Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 244

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 244

Mobilità per l’anno scolastico 2016-2017 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003

 

VISTA   la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

VISTA   la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO   il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA   la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA   la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

VISTA   la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA   la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO   il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA   la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29novembre 2007;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015-16, sottoscritto il 23 febbraio 2015;

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015 n. 4, sulla mobilità del personale della scuola;

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale 22 maggio 2014, n. 38, sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2014-2015;

VISTO     il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a. t .a. per l’ a. s. 2016/2017

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2015-16 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,

 

ORDINA

 

Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali

 

  1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2016-2017 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 34 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola.
  2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.
  7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell’allegato D al CCNI in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda[1], il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall’a.s. 2014-2015, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani[2], di cui all’articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall’a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all’individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell’articolo 34, comma 8, del citato CCNI, l’insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2016-2017 quest’ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012- 2013, 2013-2014 o 2014-2015, ferma restando l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
  9. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
  10. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

 

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

  1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 26 aprile 2016 al 16 maggio 2016.
  2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 34 del CCNI, è fissato al 30 giugno 2016.
  3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2016.

 

Articolo 3 – Presentazione delle domande

  1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
  2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
  3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
  4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato[3], regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
  5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

– scuole dell’infanzia e primarie

– scuole secondarie di I e II grado

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  2. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
  3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’Ordinario Diocesano competente.
  4. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
  5. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 4 dell’ O.M. 2016, concernente la mobilità del personale della scuola.
  6. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

Art. 4 – Documentazione delle domande

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
  2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.
  3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti[4].
  4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B1), B3) e C1). Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto III della tabella per i trasferimenti e punto II della tabella per la mobilità professionale), non trova inoltre applicazione il punteggio previsto alla lettera A) e quindi non sono da compilare le corrispondenti caselle dei moduli domanda. Va invece riconosciuto il punteggio relativo alla lettera B), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera C) deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera D) deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera E) deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera F) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera I). Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.
  5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell’allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
  6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
  7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
  8. Relativamente alla lettera C) del punto II – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato D), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9    Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.

  1. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime[5], l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami[6], i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera E) del punto III – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto II – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
  2. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. In attuazione dell’articolo 13, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
  4. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate[7].
  6. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
  2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 18 giugno 2016.
  3. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
  4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
  5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

 

Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
  3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
  4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale all’Ordinario Diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
  5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro l’8 luglio 2016 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.

 

 

Art.7 – Fascicolo personale

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

 

 

Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
  2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia modificata l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l’Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
  4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità concorsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
  5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’Ordinario Diocesano competente.

 

 

Art. 9 – Indicazione delle preferenze

  1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
  2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  4. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
  6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
  7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

 

Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 16 maggio 2016.
  2. L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 3 giugno 2016 alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
  3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale entro il 16 maggio 2016.
  4. L’Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 15 giugno 2016, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI mobilità e non è valutabile l’anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dall’articolo 2, comma 10, del CCNI 13 maggio 2015 – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

 

Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
  2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
  3. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
  4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  5. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’articolo 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

 

Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

  1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
  2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
  3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

Il Ministro

Stefania Giannini


 

[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.