La soluzione del contenzioso sulla “mensa” e la rappresentanza territoriale

La soluzione del contenzioso sulla “mensa” e la rappresentanza territoriale

di Cinzia Olivieri

 

La questione del “pasto domestico” nel tempo mensa (da non semplificare con il consumo del “panino”), nonostante la chiara sentenza della Corte d’Appello di Torino, appare tutt’altro che risolta.

Infatti, com’è noto, l’USR Piemonte, con la Nota Reg. prot.n. 7480/2016 e allegati, a fronte del moltiplicarsi di richieste di esonero dal servizio di refezione con l’uso alternativo di pasto portato da casa, preannunciando ricorso per Cassazione, ha riportato un estratto dal parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, reso con nota prot. 7542 dell’8 luglio 2016 (non allegata), per il quale, giacché la predetta sentenza, ai sensi dell’art. 2909 c.c., fa stato solo tra le parti può essere invocata solo dagli appellanti, sempre che intanto non abbiano cambiato scuola. Per l’effetto il decisum non può applicarsi a soggetti che non siano stati parti del giudizio.

Tanto quindi ha determinato la reazione delle famiglie, decise a rivendicare il proprio diritto di optare per il pasto domestico e di consumarlo all’interno dei locali della scuola attraverso procedimenti d’urgenza.

La nota dell’USR Piemonte però non entra nel merito delle indefettibili questioni di diritto portate dalla suddetta sentenza, ma reca in allegato le linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana pubblicate nel 2011 ed un parere dell’Asl sul consumo del cibo portato dalle famiglie a scuola.

Quest’ultimo, in quanto tale non vincolante e risalente ormai al 2001 (prot. N. 573/A36 del 14 febbraio 2001), formulato su istanza di una istituzione scolastica ed avente ad oggetto: “richiesta di parere igienico sanitario in merito al consumo di cibi forniti dalle famiglie degli alunni e consumati a scuola”, testimonia in primo luogo che la questione è storica ed irrisolta.

Tale parere, prescindendo da eventuali accordi relativi all’appalto, evidenzia tra l’altro che ove il cibo sia portato da casa, com’è ovvio, la responsabilità della preparazione e del trasporto ricade sulle famiglie. Sottolinea inoltre la necessità che siano assicurate dalle scuole, in tale ipotesi, idonee condizioni igieniche fornendo all’uopo alcune indicazioni, tra le quali quella di procurarsi e mettere a disposizione frigoriferi e scaldavivande o carrelli termici. Si raccomanda altresì un equo bilanciamento dei cibi, ritenendo che ove questo non possa essere garantito, come nel caso di consumo del “panino”, tale situazione possa essere accettata solo per periodi limitati, come accade nell’ipotesi di temporanea sospensione del servizio di refezione.

Con ciò quindi non si esclude la possibilità di consumo a scuola del pasto domestico (a prescindere dalla condivisione di una tale ipotesi), ma si offrono istruzioni alle scuole ove questo avvenga. Peraltro nel caso che ci occupa non si pone la questione di garantire il bilanciamento degli alimenti, giacché le famiglie non chiedono di consumare un panino ma un pasto completo condividendo la necessità che esso sia “dal punto di vista nutrizionale, equilibrato e di qualità“.

Le linee guida affrontano invece il tema dell’alimentazione come attività didattica.

Ebbene, premesso che nel 2015, in occasione dell’EXPO di Milano, il MIUR ha pubblicato le nuove Linee Guida per l’educazione alimentare, comunque analoghe, anch’esse prescindono dalla questione che ci interessa, avendo riguardo alle azioni che la scuola può intraprendere non solo per favorire una corretta alimentazione ma anche un adeguato esercizio fisico, aiutando le famiglie a correggere eventuali errate abitudini alimentari e rafforzando il nostro patrimonio agroalimentare.

Non pare che tra le iniziative consigliate vi sia quella di assicurare solo un pasto unico fornito dal servizio mensa che è per sua natura “a richiesta”.

Invero occorre distinguere il “tempo mensa”, di cui non si discute l’utilità come momento formativo e di socializzazione, dal “servizio mensa” a domanda. I due concetti non possono in alcun modo essere assimilati.

Gli appellanti non appaiono contrari al tempo mensa né hanno chiesto di esserne esentati (semmai hanno dovuto necessariamente condurre a casa i propri figli per il pasto, il che non sembra inclusivo) ma hanno domandato il riconoscimento del loro diritto di poter somministrare il pasto domestico durante la refezione, senza con ciò ledere il corrispondente alternativo diritto di chi opti per il servizio comunale. Tale istanza dunque non può destare in sé alcuna forma di apprensione.

Le linee guida poi esprimono il convincimento che per formare i giovani all’uso e al consumo consapevole del cibo occorre “stabilire alleanze positive con le famiglie … per favorire senso di appartenenza alla vita della Scuola, condividendo le strategie educative alimentari”.

Alla famiglia è assegnato un ruolo determinante ed è chiamata ad una “partecipazione collaborativa sui temi dell’Educazione Alimentare” tanto vero che si afferma che se essa viene “esclusa dal percorso educativo scolastico, può assumere atteggiamenti negativi o contraddittori che, partendo da una sorta di scetticismo, possono favorire, al suo interno, stati di insofferenza fino a portarla ad entrare in competizione con l’ambiente scolastico. Al contrario, la collaborazione attiva e partecipe delle famiglie all’attività di Educazione Alimentare costituisce un elemento trainante per il suo successo”.

E’ evidente invece che vi sia un conflitto e scarso ascolto per le esigenze dei genitori … o meglio di coloro che le rappresentano e che appaiono attualmente esclusi da tavoli di confronto.

La situazione è aggravata dalla circostanza che non vi è solo contrapposizione tra famiglie ed ente locale/uffici ministeriali ma tra le famiglie stesse, giacché la necessità del ricorso per Cassazione è stata sostenuta da alcune Associazioni dei genitori.

Se è certamente incontestabile il legittimo diritto di una persona (fisica o giuridica) di esprimere la propria individuale opinione, tuttavia purtroppo la perdita di luoghi di rappresentanza territoriale fa sì che la volontà collettiva dei singoli non organizzati, sebbene genitori con figli a scuola e perciò stesso meritevoli, resti inascoltata, in pratica declassata a quella di dissidenti.

Lo spirito del DPR 301/05 era ed è quello di assicurare a livello territoriale “una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche”. Di tutte le famiglie. Proprio per acquisire le contrapposte posizioni e trovare una adeguata soluzione che non può né deve essere di chiusura. Il contrasto tra genitori occorre sia superato nell’interesse e per la serenità degli studenti.

Un conflitto, genericamente, si risolve o con la resa/sconfitta di una delle parti ovvero, se si vuole evitare la sua degenerazione (giacché uno scontro non è mai auspicabile per le non positive conseguenze), con una transazione attraverso reciproche concessioni.

L’auspicio è dunque che si riesca ad aprire un dialogo affinché, considerati anche i tempi necessari per la eventuale definizione del giudizio in Cassazione e quelli più rapidi dei ricorsi in sede cautelare, l’avvio del nuovo anno scolastico non sia turbato da tali contrasti.

Siamo peraltro prossimi all’uscita della circolare elezioni degli organi collegiali e sarebbe opportuno porsi altresì il problema di assicurare la rappresentanza territoriale dei genitori eletti della scuola.