Nota 14 dicembre 2011, Prot. N. AOODGPER 10331

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore alla P.I. Regione autonoma Valle d’Aosta

AOSTA

Agli Uffici territoriali degli U.S.R.

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali

LORO SEDI

Al Direttore Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario

S E D E

 

e, p.c.

 

Al Ministero degli Affari Esteri

D.G.P.C.C.

ROMA

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All’Ufficio Legislativo

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

Ai Direttori Generali

SEDE

 

Oggetto: Dottorato di Ricerca

 

Con CM n. 15 del 22 febbraio 2011 sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di fruizione del congedo per dottorato di ricerca.

La predetta C.M., nella parte in cui tratta “Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso”, ribadisce che l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi, non ritenendo pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

Una deroga alla predetta disposizione deve tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo “Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari” (emesso in attuazione dell’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, e secondo il quale l’Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti alcuni diritti, nel rispetto di doveri), che al Titolo X – Dottorandi di ricerca – punto 55, testualmente recita “Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell’esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca”.

In conformità della predetta disposizione si verifica che i Collegi dei docenti, su richiesta dell’interessato e sulla base di idonea documentazione medica, proroghino la durata del corso di dottorato per il periodo corrispondente all’accertata malattia, ed è in tali casi che si ritiene opportuno da parte dei dirigenti scolastici, autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo massimo corrispondente alla durata della malattia, il che consentirebbe peraltro ai docenti interessati di non vanificare gli impegni assunti con le Università presso cui essi svolgono il dottorato per consentire nel recupero.

Si pregano i competenti Uffici Scolastici territoriali di dare ampia diffusione alla presente nota, che, ad ogni buon fine, sarà pubblicata sarà pubblicata sui siti INTRANET e INTERNET di questo Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta