Ordinanza TAR Sicilia n. 763

Tar Sicilia Palermo – Ordinanza n. 763 del 23 settembre 2011

 

N. 00763/2011 REG.PROV.CAU.

 

N. 01481/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

 

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2010, proposto da:

 

[omissis] e coricorrenti, rappresentati e difesi dall’avv. Nadia Spallitta, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Lolli N.15;

 

contro

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

 

-del decreto n.4924 del 30 luglio 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale sono state determinate le dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2010/2011 e sono stati accantonati n.500 posti per LSU e dipendenti di cooperative;

 

-della nota n.4993/2 del 3 agosto 2010 con cui la medesima Amministrazione ha pubblicato l’elenco dei posti disponibili del personale ATA per l’anno 2010/2011;

 

-del decreto n.4925 del 29 luglio 2010 con il quale si dispone la riduzione di n.50 posti in relazione al profilo di collaboratore scolastico;

 

-della nota, sprovvista di numero, del 29 luglio 2010, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha approvato la dotazione organica provinciale del personale ATA ;

 

-ove occorra, della nota n.5706 del 9 giugno 2010 di trasmissione dello “schema di decreto relativo alla dotazione organica di diritto del personale ATA”;

 

-ove occorra, dello stesso “schema di decreto interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, sprovvisto di data e di numero con il quale si prevedono i parametri ed i criteri per la determinazione degli organici del personale ATA delle scuole – consistenza dotazione organica anno 2010/2011 – con i relativi allegati e si dispone la riduzione e accantonamento dei posti per servizi esternalizzati;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca,

 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo;

 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

 

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 il Referendario dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

 

Rilevato che il ricorso in epigrafe è, in parte, assistito da sufficiente fumus boni iuris, limitatamente alla riduzione della dotazione organica per il personale ATA della Provincia di Palermo, nei sensi e per le ragioni di seguito esposte:

 

– il D.P.R. 22 giugno 2009 n° 119, non impugnato dalle parti ricorrenti, che, con il primo motivo di ricorso, lo invocano a parametro di legittimità degli atti, ha disposto, all’art. 1, che la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata “in base ai criteri previsti dal – presente – regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle annesse Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C”, “in modo da realizzare complessivamente le riduzioni di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell’articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133”.

 

Dalle deduzioni impugnatorie sembra desumersi che gli odierni ricorrenti si dolgano di una non corretta applicazione, nel caso concreto, dei parametri di calcolo predeterminati in modo uniforme sul territorio nazionale in base alle Tabelle allegate al menzionato D.P.R. n° 119/2009.

 

In tal senso intesa, la censura appare supportata dal necessario fumus, anche avuto riguardo al mancato riscontro, da parte dell’amministrazione, all’ordinanza collegiale istruttoria n° 194 del 9 settembre 2010, emessa da questa Sezione, nell’odierno giudizio, con cui erano stati richiesti documentati chiarimenti sui punti controversi, condotta processuale da cui possono trarsi argomenti di prova in senso favorevole agli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 116 c.p.c..

 

– il D.P.R. 22 giugno 2009 n° 119 succitato, ha, del pari, previsto l’accantonamento di circa 11.800 posti di collaboratore scolastico per il triennio 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, in corrispondenza dei servizi erogati da ditte titolari di contratti ai sensi delle direttive ministeriali n° 62 e n° 92 del 2005. Le disposizioni regolamentari fin qui richiamate non sono state contestate nemmeno incidentalmente nell’atto introduttivo del giudizio, così come non è stata impugnata, neanche con motivi aggiunti, la direttiva n° 103 del 30 dicembre 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che, nel dare attuazione all’art. 4 del D.P.R. n° 119/2009, ha previsto l’indizione di procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e delle attività riconducibili alle funzioni previste per il profilo di collaboratore scolastico.

 

Nella parte in cui mira a censurare l’accantonamento di posti per personale ex LSU, pertanto, il ricorso non è assistito da sufficiente fumus, essendo il detto accantonamento stato disposto in conforme attuazione di atti rimasti inoppugnati e non contestati con l’iniziativa processuale in esame.

 

Ritenuto, quanto al pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, che appare meritevole di considerazione la dedotta perdita delle possibilità lavorative, e che va del pari salvaguardata l’esigenza di ordinato avvio dell’anno scolastico, in uno all’interesse generale alla continuità, correttezza e piena copertura dei servizi di cui si controverte.

 

Per tale ragione, l’istanza cautelare proposta con il ricorso in epigrafe dev’essere accolta in parte nei sensi sopra precisati e ai fini del riesame dell’attività di determinazione, per la Provincia di Palermo, delle riduzioni di cui all’art. 2 della legge n° 244/2007 e all’art. 64 del d.l. n° 112/2008, in vista della coerente e corretta applicazione delle tabelle annesse al D.P.R. 22 giugno 2009 n° 119.

 

Le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, stante la parziale reciproca soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie in parte l’istanza cautelare proposta con il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, ordinando all’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo di riesaminare la determinazione delle riduzioni dei posti disponibili per il personale ATA, attenendosi alle tabelle annesse al D.P.R. 22 giugno 2009 n° 119.

 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima pubblica udienza del mese di maggio 2012.

 

Spese compensate.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

 

Nicolo’ Monteleone, Presidente

 

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

 

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 23/09/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)