine ovvero sia stato  autorizzato  a  soggiornare
per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per
almeno due anni; 
   b) corredi la  richiesta  di  soggiorno  con  una  documentazione,
proveniente dalle autorita' accademiche  del  Paese  dell'Unione  nel
quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma
di studi da svolgere in Italia  e'  effettivamente  complementare  al
programma di studi gia' svolto. 
  4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis,  lettera  a)  non  sono
richieste qualora il  programma  di  studi  dello  straniero  preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. 
  5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi  universitari  e  alle
scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni
con gli studenti  italiani,  agli  stranieri  titolari  di  carta  di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro  subordinato  o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per  asilo  politico,  per
asilo umanitario, o  per  motivi  religiosi,  ovvero  agli  stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo  di
studio  superiore  conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle  scuole
italiane  all'estero  o  delle  scuole  straniere  o  internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative speciali per il  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e
soddisfino  le  condizioni  generali  richieste  per  l'ingresso  per
studio. 
                             Art. 39-bis
                     (( (Soggiorno di studenti,
           scambio di alunni, tirocinio professionale). ))

  ((1.  E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo  le  modalita'  stabilite  nel regolamento di attuazione, dei
cittadini stranieri:
   a)  maggiori  di  eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti  di  istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
   b)  ammessi  a  frequentare  corsi  di  formazione professionale e
tirocini  formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con
decreto  del  Ministro  della solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri  dell'interno  e  degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29
agosto 1997, n. 281;
   c)  minori  di  eta'  non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela;
   d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano
a  programmi  di  scambio  o  di  iniziative  culturali approvati dal
Ministero   degli   affari   esteri,  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca o dal
Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali per la frequenza di
corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie o presso istituzioni accademiche.))

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE

                               Art. 40 
            Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) 
 
  1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i  comuni  e
con  le   associazioni   e   le   organizzazioni   di   volontariato,
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare,  anche  in
strutture ospitanti cittadini italiani o  cittadini  di  altri  Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti  per  motivi
diversi dal turismo,  che  siano  temporaneamente  impossibilitati  a
provvedere autonomamente alle  proprie  esigenze  alloggiative  e  di
sussistenza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale  e'  riservato
agli stranieri non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione  europea  che
dimostrino di essere in regola  con  le  norme  che  disciplinano  il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia. 
  2.  I  centri   di   accoglienza   sono   finalizzati   a   rendere
autosufficienti gli stranieri  ivi  ospitati  nel  piu'  breve  tempo
possibile. I centri di  accoglienza  provvedono,  ove  possibile,  ai
servizi  sociali  e  culturali  idonei  a  favorire   l'autonomia   e
l'inserimento  sociale  degli  ospiti.  Ogni  regione   determina   i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente  convenzioni
con enti privati e finanziamenti. 
  3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che,  anche  gratuitamente,  provvedono   alle   immediate   esigenze
alloggiative ed alimentari, nonche', ove  possibile,  all'offerta  di
occasioni di  apprendimento  della  lingua  italiana,  di  formazione
professionale, di scambi culturali con  la  popolazione  italiana,  e
all'assistenza  socio-sanitaria  degli  stranieri  impossibilitati  a
provvedervi autonomamente per il  tempo  strettamente  necessario  al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze  di  vitto  e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. 
  4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad  alloggi
sociali,  collettivi  o  privati,  predisposti,  secondo  i   criteri
previsti dalle leggi regionali, dai comuni di  maggiore  insediamento
degli stranieri o da associazioni,  fondazioni  o  organizzazioni  di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito  di
strutture  alloggiative,  prevalentemente  organizzate  in  forma  di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri,  finalizzate  ad  offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a  pagamento,  secondo  quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio  ordinario  in
via definitiva. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  6. Gli stranieri titolari di carta di  soggiorno  e  gli  stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale  e  che  esercitano  una  regolare   attivita'   di   lavoro
subordinato o di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di  accedere,  in
condizioni di parita' con  i  cittadini  italiani,  agli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione  delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da  ogni  regione  o  dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle  locazioni  abitative  e  al
credito agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto  e
locazione della prima casa di abitazione. ((53)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal  D.Lgs.  21
febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29,  comma  3-ter)  che
"L'accesso ai benefici relativi all'alloggio  previsti  dall'articolo
40, comma 6, del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e'
consentito ai titolari dello status  di  rifugiato  e  di  protezione
sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani". 
                               Art. 41
                        (Assistenza sociale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

  1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno  di  durata  non  inferiore  ad  un  anno, nonche' i minori
iscritti  nella  loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro permesso di
soggiorno,  sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza  sociale,  incluse  quelle  previste  per  coloro che sono
affetti  da  morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE

                               Art. 42
                  (Misure di integrazione sociale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

  1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie  competenze,  anche  in collaborazione con le associazioni di
stranieri  e  con  le  organizzazioni  stabilmente  operanti  in loro
favore,  nonche'  in  collaborazione  con  le  autorita'  o  con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
   a)  le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine  di effettuare corsi della
lingua  e  della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali  straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
   b)   la   diffusione   di  ogni  informazione  utile  al  positivo
inserimento  degli  stranieri  nella societa' italiana in particolare
riguardante  i  loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita'
di  integrazione  e  crescita  personale  e comunitaria offerte dalle
amministrazioni   pubbliche   e  dall'associazionismo,  nonche'  alle
possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
   c)  la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative,   sociali,   economiche   e   religiose  degli  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle  cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali  o  della  xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di  libri,  periodici  e
materiale  audiovisivo  prodotti  nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
   d)  la  realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte  nel  registro  di  cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle  proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o  di  permesso  di  soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualita'  di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra  le  singole  amministrazioni  e  gli  stranieri  appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
   e)  l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza  in  una  societa'  multiculturale  e  di  prevenzione  di
comportamenti  discriminatori,  xenofobi  o  razzisti, destinati agli
operatori  degli  organi  e  uffici pubblici e degli enti privati che
hanno  rapporti  abituali  con  stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
  2.  Per  i  fini  indicati  nel  comma  1  e'  istituito  presso la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali  un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
  3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali,   allo  scopo  di  individuare,  con  la  partecipazione  dei
cittadini  stranieri,  le  iniziative  idonee  alla  rimozione  degli
ostacoli  che  impediscono  l'effettivo  esercizio  dei diritti e dei
doveri  dello  straniero,  e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia  e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento.
I1  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie  attribuzioni,  svolge  compiti  di  studio  e  promozione di
attivita'  volte  a  favorire  la partecipazione degli stranieri alla
vita  pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
del presente testo unico.
  4.  Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni   nazionali   maggiormente   attivi   nell'assistenza  e
nell'integrazione  degli  immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e
del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma
6,  nonche'  dell'esame  delle problematiche relative alla condizione
degli  stranieri  immigrati,  e'  istituita  presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati  e  delle  loro  famiglie,  presieduta  dal  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  o  da  un  Ministro  da lui delegato. Della
Consulta  sono  chiamati  a far parte, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
   ((a)  rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti presenti
nell'organismo  di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che  svolgono  attivita'  particolarmente  significative  nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;))
   b)  rappresentanti  ((degli  stranieri)) extracomunitari designati
dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero
non inferiore a sei;
   c)   rappresentanti   designati   dalle  confederazioni  sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
   d)   rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni  sindacali
nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
   e)  ((otto))  esperti  designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro   e  della  previdenza  sociale,  della  pubblica  istruzione,
dell'interno,  ((di  grazia e giustizia,)) degli affari esteri, delle
finanze  e  dai  Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari
opportunita';
   ((f)  otto  rappresentanti  delle  autonomie  locali,  di  cui due
designati  dalle  regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani  (ANCI),  uno  dall'Unione  delle  province italiane (UPI) e
quattro  dalla  Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;)).
   g)  due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
   ((g-bis)  esperti  dei  problemi  dell'immigrazione  in numero non
superiore a dieci.))
  5.  Per  ogni  membro  effettivo  della  Consulta  e'  nominato  un
supplente.
  6.  Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia
con  quanto  disposto  al  comma  4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza  nelle  materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle
leggi  dello  Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
  7.   Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
costituzione  e  funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli territoriali.
  8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di  cui  al  presente  articolo  e  dei  supplenti  e'  gratuita, con
esclusione  del  rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro
che  non  siano  dipendenti  della  pubblica  amministrazione  e  non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
                               Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

  1.  Ai  fini  del  presente  capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento   che,  direttamente  o  indirettamente,  comporti  una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,
il   colore,   l'ascendenza   o  l'origine  nazionale  o  etnica,  le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di  distruggere  o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio,  in  condizioni  di  parita',  dei diritti umani e delle
liberta'   fondamentali   in  campo  politico  economico,  sociale  e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
  2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
   a)  il  pubblico  ufficiale  o  la  persona incaricata di pubblico
servizio  o  la  persona esercente un servizio di pubblica necessita'
che  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  compia  od ometta atti nei
riguardi  di  un  cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione  di  straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
   b)  chiunque  imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
fornire  beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a  causa  della  sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
   c)  chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose
o  si  rifiuti  di  fornire  l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione,  alla  formazione  e  ai  servizi  sociali  e  socio-
assistenziali  allo  straniero  regolarmente  soggiornante  in Italia
soltanto   in   ragione  della  sua  condizione  di  straniero  o  di
appartenente   ad   una   determinata   razza,   religione,  etnia  o
nazionalita';
   d)  chiunque  impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di  un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente  soggiornante  in  Italia, soltanto in ragione della sua
condizione  di  straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
   e)  il  datore  di  lavoro  o  i  suoi  preposti i quali, ai sensi
dell'articolo  15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata
e  integrata  dalla  legge  9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11
maggio  1990,  n.  108,  compiano  qualsiasi atto o comportamento che
produca    un    effetto    pregiudizievole    discriminando,   anche
indirettamente,  i  lavoratori  in ragione della loro appartenenza ad
una  razza,  ad  un  gruppo  etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni  trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che  svantaggino  in  modo  proporzionalmente  maggiore  i lavoratori
appartenenti  ad  una  determinata  razza,  ad  un determinato gruppo
etnico  o  linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad
una   cittadinanza   e   riguardino  requisiti  non  essenziali  allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa.
  3.  Il  presente  articolo  e l'articolo 44 si applicano anche agli
atti  xenofobi,  razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini  italiani,  di apolidi e di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea presenti in Italia.
                               Art. 44 
               Azione civile contro la discriminazione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) 
 
  ((1. Quando  il  comportamento  di  un  privato  o  della  pubblica
amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,
etnici,  linguistici,  nazionali,   di   provenienza   geografica   o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
rimozione degli effetti della discriminazione.)) ((38)) 
  ((2. Alle controversie previste dal presente  articolo  si  applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.))
((38)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  ((8. Chiunque elude l'esecuzione di  provvedimenti,  diversi  dalla
condanna  al  risarcimento  del  danno,  resi   dal   giudice   nelle
controversie previste  dal  presente  articolo  e'  punito  ai  sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.)) ((38)) 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  10. Qualora il datore di lavoro  ponga  in  essere  un  atto  o  un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in  casi
in cui  non  siano  individuabili  in  modo  immediato  e  diretto  i
lavoratori  lesi  dalle  discriminazioni,  il  ricorso  puo'   essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  11. Ogni accertamento di atti  o  comportamenti  discriminatori  ai
sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese  alle  quali  siano
stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello  Stato  o
delle regioni, ovvero che  abbiano  stipulato  contratti  di  appalto
attinenti  all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi  o   di
forniture, e'  immediatamente  comunicato  dal  pretore,  secondo  le
modalita'   previste   dal   regolamento    di    attuazione,    alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici  che  abbiano  disposto  la
concessione del beneficio,  incluse  le  agevolazioni  finanziarie  o
creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti  revocano  il
beneficio  e,  nei  casi  piu'  gravi,  dispongono  l'esclusione  del
responsabile per due  anni  da  qualsiasi  ulteriore  concessione  di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
  12. Le regioni, in collaborazione con le province e con  i  comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai  fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo  e  dello  studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                               Art. 45
            (Fondo nazionale per le politiche migratorie)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

  1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo   nazionale   per   le   politiche   migratorie,  destinato  al
finanziamento  delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e
46,  inserite  nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni,  delle  province  e  dei  comuni. La dotazione del Fondo, al
netto  delle  somme  derivanti  dal  contributo di cui al comma 3, e'
stabilita  in  lire  12.500  milioni  per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni  per  l'anno  1998  e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla  determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978,
n.   468,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Al  Fondo
affluiscono  altresi'  le  somme  derivanti da contributi e donazioni
eventualmente   disposti  da  privati,  enti,  organizzazioni,  anche
internazionali,  da  organismi  dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo.  Il  Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il   regolamento   di  attuazione  disciplina  le  modalita'  per  la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
  2.  Lo  Stato,  le  regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie  di  propria  competenza,  programmi  annuali  o  pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con   particolare   riguardo   all'effettiva  e  completa  attuazione
operativa  del  presente testo unico e del regolamento di attuazione,
alle  attivita'  culturali, formative, informative, di integrazione e
di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo
i  criteri  e  le  modalita' indicati dal regolamento di attuazione e
indicano  le  iniziative  pubbliche  e  private  prioritarie  per  il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
  3.  Con  effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  6  marzo  1998, n. 40, e comunque da data non
successiva  al  1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti
dal  gettito  del  contributo  di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge  30  dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle
politiche  del  Fondo  di  cui  al  comma  1.  Con  effetto  dal mese
successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente testo unico
tale  destinazione  e' disposta per l'intero ammontare delle predette
somme.   A   tal  fine  le  predette  somme  sono  versate  dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo.  Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
                               Art. 46
           (Commissione per le politiche di integrazione)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  gli  affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
  2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai  fini  dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale
sullo  stato  di  attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche  nonche'  di  fornire  risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti  le  politiche  per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo.
  3.  La  Commissione  e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per   gli   affari   sociali   ((e   del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita'))  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e dei
Ministeri   degli   affari   esteri,   dell'interno,  ((di  grazia  e
giustizia,))del  lavoro  e  della  previdenza sociale, della sanita',
della  pubblica  istruzione,  nonche'  da  un numero massimo di dieci
esperti,  con  qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica  ed  economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente della commissione
e'  scelto  tra  i  professori  universitari  di  ruolo esperti nelle
materie  suddette  ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso
la  Presidenza  del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare  alle  sedute  della  commissione  i rappresentanti della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
  4.   Con   il   decreto   di   cui  al  comma  3  sono  determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  nonche'  i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della  commissione  e  ad  esperti  dei  quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
  5.  Entro  i  limiti  dello  stanziamento  annuale  previsto per il
funzionamento  della  commissione dal decreto di cui all'articolo 45,
comma  1,  la  Commissione  puo'  affidare l'effettuazione di studi e
ricerche  ad  istituzioni  pubbliche  e private, a gruppi o a singoli
ricercatori  mediante  convenzioni  deliberate  dalla  commissione  e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni  o  materiale  necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
  6.  Per  l'adempimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo'
avvalersi  della  collaborazione  di  tutte  le amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.

TITOLO VI
NORME FINALI

                               Art. 47
                            (Abrogazioni)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

  1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
   a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
   b)  le  disposizioni  della  legge  30  dicembre  1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
   c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  l'articolo  151  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
   c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
   d)  l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30  dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n 33;
   e)  gli  articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39;
   f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
   g)   l'articolo   116   del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  3  All'art.  20,  comma  2,  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre  che  esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali  di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati
di  origine  degli  studenti,  fatte  salve  le  diverse disposizioni
previste  nell'ambito  dei  programmi  in  favore dei Paesi in via di
sviluppo".
  4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione  del  presente  testo  unico sono abrogate le disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo
unico  18  giugno  1941,  n.  773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
                               Art. 48
                       (Copertura finanziaria)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il
1997  e  in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
si provvede:
   a)  quanto  a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto  ai  fini  del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire 22.500 milioni per l'anno
1997  e  a  lire  29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro; quanto a lire
50.000  milioni  per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri; quanto a lire
20.000  milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo  al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
   b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998
e  1999,  mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 49
                ((Disposizioni finali e transitorie))
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

  1.  Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998,  n.  40,  del  presente  testo  unico  si  provvede a dotare le
questure  che  ancora  non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche  necessarie  per  la  trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie
per   assicurare  il  collegamento  tra  le  questure  e  il  sistema
informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
  ((1-bis.  Agli  stranieri  gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della legge 6 marzo
1998,  n.  40,  in  possesso  dei  requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione  dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo
3,  comma  4,  in  attuazione  del  documento  programmatico  di  cui
all'articolo  3,  comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda
con  le  modalita'  e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui   all'articolo  3,  comma  4,  restano  disciplinati  secondo  le
modalita'  ivi  previste.  In  mancanza  dei  requisiti richiesti per
l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  si  applicano  le  misure
previste dal presente testo unico.))
  2.  All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire  8.000  milioni  per  l'anno  1998,  si  provvede a carico delle
risorse  di  cui  all'articolo  48  e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
  ((2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle    persone    detenute    o    internate,    il    Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria adotta modalita' di effettuazione
dei  rilievi  segnaletici  conformi  a  quelle  gia'  in  atto per le
questure  e  si  avvale  delle  procedure  definite  d'intesa  con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.))
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998
                              SCALFARO
                                    PRODI,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    TURCO,     Ministro     per    la
                                  solidarieta' sociale
                                    DINI,   Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                    NAPOLITANO, Ministro dell'interno
                                    FLICK, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                    CIAMPI,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                    BINDI, Ministro della sanita'
                                    BERLINGUER, Ministro della
                                  pubblica        istruzione        e
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
                                    TREU, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                    BASSANINI,    Ministro   per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
  Visto, il Guardasigilli: FLICK