Conto Consuntivo e Programma annuale tra termini e scadenze
di Cinzia Olivieri
Sono ormai decorsi i 180 giorni dall’entrata in vigore della L 107/15 (16 luglio 2015) e si attendono ancora “le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001” previste dal comma 143 della legge. Intanto quindi è comunque interessante approfondire alcuni aspetti relativi ai termini di approvazione del conto consuntivo (e del programma annuale).
Per l’art. 18 del DI 44/01 “5. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore (il DSGA) entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.”
Dunque il DSGA predispone il consuntivo ed il dirigente, unitamente ad una relazione illustrativa, lo sottopone all’esame dei revisori. Questi, all’esito dei controlli, eventualmente effettuano rilievi e quindi rilasciano il proprio parere, favorevole o sfavorevole, in merito alla sua regolarità. Entro il 30 aprile il documento è infine sottoposto al consiglio di istituto per l’approvazione.
“Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza”(art. 18 comma 6 DI 44/01) .
Dunque è possibile che il consiglio di istituto approvi il consuntivo nonostante il parere sfavorevole dei revisori. In tal caso tale approvazione deve intervenire nel termine sopra indicato del 30 aprile affinché nei successivi quindici giorni (comma 9) esso possa essere pubblicato nel sito della scuola e trasmesso nel termine del 15 maggio all’USR per gli opportuni provvedimenti.
Il 30 aprile non costituisce però l’ultima scadenza utile per l’approvazione e pertanto esso viene considerato un termine ordinatorio, in quanto ove non venga osservato non sono previsti effetti o conseguenze. Infatti (comma 7) “Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.”
Il consiglio di istituto quindi ha ulteriori 45 giorni dalla sua presentazione per approvare il consuntivo. Il 14 giugno è perciò il termine perentorio. Infatti, decorsa inutilmente tale data, l’USR nomina un commissario ad acta per l’approvazione, che avviene comunque se il consiglio per qualsiasi ragione non vi provveda.
Quest’anno, la Nota 12.04.2016, Prot. N. 5454 “preso atto che sono ancora in corso di perfezionamento le nomine dei Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2016-2019 … al fine di assicurare un adeguato intervallo di tempo ai revisori dei conti del MIUR e del MEF in modo da effettuare congiuntamente le verifiche contabili previste dal Regolamento di Contabilità” ha differito, in via eccezionale, al 15 giugno 2016 il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Istituto.
Il differimento riguarda evidentemente il temine ordinatorio del 30 aprile, a cui peraltro la nota stessa fa espresso riferimento, che pertanto diventa il 15 giugno. Sussiste perciò il rischio, per le scuole che non avessero ancora ricevuto la visita dei revisori, di approvare il consuntivo a Luglio (entro il 30 se consideriamo i 45 giorni dal 15 giugno), in estate inoltrata, e di commissariamento ad acta in caso manchi il numero legale.
Anche per l’approvazione del programma annuale sono previsti termini, ordinatori e perentori, con alcune differenze.
Il programma annuale (art. 2 DI 44/01) è predisposto dal Dirigente Scolastico … “e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al … Consiglio di istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa”.
Il tal caso è perciò il dirigente che lo predispone e sottopone previamente alla Giunta la quale lo propone entro il 31 ottobre, corredato della relazione illustrativa e del parere di regolarità (ove vi sia) dei revisori, al Consiglio di istituto, che ha poi ulteriori 45 giorni per approvarlo.
Il 15 dicembre però non è un termine perentorio perché la mancata approvazione non determina conseguenze.
Infatti il successivo art. 8 rubricato: Esercizio provvisorio al secondo capoverso afferma: “Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell’atto di nomina”.
Dunque il termine perentorio per l’approvazione del programma è 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, che decorre dal 1° gennaio (comma 1 dell’art. 2), e scade perciò il 14 febbraio. Esso sarà approvato comunque dal commissario ad acta se il consiglio non vi provvede.
La procedura di approvazione dei documenti contabili appare pertanto costituita da:
- una fase prodromica all’approvazione, preparatoria, alla quale partecipano più soggetti (DS/DSGA, revisori, Giunta) e che si conclude, nei termini indicati (30 aprile/31 ottobre), con la presentazione al consiglio di istituto;
- segue la fase deliberativa, di competenza del consiglio di istituto (entro e non oltre il 14 giugno/14 febbraio).
E’ testuale che solo il consiglio possa operare nel termine perentorio. La scadenza ulteriore è finalizzata esclusivamente a consentire una delibera di approvazione. Potrebbe accadere infatti ad esempio che il consiglio non raggiunga il numero legale (art. 37 Dlgs 297/94) e quindi occorra riconvocarlo rispettando anche le varie esigenze organizzative.
Dunque non sarebbe corretto ritenere, come comunemente accade, che qualsiasi fase della procedura possa essere compiuta successivamente alle scadenze previste purché essa si completi nel termine finale (14 febbraio – 14 giugno).
Tuttavia, poiché solo la mancata tempestiva deliberazione determina il commissariamento mentre un eventuale ritardo nella presentazione al consiglio resta privo di effetti, i termini antecedenti a quello perentorio diventano di fatto non vincolanti, indicativi, comunque privi di pregiudizio.
I genitori in particolare, che già faticano a seguire il funzionamento della scuola, spesso sono confusi da tale incertezza temporale. È auspicabile, pertanto, che le necessarie modifiche al regolamento di contabilità tengano conto di tanto anche al fine di garantire a tali procedure maggiore chiarezza ed uniformità.