Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2015

Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi per agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abilitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. (16A00301)

(GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 14  luglio  2008,  n.  121,  che  ha,  tra
l'altro, attribuito al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di  politiche
giovanili; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del  Consiglio  di  ministri"  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri il  Dipartimento
della Gioventu' e del Servizio civile nazionale; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito "Fondo"); 
  Visto il decreto legge 27 dicembre 2006,  n.  297,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  23  febbraio  2007,   n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio"  che,
all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del  decreto  legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni  nella  legge  14
luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza
del Consiglio dei ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Visto il dPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25
febbraio 2014 al n. 571, con il quale il  Sig.  Giuliano  Poletti  e'
stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8  maggio  2014,
n. 1213, con il quale il predetto Ministro  e'  stato  delegato,  tra
l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi  quelli
di  indirizzo  e  coordinamento,  di  tutte  le   iniziative,   anche
normative, nella materie concernenti  le  politiche  giovanili  e  il
Servizio civile nazionale; 
  Vista l'Intesa in data 7 maggio 2015, come modificata  in  data  16
luglio 2015, sancita in sede  di  Conferenza  Unificata,  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  avente  ad  oggetto  la
ripartizione del "Fondo" per il 2015 tra lo  Stato,  le  Regioni,  le
Province Autonome e il sistema delle  Autonomie  locali  (di  seguito
solo Intesa); 
  Considerato, in particolare, che l'Intesa medesima, ai  fini  della
determinazione della quota-parte del "Fondo" destinata annualmente  a
cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle  Province  Autonome
di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' degli Enti Locali (art. 4),  fa
espresso riferimento agli  stanziamenti  annuali,  come  quantificati
"dalla  legge  di  stabilita'  per  l'anno  2015  e  dagli  eventuali
aggiornamenti e  riallocazioni  disposti  da  successive  manovre  di
finanza pubblica"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)" e, in particolare,  l'allegata  Tabella  C,  che
indica la quantificazione delle dotazioni da  iscrivere  nei  singoli
stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il
triennio 2015 - 2017 in relazione a leggi di spesa permanente la  cui
quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'; 
  Vista la legge  23  dicembre  2014,  n.  191  di  approvazione  del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  per
il triennio 2015 - 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
18 dicembre 2014, recante "Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2015", che ha assegnato al  capitolo  853  "Fondo  per  le  politiche
giovanili" del bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, nell'ambito del CdR n.  16  "Gioventu'  e  Servizio  civile
nazionale", una dotazione finanziaria di euro 5.761.589,00; 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri
debba operare "un  contenimento  delle  spese  per  le  strutture  di
missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei  singoli
Ministri senza portafoglio e Sottosegretari,  con  un  risparmio  non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  40  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013"; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della citata legge 23 dicembre 2014,  n.
190, che ha stabilito che "Ai fini  del  concorso  al  raggiungimento
degli obiettivi programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura,  a  decorrere   dall'anno   2015,
un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio,  rispetto  a
quelle gia' previste a  legislazione  vigente,  non  inferiore  a  13
milioni di euro."; 
  Vista la nota prot. 8796 del  21.04.2015,  con  la  quale  l'UBRRAC
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  delle
suddette norme di finanza pubblica, ha  proceduto  all'accantonamento
di euro 675.431,00 sull'ammontare del Fondo per l'anno 2015; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/4385 del 24.02.2015, con la  quale  il
Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  ha
richiesto la riassegnazione sul "Fondo per  le  politiche  giovanili"
delle economie derivanti da pregressi accordi con ANCI e UPI, per  un
importo complessivo di euro 2.692.463.38; 
  Considerato che, a seguito del  parere  favorevole  del  Segretario
Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in
data 1° aprile 2015, con il dPCM n. 66/BIL,  una  prima  quota  delle
economie richieste, pari ad euro 1.354.194,41, e' stata  riassegnata,
nell'esercizio finanziario 2015,  sul  capitolo  853  "Fondo  per  le
politiche giovanili"; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/9930 del 16.04.2015, con la  quale  il
Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  ha
richiesto la riassegnazione della restante quota di economie, pari ad
euro 1.338.268,97; 
  Considerato che, in attuazione delle novita' introdotte dalla legge
7 aprile 2014, n. 56, l'Intesa ha stabilito che l'ANCI rappresentera'
complessivamente il sistema delle Autonomie locali nelle attivita' di
gestione del Fondo per le politiche giovanili; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/12380 datata 11.05.2015, con la  quale
il Dipartimento della gioventu' e del servizio  civile  nazionale  ha
rinnovato la richiesta  di  riassegnazione  della  suddetta  restante
quota di economie, pari ad euro 1.338.268,97, derivanti da  pregressi
accordi con ANCI e UPI; 
  Visto il dPCM 138/BIL in data 03.06.2015  con  il  quale  e'  stata
riassegnata sul pertinente  capitolo  853  "Fondo  per  le  politiche
giovanili" la somma di euro 1.338.268,97; 
  Visto il dPCM 37/BIL in data 09.03.2015 con il quale, nel  corrente
esercizio finanziario, e' stata riassegnata,  a  valere  sulla  quota
nazionale del "Fondo per le politiche giovanili", la  somma  di  euro
903.931,20, quali  economie  derivanti  da  pregresse  iniziative  di
rilevanza nazionale attuate dal Dipartimento; 
  Viste le note prot. n. DGSCN/8313 del 02.04.2015 e  DGSCN/9927  del
16.04.2015 con  le  quali  il  Dipartimento  della  gioventu'  e  del
servizio civile nazionale ha richiesto la  riassegnazione,  a  valere
sulla quota nazionale del "Fondo per le politiche  giovanili",  delle
economie, pari ad euro 1.150.143,96, derivanti da varie iniziative di
rilevanza nazionale a suo tempo attuate dal Dipartimento; 
  Visto il dPCM 134/BIL in data 27.05.2015  con  il  quale  e'  stata
riassegnata sul capitolo 853 "Fondo per le  politiche  giovanili"  la
suddetta somma di euro 1.150.143,96; 
  Visto il decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, e in particolare l'art. 14, comma 2, concernente "Patto di
stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali"; 
  Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente
(gia'  autorizzativa  di  trasferimenti  compensativi,  a   finalita'
indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di
risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di  quota-parte
delle medesime riduzioni di risorse statali "al  finanziamento  degli
interventi regionali in materia di edilizia  sanitaria",  sulla  base
dell'Accordo tra Governo e regioni del 21  dicembre  2011  e  secondo
criteri di riparto adottati  nell'Intesa,  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, in data 18 novembre 2010; 
  Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti  -
Sezione centrale di controllo sulla  gestione  delle  Amministrazioni
dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul  "Fondo  per  le
politiche giovanili", e, in particolare,  le  pagine  62  e  seguenti
della  relazione  approvata  con  la  Deliberazione  che,  al   primo
capoverso  del  paragrafo  10,  recitano  testualmente:  "Il   quadro
normativo di riferimento delle  risorse  regionali,  per  i  progetti
concernenti le politiche giovanili, deve  collocarsi  nella  corretta
applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che  prevedono  la
competenza regionale per detti  interventi  e  che  trovano  similari
esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale  si  e'
pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse  vadano
trasferite  tout  court,  alle  regioni,  tanto  da   aver   statuito
l'esigenza che non vi  sia  un'articolazione  del  Fondo  predefinita
dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le  modalita'
di trasferimento delle risorse  alle  regioni  sono  espressione  del
dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n.  3),  che
fa rientrare le  politiche  giovanili  nell'ambito  delle  competenze
concorrenti tra Stato e Regioni"; 
  Visto il decreto 22/BIL del Segretario  Generale  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  in  data  26  febbraio  2015  che,  in
attuazione dell'autonomia finanziaria e  contabile  di  cui  gode  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi   del   decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ha  quantificato  in   euro
2.216.015,63 le variazioni in aumento del capitolo n. 853 CdR n.  16,
denominato «gioventu' e servizio civile nazionale»,  per  l'esercizio
finanziario  2015,  in  considerazione   dell'avanzo   di   esercizio
realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2014; 
  Visto l'art. 2,  comma  1,  dell'Intesa,  che  individua  la  quota
destinata  a  cofinanziare  gli  interventi  delle  regioni  e  delle
province autonome nella misura del 30% dello stanziamento annuale del
"Fondo" come determinato dalla  legge  di  stabilita'  2015  e  dagli
eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni  disposti  da   successive
manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad  euro  1.525.847,40),
come risultante dall'Allegato 1 dell'Intesa stessa; 
  Visto inoltre l'art. 4, comma  1,  dell'Intesa,  che  individua  la
quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore  degli  Enti
Locali nella misura del 24% dello stanziamento  annuale  del  "Fondo"
come determinato dalla legge di stabilita'  2015  e  dagli  eventuali
aggiornamenti e  riallocazioni  disposti  da  successive  manovre  di
finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 1.220.677,92); 
  Visto l'art. 2, comma 109, della citata legge 23 dicembre 2009,  n.
191, che, a decorrere dal 1° gennaio  2010,  abroga  l'art.  5  della
legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce,  tra  l'altro,  il  venir
meno di ogni erogazione a carico dello  Stato  in  favore  delle  due
Province Autonome prevista da leggi di settore -  ad  esclusione  dei
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  o
prestiti  obbligazionari,  nonche'  dei   rapporti   giuridici   gia'
definiti; 
  Vista la Circolare n. 128699 del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del  predetto  art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  richiede  che
ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare  finanziamenti  alle
Autonomie speciali; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo per l'anno 2015,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  il  principio  di
sussidiarieta': 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a  finanziare
le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale,
specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed  i  progetti
destinati  al  territorio,  individuati   d'intesa   con   gli   Enti
territoriali, secondo i criteri di riparto  indicati  negli  articoli
seguenti. 
                               Art. 2 
 
         Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Per l'anno 2015, alle "Azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale"  e'  destinata  una  quota  del   Fondo   pari   ad   euro
2.339.632,68. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni  ricadenti
nelle seguenti aree di intervento prioritarie: 
  a) compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa  vigente
(art. 2, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in data 22 novembre 2010), da destinare al rimborso parziale
delle spese sostenute da soggetti  pubblici  o  privati,  non  aventi
finalita' di lucro, per la realizzazione di  progetti  culturali  e/o
sociali di alta rilevanza; 
  b) implementazione dell'iniziativa  "Campi  Giovani",  destinata  a
ragazzi e ragazze residenti in Italia, di eta' compresa tra i 14 ed i
22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad  attivita',
da realizzarsi in collaborazione con enti e corpi  militari  (Guardia
costiera;  Marina  militare;  Croce  rossa  italiana  e  altri)   che
manifesteranno  la  propria  disponibilita'  in  materia  di:  difesa
dell'ambiente, aiuto alla  popolazione,  prevenzione  dagli  incendi,
apprendimento  di  nozioni  di  primo  soccorso  e   gestione   delle
emergenze, sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del  mare
e alla  protezione  dell'ambiente  marino,  educazione  alla  salute,
servizio verso la comunita' e cooperazione, anche internazionale; 
  c)  iniziative  volte  alla  rimozione  degli  ostacoli  al   pieno
esercizio dei diritti dei giovani, anche in condizioni di disagio,  e
alla promozione di azioni positive per  il  rafforzamento  del  ruolo
attivo dei giovani nella vita sociale,  istituzionale,  culturale  ed
economica; 
  d) progetti volti alla promozione di attivita' di volontariato  dei
giovani nella  scuola  per  fornire  loro  un'occasione  di  crescita
personale, di sviluppo della capacita' di lavorare  in  gruppo  e  di
assumere responsabilita', promuovendo la cultura della partecipazione
e della solidarieta'; 
  e) iniziative finalizzate a sostenere il talento e  la  creativita'
dei giovani, attraverso iniziative che consentano di  valorizzare  le
loro  esperienze  e  competenze  anche  nel  campo   dell'innovazione
tecnologica; 
  f) somme da destinare al cofinanziamento di progetti in materia  di
politiche giovanili che  prevedono  contributi  finanziari  da  parte
dell'UE. 
  3.  Costituiscono,  altresi',  azioni  e  progetti   di   rilevante
interesse nazionale l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per i Giovani,
l'organizzazione di eventi, convegni,  tavole  rotonde,  incontri  di
studio  ed  altre   iniziative   istituzionali   di   discussione   o
approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione  del  Ministro
delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8,  del
decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con  enti
locali,  universita',   enti   pubblici   e   privati   di   ricerca,
organizzazioni  ed  associazioni  rappresentative  di  istanze  della
societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche'
tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul  territorio,
dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alla  conseguente
definizione, implementazione e  divulgazione  di  efficaci  azioni  e
modelli di  intervento.  Con  separato  successivo  decreto  possono,
inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con  le  risorse
di cui al presente articolo. 
  4. In considerazione della precipua  finalizzazione  delle  risorse
del Fondo e dell'importanza  della  comunicazione  ai  giovani  delle
opportunita' loro offerte attraverso canali comunicativi  innovativi,
le attivita' informative realizzate mediante piattaforme  web,  anche
tecnicamente  gestite  da  terzi,  ma  comunque  riconducibili   alla
titolarita' del Dipartimento della gioventu' e  del  servizio  civile
nazionale, si intendono non rientranti  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 41 del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  in
conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3,
ultimo capoverso, della direttiva approvata  con  dPCM  29  settembre
2009, recante "Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia  di
destinazione delle spese per  l'acquisto  di  spazi  pubblicitari  da
parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177". 
  5. Per la realizzazione delle azioni  e  dei  progetti  di  cui  ai
precedenti  commi  del  presente  articolo,  il  Dipartimento   della
gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  puo'  stipulare   con
l'Agenzia nazionale per i  giovani  -  Agenzia  di  diritto  pubblico
vigilata  dal  Ministro  pro  tempore  con  delega   alle   politiche
giovanili, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre  2006,
n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio  2007,
n. 15, ed all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300 - specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  che  definiscano  analiticamente  gli  obiettivi  da
perseguire e i tempi  e  le  modalita'  di  attuazione,  a  tal  fine
trasferendo, in tutto o in parte, le risorse  finanziarie  necessarie
all'attuazione degli interventi concordati.  Accordi  possono  essere
stipulati anche con altre Pubbliche amministrazioni, ivi  incluse  le
regioni e le province autonome e gli enti  locali,  aventi  specifica
competenza nella materie in cui le azioni ed i  progetti,  volta  per
volta, intervengano. 
  6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e
delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse  finanziarie,
come  definite  dal   presente   articolo,   continuano   a   trovare
applicazione,  anche  per  gli  anni   successivi   al   2015,   fino
all'emanazione  del  successivo  decreto  ministeriale   recante   la
disciplina del Fondo per le politiche giovanili. 
  7. In considerazione dell'integrale assolvimento, con  l'emanazione
del presente decreto e, in particolare, ai sensi degli articoli  2  e
4, degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa sancita in sede di
Conferenza unificata del 7 maggio 2015, come modificata  in  data  16
luglio 2015, nei confronti delle regioni e province autonome e  degli
enti  locali,  eventuali  incrementi  e/o  riduzioni  delle   risorse
iscritte sul  capitolo  n.  853  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  denominato  "Fondo  per  le
politiche  giovanili",  disposte,  nell'esercizio  finanziario  2015,
successivamente alla data  di  emanazione  del  presente  decreto  in
virtu' di successive manovre di finanza pubblica,  incideranno  sulla
quota del "Fondo" destinata  alle  azioni  e  progetti  di  rilevante
interesse nazionale di cui al presente articolo. 
                               Art. 3 
 
  Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome 
 
  1. Per l'annualita' 2015 alle  regioni  e  alle  province  autonome
sara' attribuita una quota pari ad euro 1.525.847,40 ripartita fra le
regioni e le province autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa
e, in particolare, secondo la ripartizione stabilita nell'Allegato  1
alla stessa ("Quota FPG 2015"). 
  2. La quota, di cui al precedente comma 1, e' integrata dalle quote
derivanti  dalle  risorse  afferenti  il  FPG  2013   e   FPG   2014,
complessivamente pari ad euro 2.210.529,53, non erogate alle  regioni
che non hanno sottoscritto gli Accordi  previsti  nelle  Intese  rep.
114/CU del 17 ottobre 2013 e rep. 80/CU  del  10  luglio  2014.  Tali
quote sono ripartite fra tutte le  regioni  e  le  province  autonome
secondo  i  criteri   indicati   nell'Intesa   e,   in   particolare,
nell'Allegato 1 che ne costituisce  parte  integrante  ("Residui  FPG
2013" e "Residui FPG 2014"). Le  suddette  quote  saranno  trasferite
solo ad avvenuta riassegnazione delle stesse, da parte del competente
organo di controllo della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a
valere sul Fondo per le politiche giovanili. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, dell'Intesa, i finanziamenti alle
regioni e alle  province  autonome  saranno  erogati  entro  sessanta
giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione di cui al
comma 7,  e  comunque,  a  seguito  dell'approvazione  degli  Accordi
stessi, da parte degli organi di controllo. 
  4. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 6, 7,  8
e 10 dell'art. 2 dell'Intesa. 
  5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191,  ed  in  applicazione  della  Circolare  n.
128699 del 5  febbraio  2010  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  le  somme  riferite  alle  province  autonome   sono   rese
indisponibili. 
                               Art. 4 
 
              Azioni e progetti destinati al territorio 
 
  1. A valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario
2015, quali risultanti dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge  di
stabilita' 2015)  e  dai  successivi  aggiornamenti  e  riallocazioni
disposti  da  successive  manovre  di  finanza  pubblica,  citati  in
premessa,  la  quota  parte  del  Fondo  destinata   a   cofinanziare
interventi proposti dagli enti  locali,  in  conformita'  all'art.  4
dell'Intesa, e' pari ad euro 1.220.677,92. 
  2. Per la quota 2015, ai fini dell'attuazione  e  del  monitoraggio
dei cofinanziamenti degli  interventi  proposti  dagli  enti  locali,
trova applicazione l'art. 4, comma 2, dell'Intesa. 
  3. La quota di  cui  al  comma  1  dell'art.  5  dell'Intesa,  come
indicato dal successivo comma 2 dello stesso  art.  5,  e'  integrata
dalle economie, pari a complessivi euro  2.692.463.38,  derivanti  da
pregressi accordi sottoscritti con gli  enti  locali  e  riassegnate,
nell'esercizio finanziario 2015, al Fondo per le politiche giovanili. 
  4. Per la quota 2014, ai fini dell'attuazione  e  del  monitoraggio
dei cofinanziamenti degli  interventi  proposti  dagli  enti  locali,
trova applicazione l'art. 5, comma 3, dell'Intesa. 
                               Art. 5 
LA  PUBBLICAZIONE  ORIGINALE  DEL  PRESENTE  DECRETO  NON   COMPRENDE
                            L'ARTICOLO 5 
                               Art. 6 
 
         Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014 
 
  1. In considerazione  dell'integrale  assolvimento,  nell'esercizio
finanziario 2014, degli obblighi assunti dallo  Stato  nei  confronti
delle regioni e delle province autonome e degli enti locali, mediante
puntuale assunzione di impegni contabili a favore dei  suddetti  Enti
nella misura prevista dal decreto ministeriale in data  30  settembre
2014, recante «Riparto delle  risorse  del  Fondo  per  le  politiche
giovanili per l'anno 2014», le risorse finanziarie costituenti avanzo
di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilita' di competenza
del capitolo 853, denominato «Fondo per le politiche  giovanili»  del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
E.F.  2015,  ammontanti  ad  euro  2.216.015,63,  devono   intendersi
integralmente  destinate  alla  realizzazione  delle  «Azioni  e  dei
progetti di interesse nazionale», di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto. 
                               Art. 7 
 
  Economie derivanti da pregresse iniziative di rilevanza nazionale 
 
  1. Le economie, pari a complessivi euro 2.054.075,16, derivanti  da
varie iniziative di rilevanza  nazionale  a  suo  tempo  attuate  dal
Dipartimento, riassegnate nell'esercizio finanziario 2015,  a  valere
sulla quota nazionale del  pertinente  capitolo  853  "Fondo  per  le
politiche   giovanili",   saranno   integralmente   destinate    alla
realizzazione delle «Azioni e dei progetti di  interesse  nazionale»,
di cui all'art. 2 del presente decreto. 
                               Art. 8 
 
                        Attivita' strumentali 
 
  1. Una quota, non superiore  al  10%  delle  risorse  di  interesse
nazionale di  cui  all'art.  2  del  presente  Decreto,  puo'  essere
destinata  alle  attivita'  strumentali  necessarie  per   l'efficace
realizzazione delle iniziative previste dal presente  decreto  e,  in
particolare, alle attivita' di  studio  e  ricerca  ed  a  quelle  di
supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti,  quando
non siano disponibili presso il Dipartimento della  gioventu'  e  del
servizio civile nazionale adeguate professionalita'. 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                     Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                                         Poletti                      

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2286