Legge 14 giugno 2011, n. 101

Legge 14 giugno 2011, n. 101

 

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

 

Art. 2

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.

 

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 14 giugno 2011

 

NAPOLITANO

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano