Urta con l’occhio contro lo spigolo della cattedra, il Miur deve risarcire i danni allo studente

da Il Sole 24 Ore

Urta con l’occhio contro lo spigolo della cattedra, il Miur deve risarcire i danni allo studente

di Francesca Malandrucco

Urta l’occhio contro lo spigolo della cattedra durante l’ora di matematica in assenza dell’insegnante, il Miur ora deve risarcire lo studente per il danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico permanente riportato per le gravi lesioni e di quello morale. Ma danno biologico e danno morale vanno liquidati in modo omnicomprensivo e non separatamente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6847/2016.

La vicenda
I giudici supremi della terza sezione civile erano stati chiamati a pronunciarsi sul caso di un giovane che, all’epoca dei fatti, era minorenne e frequentava la scuola media statale Guido Gozzano a Napoli. Il ragazzo, in seguito alle lesioni riportate all’occhio destro dopo una caduta durante l’ora di matematica, nel settembre del 1995, aveva chiesto un risarcimento dei danni chiamando in giudizio la scuola, il Miur e l’insegnante che avrebbe dovuto essere presente in classe al momento dell’incidente. Il giudice di primo grado aveva condannato il Miur al solo pagamento del danno biologico permanente riportato. Successivamente la Corte d’appello di Napoli aveva riconosciuto al giovane anche il danno morale subito, oltre al «ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa», rideterminando il danno biologico permanente, e riconoscendo un’invalidità del 29,5% e una riduzione della capacità lavorativa specifica dell’11,8%.

La condanna al Miur
Quindi il tribunale di secondo grado condannava di nuovo il ministero al pagamento «della maggior somma» di 153.969 euro, comprensiva sia del danno biologico permanente che di quello morale, oltre al pagamento della somma di 2.640 euro «per le sopravvenute ulteriori invalidità temporanee e parziali», e di 3.858 euro «per la sopravvenuta riduzione della capacità lavorativa specifica». I giudici della corte territoriale avevano liquidato il danno non patrimoniale in base alle tabelle del tribunale di Milano del 2011, allora vigenti.
La vittima, ormai maggiorenne, ha fatto quindi ricorso ai supremi giudici lamentando che, pur riconoscendone il diritto, la corte territoriale avrebbe omesso «la liquidazione concreta del danno morale», giacché non avrebbe liquidato in concreto il danno morale appurato in “prime cure” sulla scorta delle tabelle milanesi del 2002, né avrebbe liquidato in concreto il danno morale “accertato in seconde cure”, sulla scorta delle tabelle milanesi del 2011.

La quantificazione del danno
La Cassazione ha confermato in parte la sentenza di secondo grado, affermando che «La Corte di appello ha liquidato in linea con i principi stabiliti dalle sentenze delle sezioni unite di questa Corte del novembre 2008 e sulla scorta delle tabelle del tribunale di Milano predisposte dopo detto arresto giurisprudenziale ed aggiornate al momento della decisione (tabelle dell’anno 2011, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico di invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già quantificata in termini di danno morale, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente)». Per i giudici supremi, dunque, «Il giudice di merito ha correttamente liquidato il modo omnicomprensivo il danno patrimoniale subito dalla vittima, non dovendo affatto provvedere ad una separata liquidazione di danno biologico e danno morale in relazione alle conseguenze pregiudizievoli accertate in primo grado, per quindi aggiungervi quelle accertate in secondo grado».