N. 00970/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2011, proposto da:
OMISSIS, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori -OMISSIS entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Fortunato Niro, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Salvatore Fratangelo in Campobasso, via Insorti D’Ungheria, 15;
contro
; Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro ;l’Ufficio Scolastico regionale del Molise – Ambito territoriale di Campobasso, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi, 124; l’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado “A. Ricciardi” di Palata, in persona del Dirigente scolastico
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Ambito Territoriale di Campobasso del 13/07/2011, prot. n. 5914 C/21 U.O. 2, protocollato dall’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado “A. Ricciardi” di Palata in data 19/07/2011, pervenuto a conoscenza dei ricorrenti in data 12/09/2011, recante assegnazione delle ore di sostegno, nella parte in cui assegna ai minori -OMISSIS- solo 6 ore di sostegno contro le 25 e le 24 ore rispettivamente richieste;
– di tutti gli atti a questo successivi e consequenziali;
nonché per il risarcimento
dei danni subiti dai suddetti minori per effetto dell’assegnazione del suindicato numero di ore di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi l’Avv. Niro, per la parte ricorrente, e l’Avv. dello Stato Albano, per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio, per la parte concernente l’impugnativa avverso il provvedimento indicato in epigrafe, può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 – I ricorrenti sono i genitori dei minori -OMISSIS- sui quali esercitano la patria potestà.
1.1 – Con il presente ricorso, chiamato in decisione nella camera di consiglio del 1° dicembre 2011, gli stessi impugnano il provvedimento individuato in epigrafe, nella parte in cui a ciascuno dei citati minori sono state assegnate solo 6 ore di sostegno a fronte di quelle (rispettivamente, 25 e 24 ore) richieste, sulla base del profilo dinamico funzionale elaborato nel precedente anno scolastico, tenuto anche conto dell’accertamento eseguito dalla A.S.R.E.M., ed avanzano, altresì, domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’attribuzione del monte ore suindicato.
in situazione di gravità dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, mentre, con riguardo a Pallotta Emanuele, questi presenta un “ritardo mentale lieve con sindrome da alterazione globale dello sviluppo economico, con notevoli difficoltà a carico di tutti gli assi”; orbene, sulla base di tale diagnosi e delle valutazioni eseguite nel corso dell’a.s. 2010/2011, nel profilo dinamico funzionale è stato indicato, quale fabbisogno di ore di sostegno, un numero pari, rispettivamente a 25 e 24 ore.1.2 – Deve considerarsi al riguardo che, per quanto concerne -OMISSIS- Andrea, lo stesso è affetto da e per questo è stato riconosciuto portatore di
1.3 – Ciononostante, in sostanziale assenza di motivazione, l’Ufficio Scolastico regionale del Molise, sulla base della proposta, anch’essa immotivata, del GLH provinciale, ha attribuito solo 6 ore di sostegno a ciascuno dei minori di che trattasi.
2 – Il ricorso è fondato in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
2.1 – Va rimarcato che, come anche ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.2.2010, n. 80, il diritto all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale sia di quello interno.
. 2.2 – Sul piano internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva nel nostro ordinamento con legge 3.3.2009, n. 18, all’art. 24 statuisce che gli Stati Parti
, stabilendo che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.2.3 – Sul piano interno, l’articolo 38, comma 3, della Costituzione, riconosce agli inabili il diritto fondamentale ed, in attuazione dello stesso, la legge 5.2.1992, n. 104, all’art. 12, garantisce
. La medesima disposizione prevede che , il quale
.2.4 – Con l’art. 40, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449, il legislatore ha previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3 e successivamente, con l’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27.12.2006, n. 296, ha sostituito detto criterio numerico con il principio delle
2.5 – Tuttavia i commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244, hanno modificato il citato articolo 40 della legge n. 449/1997.
, con riequilibrio territoriale) ed il successivo comma 414 ha precluso la possibilità, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di assumere insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.In particolare, il comma 413 ha previsto che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 non possa superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi presenti nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 (rapporto medio nazionale di un docente di sostegno per 2 alunni portatori di
già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore.2.6 – Queste ultime disposizioni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 80/2010, la quale ha ritenuto che tale normativa incida illegittimamente sul
.2.7 – In ultimo il D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011, n. 111, all’art. 19, comma 11, pur stabilendo che , consente che
Pertanto, lo stesso legislatore, sulla scorta di quanto già statuito dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 80/2010, consente ora l’istituzione di posti di sostegno in deroga, ove ciò si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.
Nel suesposto quadro normativo si inserisce la presente controversia.
2.8 – Dall’esame dello stesso e della situazione concreta riferita ai minori figli degli attuali ricorrenti, che emerge dalla documentazione in atti, consegue che, a fronte di una grave inabilità per entrambi, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.
stesso e per il miglioramento della condizione psico-fisica (nella specie permanente e continuativo).2.9 – Essi hanno, infatti, diritto all’assegnazione delle ore di sostegno richieste nel PDF, commisurate alla gravità dell’ ed alle esigenze ed alla misura dell’intervento assistenziale necessario per il recupero almeno parziale dell’
3 – Le spese del giudizio concernente la predetta impugnativa seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte resistente, e vanno quantificate come in dispositivo.
4 – Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno subito dai minori figli degli odierni ricorrenti a seguito dell’affiancamento in misura ridotta dell’insegnante di sostegno, essa deve essere preliminarmente qualificata.
.4.1 – In proposito occorre considerare che nell’atto di ricorso si assume che
In altre parole, il danno lamentato deve qualificarsi come danno biologico, rispetto al quale la parte ricorrente ha fornito un principio di prova, assolvendo all’onere di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a..
.Segnatamente il profilo dinamico- funzionale del minore -OMISSIS- indica, per tutti i profili psico-fisici, la presenza di notevoli difficoltà e purtuttavia la possibilità di miglioramento, e, per entrambi, nel verbale della riunione del GLH dell’istituto intimato in data 29.9.2011, si legge che ed inoltre che gli alunni in questione
5 – Stante l’assolvimento dell’onere della prova, al fine di determinare la sussistenza o meno del danno dedotto ed, in caso affermativo, la sua entità, con riferimento ad entrambi i minori -OMISSIS- , è necessario disporre una verificazione, da svolgersi a cura del Primario del Reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico universitario “Agostino Gemelli” di Roma o suo delegato.
5.1 – Segnatamente, il nominato verificatore, sulla base della letteratura in materia e della documentazione medica disponibile e previa visita di ciascuno dei suddetti minori, dovrà determinare se l’assegnazione in misura ridotta rispetto a quella richiesta (6 ore e non già 25 ore– per -OMISSIS- e 24 ore – per -OMISSIS-) delle ore di sostegno dall’inizio dell’anno scolastico sino alla nuova attribuzione, che sarà eseguita in esecuzione della presente sentenza, può comportare o meno effetti irreversibili sulla salute e più in generale sulla personalità dei minori medesimi ed, in caso affermativo, esplicitare in quale misura tali effetti vi incidono.
5.2 – Le parti hanno facoltà di farsi assistere da consulenti di parte, previa comunicazione agli stessi del giorno e dell’ora della visita.
5.3 – Il verificatore è tenuto a depositare le risultanze della verificazione (relazione e documentazione a corredo) in triplice copia, nel termine indicato in dispositivo.
6 – Il Collegio fissa sin da ora l’udienza pubblica del 24.5.2011 per la trattazione del merito in ordine alla domanda di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando in relazione all’impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ne costituisce l’oggetto ed ordina all’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.
Riservata ogni decisione in ordine alla domanda di risarcimento del danno, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, assegnando al nominato verificatore il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per depositare la relativa documentazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio definito con la presente sentenza, forfetariamente quantificate in € 500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché alla restituzione del contributo unificato, in favore della parte ricorrente.
Fissa l’udienza pubblica del 24.5.2011 per la trattazione del merito in ordine alla domanda di risarcimento del danno.
Manda alla Segreteria affinché dia comunicazione della presente sentenza, oltre che alle parti, al nominato verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011, con l’intervento dei Magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Un commento su “Sentenza TAR Molise 19 dicembre 2011, n. 970”
I commenti sono chiusi.