Legge 21 marzo 2016, n. 45
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. (16G00054)
(GU Serie Generale n.76 del 1-4-2016)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria. 2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2 1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarieta' civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignita' umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza. 2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.
Art. 3 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 marzo 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando