Il rinnovo delle reti

Il rinnovo delle reti

di Mavina Pietraforte

 

L’ontologia delle reti

Gli accordi di rete di cui al regolamento dell’autonomia, art. 7 del dpr 275/99, rappresentano una modalità organizzativa proficua sia per il coinvolgimento dei soggetti esterni che per il miglioramento dell’offerta formativa. Le scuole in rete possono affrontare   congiuntamente molte attività istituzionali:   didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando, a legislazione vigente, l’autonomia dei singoli bilanci.

Mettersi in rete risponde a criteri di efficienza ed efficacia, in quanto razionalizza ed economizza i costi di gestione, realizzando economie di scala, e in questo cogliendo appieno gli obiettivi prioritari posti dallo Stato alle scuole autonome, ovvero quello di autodeterminarsi e finanziarsi. Non a caso, molti dei passati, ma anche dei più recenti finanziamenti statali o regionali per vare progettualità, tra cui quelle finalizzate al miglioramento, hanno avuto la rete come parametro preferenziale per la loro assegnazione.

 

L’organico delle reti

I vantaggi organizzativi della modalità in rete, si riflettono e si estendono anche e soprattutto nelle forme di reclutamento del personale della scuola, aprendo scenari in materia di organici, che la legge 107/15 non ha mancato di delineare, costituendo anzi un punto di forza e di novità della legge stessa.

Non mancano peraltro gli antefatti, nei timidi passi legislativi verso dapprima un contingente di organico, a seguito dei regolamenti di riordino del secondo ciclo,dpr 87/88/89 del 2010, per poi passare alla previsione dell’assegnazione di un organico funzionale, concepito dall’allora Ministro Profumo, nell’ambito del decreto legge sulla semplificazione e sviluppo, n. 5 del 2012, convertito in L. n. 35.

La svolta però la si avrà solo con l’organico dell’autonomia della L. 107/15, id est organico di rete. A questo fine, nell’art. 1, c. 66, della l. 107/15, si prevede che, a decorrere dall’a.s. 2016/17, i ruoli del personale docente siano regionali e articolati in ambiti territoriali, definiti dai competenti Uffici Scolastici Regionali secondo i criteri fissati dallo stesso c. 66, ovvero in ambiti “inferiori alla provincia e alla città metropolitana”.

Gli ambiti territoriali ormai sono stati realizzati, previo un complesso meccanismo procedurale ad iniziare dalla nota ministeriale del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, che ha fornito indicazioni per la definizione degli ambiti territoriali, per proseguire con i decreti direttoriali dei singoli Uffici Scolatici Regionali, che hanno determinano la consistenza territoriale degli ambiti, in relazione alle loro peculiarità geo politico e e di popolazione scolastica.

 

Le reti di ambito e di scopo

Fatto questo primo step, ecco il secondo da affrontare, questa volta chiamando a raccolta le singole istituzioni scolastiche, le quali dovranno definire gli accordi di rete per la costituzione degli ambiti territoriali, prodomici agli accordi relativi alle reti di scopo, entro il prossimo 30 giugno.

In tal senso, si veda la recentissima nota Miur prot. 2151 del 07/6/16, avente per oggetto: Costituzione di reti di cui all’art. 1, comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Nella nota, si intende “facilitare il processo organizzativo di costituzione delle suddette reti che, ai sensi dell’art.1, comma 70, della legge 107/2015 dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2016”, proponendo a tal fine appositi modelli per gli accordi di rete di ambiti e di scopo.

Si distingue quindi tra reti di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell’ambito territoriale, individuato dall’USR; e le reti di scopo, “che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.”[1]

In sintesi, le reti di ambito andranno a costituire la nuova governance del rapporto centro/periferia, allo scopo di “raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte e riuscire a distribuire le risorse con più efficienza,[2] mentre le reti di scopo rispondono alla volontà politica di dare gambe e fiato a quell’autonomia sancita dal lontano ’99, [3] ma che ancora stenta a decollare.

Non rimane che attendere per vedere i frutti e gli sviluppi di questo rinnovato disegno legislativo che punta sul modello della rete, e che fa uso degli strumenti legislativi, giuridici ed amministrativi connessi a tale modello, dalla forma negoziale dell’accordo, alla previsione della Conferenza di servizi , ex legge 241/90, ma non manca portare alla luce i fondamenti organizzativi e didattici di un tale modello, ciò che si vorrebbe brevemente evidenziare in questa sede.

 

Gli aspetti della rete

In questa sede vorrei tre aspetti rilevanti e connessi del fare rete: l’aspetto giuridico e amministrativo, quello gestionale organizzativo e, last but not least, quello didattico.

 

  • Aspetto giuridico amministrativo

Sotto l’aspetto gestionale amministrativo l’accordo di rete, su proposta del ds, deve essere approvato dal Consiglio di Istituto e, se riguarda attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, anche dal Collegio dei docenti.

La natura giuridica dell’accordo di rete   è quella negoziale, nella specie un accordo di programma per la cui conclusione è prevista la forma scritta, aperto all’adesione di tutte le scuole che intendano parteciparvi e deve essere   depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri,   indica le risorse professionali e finanziarie messe in comune e può prevedere lo scambio temporaneo dei docenti che abbiano uno stato giuridico omogeneo.

Nei modelli allegati all nota Miur sopra citata, sia per le reti di ambito che per quelli di scopo, si parla infatti di delibera del C.I, oltre che della previsione di un’apposita Conferenza dei servizi, per le reti di ambito, e di Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90, nonché della designazione della scuola capofila.[4]

In particolare, l’attenzione è da porsi sulle reti di scopo, quelle più vicine alla progettualità delle scuole e volano dell’autonomia.

Una volta formalizzato l’accordo di scopo,   spetta poi al ds il compimento dell’attività negoziale inerente, esercitando così una leadership   effettiva, volta a fare “governance” locale con gli altri soggetti pubblici e privati.

 

– Aspetto gestionale organizzativo

Dal punto di vista gestionale organizzativo, il paradigma della rete è quello più confacente all’organizzazione moderna della scuola, definita come un modello complesso a legami deboli da Weick, un sistema aperto da Von Bertalanffy, basato sulla interazione dei soggetti che vi operano. Secondo l’ approccio psicosocioanalitico allo studio delle organizzazioni di cui è un esponente G. Varchetta, docente presso l’Università di Milano Bicocca,   all’interno dell’organizzazione pensata come rete, ogni singolo è un punto della rete, venendosi così a determinare una alleanza tra il soggetto e l’organizzazione.

Alleanza che si rinsalda con una condivisione interna del lavoro in rete, anche attraverso una documentazione delle buone pratiche per un Know how di base per elevare le competenze professionali dei docenti.

 

– Aspetto didattico

Non sfugga altresì la rilevanza didattica del fare rete, che facilita ed implementa attraverso forme di condivisione, l’utilizzo della piattaforma Web 2.0, nei suoi suoi applicativi, quali Moodle, Twitter, Google docs, al fine di esaltare le opportunità non solo di scambi documentali e di esperienze con altre scuole, basti pensare a e-twinning (comunità delle scuole europee), ma anche di docenti, come era nel dettato dell’art. 7 del dpr 275/99.

Tutto ciò va a favorire la didattica laboratoriale, in un ambiente di apprendimento virtuale, che è poi il dispositivo organizzativo cui il Miur ha dato vita dapprima con il suo programma “Piano digitale” dove usa la metafora del Web 2.0 (cl@ssi 2.0) per spingere le scuole ad attualizzare potenzialità ancora non espresse, ed infine con l’apposito Piano nazionale per la scuola digitale, di cui al comma 56 della L. 107/15, che prevede anche la formazione dei docenti, strutturale e permanente.

 

Le nuove tecnologie nella didattica

Come fondamento epistemologico dell’uso delle nuove tecnologie nella didattica, basti citare Pier Cesare Rivoltella, docente alla Cattolica di tecnologie dei media,   che nel distinguere tra strumenti e dispostivi, per cui anche la penna è il dispositivo con cui si scrive sullo strumento, (la carta), parla di “ virtualizzazione” della didattica.

E’ parimenti obbligo citare   C. Scurati, tra i primi studiosi italiani di tecnologie didattiche e multimedialità, che ha sottolineato il contributo indubbiamente prezioso che le tecnologie informatiche offrono allo sviluppo e al potenziamento dell’innovazione e della sperimentazione educativa, secondo le procedure della ricerca-azione.

L’uso delle nuove tecnologie è altresì coerente con il paradigma costruttivista, in quanto consentono un apprendimento fondato sulla centralità del discente per promuovere un apprendimento significativo, che è tale, secondo   Jonassen, quando è contestualizzato,intenzionale, attivo.

Si realizza pure un c.d. un nuovo attivismo pedagogico, che si richiama alla grande lezione di Dewey ma anche alla didattica del fare dei nostri pedagogisti, da Montessori alle sorelle Agazzi.

 

Conclusioni

Per finire, dopo questa breve disamina sul modello delle reti che oggi torna prepotentemente alla ribalta e costituisce adempimento stringente in questo mese da parte delle scuole, non può non dirsi che le reti non sono solo una possibilità dell’autonomia, ma ne rappresentano l’ulteriore e naturale sviluppo nei suoi assetti   organizzativi, gestionali, e costituire un’idea fondante di scuola nei suoi aspetti didattici.


[1]Cfr. “Indicazioni per la formazione delle reti”, in allegato alla nota Miur 2151 del 07/6/16

[2]Ibidem.

[3] Cfr. dpr 275/99, e in particolare l’art. 7

[4] Cfr. sempre i modelli di verbali allegati alla nota ministeriale già citata.