Legge 23 giugno 1927, n. 1188

Legge 23 giugno 1927, n. 1188
(G.U. 18 luglio 1927, n. 164)

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.
2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
3. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo dove sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
4. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
5. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale.
6. È inoltre in facoltà del Ministero per l’Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.