Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO l’art. 14 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236, concernente “Definizione della tabella di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatizzate da utilizzare ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatizzate;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
DECRETA
ART. 1
(Oggetto della procedura)

  • 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 95 del 2016, è avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del D.M. 30 ottobre 2015, prot. n. 855. Le Commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque Commissari.
  • 2. I cinque componenti di ciascuna Commissione sono sorteggiati all’interno di una lista, per ciascun settore concorsuale, di professori ordinari predisposta ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. 95/2016, e dell’articolo 8, del D.M. 120/2016.

ART. 2
(Partecipazione dei professori ordinari delle università italiane alla procedura di formazione delle Commissioni)

  • 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle liste di cui all’articolo 1, comma 2, i professori ordinari in servizio nelle università italiane.
  • 2. Sono inseriti nelle liste coloro che sono in possesso di una qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, coerente con i criteri e i parametri stabiliti dall’articolo 8 e dall’Allegato E del D.M. 120/2016 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia di cui all’articolo 3, del D.M. 602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, articolo 6, commi 4 e 5.
  • 3. Non possono in ogni caso essere ammessi a fare parte delle liste, né essere nominati in Commissione:
    • a) coloro che hanno fatto parte delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 e per i quali non siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del mandato, fatta eccezione per i commissari che siano stati nominati per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
    • b) i professori ordinari in quiescenza all’atto della domanda o all’atto della eventuale nomina, anche se titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

ART. 3
(Domanda di partecipazione)

  • 1. La domanda per la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 2, a pena di esclusione, è presentata a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 15 settembre 2016, utilizzando le informazioni presenti nel “sito docente” (https://loginmiur.cineca.it/), esclusivamente mediante la procedura telematica ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it, e a pena di esclusione deve contenere:
    • a) nome e cognome;
    • b) luogo e data di nascita;
    • c) codice fiscale;
    • d) l’indirizzo di residenza;
    • e) l’indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
    • f) l’indicazione dell’università, del macrosettore concorsuale, del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di afferenza;
    • g) la dichiarazione di essere in servizio quale professore ordinario;
    • h) la dichiarazione di eventuale disponibilità a far parte di Commissioni di settori concorsuali diversi da quello di appartenenza, ricompresi nel macrosettore di afferenza.
  • 2. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
    • a) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica (articolo 8, comma 1, lettera c), del D.M. 120/2016) misurato attraverso gli indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che:
      • i. per i settori concorsuali bibliometrici, l’elenco include esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura dell’aspirante Commissario, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione;
      • ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l’elenco deve essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica, l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l’autore, l’anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione;
    • b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni attestanti la complessiva attività scientifica utili esclusivamente ai fini del curriculum vitae secondo il modello allegato al presente decreto ai fini degli oneri di pubblicità, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 95/2016 e all’articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera b), del D.M. 120/2016, sul sito del Ministero;
    • c) a pena di esclusione, dichiarazione attestante l’impegno a non richiedere il passaggio di settore concorsuale per tutto il periodo di vigenza delle Commissioni, pena la decadenza dalle stesse;
    • d) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in situazioni che determinino la sospensione dall’esercizio di pubbliche funzioni o dal servizio;
    • e) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in una delle situazioni di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivanti dal collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
    • f) a pena di esclusione, consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del curriculum vitae secondo quanto previsto dal presente decreto e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
    • g) a pena di esclusione, dichiarazione di essere a consocenza che, in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini della presente procedura, l’aspirante Commissario potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura.
  • 3. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana, secondo una delle seguenti modalità:
    • mediante firma digitale dell’aspirante Commissario, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi deve essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato “.p7m” tramite l’apposita sezione della procedura telematica;
    • mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte dell’aspirante Commissario, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
    • Non sono ammessi alla procedura gli aspiranti Commissari le cui domande siano state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate.
  • 4. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli aspiranti Commissari sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione dell’aspirante Commissario in caso di dichiarazioni non veritiere.

ART. 4
(Prodotti ammissibili  e calcolo degli indicatori
per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale)

  • 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’Allegato E, comma 1, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
  • 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’Allegato E, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.

ART. 5
(Adempimenti preliminari della Direzione Generale)

  • 1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore Generale della Direzione per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, di seguito denominato Direttore Generale:
    • a) accerta che gli aspiranti Commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
    • b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum vitae, redatto secondo il modello allegato al presente decreto;
    • c) redige la lista degli aspiranti Commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) e b) e la trasmette all’ANVUR per l’accertamento della qualificazione scientifica ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.M. 120/2016.

ART. 6
(Accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari
e formazione delle liste per i sorteggi)

  • 1. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), l’ANVUR, ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, del D.M. 120/2016, procede all’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari. Il predetto accertamento è effettuato tenuto conto dei criteri, parametri e indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e dei valori-soglia di cui all’articolo 3 del D.M. 602/2016.
  • 2. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum vitae e dalla documentazione allegati alla domanda non risulti attestato il rispetto dei predetti requisiti, ne informa per iscritto il Direttore Generale, il quale entro dieci giorni comunica all’aspirante Commissario l’esclusione dalle liste per il sorteggio all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.
  • 3. Entro quindici giorni dal completamento dei predetti accertamenti, il Direttore Generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 95/2016, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi e per i quali sia stata accertata la qualificazione scientifica ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.
  • 4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 95/2016, se il numero di professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma precedente è inferiore a dieci, la stessa è integrata fino al raggiungimento di tale numero previo sorteggio tra coloro che, all’atto della presentazione della domanda, hanno manifestato la disponibilità a far parte di Commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato ma appartenenti allo stesso macrosettore concorsuale. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità, la lista è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Tali professori sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Ministero, a presentare la domanda di cui all’articolo 3 con la documentazione e secondo le modalità ivi previste. Entro cinque giorni la Direzione Generale procede agli adempimenti preliminari di cui all’articolo 5 ed entro i successivi quindici giorni l’ANVUR provvede agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2. Se il professore appartiene ad un settore concorsuale diverso da quello per il quale si sta procedendo alla formazione della lista, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza. Nell’ambito delle operazioni di cui al presente comma non si procede al sorteggio quando il numero dei professori disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista.

ART. 7
(Operazioni di sorteggio per la formazione delle Commissioni)

  • 1. Le operazioni di sorteggio avvengono tramite le procedure informatizzate, validate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
  • 2. Formata la lista ai sensi dell’articolo 6, per ogni settore concorsuale, si procede:
    • a) alla collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome (con ordine di priorità dal più giovane nei casi di omonimia), di tutti i componenti della lista;
    • b) all’attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d’ordine progressivo;
    • c) al sorteggio di una sequenza casuale senza ripetizioni dei numeri da 1 a N max, dove N max è pari al numero dei componenti la lista più numerosa tra quelle partecipanti alla procedura di sorteggio.
  • 3. Terminate le operazioni di cui al comma 2 si procede all’applicazione della sequenza casuale di cui al comma 2, lettera c) alle liste di tutti i settori concorsuali tenendo conto dell’esigenza di assicurare, per quanto possibile, la presenza in ciascuna Commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all’allegato A del D.M. 855/2015, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.P.R. 95/2016 e, nel rispetto dei principi di rappresentatività e di proporzionalità, secondo i criteri, le casistiche e le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 95/2016 e le procedure informatizzate validate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
  • 4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate in seduta pubblica a seguito di avviso della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore pubblicato sul sito http://abilitazione.miur.it.
  • 5. Al fine di assicurare il rispetto di cui all’articolo 6, comma 7, primo periodo, del D.P.R. 95/2016, nel caso di sorteggio di due o più professori ordinari in servizio presso la stessa università prevale il primo sorteggiato. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 95/2016, nel caso in cui un professore ordinario sia sorteggiato quale componente di due o più Commissioni, il professore deve optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dei risultati del sorteggio all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine di cui al periodo precedente, la Commissione di appartenenza del professore estratto è individuata tramite sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo Commissario nell’altra o nelle altre Commissioni mediante apposito sorteggio.

ART. 8
(Nomina della Commissione)

  • 1. Ciascuna Commissione, composta dai professori estratti mediante il sorteggio di cui all’articolo 7, è nominata con decreto del Direttore Generale pubblicato sul sito del Ministero dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e resta in carica due anni a decorrere dalla data di nomina.
  • 2. Le dimissioni da componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e comunicate al Direttore Generale. Le stesse hanno effetto a decorrere dall’adozione dell’eventuale decreto di accettazione da parte del Direttore Generale.
  • 3. In tutti i casi in cui occorra sostituire un Commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui all’articolo 7. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. 95/2016, sono fatti salvi i criteri di valutazione adottati dalla Commissione nonché gli atti dalla stessa compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito. Le valutazioni ancora in corso all’atto della sostituzione possono essere convalidate dal Commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.
  • 4. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità. I Commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9
(Trattamento dei dati personali)

  • 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti Commissari il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, Via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – Direzione Generale, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura di formazione delle Commissioni, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
  • 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti necessari alla formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e per la gestione delle relative procedure.
  • 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 95/2016.
  • 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Roma, 29 luglio 2016

Il DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon