Il Comitato dei Genitori tra prassi buone e cattive, miti e leggende

Il Comitato dei Genitori tra prassi buone e cattive, miti e leggende

di Cinzia Olivieri

 

Il comitato genitori per il Testo Unico

Fonte normativa sul piano nazionale del comitato genitori è l’art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94 che ci dice soltanto: “I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto”.

La Circolare Ministeriale 19 settembre 1984, n. 274, ha aggiunto qualche ulteriore indicazione specificando Al fine di utilizzare al meglio i contributi che alla vita complessiva della scuola può essere offerta dalla partecipazione degli studenti e dei genitori, e per favorire un opportuno coordinamento delle iniziative ed esperienze che possono essere attivate nelle classi parallele o comunque nell’ambito dell’istituto scolastico, sembra utile che gli studenti ed i genitori eletti nei singoli consigli di classe (o interclasse) si riuniscano rispettivamente in “Comitati studenti” e “Comitati genitori”. I Capi di istituto favoriranno, per quanto possibile, l’attività di detti comitati, i quali, peraltro, non possono interferire nelle competenze rispettive dei consigli di classe o di istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l’eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto”.

Dunque il comitato genitori è un organismo di coordinamento della rappresentanza nell’ambito di istituto, con possibilità di formulare indicazioni e proposte che non interferiscano però con le competenze degli organi collegiali.

Il DPR 567/86, poi, nel disciplinare le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche, ha riconosciuto importanti prerogative al solo comitato studentesco, al cui parere è previsto peraltro sia subordinata l’accettazione di somme provenienti da privati per la loro realizzazione, deliberata dal Consiglio d’istituto (art. 3). Inoltre in composizione integrata con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto esso può formulare proposte ed esprimere pareri per tali attività. Il comitato studentesco adotta un regolamento interno di organizzazione, “anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative” per la cui realizzazione può anche esercitare, “previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione” (art. 4).

Analoghe opportunità però, come si è detto, non sono previste da tale decreto per il comitato dei genitori.

Non vi è riferimento in un capo, una sezione o un articolo del Dlgs 297/94, così come non vi era nel DPR 416/74 (cd. Decreti Delegati), al comitato genitori e l’art. 15 è inserito nel capo I  Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori – Sezione II – Assemblee degli studenti e dei genitori.

Pertanto potremmo definire il comitato genitori, previsto dalla normativa scolastica, come una sorta di “assemblea dei rappresentanti dei genitori” (non è indicato se tutti o anche solo una parte), espressione della loro volontà, per favorire il collegamento della rappresentanza.

La legge non utilizza neanche forme verbali come “istituire” o “costituire” ma “esprimere” o “riunirsi in”.

Perciò, il comitato genitori è un organismo aggregativo ma non è un’associazione e come tale non ha un codice fiscale; non gestisce danaro né svolge attività economiche; non ha una “sede legale” perché è un organismo di partecipazione della scuola; non ha maggioranze deliberative perché ha funzioni propositive e non necessita di “deleghe” per le sue riunioni, anche perché nessuno può sostituire un rappresentante; non ha uno statuto ma potrebbe avere un regolamento dal momento che l’art. 15 prevede in generale al comma 6 che “L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto”.

Per la verità la norma non riconosce neanche un presidente del comitato ma solo un (potenziale) presidente dell’assemblea (“l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto…)”.

Inoltre, poiché i rappresentanti si rinnovano ogni anno, annualmente essi dovrebbero esprimere la loro volontà di unirsi in un comitato.

Il comitato genitori ha diritto di riunirsi (che non significa “disporre” dei locali) nella scuola, tanto che lo stesso art. 15 al comma 4 prevede “l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori”. Il successivo comma 5 precisa che “Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno”.

Dunque non vi sono obblighi di comunicazione che gravano sulla scuola, ma i genitori promotori devono attivarsi per la diffusione dell’informazione anche attraverso affissione all’albo.

Tuttavia nella pratica quotidiana accade spesso qualcosa di diverso.

Tali prassi sono determinate in primo luogo dalla necessità dei genitori della scuola di essere riconosciuti e diventare rappresentativi (all’interno e) all’esterno dell’istituzione, dal momento che, cancellati di fatto nell’indifferenza gli organi collegiali territoriali e non essendo previste le consulte provinciali dei genitori come per gli studenti, manca un organismo di interlocuzione riconosciuto della rappresentanza.

Così accade ad esempio che per richiedere i locali scolastici a norma dell’art. 50 del DI 44/01, con tutte le responsabilità conseguenti, organizzare feste benefiche, raccolte fondi o piccoli lavori di manutenzione, i genitori (anche senza incarico di rappresentanza) della scuola si costituiscano in associazione, dandosi uno statuto e chiedendo magari anche un codice fiscale.

Nulla di male purché sia chiaro che così si realizza qualcosa di diverso dal comitato genitori di cui all’art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94.

A tali associazioni dei genitori saranno riconosciute nella scuola le prerogative individuate dal predetto dpr 567/96 in materia di attività complementari ed integrative.

Può confondere altresì la assonanza terminologica con i “comitati di soccorso o di beneficenza … promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili” regolati dagli artt. 39 e ss del codice civile, che però costituiscono una peculiare tipologia associativa con finalità ben individuate. La normativa scolastica ha invece carattere speciale.

Pertanto quando i genitori si organizzano in un comitato devono aver ben chiare le proprie opportunità e competenze.

 

Il comitato genitori a Trento e Bolzano

Infine una precisazione riguardo le province autonome di Trento e Bolzano.

A Trento la LP 5/06 non prevede il comitato genitori ma la sola consulta dei genitori (art. 29), istituita presso ogni istituzione scolastica e formativa e composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, che può formulare proposte ed esprimere i pareri richiesti dal consiglio dell’istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall’istituzione anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

A Bolzano invece la L 20/95 all’art. 10 disciplina espressamente il comitato genitori, istituito in tutte le scuole e composto dai rappresentanti dei genitori, eletti nei consigli di classe nonché dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di istituto e in Consulta provinciale genitori per tutto il periodo in cui sono in carica.

Esso può istituire  sottogruppi  per  i  singoli  plessi, sedi o sezioni staccate, gradi o tipi di scuola. Formula proposte e pareri sulla programmazione e l’organizzazione delle attività della scuola; elabora un programma di lavoro relativo alla collaborazione scuola-genitori e all’aggiornamento dei genitori e sottopone le relative iniziative al consiglio che delibera anche in merito al loro finanziamento; si esprime altresì su tutte le questioni che sono poste all’ordine del giorno del consiglio di istituto.

Il comitato infine collabora all’organizzazione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di istituto ed elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante della scuola nella consulta provinciale dei genitori.

Dunque ci troviamo dinanzi a fattispecie del tutto diverse.