Legge 22 giugno 2016, n. 112

Legge 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (16G00125)

(GU Serie Generale n.146 del 24-6-2016)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge, in attuazione dei  principi  stabiliti  dagli
articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera  a),
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009,  n.  18,  e'  volta  a
favorire il benessere, la  piena  inclusione  sociale  e  l'autonomia
delle persone con disabilita'. 
  2. La presente  legge  disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e
protezione nel superiore  interesse  delle  persone  con  disabilita'
grave, non determinata dal naturale  invecchiamento  o  da  patologie
connesse alla  senilita',  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto
mancanti di entrambi i genitori o perche'  gli  stessi  non  sono  in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,  nonche'  in  vista
del venir meno del  sostegno  familiare,  attraverso  la  progressiva
presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in
vita  dei   genitori.   Tali   misure,   volte   anche   ad   evitare
l'istituzionalizzazione, sono integrate, con  il  coinvolgimento  dei
soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  nel  rispetto  della  volonta'
delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori
o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita'  grave,  di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e'
accertato con le modalita' indicate  all'articolo  4  della  medesima
legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali  di  assistenza  e
gli  altri  interventi  di  cura  e  di   sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'. 
  3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni
da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di  assicurazione
e la costituzione  di  trust,  di  vincoli  di  destinazione  di  cui
all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti
di beni sottoposti a  vincolo  di  destinazione  e  disciplinati  con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo  10,  comma  1,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  riconosciute  come
persone giuridiche, che operano  prevalentemente  nel  settore  della
beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero  3),  dell'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  anche  ai  sensi
del comma 2-bis dello stesso  articolo,  in  favore  di  persone  con
disabilita' grave, secondo le modalita' e  alle  condizioni  previste
dagli articoli 5 e 6 della presente legge. 
                               Art. 2 
 
 
      Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire 
                  in tutto il territorio nazionale 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  l'assistenza  sanitaria  e  sociale  ai  soggetti  di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  anche  mediante  l'integrazione  tra  le
relative prestazioni e la collaborazione con i comuni.  Nel  rispetto
delle disposizioni vigenti  in  materia  e  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i  macrolivelli
di  assistenza  ospedaliera,  di   assistenza   territoriale   e   di
prevenzione.  Nell'ambito  del  procedimento  di  determinazione  dei
livelli essenziali delle  prestazioni  (LEP)  e  degli  obiettivi  di
servizio di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel
campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo  1,  comma
2, della presente legge in tutto il territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
  2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei
livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di  servizio
per le prestazioni da erogare ai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul  Fondo  di
cui all'articolo 3. 
                               Art. 3 
 
 
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone  con  disabilita'
                 grave prive del sostegno familiare 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  commi  1  e  2,  e  per
l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  il
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La  dotazione  del
Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,  in  38,3
milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018. 
  2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a  carico
del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Con le medesime modalita'  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione  delle
risorse del Fondo. 
  3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono  i
criteri  e  le  modalita'  per  l'erogazione  dei  finanziamenti,  le
modalita' per la pubblicita'  dei  finanziamenti  erogati  e  per  la
verifica dell'attuazione delle  attivita'  svolte  e  le  ipotesi  di
revoca dei finanziamenti concessi. 
                               Art. 4 
 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio
di cui all'articolo 2, comma 2,  e,  in  particolare,  alle  seguenti
finalita': 
    a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire
percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita'
in abitazioni o gruppi-appartamento  che  riproducano  le  condizioni
abitative e relazionali della casa  familiare  e  che  tengano  conto
anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie,  al
fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave  di
cui all'articolo 1, comma 2; 
    b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale,  nel
superiore interesse  delle  persone  con  disabilita'  grave  di  cui
all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza  temporanea  in
una soluzione abitativa extrafamiliare per far  fronte  ad  eventuali
situazioni di emergenza, nel rispetto della  volonta'  delle  persone
con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di  chi  ne
tutela gli interessi; 
    c) realizzare interventi innovativi  di  residenzialita'  per  le
persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma  2,  volti
alla creazione di soluzioni  alloggiative  di  tipo  familiare  e  di
co-housing, che possono  comprendere  il  pagamento  degli  oneri  di
acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per  il  funzionamento  degli
alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto  tra  persone
con disabilita'; 
    d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi  di
accrescimento della consapevolezza, di  abilitazione  e  di  sviluppo
delle competenze per la gestione  della  vita  quotidiana  e  per  il
raggiungimento del  maggior  livello  di  autonomia  possibile  delle
persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi
di cui al comma 1, nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e
delle rispettive competenze, possono compartecipare le  regioni,  gli
enti locali, gli enti del terzo settore, nonche'  altri  soggetti  di
diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza
alle persone con disabilita' e le famiglie che si  associano  per  le
finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli
interventi di cui  al  comma  1  prevedono  il  coinvolgimento  delle
organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 
                               Art. 5 
 
Detraibilita' delle  spese  sostenute  per  le  polizze  assicurative
  finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave 
 
  1. All'articolo 15, comma 1, lettera  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole:  «o   di
invalidita'  permanente.»  e'  inserito  il  seguente   periodo:   «A
decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016,
l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750  relativamente  ai  premi
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte  finalizzate
alla  tutela  delle  persone  con  disabilita'  grave  come  definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge». 
  2. Alla copertura delle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  1,
valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di
euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai  sensi  dell'articolo
9. 
                               Art. 6 
 
Istituzione di  trust,  vincoli  di  destinazione  e  fondi  speciali
  composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione 
 
  1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da  vincoli
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero
destinati a fondi  speciali  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1,
istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge,  sono  esenti  dall'imposta  sulle  successioni  e   donazioni
prevista dall'articolo 2, commi da  47  a  49,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
  2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo  sono
ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero il  vincolo  di  destinazione  di  cui
all'articolo 2645-ter del codice  civile  perseguano  come  finalita'
esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle  persone
con disabilita' grave, in  favore  delle  quali  sono  istituiti.  La
suddetta  finalita'  deve  essere  espressamente  indicata  nell'atto
istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o  nell'atto
istitutivo del vincolo di destinazione. 
  3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo  sono
ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: 
    a) l'istituzione del trust ovvero  il  contratto  di  affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice  civile  siano  fatti  per  atto
pubblico; 
    b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti  coinvolti  e  i
rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i  bisogni  specifici
delle persone con disabilita'  grave,  in  favore  delle  quali  sono
istituiti;  indichino  le  attivita'   assistenziali   necessarie   a
garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni  delle  persone  con
disabilita' grave, comprese le attivita'  finalizzate  a  ridurre  il
rischio  della  istituzionalizzazione  delle  medesime  persone   con
disabilita' grave; 
    c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
individuino,  rispettivamente,  gli   obblighi   del   trustee,   del
fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto  di  vita  e  agli
obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore  delle
persone  con  disabilita'  grave,  adottando  ogni  misura  idonea  a
salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero  il  contratto  di
affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del  vincolo  di
destinazione  indichino  inoltre  gli  obblighi  e  le  modalita'  di
rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; 
    d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero  del  contratto  di
affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo  di  destinazione  di  cui
all'articolo  2645-ter  del  codice  civile  siano  le  persone   con
disabilita' grave; 
    e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o  nei  fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i
beni mobili iscritti in pubblici  registri  gravati  dal  vincolo  di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter  del  codice  civile  siano
destinati   esclusivamente   alla   realizzazione   delle   finalita'
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o  del  vincolo  di
destinazione; 
    f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
individuino il soggetto  preposto  al  controllo  delle  obbligazioni
imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi
speciali ovvero della costituzione  del  vincolo  di  destinazione  a
carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve
essere individuabile per tutta  la  durata  del  trust  o  dei  fondi
speciali o del vincolo di destinazione; 
    g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
stabiliscano il termine finale della  durata  del  trust  ovvero  dei
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero  del  vincolo
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile  nella
data della morte della persona con disabilita' grave; 
    h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo. 
  4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che
hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di  destinazione
di cui all'articolo 2645-ter del codice civile,  i  trasferimenti  di
beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti  godono  delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di  cui
al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale
si applicano in misura fissa. 
  5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del
beneficiario del trust ovvero del contratto che  disciplina  i  fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo  1  ovvero  del  vincolo  di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito
a  favore  di  soggetti  con   disabilita'   grave,   come   definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge, il  trasferimento  del  patrimonio  residuo,  ai  sensi  della
lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta
sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a
49, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio
intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio
residuo. 
  6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero
dei fondi speciali di cui al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  dei
vincoli di destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter  del  codice
civile, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave  come
definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della  medesima
legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa. 
  7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
dichiarate   conformi,   gli   estratti,   le   certificazioni,    le
dichiarazioni e le attestazioni  posti  in  essere  o  richiesti  dal
trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero  dal  gestore
del  vincolo  di  destinazione  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642. 
  8. In caso di conferimento di immobili e  di  diritti  reali  sugli
stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui
al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte,  franchigie
o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria  per  i  soggetti
passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
  9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e  agli  altri  atti  a
titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust  ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano  le
agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio  2005,  n.  80,  e  i  limiti  ivi  indicati   sono   elevati,
rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e
a 100.000 euro. 
  10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6  e  7  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma  9  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente
articolo. 
  12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e  7,  valutate
in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e  dal  comma
9, valutate in 6,258 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  in  3,650
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 9. 
                               Art. 7 
 
 
                        Campagne informative 
 
  1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  avvia,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica,  campagne  informative  al  fine  di
diffondere la conoscenza delle disposizioni della  presente  legge  e
delle altre forme di sostegno pubblico previste per  le  persone  con
disabilita' grave, in modo da consentire un piu' diretto  ed  agevole
ricorso agli strumenti di  tutela  previsti  per  l'assistenza  delle
persone con disabilita' prive  del  sostegno  familiare,  nonche'  di
sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sulla  finalita'  di   favorire
l'inclusione sociale delle persone con disabilita'. 
                               Art. 8 
 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette  alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni della presente  legge  e  sull'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione  illustra  altresi'
l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti  dalle  medesime
disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali  scostamenti
rispetto alle previsioni. 
                               Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni
di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
56,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2018,  e  alle  minori
entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente  in
51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018, si provvede: 
    a) quanto a 90  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  delle
finanze effettua il monitoraggio delle minori  entrate  recate  dagli
articoli 5 e 6. Le  eventuali  risorse  corrispondenti  all'eventuale
minore esigenza di copertura delle minori entrate  di  cui  al  primo
periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze  del
monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere
dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando