20 dicembre Dimensionamento Rete Scolastica

L’art. 138 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha delegato alle Regioni “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali“.

L’art. 3 del DPR 18 giugno 1998, n. 233, a norma dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ha determinato iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento, stabilendo che lo stesso venga approvato entro il 31 dicembre.

La Conferenza unificata Stato-Regioni, vista la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147, preso atto della Risoluzione della 7a Comissione Senato del 10 luglio 2012, (Intesa, in corso di formalizzazione, relativa al Dimensionamento della rete scolastica), ha deliberato:
Art. 1
Al fine di salvaguardare le specificità territoriali, ad ogni Regione, con provvedimento del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, viene assegnato un contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero non superiore di istituzioni autonome comprese quelle educative, le scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all’art. 52 della L. 35/2012, esclusi i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), il cui numero è pari a 55. Tale contingente, al fine anche di assicurare il contenimento della spesa pubblica, è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell’organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Kmq.. Il primo anno del triennio è l’anno scolastico 2013/2014.
Per le scuole con insegnamento in lingua slovena si confermano le autonomie già funzionanti nell’a.s. 2012-2013.
Nell’ambito del contingente assegnato le Regioni, di cui alla tabella A) allegata, definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che come afferma la citata sentenza della Corte costituzionale “ben possono essere apprezzate in sede regionale”, nonché tenedo conto dei comuni montani, delle piccole isole e della specificità delle istituzioni scolastiche.
Il Governo, assicurando comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ivi previsti, si impegna a proporre l’abrogazione del comma 5 dell’ art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla legge 183/2011 art. 4 comma 69, nonché dell’art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 ed a valutare in relazione alla presente intesa, i criteri di assegnazione per i DSGA.
Art. 2
Per consentire l’attivazione delle procedure legate all’avvio dell’anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Eventuali deroghe e/o differimenti temporali possono essere previste in presenza di situazioni complesse o in via di definizione. Gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre di ogni hanno provvedono ad apportare le necessarie modiche al sistema informativo adeguando le scuole secondo le delibere regionali. In fase di prima applicazione i termini sopra indicati si intendono differiti rispettivamente al 15 gennaio e al 30 gennaio.

La Legge 15 luglio 2011, n. 111, la Legge 12 novembre 2011, n. 183  e Legge 8 novembre 2013, n. 128 hanno modificato i parametri definiti dal DPR 18 giugno 1998, n. 233 (confermati dall’art. 1, comma 3, del DPR 20 marzo 2009, n. 81) concernenti i criteri generali, i parametri ed i tempi per il dimensionamento della rete scolastica e per la correlata programmazione dell’offerta formativa.

Il comma 4, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147) prevede che, “per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche“;

il comma 5, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall’art 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede che “Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unita’, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome“;

il comma 5-bis, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede che «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma»;

il comma 5-ter, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede che «A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche’ per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale e’ adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

Il MIUR, con la Nota 20 dicembre 2013, AOODPIT Prot. n.2828, stabilisce che la mancata stipula dell’ accordo e la conseguente mancata predisposizione del Decreto Interministeriale previsto dal comma 5-ter, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, comporta il permanere, anche per l’anno scolastico 2014/2015, delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell’ art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla legge 183/2011, art. 4 comma 69, che prevede la non assegnazione del dirigente scolastico e del DSGA nei casi in cui la scuola non raggiunga i 400 (in particolari casi) o i 600 alunni.

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