Per le elezioni degli organi collegiali c’è tempo fino al 31 ottobre

da Il Sole 24 Ore

Per le elezioni degli organi collegiali c’è tempo fino al 31 ottobre

di Alessandra Silvstri

Anche per il 2016/2017 le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica si svolgeranno secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive ordinanze n. 267 del 04/08/1995 , n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998.
Procedura semplificata
Le operazioni di voto per gli organi collegiali di durata annuale e per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli d’istituto non giunti a scadenza devono concludersi entro il 31 ottobre 2016 e hanno luogo con procedura semplificata (articoli 21 e 22 dell’ Om 215/91). L’organo competente a individuare la data per le operazioni di voto è il consiglio d’istituto. Il dirigente scolastico, con preavviso di almeno 8 giorni, sulla base di quanto stabilito dal Cdi, provvede ad emanare l’atto di convocazione delle assemblee dei genitori e, nella secondaria di II grado, separatamente, di quelle degli studenti. L’atto deve indicare l’orario di apertura dei lavori dell’assemblea, le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l’orario di apertura e chiusura del medesimo. Le assemblee di genitori devono avere luogo in un giorno non festivo e comunque in orario extracurriculare. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte (Dpr 31 maggio 1974, n. 416).
Le liste sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea che deve durare almeno due ore, deve essere costituito un seggio elettorale atto a espletare le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’istituto sarà invece la commissione elettorale dell’istituto stesso a provvedere allo scrutinio dei voti di lista e di preferenza e alla proclamazione degli eletti. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. La procedura semplificata non si applica in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
Procedura ordinaria
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza. La data, individuata a livello centrale, è fissata per domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 21 novembre dalle ore 8 alle ore 13.30.
La Commissione elettorale
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituita, entro il 45° giorno antecedente le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) la commissione elettorale. Questa, individuata dal CdI e nominata dal dirigente scolastico, dura in carica per un biennio ed è composta da cinque membri: 2 docenti in servizio presso la scuola ( di ruolo o non di ruolo, un Ata, sempre tra quelli in servizio, di ruolo o non di ruolo e due genitori o un genitore e uno studente nella secondaria di II grado). I membri delle commissioni elettorali che risultino inclusi in liste di candidati devono essere immediatamente sostituiti.