Mobilità 2016: nuove faq su educatori e preferenze fase C

da La Tecnica della Scuola

Mobilità 2016: nuove faq su educatori e preferenze fase C

L.L.

Continua la pubblicazione di faq da parte del Miur sulle operazioni di mobilità.

Alle domande e risposte già pubblicate, si aggiungono infatti la 5 e la 6, che riportiamo di seguito:

Continua la pubblicazione di faq da parte del Miur sulle operazioni di mobilità.

Alle domande e risposte già pubblicate, si aggiungono infatti la 5 e la 6, che riportiamo di seguito:

5. D. Sono un educatore in possesso dei titoli previsti dal CCNI per la mobilità professionale interprovinciale, come posso presentare la mia domanda?
R. Si deve utilizzare il modello cartaceo presente come fac simile nella sezione modulistica del settore Mobilità 2016/17 del portale Miur, allegando l’elenco degli ambiti prescelti e di tutte le istituzioni scolastiche del primo ambito esprimibili in ordine di preferenza, il modello andrà inviato al competente ufficio scolastico provinciale che provvederà ad inserirlo a sistema. In caso di mancato inserimento di tutte le sedi l’ufficio competente provvederà al completamento d’ufficio della domanda seguendo l’ordine alfabetico dei codici meccanografici delle scuole.

6. D. Se nella domanda di trasferimento della Fase C non indico tutti i 100 ambiti e tutte le rimanenti province in che ordine verranno considerate le mie preferenze?
R. In caso di domanda incompleta, dopo che la medesima verrà completata automaticamente con le province mancanti, verranno prima considerati gli ambiti indicati nell’ordine indicato e poi le province nell’ordine indicato e solo in ultimo le province inserite in automatico con i criteri di seguito:
– se sono state espresse preferenze solo di ambiti territoriali, il sistema considera la catena di vicinanza a partire dal primo ambito indicato;
– se sono state espresse preferenze sia di ambiti territoriali sia di province, il sistema considera la catena di vicinanza sempre a partire dal primo ambito territoriale indicato;
– se sono state espresse solo preferenze di province, il sistema considera la catena di vicinanza a partire dalla prima provincia indicata (considerando la catena di vicinanza degli ambiti all’interno di ciascuna provincia a partire dall’ambito indicato dall’aspirante nella domanda).

Per completezza di informazione, riportiamo anche le precedenti faq:

1. D. Per i docenti di Religione Cattolica qual è il corretto punteggio relativo alla continuità nella scuola di attuale titolarità oltre il quinquennio?
R. In ottemperanza alle note 5 e 5 bis (vedi art.1, comma 7 dell’OM 244/2016), la valutazione della continuità per la compilazione della graduatoria regionale dei docenti di religione deve essere così calcolata: “per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a),a1),b) e b2)entro il quinquennio punti 2 oltre il quinquennio (lett. c) punti 3 per ogni anno”.

2. D. Come mai tra le domande disponibili è presente anche la domanda per la mobilità interprovinciale, inoltre perché l’accesso all’istanza provinciale è consentito anche ai neo immessi in ruolo delle fasi “b” e “c” del piano di assunzioni 2015/16.
R. Come previsto dall’art.2 comma 5 dell’ordinanza ministeriale n.241, “I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento”. 
Pertanto tutti i docenti, compresi i neo immessi in ruolo di tutte le fasi del piano di assunzioni per il 2015/16, che intendono avvalersi di tale precedenza possono compilare ed inoltrare la domanda. Inoltre è possibile utilizzare l’istanza interprovinciale per presentare la domanda verso le province autonome di Trento e Bolzano. 

3. D. Per la prima fase dei movimenti è ancora obbligatorio, per chi intende avvalersi delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI punto V per l’assistenza ai figli e ai familiari, indicare come prima destinazione il comune dove si presta assistenza
R. Sì, sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti: come prima preferenza va indicato il predetto comune o distretto sub comunale in caso di distretti con più comuni. La precedenza si applica anche se, prima del predetto comune o distretto sub comunale si sono indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Va precisato infine, che in caso di mancata indicazione del Comune di assistenza come prima preferenza la domanda non sarà respinta, ma non verrà presa in considerazione la precedenza richiesta.

4. D. Per ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra nella scuola secondaria è necessario essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o sono sufficienti i titoli di accesso previsti dal DM 39/98 o dal DPR 19/16?
R. Il passaggio di ruolo o di cattedra per le classi di concorso di cui alla tabella A del DM 39/98 può essere richiesto solo dal personale abilitato, per i passaggi di cattedra o di ruolo relativi alle classi di concorso di cui alla tabella C del DM 39/98 è richiesto il possesso del titolo di studio di accesso.