La chiamata diretta non si tocca

da ItaliaOggi

La chiamata diretta non si tocca

Alessandra Ricciardi e Mario Nobilio

La sequenza contrattuale che regolerà le procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito non potrà derogare la riforma Renzi. Dunque, la chiamata diretta non si tocca. Il ministero dell’istruzione ha di fatto affermato di avere le mani legate sul tema, nel vertice che si è tenuto con i sindacati nei giorni scorsi, negando la possibilità di modificare anche di una sola virgola quanto previsto dalla riforma della Buona scuola, legge n. 107/2015.

Una posizione che ha posto i sindacati di fronte a un prendere o lasciare. E Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals-Conflsal e Gilda, a queste condizioni, hanno lasciato.

Interrotte le trattative, le sigle hanno chiesto che su questa partita, come già avvenuto per il contratto sulla mobilità, il confronto sia con il livello politico e non più con la burocrazia. Insomma, che al tavolo, chiamato a decidere come si assumeranno i nuovi docenti che saliranno in cattedra il prossimo settembre, siedano il ministro, Stefania Giannini, o il sottosegretario, Davide Faraone (quest’ultimo già al tavolo sulla mobilità).

Al momento nessuna risposta è arrivata dai piani alti di viale Trastevere, dove tutti sono in attesa di verificare quale sarà l’esito dello sciopero di venerdì. Così da soppesare la forza delle sigle e decidere il da farsi. Non dimenticando che la protesta generale del settore si svolge in piena campagna elettorale, a pochi giorni dal voto della amministrative.

La bozza di accordo proposta dal Miur elenca le disposizioni di attuazione della chiamata diretta in stretta osservanza della 107. Più che un accordo, dunque, un regolamento ministeriale che i sindacati dovrebbero controfirmare. Lo schema è articolato in 10 punti. Il primo articolo indica le caratteristiche dei docenti destinatari degli incarichi, il secondo le sedi disponibili, il terzo le modalità di pubblicità delle procedure di conferimento degli incarichi. Il quarto articolo regola la presentazione delle candidature e il quinto i criteri di valutazione.

Il dirigente scolastico farà la scelta in base al piano dell’offerta formativa della scuola, l’incarico avrà durata triennale e sarà rinnovato se ancora coerente con il Poft. Dovrà tenere conto, nella scelta, del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali, potrà svolgere anche dei colloqui, ma non sono obbligatori. Il contratto si perfeziona con l’accettazione da parte del docente

Un sesto articolo recepisce le disposizioni sulle precedenze previste dalla legge 104 del 1992, legge che dispone la inamovibilità d’ufficio per i docenti portatori di handicap e per coloro che assistono un parente portatore di handicap grave. La bozza di articolato, peraltro, non fa alcuna menzione delle precedenze previste da altre leggi. Che però non sono state abrogate espressamente dalla legge 107. E siccome tali precedenze derivano da leggi speciali, dovrebbero necessariamente essere recepite nell’articolato.

È il caso delle precedenze previste per i coniugi di militari trasferiti d’ufficio, oppure di quelle previste per gli amministratori locali. La bozza disciplina anche le procedure di conferimento degli incarichi. L’articolo 8 indicherà le modalità di intervento degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia da parte dei dirigenti scolastici nel conferimento degli incarichi, disciplinando le procedure da adottare nel caso in cui un docente o più docenti non dovessero essere stati scelti da alcun dirigente scolastico ai fini del trattamento d’ufficio. L’articolo 9 della sequenza regolerà la mobilità dei docenti titolari di incarico.

L’amministrazione non ha spiegato in che cosa dovrebbe consistere il diritto alla mobilità in capo al docente titolare di un mero incarico triennale e, ormai, definitivamente privo del diritto alla titolarità della sede. In ogni caso, la legge 107 fa menzione di tale diritto solo in riferimento agli ambiti. Non si tratta, dunque, del diritto di diventare titolare di un’altra sede di lavoro, quanto, invece, della mera possibilità di spostare la propria titolarità del diritto di lavorare da un ambito geografico ad un altro. Ambito il cui territorio è pari a circa il doppio di quello di un distretto scolastico: i distretti sono circa 800 e gli ambiti 380.