Principio del merito anche nel piano straordinario di immissioni in ruolo

Vittoria ANIEF a Ferrara: il MIUR anche nel piano straordinario di immissioni in ruolo doveva rispettare il principio del merito.

 

Il Tribunale di Ferrara dà piena ragione all’ANIEF e riconosce il diritto di una docente in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita nel 2015, ad essere immessa in ruolo in base al punteggio posseduto e non in base al momento in cui è stata inserita negli elenchi aggiuntivi afferenti alle Graduatorie a Esaurimento. L’Avv. Tiziana Sponga, ormai avvezza a ottenere ragione contro il MIUR anche presso i tribunali del lavoro dell’Emilia Romagna, mette a segno un’ulteriore vittoria per il nostro sindacato e ottiene l’immissione in ruolo da Fase 0 di una nostra iscritta illegittimamente pretermessa dal MIUR nelle operazioni di nomina del piano straordinario 2015/2016. Il Ministero dell’Istruzione non può “collocare in coda” i precetti costituzionali.

 

I docenti collocati negli elenchi aggiuntivi di sostegno nelle Graduatorie a Esaurimento hanno subito un’illegittima violazione del loro giusto diritto all’immissione in ruolo in base al punteggio posseduto. Questo quanto emerge dalla sentenza ottenuta dall’ANIEF a tutela dei diritti di una docente che aveva, per il solo fatto di aver conseguito la specializzazione sul sostegno successivamente al 2014, subito l’ingiustizia di essere stata immessa in ruolo da Fase B in altra provincia e non, come era suo diritto nel rispetto dei precetti costituzionali, in base al proprio punteggio in Graduatoria e, dunque, direttamente dalla Fase 0 in cui sarebbe stata in posizione utile se il Ministero dell’Istruzione non l’avesse collocata “in coda” agli altri specializzati sul sostegno.

 

Il Giudice del Lavoro di Ferrara, infatti, ha constatato come le ragioni dell’ANIEF fossero assolutamente condivisibili e che la decisione del MIUR di collocare in posizione subordinata nelle GaE i “nuovi” specializzati nelle attività didattiche di sostegno, “posta in essere sulla base della constatazione che ella aveva conseguito il titolo di abilitazione posteriormente alle altre docenti, era illegittima in quanto posta in essere in violazione del principio meritocratico, indicato quale unico criterio per l’assunzione degli insegnanti nella scuola pubblica. Essa infatti si pone insanabile contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall’art. 2 L. n. 124/1999 e dall’art. 401 T.U. n. 297/1994”. La sentenza, piana e lineare nelle sue motivazioni, ha evidenziato come “il criterio che governa l’inserimento nella graduatoria in esame non può che essere quello meritocratico, a prescindere dal momento in cui è stato conseguito il titolo di abilitazione” e ha ricordato che “E’ ben vero che l’art. 401 comma 3, attualmente vigente, del T.U. n. 297/1994 prevede che “le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento, n.d.r.) sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria”. Ma la disposizione in esame è stata erroneamente interpretata dalla parte convenuta, facendo invece essa riferimento solo ad un criterio sussidiario, da applicarsi ove mai più docenti si trovassero in possesso di identico punteggio meritocratico”.

 

La Corte Costituzione, infatti, aveva già dato ragione all’ANIEF e il Tribunale di Ferrara non manca di richiamare proprio quella storica sentenza n. 41 ottenuta dal nostro sindacato nel 2011, in cui il collocamento “in coda” nelle graduatorie era stato dichiarato palesemente in contrasto con i precetti costituzionali. In accoglimento del ricorso, dunque, viene dichiarato il diritto della docente “ad essere inserita nella graduatoria secondo il suo punteggio di merito e dunque “a pettine” e non “in coda” per il solo fatto di avere successivamente conseguito il titolo abilitante, con conseguente obbligo dell’amministrazione convenuta di adottare tutti i provvedimenti consequenziali in merito alla individuazione dei docenti da reclutare nell’ambito dell’elenco per il sostegno predetto nella fase 0 svoltasi a livello provinciale ed in quelle seguenti”.

 

Nuova vittoria per l’ANIEF, dunque, e nuova vittoria per la tutela dei diritti dei tanti docenti che da anni costruiscono la propria professionalità nella scuola con il duro lavoro da precari. MIUR soccombente contro le ragioni patrocinate dal nostro sindacato, condannato a pagare le spese di giudizio per aver illegittimamente pensato di poter collocare “in coda”, nelle operazioni di immissione in ruolo, i precetti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.