Bonus aggiornamento, attenzione a spendere tutti i 500 euro: solo 90 giorni di tempo

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da La Tecnica della Scuola

Bonus aggiornamento, attenzione a spendere tutti i 500 euro: solo 90 giorni di tempo

Mancano pochissimi giorni al termine delle attività didattiche, ma tanti docenti non hanno ancora speso i 500 euro dell’aggiornamento introdotti dalla Legge 107/15.

Si tratta, in particolare, di quegli insegnanti di ruolo che non hanno interesse o motivo di acquistare computer o tablet, come hanno invece fatto un alto numero di colleghi. Per gli insegnanti contrari all’acquisto di dispositivi elettronici, oppure che già ne sono in possesso, non è stato agevole riuscire ad esaurire la somma di rimborso prevista: i corsi di aggiornamento, in particolare quelli on line, non sono infatti molto costosi. E in tanti si ritrovano ancora con il bonus, accreditato dal Miur da diversi mesi, utilizzato solo in parte.

Intendiamoci, non è un grosso problema. Perché hanno ancora tre mesi di tempo per farlo (sino al prossimo 31 agosto ed entro tale data debbono anche presentare la relativa documentazione nella propria segreteria scolastica). Dopo quella data, l’ultimo giorno di agosto, però, non ci sarà più tempo per “validare” i fondi annuali assegnati per la loro formazione continua e per valorizzarne le competenze professionali.

La data off limits (è bene che il docente che consegna i documenti ne prenda nota, assieme al numero di protocollo assegnato ai documenti dalla segreteria scolastica) è prevista dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 settembre scorso – che ha introdotto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ( pubblicato in GU Serie Generale n.243 del 19-10-2015) -, nel quale (all’articolo 7, comma 2), viene specificato che “nel caso in cui la  predetta  documentazione  risulti non  conforme  alle  finalita’  di  cui all’art.  4,  incompleta  o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la  somma non rendicontata e’ recuperata a  valere  sulle  risorse  disponibili sulla  Carta  e,  ove  non  sufficienti,  con  l’erogazione  riferita all’anno scolastico successivo”.

Questo significa, dunque, che se quest’anno un docente spenderà solo 200 euro, per aggiornarsi o acquistare dispositivi utili alla sua attività formativa, l’anno prossimo il Miur non gli assegnerà l’intera somma di 500 euro, come accaduto in questo primo anno, ma gli “caricherà” la card professionale (altra novità in arrivo) con soli 300 euro.

Qualora, invece, l’insegnante dovesse spendere una cifra superiore ai 500 euro con un solo acquisito (ad esempio comprando un computer portatile da 700 euro), la fattura di pagamento sarà valida e si vedrà esaurito il suo bonus annuale in un “colpo” solo.

Si ricorda che i docenti possono anche accedere, grazie al fondo ministeriale, alla visione di rappresentazioni cinematografiche, all’ingresso ai musei, alle mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo (non necessariamente attinenti alla disciplina insegnata). Come anche iscriversi e frequantare corsi post-laurea.

Su come si può utilizzare la carta di aggiornamento annuale dei docenti, rimandiamo alle FAQ emesse dal ministero dell’Istruzione.

Un’ultima annotazione: i docenti facciano estrema attenzione alle certificazioni e ai documenti che consegneranno alle segreterie scolastiche di appartenenze. Da settembre, infatti, verranno messi a disposizione dei revisori dei conti assegnati alle “istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile” (comma 3, articolo 7 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23/9/2013).

È indispensabile, infatti, che le fatture siano tutte nominative. Come è imprescindibile che sulle ricevute dei corsi di aggiornamento sia indicato che la struttura formativa sia compresa nell’elenco definitivo del MIUR comprendente gli Enti accreditati per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola.

 

A tal proposito, riportiamo una delle delucidazioni ministeriali che più hanno fatto discutere tra il corpo docente (per via dell’esclusione di strumenti che i docenti utilizzano abitualmente per le loro attività didattiche e di aggiornamento professionale, come le pen drive, le stampanti e i videoproiettori):

FAQ:

La Carta del Docente consente “l’acquisto di hardware”: vi rientrano anche smartphone, tablet, stampanti, toner, cartucce e pennette USB?

RISPOSTA DEL MIUR:

La Carta del Docente permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, e-book reader, tablet rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB, videocamere, fotocamere e videoproiettori.

 

Riportiamo, per completezza, anche il comma 121 della Legge 107/2015, che ha introdotto – per tutti i docenti di ruolo – la possibilità di fruire il bonus annuale di aggiornamento.

121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto dihardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a masteruniversitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.

La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.