Comunicazione di avvio del procedimento: BONUS

Comunicazione di avvio del procedimento:  BONUS

di Gerardo Marchitelli

 

Il bonus in quanto risorsa accessoria, si annovera a pieno titolo all’interno dell’art. 6, e precisamente, al comma 2, della lettera b del CCNL Scuola: Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale:

Infatti l’ art. 1, comma 128, legge 107/15 definisce il Bonus la somma destinata a “valorizzare il merito del personale docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria”.

Come in ogni procedimento amministrativo, al fine di individuare le responsabilità in merito, la legge 107, comma 129, definisce il comitato per la valutazione responsabile dell’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

  1. a) della qualita’ dell’insegnamento e   del   contributo   al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonche’ del   successo formativo e scolastico degli studenti;
  2. b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle   competenze   degli   alunni   e dell’innovazione   didattica   e   metodologica,   nonche’   della

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

  1. c) delle responsabilita’ assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

 

Ancora, l’art. 1, comma 127, legge 107/15 sancisce che il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125 a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma  125 sulla base di motivata valutazione.

 

Dalla lettura dell’art. 6, comma 2 lettera b del CCNL, il dirigente è tenuto, all’interno della materia di

informazione preventiva, a informare alla RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale.

 

A riguardo, è bene precisare che nelle materie di informazione preventiva, le rappresentanze sindacali potrebbero avanzare istanza d’intervento nel procedimento decisorio in corso ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n.241: “qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.

Quindi le rappresentanze sindacali oltre ad avere la possibilità di essere informati della risorsa Bonus, trasferita alla istituzione scolastica, possono chiedere di intervenire nel procedimento (partecipazione volontaria).

 

E’ opportuno, in merito, evidenziare le regole generali dettate dalla legge 240/91, le quali indicano per tutti i procedimenti amministrativi, l’iter da seguire:

  • giusto procedimento, congrua ponderazione degli interessi;
  • trasparenza, obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;
  • obbligo di conclusione esplicita del procedimento, concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento finale espresso;
  • obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo, in applicazione del principio di legalità, la possibilità di conoscere l’iter formativo che ha portato all’adozione di quel determinato provvedimento.
  • obbligo di comunicare agli interessati la notizia relativa all’avvio del procedimento;
  • diritto degli interessati a parteciparvi attivamente;
  • l’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento (il provvedimento si presenta così come il prodotto del concorso di tutti i soggetti partecipanti, come confluenza e comparazione degli interessi pubblici e privati).

 

Il diritto degli interessati a partecipare attivamente costituisce uno dei caposaldi del nostro ordinamento giuridico ed uno dei criteri principali dell’attuale sistema amministrativo vigente. Prima dell’entrata in vigore della legge 240/91, mancava nel nostro ordinamento la possibilità dei cittadini di intervenire nei procedimenti amministrativi. La legge sul procedimento amministrativo ha segnato una svolta in tal senso, dal momento che, per la prima volta, è stata sancita la possibilità per i cittadini di partecipare ai procedimenti amministrativi su di un piano paritario con l’amministrazione.

Lo strumento indispensabile per attivare la partecipazione è la comunicazione di avvio del procedimento. Comunicazione, nella quale, devono essere indicati:

  1. l’oggetto del provvedimento;
  2. l’amministrazione titolare del procedimento;
  3. il responsabile del procedimento,
  4. la data di conclusione del procedimento;
  5. il responsabile dell’adozione del provvedimento finale.

 

I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento sono:

  • i destinatari diretti del provvedimento finale;
  • i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
  • i terzi che possono ricevere pregiudizio dal provvedimento finale.

 

La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta lo strumento indispensabile con cui i soggetti indicati dall’art. 7 della L. n. 241/1990 possono venire a conoscenza del procedimento amministrativo in itinere ed avere la possibilità di interloquire fattivamente in esso, con la conseguente configurabilità del vizio di violazione di legge relativamente al provvedimento finale, laddove la detta comunicazione non sia stata inviata ai soggetti interessati.

I destinatari della comunicazione hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto della domanda e siano presentate in tempo ragionevole.

La giurisprudenza riconoscere all’istituto della comunicazione di avvio del procedimento sia la funzione collaborativa, sia quella di garanzia degli interessi, precisando che l’obbligo di comunicare l’inizio del procedimento «…deve considerarsi finalizzato ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell’esercizio della attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, un’efficace tutela delle ragioni e contestualmente di apprestare a vantaggio della pubblica amministrazione elementi di conoscenza utili nell’esercizio dei poteri discrezionali»

 

Vediamo in dettaglio, quali sono le fasi di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento finale:

  • INIZIATIVA, fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell’atto da emanare; con essa viene introdotto l’interesse pubblico primario di cui sono titolari i privati interessati all’oggetto del provvedimento da emanare. Il procedimento può iniziare a seguito di iniziativa privata o ad iniziativa d’ufficio ad opera dell’ufficio competente ad emanare il provvedimento finale o da organo diverso da questo.
  • ISTRUTTORIA, fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. Di norma è di competenza della stessa autorità cui spetta l’adozione del provvedimento finale; il privato può collaborare indicando i mezzi di prova o rispondendo a quesiti o questioni o integrando con documentazioni.
  • DECISORIA, è’ la fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell’atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso. La competenza ad adottare il provvedimento finale è riconosciuta in capo ai dirigenti.
  • INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA, è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione dell’atto richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. Si tratta in pratica di valutare la legittimità o la congruità del provvedimento.

 

Il Dirigente scolastico, ai sensi della legge 240/91, può compiere tutti gli atti di istruttoria necessari, es. accertamenti tecnici, ispezioni, richiesta di documenti e proporre incontri studio/informazione.

 

ESEMPIO di informazione preventiva del Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale:

Risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per il periodo settembre-dicembre 2015.

Risorse per le funzioni strumentali all’offerta formativa.

Risorse per incarichi specifici del personale ATA.

Risorse per la remunerazione ore eccedenti.

Risorse certe per il salario accessorio di fonte non contrattuale: enti locali – fondazioni-associazioni -onlus-ecc.

Eventuali economie destinate al miglioramento dell’offerta formativa.

Con la stessa nota si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2016 e le Risorse Bonus relative al periodo settembre-agosto.

 

 

INTITUZIONE SCOLASTICA

Protocollo n.

Al personale docente

OGGETTO: Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90. Salario accessorio-Bonus.

Con la presente si informa che, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m. ed i., in data …… è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione dei destinatari della somma di cui al comma 126 della legge 107/15.

Al riguardo si informa che Il responsabile del procedimento è ……..;

si precisa che il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è…….;

Il procedimento sarà concluso entro………;

Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso………

Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’attuazione del provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio. La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all’Albo Pretorio della Scuola e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi a far tempo dal ………

Il dirigente