Detrarre le spese per la mensa o il contributo, questo è il dilemma

Detrarre le spese per la mensa o il contributo, questo è il dilemma

di Cinzia Olivieri

 

C’è un aspetto di questa novità normativa che appare spesso non adeguatamente considerato.

La Legge n. 107/2015, com’è ormai noto, ha inserito la lettera e-bis) all’art. 15, comma 1 del TUIR prevedendo la detraibilità delle “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Dunque è ora possibile detrarre fino al 19% delle spese di istruzione, comunque documentate e tracciabili, sostenute per la frequenza nei limiti di 400 euro per alunno o studente.

In pratica per le famiglie è ammessa una detrazione fino ad un massimo di 76 euro per ciascun figlio a carico. È quindi possibile ridurre di tale costo l’importo delle tasse da pagare.

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la C.M. n. 3/E/2016 dopo aver interpellato il MIUR riguardo le specifiche spese detraibili rientranti nella suindicata previsione, individuate da questo in:

  • tasse;
  • contributi obbligatori;
  • contributi volontari e altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica per finalità diverse di quelle della lettera i-octies.

Sono citate espressamente a titolo esemplificativo: la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica.

Se per le tasse non sorgono dubbi, andrebbero meglio definiti i contributi “obbligatori”, non potendosi considerarsi tali gli importi per l’assicurazione integrativa o l’acquisto dei libretti per giustificare le assenze, da intendersi piuttosto inclusi tra le erogazioni liberali deliberati dal consiglio di istituto, non essendo riconosciuta alle scuole (ed alle delibere del consiglio) capacità impositiva (Nota 7 marzo 2013 n. 593), ma neanche quelli per il servizio mensa in quanto tipicamente “a richiesta” ed i cui costi sono generalmente determinati dall’ente locale al quale sono altresì corrisposti.

 

Sicché l’art. 15 comma 1 lett. i-octies del TUIR già prevede la detraibilità di erogazioni liberali “finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativae senza limiti di importo purché il pagamento avvenga “tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La questione non è priva di importanza poiché la lettera e-bis) all’ultimo capoverso precisa“Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

Insomma sono deluse le aspettative di chi pensava di poter detrarre anche le spese per il servizio mensa.

Premesso che la somma massima di 76 euro potrebbe apparire già di per sé modesta rispetto ai costi complessivi, bisognerà decidere: mensa o contributo volontario.

Le famiglie dovranno effettuare una scelta: detrarre il 19% delle spese per il servizio mensa (e/o tasse di iscrizione e frequenza ovvero altri contributi) su un importo massimo di 400 euro per figlio ovvero di quelle per il contributo volontario finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa ma senza un limite massimo, optando per la soluzione economicamente più vantaggiosa.