Concorso, si riaprono i giochi

da ItaliaOggi

Concorso, si riaprono i giochi

Giuseppe Mantica

La giustizia cautelare amministrativa assegna un altro punto a favore dei concorrenti esclusi dal concorso della Buona Scuola. Non si placano le tensioni tra i candidati ed il ministero dell’istruzione, lo svolgimento delle prove è ormai tracciato lungo due vie parallele: quella amministrativa e quella giudiziaria. È di venerdì scorso (6 maggio 2016) la pubblicazione dell’ultima decisione del Consiglio di Stato sulla domanda di revoca avanzata dall’Avvocatura generale per conto del Miur in ordine all’ammissione con riserva al concorso per alcuni candidati (Ordinanza n. 1732/2016).

I giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato inammissibile il riesame di una precedente ordinanza emessa il 28.4.2016, da un diverso collegio della stessa sezione, con il n. 1600/2016, già annunciata da ItaliaOggi nell’edizione del 30 aprile successivo. Questo consente, intanto, ai candidati vittoriosi di presentarsi con sicurezza a sostenere le prove d’esame.

La vicenda merita una precisazione storica data la sua complessità: i candidati esclusi dal concorso perché carenti del titolo abilitante (il tirocinio di formazione attiva) previsto dal decreto attuativo hanno proposto ricorso al Tar del Lazio. La causa verte sulla illegittimità del bando perché contrastante con il Testo Unico dell’istruzione (il decreto legislativo n. 297/1994) e reca contestuale domanda cautelare per consentire la partecipazione alle prove sub judice.

Il giudizio di merito ha tempi di trattazione più lunghi, per la necessaria ponderazione ed istruzione completa che i casi necessitano, mentre le istanze cautelari, essendo esaminate sommariamente, sono per loro ragione (evitare pregiudizi irreparabili) più rapidi. Infatti la causa deve essere ancora decisa dal Tribunale, mentre il percorso cautelare amministrativo ha svolto tutte le sue fasi: in primo esame l’Ordinanza n. 3131/2016 (depositata l’11.4.2016) ha respinto la domanda, peraltro invertendo un precedente orientamento che -per casi simili- aveva invece ammesso i ricorrenti alle prove in via provvisoria. Contro questa decisione, i docenti (sostenuti dal sindacato Anief) hanno proposto appello presso il Consiglio di Stato sempre in ordine all’adozione della misura cautelare, ed i giudici di gravame hanno accolto le loro ragioni autorizzandoli ad accedere al concorso; fermi restando i futuri effetti del giudizio di merito radicato presso il giudice di primo grado (il Tar di Roma).

A questo punto il ministero ha ritenuto possibile, e forse anche doveroso, proseguire il giudizio sicché ha proposto istanza di riesame allo stesso Consiglio di Stato in forza dell’art. 58 del codice di procedura amministrativa incorrendo tuttavia in una dura risposta negatoria di Palazzo Spada. La norma in questione, si legge in atto, prevede la possibilità di chiedere la revoca e la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente alla decisione impugnata: elementi carenti in questa situazione e che hanno resa superflua e dispendiosa la richiesta di Viale Trastevere.