Decreto Ministeriale 8 aprile 2016

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 8 aprile 2016

Disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole. (16A03888)

(GU Serie Generale n.119 del 23-5-2016)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                             di concerto 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante:  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti», nel seguito legge n. 107 del
2015, ed in particolare l'art. 1, comma  148,  che  prevede  che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
siano definite le modalita' con cui i contribuenti debbono effettuare
il versamento ad apposito capitolo delle entrate  dello  Stato  delle
erogazioni  liberali  agli  istituti   del   sistema   nazionale   di
istruzione, per aver diritto al credito di imposta previsto dall'art.
1, comma 145, della predetta legge; 
  Premesso che l'art. 1, comma 145, della gia' vista legge n. 107 del
2015, come modificato dall'art. 1, comma 231, lettera a) della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, prevede un credito d'imposta pari al 65 per
cento  delle  erogazioni  effettuate  in  ciascuno  dei  due  periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari  al
50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2017 per  le  erogazioni  liberali  in
denaro destinate agli investimenti in favore di  tutti  gli  istituti
del sistema nazionale di istruzione, per la  realizzazione  di  nuove
strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento  di  quelle
esistenti  e  per   il   sostegno   a   interventi   che   migliorino
l'occupabilita' degli studenti; 
  Visto che l'art. 1, comma 146, della legge n. 107 del 2015  prevede
che  il  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1,  comma   145   sia
riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e
ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non  sia  cumulabile  con
altre agevolazioni previste per le medesime spese; 
  Visto che l'art. 1, comma 147, della citata legge n. 107  del  2015
prevede che il credito d'imposta di cui al comma 145 sia ripartito in
tre quote annuali di pari importo, che le spese di cui al  comma  145
siano ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di
euro 100.000 per ciascun periodo  d'imposta  e  che  per  i  soggetti
titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta,  ferma  restando
la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive; 
  Considerato che il gia' visto art. 1, comma 148, della legge n. 107
del 2015 prevede  altresi'  che  le  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello stato da parte dei contribuenti siano  riassegnate  ad
apposito fondo iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  la  successiva
erogazione alle scuole beneficiarie destinandone una quota pari al 10
per cento alle istituzioni  scolastiche  che  risultano  destinatarie
delle erogazioni  liberali  in  un  ammontare  inferiore  alla  media
nazionale, secondo le modalita' definite con il presente decreto; 
  Visto che l'art. 1, comma 149, della citata legge n. 107  del  2015
prevede  che  i  soggetti  beneficiari  provvedono  a  dare  pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi  del  comma
148, nonche' della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle  erogazioni
stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di  una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale  telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e  in  particolare  l'art.  17,  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica»; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) le modalita' di  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato delle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti
in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di  istruzione,
per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la  manutenzione
e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi
che migliorino l'occupabilita' degli studenti al fine del conseguente
riconoscimento del credito di imposta; 
    b) le modalita' di assegnazione alle istituzioni scolastiche, che
risultino destinatarie delle  erogazioni  liberali  in  un  ammontare
inferiore  alla  media  nazionale,  del  10  per  cento  delle  somme
complessivamente iscritte annualmente sul Fondo di  cui  all'art.  3,
comma 4. 
                               Art. 2 
 
                  Beneficiari del credito d'imposta 
 
  1. Ai sensi del richiamato art. 1, comma 146 della legge n. 107 del
2015 il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  alle  persone  fisiche
nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari  di  reddito
d'impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per  le
medesime spese. 
  2. Il credito d'imposta, pari al  65  per  cento  delle  erogazioni
effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a  quello
in corso al 31 dicembre 2015  e  pari  al  50  per  cento  di  quelle
effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2017 e' previsto in favore dei soggetti di cui  al  comma  1
del presente articolo che effettuano erogazioni  liberali  in  denaro
destinate agli investimenti in  favore  di  tutti  gli  istituti  del
sistema nazionale  di  istruzione,  per  la  realizzazione  di  nuove
strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento  di  quelle
esistenti  e  per   il   sostegno   a   interventi   che   migliorino
l'occupabilita' degli studenti. 
  3. Per istituti del sistema  nazionale  di  istruzione  si  intende
istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche  paritarie
private e degli enti locali. 
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che  le  somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 3, in favore dei soggetti
di cui al comma 3 per le finalita' di cui al comma 2. 
                               Art. 3 
 
          Modalita' di versamento all'entrata del bilancio 
           dello Stato delle erogazioni liberali in denaro 
 
  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto ai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, a condizione che le somme siano versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato sul capitolo  n.  3626,  denominato  «Erogazioni
liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti  del
sistema nazionale  di  istruzione,  per  la  realizzazione  di  nuove
strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento  di  quelle
esistenti e per gli interventi a  sostegno  dell'occupabilita'  degli
studenti   da   riassegnare   ad   apposito   fondo   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n.  107»,  appartenente  al
capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600. 
  2.  I  versamenti  debbono  essere  effettuati  distintamente   per
ciascuna istituzione scolastica beneficiaria. 
  3. Nella causale del versamento deve essere riportato,  nell'esatto
ordine di seguito indicato: 
  a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie; 
  b) il codice della  finalita'  alla  quale  e'  vincolata  ciascuna
erogazione, scelto tra i seguenti: 
  i. C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche; 
  ii. C2:  manutenzione  e  potenziamento  di  strutture  scolastiche
esistenti; 
  iii. C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli
studenti; 
    c) il codice fiscale delle  persone  fisiche  o  degli  enti  non
commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa. 
  4. Le somme versate in entrata  sono  riassegnate  al  capitolo  n.
1260, denominato «Fondo per  l'erogazione  alle  scuole  beneficiarie
delle erogazioni liberali in denaro destinati  agli  investimenti  in
favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per
la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il
potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi  che
migliorano l'occupabilita' degli studenti» iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca. 
                               Art. 4 
 
             Modalita' di utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Le spese di cui al comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo  di
euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. 
  2. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate  le
erogazioni liberali. Il credito e' ripartito in tre quote annuali  di
pari importo. La quota annuale non utilizzata puo'  essere  riportata
in avanti senza alcun limite temporale. 
  3. Le persone fisiche e  gli  enti  che  non  esercitano  attivita'
commerciali fruiscono del credito d'imposta nella  dichiarazione  dei
redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. 
  4. Per i  soggetti  titolari  di  reddito  di  impresa  il  credito
d'imposta e' utilizzabile, ferma  restando  la  ripartizione  in  tre
quote annuali di pari importo,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a  quello  di  effettuazione  delle  erogazioni  liberali,
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
                               Art. 5 
 
        Modalita' di assegnazione delle risorse agli istituti 
                 del sistema nazionale di istruzione 
 
  1. Agli istituti del sistema nazionale  di  istruzione  beneficiari
delle erogazioni liberali per la  realizzazione  di  nuove  strutture
scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e
per il sostegno a interventi  che  migliorino  l'occupabilita'  degli
studenti e' erogato, in un'unica soluzione, il  90  per  cento  delle
erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo di cui all'art. 3,
comma 4. 
  2.  Con   successivo   decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  viene  definito  lo  schema   di
convenzione  che  ciascuna  istituzione  scolastica  beneficiaria  di
erogazioni  liberali  per  la  realizzazione   di   nuove   strutture
scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di  quelle  esistenti
deve stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile
oggetto dell'intervento. 
  3. Ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 2  del  presente
articolo  eroga  le  risorse  all'ente  locale  nel  quale  ha   sede
l'edificio scolastico oggetto dell'intervento secondo  gli  stati  di
avanzamento  dei  lavori  debitamente  certificati,  ai  sensi  della
convenzione di cui al comma 2. 
  4.  Agli  istituti  del  sistema  nazionale   di   istruzione   che
beneficiano delle erogazioni di cui al comma 1 in misura inferiore al
valore medio nazionale per alunno e' riservato il 10 per cento  delle
somme annualmente iscritte sul fondo di cui all'art. 3, comma  4.  Il
predetto 10 per cento e'  ripartito  tra  le  istituzioni  del  primo
periodo, con prioritario riferimento a quelle  che  percepiscono,  ai
sensi del comma 1, una somma minore per  alunno,  ed  assicurando,  a
tutte le istituzioni destinatarie, uno stesso importo per alunno, tra
le erogazioni di cui al comma 1 e quelle di cui al presente comma. 
                               Art. 6 
 
              Adempimenti delle istituzioni scolastiche 
 
  1. Gli istituti del sistema  nazionale  di  istruzione  beneficiari
dell'erogazione liberale pubblicano sul sito  web  istituzionale,  in
una pagina dedicata, l'ammontare delle erogazioni  liberali  ricevute
per ciascun anno finanziario nonche' le modalita'  di  impiego  delle
risorse, indicando puntualmente le attivita' da realizzare o in corso
di realizzazione. 
                               Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
effettuate ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate per la
copertura finanziaria del credito  d'imposta  sono  trasferite  sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio», aperta presso la Banca d'Italia. 
                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 8 aprile 2016 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Giannini            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1511