Bocciatura illegittima se l’alunno manifesta segnali di disturbo dell’attenzione e la scuola non interviene

da Il Sole 24 Ore

Bocciatura illegittima se l’alunno manifesta segnali di disturbo dell’attenzione e la scuola non interviene

di Andrea Alberto Moramarco

Se un alunno manifesta chiari sintomi del disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, i docenti della scuola sono tenuti ad attivare il procedimento volto ad accertare scientificamente tale disturbo, con la conseguente predisposizione di un Piano educativo individualizzato (Pei) avente un programma di studi differenziato. Se questo non avviene, il giudizio finale di non ammissione dello studente alla classe successiva deve considerarsi illegittimo. Lo ha affermato il Tar di Bolzano nella sentenza 122/2016.
La vicenda
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici altoatesini, invece, era accaduto l’opposto. Cioè, gli evidenti segnali di un deficit di apprendimento mostrati dall’alunno frequentante la prima elementare, anziché essere utilizzati come segnale per far diagnosticare tempestivamente il disturbo, erano stati posti alla base della decisione di non ammettere il bambino alla seconda classe. In sostanza, proprio il deficit di concentrazione dell’alunno era stato l’elemento principale del giudizio finale di non ammissione.
La decisione
In seguito al ricorso dei genitori, la questione arriva dinanzi al Tar che bacchetta l’istituto, reo altresì di non aver dato, durante l’anno scolastico, alcuna comunicazione alla famiglia circa i problemi di apprendimento del bambino. Per i giudici, la bocciatura è da ritenere illegittima, dunque, sia perché sono state violate le norme (Regolamento interno di istituto approvato dalla giunta provinciale) che imponevano di informare i genitori dello scarso rendimento del figlio; sia perché non è stato osservato il preciso obbligo incombente sull’istituto nei casi di sospetto deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (Adhd), di attivarsi in maniera tale da consentire agli organi preposti di valutare la sussistenza del disturbo ed elaborare un apposito Piano educativo individualizzante, come previsto dalla normativa nazionale e provinciale in materia.
Per dirla con le parole dei giudici, «se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposte in leggi, regolamenti, circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico, che consente all’alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio degli strumenti appropriati».