Ordinanza Consiglio di Stato 28 ottobre 2011, n. 4814

N. 04814/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08228/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 8228 del 2011, proposto da:

XXXXXo, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Russo, Gianluca Moriani, Sabrina Facciorusso, con domicilio eletto presso Gianluca Moriani in Roma, via G. Nicotera 29;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Istituto Scuola Primaria Paritaria “Casa Famiglia”, non costituitosi in giudizio;

per la riforma della ordinanza cautelare del T.A.R. dell’ EMILIA-ROMAGNA – Sezione Staccata di PARMA – SEZIONE I n. 00337/2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

 

Visto l’art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’ appellante l’ avvocato Moriani;

Rilevato che con il provvedimento impugnato in primo grado l’alunno iscritto alla seconda, sez. A, della scuola primaria paritaria ‘Casa famiglia’ di Parma non è stato valutato idoneo alla classe successiva;

Vista l’ordinanza appellata, con cui il TAR ha respinto la domanda cautelare, formulata dei genitori dell’alunno, in considerazione della ‘discrezionalità del corpo docente’;

Visto l’atto di appello, con cui sono state riproposte le censure formulate in primo grado, riguardanti la sussistenza di profili di eccesso di potere nel giudizio posto a base della valutazione di inidoneità;

Rilevato che l’appello cautelare, all’evidenza assistito dal requisito del periculum in mora, risulta fondato, in relazione alla circostanza che la valutazione complessiva dell’alunno alla fine del primo quadrimestre era pienamente sufficiente (l’unica insufficienza, peraltro lieve riguardava l’italiano, laddove l’alunno aveva riportato il punteggio di 5), e che anche gli elaborati dallo stesso redatti e contenuti nei quaderni esibiti erano stati costantemente valutati in senso positivo;

Rilevata la palese contraddittorietà dei medesimi punteggi riportati al termine del primo quadrimestre, rispetto alla contestuale valutazione complessiva di parziale raggiungimento degli obiettivi;

Rilevato che dalla documentazione acquisita emerge che la valutazione finale di inidoneità ha attribuito rilievo preminente al comportamento indisciplinato ed immaturo, già segnalato al termine del primo quadrimestre, ma che non ha impedito l’attribuzione dei punteggi pienamente sufficienti (tranne il cinque in italiano, come sopra evidenziato);

Rilevato che un giudizio di non idoneità alla promozione nella classe successiva non può basarsi su un rilievo preminente di un comportamento ritenuto indisciplinato e che – malgrado vi sia stato un abbassamento dei voti al termine del secondo quadrimestre – nessuna delle insufficienze riportate nella votazione finale risulta grave (avendo l’alunno riportato il punteggio di 5 in tutte le materie);

Considerato che, sulla base della documentazione acquisita, i giudizi numerici e quelli analitici, posti a base della valutazione di inidoneità, non hanno costruito un quadro valutativo coerente, già al termine del primo quadrimestre e anche al termine del secondo;

Rilevato inoltre che la medesima valutazione negativa non ha evidenziato come la permanenza nella classe di appartenenza per un anno ulteriore aiuterebbe il bambino a superare i suoi disagi, ovvero fornirebbe una opportunità di crescita, ciò che invece si sarebbe dovuto complessivamente considerare in sede amministrativa;

Rilevato che va accolta la domanda cautelare riproposta in questa sede e che, conseguentemente, appare doveroso sottoporre l’alunno ad una nuova valutazione e che va attribuita la relativa competenza organizzativa al Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma, che può da subito disporre, in attesa della nuova valutazione, che la frequentazione dell’alunno abbia luogo presso un’altra classe della seconda elementare ovvero presso un’altra scuola del distretto, previo consenso dei genitori;

Considerato che tale ulteriore valutazione, comunque da svolgersi a cura di un corpo docente diversamente composto rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo di non ammissione oggetto di impugnazione, avverrà all’esito della frequentazione da parte dell’alunno della classe seconda elementare, individuata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma, decorso il termine di dieci giorni o quello maggiore ritenuto da questi strettamente necessario, all’esito del quale il corpo docente dovrà esprimere, anche eventualmente avvalendosi delle ‘prove Invalsi’, il giudizio complessivo in ordine alla possibilità che l’alunno sia ammesso a frequentare, nell’anno in corso, la classe terza elementare;

Considerato che, ove la predetta valutazione dia esito positivo, a cura del medesimo Dirigente Scolastico l’alunno verrà avviato alla frequentazione della classe terza elementare dell’Istituto Scuola Primaria Paritaria “Casa famiglia’, ovvero di un’altra classe terza, individuata d’accordo con i genitori;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 8228/2011) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado disponendo gli incombenti di cui alla motivazione che precede.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia comunicata con urgenza ed anche via fax alle parti ed al Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)