Circolare Ministeriale 17 marzo 2016, n. 3

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Ai Dirigenti preposti Uffici Scolastici Regionali

per la Basilicata

per il Friuli Venezia Giulia

per il Molise

per l’Umbria

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta

AOSTA

 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Tedesca

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di

TRENTO

 

E, p.c.                 Al Sottosegretario di Stato

Onle Gabriele Toccafondi

SEDE

 

Al Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione

SEDE

 

 

OGGETTO: DPR 263/12 – Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello: Valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di stato e validità dell’anno scolastico – Disposizioni a carattere transitorio per l’ a.s. 2015-2016.

 

In attesa della definizione dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 7 del DPR 263/12 e tenuto conto dei quesiti pervenuti alla Scrivente – fermo restando la normativa vigente in materia – con la presente vengono impartite disposizioni a carattere transitorio relative alla valutazione periodica e finale (§ 1); alla valutazione intermedia (§ 2); all’ammissione agli esami di stato (§ 3) e alla regolarità della frequenza (§ 4) degli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello nell’a.s. 2015-2016

 

  • Valutazione periodica e finale

 

In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 4 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

 

La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale – elaborato dalla Commissione di cui all’articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 – con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall’adulto.

 

La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione prevista dall’art. 74, comma 4 del D.L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell’art. 7, comma lett. c – del D.Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico.

 

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

 

Con l’occasione, si fa presente che nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell’art.11, comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

 

Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall’articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo; in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 7 del DPR 263/12 è compito della Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 predisporre il relativo modello.

 

  • Valutazione intermedia

 

Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello possono essere fruiti anche in due anni scolastici [(art. 5, comma 1, lettera d) DPR 263/12], al termine del primo anno è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo didattico in due anni.

 

La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative alle discipline, indicate nel piano delle UDA di cui al punto 6 del patto formativo individuale ( 3.2 Linee guida, DI 12 marzo 2015), da acquisire ad esito del percorso di studio personalizzato (PSP) al termine dell’anno di riferimento.

 

Qualora in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di acquisizione (inferiore a 6) delle suddette competenze, il consiglio di Classe comunica all’adulto e alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l’adulto può comunque avere accesso.

 

  • Ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

 

Ai fini dell’ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 6 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

 

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono ammessi all’esame di Stato.

 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto conto della tabella A allegata al DM 99/2009.

 

 

 

  • Regolarità della frequenza

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale.

Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Con l’occasione, si ribadisce che nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell’art.11, comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all’esame di stato.

 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la massima diffusione alla presente circolare, avendo cura di accompagnare e sostenere il lavoro delle Commissioni per la definizione del patto formativo individuale (PFI) di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12, attesa la valenza del patto formativo individuale ai fini della valutazione e dell’ammissione all’esame di stato e di vigilare sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni.

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo