Accordo sull’assegnazione dei docenti alle scuole: un altro attacco all’autonomia

Apprendiamo dall’odierno comunicato del MIUR, relativo all’intesa che sarebbe stata raggiunta in data 6 luglio con le OO.SS. circa le modalità di assegnazione dei docenti alle scuole, che la sequenza contrattuale di cui all’art. 1 comma 5 del CCNI sulla mobilità sottoscritto l’8 aprile 2016 prospetterebbe … una nuova sequenza contrattuale!!!

Tale sequenza dovrebbe definire, a livello nazionale, un elenco di requisiti (in effetti dovrebbero essere criteri, secondo la Legge 107/2015) in base ai quali verrà effettuata l’assegnazione dei docenti alle sedi scolastiche. Sembra che i dirigenti dovranno scegliere quattro requisiti dall’elenco per ciascun posto di insegnamento (non è chiaro al momento perché proprio quattro), in coerenza con il PTOF della scuola, sulla base dei quali formulare la proposta di incarico triennale.

La procedura, secondo le anticipazioni fornite dal MIUR, sembrerebbe prevedere l’assegnazione del posto al docente in possesso del maggior numero dei requisiti nell’ambito dei quattro indicati. In caso di parità tra più docenti – situazione che si verificherà molto di frequente – la scelta dovrebbe essere obbligatoriamente effettuata in favore di quello col maggior punteggio nella mobilità (per gli assunti prima del 2016) oppure nella GAE (per gli assunti di quest’anno). Se il docente così individuato dovesse optare per un’altra scuola, il dirigente dovrà proporre l’incarico al secondo individuato e così via. Al termine della procedura i docenti rimasti senza sede saranno gestiti dall’USR.

Tutto questo, se confermato, comporterebbe un surplus di lavoro per dirigenti e segreterie, con buona pace del principio – anch’esso affermato dalla legge di riforma – della semplificazione amministrativa.

Non possiamo, inoltre, fare a meno di porci alcune domande.

  • Può una sequenza contrattuale, definita a livello centrale, prevedere tutti i requisiti idonei a soddisfare le esigenze dei PTOF delle oltre 8000 istituzioni scolastiche autonome?
  • E cosa succederà in quelle scuole i cui PTOF non fossero in linea con i requisiti centralmente definiti?
  • È così che l’Amministrazione intende dare “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come previsto dall’art. 1, comma 1 della legge 107/2015? Con un nuovo provvedimento centralistico – concordato con le OO.SS. di comparto – dal carattere contorto e basato, ancora una volta, su graduatorie costruite su titoli e anzianità che non sono garanzia di competenza?
  • E che ne è delle prerogative dirigenziali – poste a garanzia dell’utenza – di scelta dei docenti in base alle caratteristiche di ogni singolo PTOF e alle specifiche esigenze della scuola e del territorio?
  • E, dopo tutto questo, si pretenderà di valutare i dirigenti sulla base dei risultati conseguiti mediante personale che, nei fatti, non potranno scegliere?

L’ANP, non accettando questa logica, invita l’Amministrazione a non deludere le aspettative di una scuola diversa, suscitate con la promulgazione della Legge 107/2015, e a non ledere le prerogative professionali dei dirigenti scolastici, tutelate dai principi fondamentali dell’ordinamento.