Serve ancora la Giunta Esecutiva?

Serve ancora la Giunta Esecutiva?

di Cinzia Olivieri

 

La Giunta esecutiva è tra gli organi collegiali quello le cui funzioni, sul piano dell’utilità pratica, desta attualmente sempre maggiori perplessità anche per il suo progressivo esautoramento, così che si registrano prassi diverse: tra casi in cui la sua convocazione precede ordinariamente quella del consiglio ed altri in cui invece è caduta in desuetudine.

Quanto alla sua formazione e composizione, per l’art. 8 del Dlgs 297/94 la Giunta è eletta nel seno del consiglio di istituto (secondo le regole stabilite dallo stesso, normalmente dal regolamento), dura in carica anch’essa tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A. e due genitori (ovvero uno studente e un genitore nella secondaria di secondo grado). Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l’ordine del giorno ed il DSGA, che svolge anche funzioni   di segretario. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri.Questa stessa composizione era richiamata dal DI 28 maggio 1975 (ora sostituito dal DI 44/01), pertanto non è necessaria la presenza del presidente del consiglio di istituto alle sue riunioni, a meno che non sia anche eletto come membro di giunta. Non è escluso però che regolamenti interni possano prevederla facoltativamente, senza che ciò pregiudichi il suo regolare funzionamento.L’art. 10 del Dlgs 297/94 dispone al comma 3 che il consiglio di istituto, esercita il suo potere deliberante “su proposta della giunta” per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola sulle materie analiticamente indicate:
a)            adozione del regolamento interno;
b)           acquisto, rinnovo   e   conservazione   delle   attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c)            adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d)           criteri generali per la programmazione educativa;
e)            criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f)            promozione di contatti con altre scuole o istituti;
g)            partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h)           forme e modalità per   lo   svolgimento   di   iniziative assistenziali.  Pertanto quanto delibera su queste materie la norma prevede che il consiglio acquisisca la proposta della Giunta, che va quindi previamente convocata. Per il successivo comma 10 “La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.”Analogamente l’art. 3 del DI 28 maggio 1975 disponeva che la Giunta:
a)            predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
b)           prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso;
c)            designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell’istituto, firma gli ordini d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati).
Il compito di “preparare i lavori del consiglio” in quanto inserito soltanto in questo comma e con riferimento a queste specifiche materie, appare relativo alla sola predisposizione di bilancio (ora programma annuale) e conto consuntivo. Infatti il DI 28 maggio 1975 dettava le Istruzioni amministrativo-contabili prima che, a seguito dell’autonomia ed ai riconosciuti nuovi poteri del dirigente, fosse sostituito dal DI 44/01.Quest’ultimo ha ridotto le competenze della Giunta, avendo riconosciuto la capacità negoziale esclusivamente al dirigente (art. 31) ed individuato gli interventi del consiglio di istituto in tale attività (art. 33) e prevedendo che soltanto il programma annuale (art. 2) e le sue modifiche (art. 6) siano proposte al Consiglio dalla stessa. Dunque, secondo quanto si desume dal DI 44/01, solo prima dell’approvazione del programma annuale e delle sue modifiche la Giunta, che lo propone preparando i lavori del consiglio, deve essere previamente convocata, non altrettanto per il conto consuntivo.Anche le reversali (art. 10 DI 44/01) ora sono firmate solo dal Dirigente e dal DSGA.Per il resto, resta “fermo il diritto di iniziativa del consiglio” il quale quindi, nei limiti previsti, non può ritenersi totalmente vincolato al passaggio dalla Giunta.Ed in effetti, nei successivi comma da 4 a 8 dell’art. 10 del Dlgs 297/94 non è menzionato un coinvolgimento della Giunta allorquando il consiglio: delibera i criteri generali relativi alla formazione delle   classi,   l’assegnazione ad esse dei singoli docenti, l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche; esprime parere sull’ andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (comma 4); ovvero altresì quando esercita le funzioni in materia   di   sperimentazione   ed aggiornamento (comma 5) nonché le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici (comma 6); infine quando delibera, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze (comma 7) o su ogni altro argomento attribuito dalle norme alla sua competenza (comma 8).La Giunta Esecutiva non ha inoltre più i compiti in materia disciplinare, stabiliti dai comma 11 e 12 del Dlgs 297/94, assegnati ora dal DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07 a: dirigente scolastico, consiglio di classe e consiglio di istituto e, in sede di ricorso, all’organo di garanzia interno e regionale. Anche quello di “curare l’esecuzione” delle delibere del consiglio (art. 10 comma 10 Dlgs 297/94 e art. 3 DI 28 maggio 1975 ) appare, specie a seguito dell’autonomia ed ai rinnovati poteri del dirigente di cui all’art. 25 Dgs 165/01, prerogativa essenzialmente di questi (art. 4 DI 28 maggio 1975 e art. 396 Dlgs 297/94) Lo schema di decreto interministeriale allegato alla  nota 01/06/2011 n. 4638 ha individuato però nuove competenze in merito alla determinazione della dotazione organica degli assistenti tecnici prevedendo che: “Art. 5 – Assistenti tecnici 5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un’unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell’ambito dell’istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area”.

Gli artt. 42 e 43 del Dlgs 297/94 non stabiliscono la pubblicità degli atti o delle sedute della Giunta Esecutiva, ma è sempre concesso l’accesso ai sensi della L 241/90.

Neanche la CM 105/75, che funziona come regolamento tipo, indica espressamente quanto tempo debba intercorrere tra la riunione di Giunta e quello del consiglio e di quanto la prima debba precedere la seconda, tanto che spesso essa si svolge abitualmente nella stessa giornata anticipandolo di qualche ora o anche meno. Anche in tal caso quindi è opportuno che intervengano i regolamenti delle singole scuole.

Dunque, le incertezze attuali sono determinate dalla evoluzione normativa non seguita da un chiaro adeguamento che hanno portato ad un progressivo svilimento dell’organo tanto che nelle più recenti proposte di legge di riforma degli organi collegiali non ve n’è praticamente traccia.