Nota USR Emilia-Romagna 4 maggio 2016, AOODRER 5657

 

Ai Dirigenti Scolastici

dell’Emilia Romagna

Loro Sedi

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Loro Sedi

 

p.c.     Alle Organizzazioni Sindacali comparto Scuola

dell’Emilia Romagna

Loro Sedi

 

 

 

 

OGGETTO:      Periodo di formazione e prova dei docenti assunti nell’a.s. 2015/16 – Problematiche e valutazioni.

 

Pervengono a questo Ufficio Scolastico Regionale quesiti inerenti il periodo di formazione e prova dei docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016, rispetto ai quali si ritiene utile fornire le seguenti valutazioni. A tali fini si farà riferimento a: Legge 107/2015, D.M. 850/2015, C.M. 36167/2015, D.M. 290/2016.

 

  1. Computo dei 180 giorni di effettivo servizio di cui almeno 120 di attività didattiche

 

Ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, come previsto dal comma 116 della Legge n. 107/2015, il personale neo-assunto deve effettuare un servizio “effettivo” di almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di assunzione, dei quali almeno 120 di attività didattiche.

L’art. 3, comma 1, del D.M. 850/2015 precisa che “il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche”. In merito, si rammenta che il periodo di formazione e prova ha la durata di un anno scolastico, che decorre giuridicamente dalla data di inizio dell’anno scolastico (artt. 437, 438 del D.lgs. 297/1994) cui la nomina in ruolo si riferisce.

 

Computo delle giornate di servizio

 

L’art. 3, comma 2, del citato D.M. 850/2015 e la successiva C.M. 36167/2015 definiscono le modalità di computo dei 180 giorni di servizio effettivo, prevedendo l’utilità di “tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio […]. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza”.

 

Non sono invece computabili “i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti” ovvero “i giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa”.

 

Attività didattica preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica

 

Il comma 3, art. 3, del citato D.M. 850/2015 precisa che sono ricompresi nei 120 giorni di attività didattiche: “sia i giorni effettivi di insegnamento, sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”. Pertanto, anche ove le predette attività didattiche siano svolte nel c.d. “giorno libero” (ad esempio, partecipazione a collegi docenti, consigli di intersezione, interclasse o classe, colloqui con i genitori, incontri di dipartimento, incontri previsti nell’ambito del percorso formativo del docente neoassunto…), nulla osta ai fini del loro computo fra le giornate di servizio effettivamente prestato.

 

Personale assunto in regime di part time

 

La C.M. 36167/2015, al punto 2, dispone che i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica siano “proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.

In ragione di quanto richiamato, i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per il personale assunto in regime di part-time.

 

Docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2015.

 

Per i docenti che hanno assunto servizio in data successiva all’ 1 settembre 2015, i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente riducibili, in analogia con quanto sopra.

 

  1. Attività di formazione per docenti in maternità

 

Vengono segnalate situazioni di docenti che, pur avendo maturato i 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 di attività didattiche, per effetto delle norme a tutela della maternità, non sono in condizione di svolgere le 50 ore di attività formative prescritte dal D.M. 850/2015.

 

L’art. 6 del predetto D.M. a riguardo afferma:

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della Legge, sulla base di quanto previsto all’art. 5:

  1. a) incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
  2. b) laboratori formativi (12 ore);
  3. c) peer to peer e osservazione in classe (12 ore);
  4. d) formazione on line (20 ore)”.

 

Non essendo possibile l’omissione, anche parziale, delle predette attività formative e il rinvio delle medesime al successivo anno scolastico, si rende necessario contemperare le disposizioni relative allo svolgimento dell’anno di prova, con quelle a tutela e sostegno della maternità di cui al T.U. n. 151 del 2001. Pertanto, limitatamente ai casi di astensione obbligatoria per maternità e ai fini del completamento delle 50 ore di formazione obbligatoria, si ritiene possano essere computate anche attività formative – riconosciute qualificanti dal Dirigente Scolastico – correlate al Patto per lo sviluppo professionale, quali ad esempio attività formative o peer to peer a distanza (web, skype…), quelle attivate dall’Istituzione scolastica o da reti di scuole ai sensi del comma 3, dell’art. 5, del D.M. 850/2015, nonché quelle fruibili attraverso l’utilizzo della Carta elettronica per laggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’art. 1, comma 121, della Legge 107/2015.

 

  1. Provvedimento di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di formazione e prova

 

Come in precedenza indicato (Nota di questo Ufficio prot. 2325 del 3 marzo 2016) il giudizio favorevole o sfavorevole sul periodo di formazione e di prova è curato dal Dirigente dell’Istituzione scolastica in cui il docente neo-assunto presta servizio, con le modalità dettagliatamente previste dal D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015.

Nel caso in cui la scuola di effettivo servizio sia diversa da quella di titolarità giuridica, secondo l’espressa previsione del D.M. 290/2016, il Dirigente scolastico della prima trasmetterà la valutazione preliminare, con il giudizio di cui sopra e la documentazione inerente il periodo di formazione e di prova, al Dirigente della scuola di titolarità giuridica che provvederà all’emissione del provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di formazione e prova.

 

Si auspica che le valutazioni di cui alla presente offrano, ai Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna, il supporto richiesto nello svolgimento del compito loro assegnato di valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16.

 

Il Direttore Generale

Stefano Versari