Anno di prova: Le regole restano quelle decretate nel 2015

da La Tecnica della Scuola

Anno di prova: Le regole restano quelle decretate nel 2015

Anche in questo anno scolastico ci saranno diversi docenti, che a diverso titolo, dovranno sostenere l’anno di prova.

Tra coloro che dovranno sostenere l’anno di prova ci sono i neoassunti dal primo settembre 2016, i docenti che hanno ottenuto, per la prima volta, il passaggio di ruolo con la mobilità, e ci sono anche i docenti che avendo chiesto differimento o avendo insegnato in altre classi di concorso non affini con quelle di titolarità, si trovano a fare l’anno di prova nel 2016/2017.

Spieghiamo quali sono le norme di riferimento per l’anno di prova. In primis c’è il comma 118 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui è scritto che il MIURcon un decreto individua gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale  docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

Infatti per il periodo di formazione e di prova le regole restano quelle fissate dal decreto ministeriale 850/2015. Al comma 4 dell’art.1 di questo DM è scritto che le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.

È importante ricordare che al comma 1 art.3 del DM. 850 del 25 ottobre 2015 è specificato che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.