Nota 29 settembre 2011, MIURAOODGOS prot.n. 6522/R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio IX –

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Sovrintendenti Scolastici delle Province Autonome di Bolzano e Trento

Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le istituzioni scolastiche

Alla Direzione Generale del Personale Scolastico – Ufficio III

 

OGGETTO: Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente – Direttiva comunitaria 2005/36 – Inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto. Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto dei cittadini comunitari in possesso di decreto di riconoscimento della professione di docente rilasciato da questa direzione Generale.

Si chiarisce che tale decreto, adottato ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale gli interessati sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano. Questo Ministero, pertanto riconosce l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall’Italia. Coloro che hanno il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal MIUR possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l’accesso alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, così come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 2 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011. Si porta inoltre a conoscenza delle SS.LL. che il rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente è successivo a un complesso iter procedurale che comporta: la verifica dell’autenticitĂ  dei titoli; la valutazione della formazione posseduta, comparata per contenuti e durata con quella italiana; l’accertamento della competenza linguistica necessaria disciplinata dalla circolare ministeriale del 26 settembre 2010, n. 81 che annulla e sostituisce la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; l’accertamento del superamento di eventuali misure compensative somministrate da questa Direzione per differenza di contenuti o di durata di formazione.

In tali casi la scuola, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, deve limitare il controllo all’accertamento del possesso, da parte della persona interessata, del decreto di riconoscimento adottato dal MIUR, dichiarato nelle domande dalle persone interessate, e alla coerenza tra l’insegnamento richiesto per l’inserimento nelle graduatorie e l’insegnamento o gli insegnamenti riconosciuti dal Miur indicati per esteso nel dispositivo del decreto medesimo.
La scuola non è tenuta ad entrare nel merito della formazione professionale già analizzata dal Miur attraverso le fasi sopra descritte e valutata in sede di Conferenza di servizi, né a richiedere, come avviene, l’equipollenza dei titoli.

Giova ricordare, al riguardo, che l’istituto giuridico dell’equipollenza è cosa ben diversa dall’istituto giuridico del riconoscimento professionale.. L’equipollenza dei titoli di studio accademici conseguiti all’estero, è l’esito della procedura mediante la quale l’UniversitĂ , il Conservatorio o l’Accademia determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un Paese diverso dall’Italia con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano. Il possesso del decreto di equipollenza è titolo utile per l’accesso alla terza fascia. In tali casi, oltre all’equipollenza del titolo deve richiedersi il requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana (terzo comma, art. 9 e D.M. del 13 giugno 2007) che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale. 81 del 26 settembre 2010 che annulla e sostituisce la circolare ministerile n.39 del 21 marzo 2005, è attestata dall’universitĂ  per stranieri di Perugia o di Siena. Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei servizi prestati all’estero si rimanda alla Tab. A del decreto ministeriale 13 giugno 2007.

Si pregano le SS.LL. di volersi attenere a quanto sopra indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo