Decreto TAR Molise n. 300

N. 00174/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00300/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

 

ha pronunciato il presente

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2011, proposto da:

[omissis] , rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano, Marcella Ceniccola, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41; [omissis], rappresentato e difeso dagli avv. Marcella Ceniccola, Michele Coromano, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;

 

contro

 

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Pers. del Ministro P.T., Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T., Istituto Tecnico Economico “L.Pilla” Campobasso in Pers. del Dirigente P.T.;

 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 24.6.11 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe III sez. C alle sez. A e B dell’Istituto Tecnico Economico “L.PILLA” eliminando di fatto per l’anno scolastico 2011/2012, la sez. C per la classe IV e prevedendo, di conseguenza, solo due classi quarte, sezz. A e B, rispettivamente di 29 e 30 alunni, nonchè in via subordinata, per la disapplicazione del DPR 20.3.09, n. 81 nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli ambienti di lavoro; delle circolari MIUR nn. 21 del 14.3.11 e 63 del 13.07.11, nella parte in cui nel dare attuazione al DPR n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli ambienti di lavoro, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. contenuta nel suindicato ricorso, notificata il 19 settembre e depositata il 20 settembre 2011;

 

Considerato che la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è fissata per il giorno 19 ottobre 2011 e che, per tale data, il danno grave paventato dalla parte ricorrente potrebbe essersi già verificato;

 

Considerato altresì che, per la data fissata per l’esame dell’istanza cautelare, l’amministrazione resistente potrebbe utilmente riesaminare la questione posta con il ricorso in esame anche alla stregua delle considerazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella specifica relazione allegata al ricorso (documento allegato 3) e di quanto deciso da questo Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza n.163/2011;

 

Considerato che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 comma 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ai fini dell’adozione di misure cautelari provvisorie;

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE la suindicata istanza provvisoria, sospendendo, pertanto, l’efficacia degli atti impugnati;

 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 ottobre 2011 con inizio alle ore 9.30.

 

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Campobasso il giorno 21 settembre 2011.

 

Il Presidente

Goffredo Zaccardi

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 21/09/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)