Decreto Ministeriale 27 aprile 2016, n. 272

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 27 aprile 2016, n. 272

Definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori. (Decreto n. 272). (16A04772)

(GU Serie Generale n.148 del 27-6-2016)

 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto,  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 7 febbraio  2013  n.  91,  adottato  ai  sensi
dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente
la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore  di
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
del 20 gennaio 2016 (Repertorio atti n. 11/CSR); 
  Visto il documento tecnico denominato  «Modifiche  ed  integrazioni
all'allegato   E   del   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto  con  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato
al presente accordo per costituirne parte integrante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Con il presente decreto e' recepito l'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 20 gennaio 2016,  concernente  la
ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS,  di  cui  al
Capo III del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio   2008   e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto, con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta  a
realizzare il potenziamento, nei limiti necessari,  delle  competenze
comuni e tecnico-professionali, per  consentire  ai  giovani  e  agli
adulti in possesso del diploma professionale conseguito in  esito  ai
percorsi quadriennali di istruzione e  formazione  professionale,  di
poter  accedere  ai  percorsi  realizzati  dagli   Istituti   tecnici
superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e
formazione tecnica superiore di durata annuale. 
    Roma, 27 aprile 2016 
 
                                                                      
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Giannini            
Il Ministro del lavoro e 
 delle politiche sociali 
          Poletti        

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 2088 
                                                             Allegato 
Accordo tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  di
  Bolzano, per la definizione della struttura  e  del  contenuto  del
  percorso di istruzione e formazione tecnica  superiore  di  cui  al
  Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  25
  gennaio 2008 di durata annuale  per  l'accesso  ai  percorsi  degli
  Istituti tecnici superiori di  cui  al  Capo  II  del  decreto  del
  Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.  Accordo  ai
  sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 13 luglio  2015,  n.  107.
  (Repertorio atti n. 11/CSR del 20 gennaio 2016). 
 
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
              Province Autonome di Trento e di Bolzano 
 
  Nella seduta odierna del 20 gennaio 2016: 
    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  il
quale dispone che la Conferenza Stato-regioni  assume  deliberazioni,
promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie ed ai
compiti  di  interesse  comune  alle   regioni,   interregionale   ed
infraregionale; 
    Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali,   e   in
particolare l'art. 69 che ha istituito il  sistema  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore (IFTS); 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma  631,  che
ha  previsto  la  riorganizzazione  del  predetto  sistema  dell'IFTS
secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione
formulata di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  in
sede di Conferenza Unificata; 
    Vista la predetta legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 875,  come
modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto  2012,
n. 135,  concernente  l'istituzione  del  Fondo  per  l'istruzione  e
formazione tecnica superiore; 
    Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13,  comma  2,  che  ha
previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006,  che  le  strutture  che  operano
nell'ambito  del  sistema  dell'istruzione   e   formazione   tecnica
superiore assumano la denominazione di «Istituti  tecnici  superiori»
(di seguito I.T.S.); 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare
l'art.  52  concernente  misure  di  semplificazione   e   promozione
dell'istruzione  tecnico-professionale  e  degli   Istituti   tecnici
superiori (di seguito, I.T.S.); 
    Visto il decreto legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto l'art. 1, comma 46, della citata legge il quale dispone che
accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti  tecnici  superiori  i
giovani e gli adulti con il possesso di uno dei  seguenti  titoli  di
studio: a) diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado;  b)
diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali
di  istruzione  e  formazione  professionale  di   cui   al   decreto
legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  compresi  nel   Repertorio
nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano del 27  luglio  2011,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  novembre  2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  23
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2012, integrato da un percorso di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore ai sensi dell'art. 9 delle linee guida di  cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,  di  durata
annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008,  recante  «Linee  Guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema  di  istruzione  e  formazione   tecnica   superiore   e   la
costituzione degli Istituti tecnici superiori»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della  legge  17  maggio
1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti  i
diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di  riferimento,  la
verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4,
comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto,  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013 con il quale sono  state
adottate le Linee guida in attuazione del citato art.  52,  comma  2,
del decreto-legge n. 5 del 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto,  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  concernente  la  revisione   degli   ambiti   di
articolazione dell'area  «Tecnologie  innovative  per  i  beni  e  le
attivita' culturali - Turismo» del 5 febbraio 2013; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto,  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 7 febbraio  2013  n.  91,  adottato  ai  sensi
dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente
la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore  di
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,   di   concerto,   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  del  30  giugno  2015,  recante  la
definizione di un quadro operativo per il  riconoscimento  a  livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
    Visto il documento tecnico denominato «Modifiche ed  integrazioni
all'allegato   E   del   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto  con  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato
al presente accordo per costituirne parte integrante; 
    Visto lo schema di Accordo tra Governo, Regioni,  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, per la definizione  della  struttura  e
del  contenuto  del  percorso  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008  di  durata  annuale  per  l'accesso  ai
percorsi degli Istituti tecnici superiori  di  cui  al  Capo  II  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,
trasmesso dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota del 7 dicembre 2015, compresi
gli allegati tecnici di cui al precedente  punto,  che  costituiscono
parte integrante dell'Accordo stesso;  documentazione  diramata  alle
Regioni il 10 dicembre 2015; 
    Considerato  che,  nella  riunione,  a  livello  tecnico,  il  15
dicembre 2015, nel prendere atto delle richieste e delle osservazioni
delle  Regioni,  si  e'  convenuto  sulla  necessita'  di   ulteriori
approfondimenti sull'argomento,  rinviando  alla  sede  politica  per
eventuali diverse determinazioni; 
    Considerato che,  l'argomento  iscritto  alla  seduta  di  questa
Conferenza,  del  17   dicembre   2015,   e'   stato   rinviato   per
approfondimenti; 
    Considerato  che,  ai   fini   del   prosieguo   dell'esame   del
provvedimento  indicato  in  oggetto,  gli   Uffici   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca hanno  inviato  una
nuova formulazione dello schema di accordo e dell'Allegato  A,  parte
integrante dell'accordo stesso, relativo alle  competenze  di  lingua
inglese, lingua italiana e matematica; 
    Considerato  che,  ai   fini   del   prosieguo   dell'esame   del
provvedimento in parola, e' stata convocata una riunione,  a  livello
tecnico, in data 19 gennaio 2016, nella quale i rappresentanti  delle
Amministrazioni statali interessate  e  le  Regioni  hanno  condiviso
alcune modifiche al testo, riferite agli articoli 1, 2, 3 e  6  dello
schema di accordo; 
    Vista la nota del 19 gennaio 2016 con la  quale  gli  uffici  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  hanno
trasmesso il  nuovo  testo  dell'accordo  in  parola  e  la  relativa
relazione, documentazione che, in pari data, e' stata  diramata  alle
Regioni e alle Amministrazioni statali interessate; 
    Considerato che, nell'odierna seduta  di  questa  Conferenza,  le
Regioni  hanno  espresso   avviso   favorevole   al   perfezionamento
dell'accordo sul testo trasmesso il 19 gennaio 2016; 
    Acquisito, nell'odierna seduta di  questa  Conferenza,  l'assenso
del Governo, delle  Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
 
                              Sancisce: 
 
il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente accordo e' adottato ai sensi del comma 46, art. 1,
della legge n. 107/2015 e concerne la ridefinizione  complessiva  dei
percorsi del sistema IFTS,  di  cui  al  Capo  III  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008  e  al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, volta a realizzare il potenziamento  nei  limiti
necessari, in termini di competenze comuni  e  tecnico-professionali,
per consentire ai giovani e  agli  adulti  in  possesso  del  diploma
professionale  conseguito  in  esito  ai  percorsi  quadriennali   di
istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai  percorsi
realizzati   dagli   Istituti   tecnici   superiori   attraverso   la
partecipazione ad un percorso  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore  di  durata  annuale,  ridefinito  ai  sensi  del  presente
accordo. 
 
                               Art. 2. 
 
 
              Realizzazione del percorso di istruzione 
                   e formazione tecnica superiore 
 
    1. Le Regioni, con riferimento alla programmazione  dei  percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore aventi le  finalita'  di
cui all'articolo precedente, individuano,  nei  limiti  della  durata
oraria vigente, le modalita' per il loro  svolgimento  da  parte  dei
soggetti associati di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999,  n.
144, ivi comprese le Fondazioni ITS. 
 
                               Art. 3. 
 
 
          Struttura e contenuti del percorso di istruzione 
                   e formazione tecnica superiore 
 
    1. Le specializzazioni nazionali di  riferimento  e  lo  standard
delle competenze comuni  e  tecnico-professionali,  disciplinate  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 7 febbraio 2013, n. 91, andranno complessivamente riviste
e potenziate, nei limiti delle  risorse  che  saranno  disponibili  a
legislazione vigente, al fine di garantire a tutti giovani  e  adulti
che accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
un'offerta formativa adeguatamente potenziata. Le specializzazioni di
istruzione e formazione tecnica superiore e  le  relative  competenze
comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire dai
profili e dalle competenze dei  percorsi  realizzati  dagli  Istituti
tecnici superiori di cui al Capo II del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai  quali  i  giovani  e  gli
adulti in possesso di diploma professionale di tecnico di  istruzione
e formazione professionale potranno accedere frequentando un percorso
annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. 
    2.  Alla  realizzazione  delle  finalita'  di  cui  al  comma   1
provvedera'  il  Tavolo  tecnico  Interistituzionale,  composto   dal
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  dal  Coordinamento
tecnico della IX Commissione dei presidenti  delle  Regioni  e  delle
Province autonome, in linea con quanto previsto  all'allegato  A  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 
    3. Nelle more della realizzazione  delle  attivita'  disciplinate
dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'anno formativo  2016/2017
le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica  superiore  di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti  della
durata oraria  vigente,  dalle  competenze  contenute  nel  documento
tecnico denominato «Modifiche  ed  integrazioni  all'allegato  E  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo. 
    4. E' fatta salva la possibilita' a partire  dall'anno  formativo
2015/2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
di attuare quanto previsto al comma precedente. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                 Correlazione tra filiere formative 
 
    1. Per le finalita' di  cui  all'art.  1  del  presente  accordo,
l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e'
consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione  tra
i  diplomi  di   Istruzione   e   Formazione   professionale   e   le
specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di  cui
all'allegato   B   del   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto, con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 
    2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  precedente,
l'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori  di
cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
25 gennaio 2008, e' consentito sulla  base  della  Tavola  indicativa
della correlazione tra  gli  ambiti  delle  aree  tecnologiche  e  le
specializzazioni IFTS di cui agli allegati B  e  C  dei  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013  n.  91,  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  e  del  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto, con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
concernente la revisione  degli  ambiti  di  articolazione  dell'area
«Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo»
del 5 febbraio 2013. 
 
                               Art. 5. 
 
 
              Province autonome di Trento e di Bolzano 
 
    Le   Province   autonome   di   Trento   e   Bolzano   provvedono
all'attuazione del presente Accordo nell'ambito delle  competenze  ad
esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di  attuazione
e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. All'attuazione di quanto  previsto  nel  presente  accordo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
    2. Il presente Accordo  e'  recepito  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. 
 
                                                Il Presidente: Bressa 
Il Senatore: Naddeo 

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