DIFFIDA AI DIRIGENTI SCOLASTICI

LA FEDER. A.T.A. DIFFIDA I DIRIGENTI SCOLASTICI
CHE STANNO BOICOTTANDO LO SCIOPERO

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto proclamato dalla scrivente Federazione, viste le preoccupazioni avanzate dai colleghi ATA in merito all’azione di precetto messa in campo da alcuni Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi per garantire i servizi minimi, La scrivente, vuole ricordare ai destinatari della stessa, che i servizi minimi indispensabili sono previsti dall’accordo nazionale del settore della scuola per l’attuazione della legge 146/90, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/99) e allegato al CCNL del 26 maggio 1999.
L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. In un accordo di scuola (contrattazione d’istituto) successivamente verranno definiti i criteri specifici per determinare il contingente per garantire i servizi minimi in quella scuola. Per quanto riguarda la categoria del personale ATA, questi, secondo l’accordo sopra citato per il giorno 18 marzo 2016, non devono garantire il servizio minimo.
Pertanto, ogni eventuale mancato rispetto delle norme, da parte di ogni singolo Dirigente Scolastico che obbligherà il personale ATA a rimanere in servizio per garantire il servizio minimo, sarà prontamente denunciato agli uffici competenti.

Chiediamo al Ministero di intervenire con la massima urgenza, attraverso una circolare, per evitare che alcuni Dirigenti Scolastici, per l’appartenza sindacale, cerchino in tutti i modi di boicottare lo sciopero.

Chiediamo a tutto il personale ATA,  che laddove si dovessero verificare casi di precettazione, di seguire le seguenti indicazioni:

Farsi mettere tutto per iscritto dal Dirigente Scolastico;
Comunicare o Inviare urgentemente la notizia al seguente indirizzo mail: segreteria@federata.it

COSA FARE IN CASO DI SCIOPERO
(servizi minimi da garantire, modalità di adesione e procedure)

SERVIZI MINIMI

SERVIZI ESSENZIALI
CONTINGENTI (accordo nazionale)
Qualsiasi esame e scrutini finali
-un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa,
-un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame
prevede l’uso dei laboratori
-un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici.
Vigilanza durante il servizio mensa
solo se per motivi eccezionali il servizio  è mantenuto, uno o due collaboratori scolastici
Cura del bestiame
(solo istituto agrario)
-un assistente tecnico di azienda agraria,
-un collaboratore scolastico tecnico
-un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici
Impianto di riscaldamento
(sole se condotto direttamente dalla scuola)
chi ha il patentino di conduttore di caldaie
Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi
(solo istituto con reparti di lavorazione)
-un assistente tecnico di reparto
-un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.
-Direttore sga
-un assistente amministrativo
-un collaboratore scolastico.
Vigilanza di notte e servizio mensa
(solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)
-un istitutore
-un cuoco
-un infermiere
-un collab. scolastico. Il servizio mensa può sostituirsi da piatti freddi o preconfezionati

Quindi:

1.      nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell’anno non occorre formare il contingente;
2.      non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola (il custode non deve aprire la scuola), né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi.
3.      un solo collaboratore presente nel plesso può scioperare e il DS deve chiudere il plesso;
4.      il DS non può cambiare di plesso i collaboratori scolastici nella giornata di sciopero;
5.     non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria.

ADEMPIMENTI

Il Dirigente scolastico

Il lavoratore

chiede al personale ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.
(La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero)

non può obbligare alcuno a rispondere;

non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare).

È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).

valuta l’effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza:
deve sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
deve chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.

comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.

La comunicazione è un obbligo della scuola non del  singolo personale. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare alle famiglie se intende scioperare o no.

Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.

IL GIORNO 18 MARZO 2016 NON CI SONO SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE

Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti-sindacale.