Circolare Ministeriale 18 ottobre 2011, n. 94

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Circolare 18 ottobre 2011, n. 94

Prot. n. 6828

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado

LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e p.c. Al Capo di Gabinetto

SEDE

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

SEDE

Al Direttore generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti con i sistemi formativi

delle Regioni

SEDE

 

Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/12.

La presente circolare fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle operazioni relative alle valutazioni periodiche del corrente anno scolastico, nelle more dell’adozione delle modifiche e integrazioni al D.P.R. 122/2009, regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.

Le indicazioni riguardano il primo biennio dei percorsi di istruzione superiore in considerazione del fatto che i nuovi ordinamenti stanno trovando applicazione ai primi due anni di corso di ciascun indirizzo di studio. Si tiene, ovviamente, conto delle esperienze realizzate dalle scuole nell’anno di avvio dei nuovi percorsi e delle indicazioni già fornite per l’anno scolastico 2010/11 con la nota n. 3320 del 9 novembre 2010.

A tale riguardo è utile richiamare il quadro di riferimento proprio dei vecchi ordinamenti, tuttora applicabile alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio. Esso richiede che, mentre in sede di scrutinio finale sia attribuito un unico voto a ciascuna disciplina o gruppo di discipline afferenti al medesimo insegnamento, negli scrutini intermedi la valutazione si esprima attraverso l’attribuzione di uno o più voti a seconda che l’insegnamento preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o grafiche).

 

Per quanto riguarda i nuovi ordinamenti si ritiene che le regole sopra delineate siano compatibili con i piani di studio del primo biennio, in attesa che si pervenga, anche sulla scorta delle esperienze di attuazione dei nuovi Regolamenti, alle citate modifiche e integrazioni del D.P.R. 122/2009.

Pertanto con le tabelle allegate sono state individuate, in accordo con la Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore, le tipologie di prove e le corrispondenti modalità di espressione del voto in sede di scrutini intermedi, relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione secondaria di II grado.

E’ evidente che la previsione di più voti è contemplata per le discipline nelle quali la produzione scritta, pratica o grafica sia irrinunciabile, anche alla luce delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali e delle distinte Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.

Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione.

Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.

Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.

Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.

Nel caso in cui le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche.

Limitatamente ai licei, in caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/10, il voto va espresso con le stesse modalità previste per l’insegnamento obbligatorio.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di esplicitare, nei rispettivi piani dell’offerta formativa, le tipologie delle verifiche adottate, al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento.

 

Saranno così valorizzate, anche in materia di valutazione, le attività progettuali e innovative realizzate dai licei in coerenza con le citate Indicazioni Nazionali, nonché le esperienze di organizzazione metodologico-didattica e di ricerca (didattica modulare e laboratoriale, personalizzazione dei percorsi, utilizzazione di metodologie e strumenti didattici innovativi, aree di progetto, ecc.) che gli istituti tecnici e professionali realizzano in attuazione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per il primo biennio.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

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