Deroga inizio obbligo scolastico

Deroga inizio obbligo scolastico – La vittoria di Pirro
(TAR Sicilia Sent. 2473/16)

Il Tar Sicilia, Sezione di Catania, con sentenza n° 2473/16 pubblicata il 10/10/2016 ha annullato il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia con il quale si rigettava la deroga concessa dal Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo ad un alunno con disabilità grave a permanere ancora per un anno in scuola dell’infanzia.

Il TAR ha accolto le motivazioni del ricorso fondate sulla violazione dell’art. 114 comma 5 del Testo Unico D.Lgs. n° 297/1994 e su una interpretazione assai estensiva della Nota Ministeriale n° 547/14 che consentono di ritardare di un anno l’iscrizione alla scuola dell’obbligo per gravi motivi di salute.

Purtroppo né i ricorrenti, né i Magistrati hanno seguito le vicende relative alla formulazione della Nota Ministeriale n° 547/14, di cui mi sono dovuto personalmente occupare al momento della sua prima pubblicazione.

È legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età?
(Nota 547/14)

Riporto il mio commento alle vicende relative a tale Nota che, se fosse stato acquisito dal Collegio giudicante, probabilmente avrebbe offerto materiali interpretativi opposti alla decisione frettolosamente assunta.

Ciò perché la Nota Ministeriale n° 547/14 riguardava gli alunni stranieri adottati e non “gli alunni affetti da handicap”, come erroneamente riporta la sentenza. Conseguentemente solo per i primi tale nota consente di ritardare di un anno l’ingresso nella scuola dell’obbligo.

Come si legge nella mia scheda n° 462 citata, una prima stesura di tale nota citava la vecchia circolare n° 235 del 1975 che consentiva la stessa deroga anche agli alunni con disabilità, ma dopo le proteste della FISH, la nota a favore degli alunni stranieri adottati è stata ripubblicata (con il numero 547/14), omettendo quell’espresso riferimento a quella circolare, perché ormai abrogata.

Concentrandoci sulla sentenza, se tra i motivi di salute, di cui all’art. 114 comma 5 del D.Lgs. n° 297/1994, si comprendessero anche le situazioni di disabilità, allora quasi tutti i circa 240.000 alunni con disabilità attualmente frequentanti le scuole comuni dovrebbero essere autorizzati a ritardare di un anno l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, poiché non hanno ancora acquisito i requisiti per l’ingresso in scuola primaria, contrariamente ai compagni senza disabilità.

Anzi, se si dovesse seguire questa interpretazione meramente sanitaria, c’è da chiedersi perché un solo anno di deroga, dal momento che le situazioni di gravità non potranno mai essere superate neppure in tutta una vita; ed allora è da chiedere ai Magistrati perché non considerare illegittimo il limite temporale di un solo anno, quando questi nostri alunni neppure dopo decine di anni potranno avere acquisito i prerequisiti per l’ingresso alla scuola primaria?

Il MIUR e già prima il legislatore delegato del Testo Unico avevano scritto il termine “motivi di salute, o altri impedimenti gravi” pensando a situazioni transitorie e non permanenti come quelle degli alunni con gravi disabilità; per questo avevano limitato ad un solo anno la possibilità di deroga.

C’è da augurarsi che i Magistrati si ricredano sull’interpretazione troppo estensiva data al termine “gravi motivi di salute” ed i loro Colleghi di altri Collegi giudicanti non ne seguano le orme. Diversamente i genitori di questo alunno, che credono di aver ottenuto una grande vittoria, e quanti altri volessero seguirne l’esempio, si renderanno conto che trattasi di una vittoria di Pirro, dal momento che questa sentenza potrebbe colpire al cuore la logica culturale con la quale da oltre 40 anni in Italia abbiamo una normativa inclusiva. Infatti l’interpretazione di questa sentenza rischia di impedire ai nostri ragazzi con gravi disabilità di poter mai entrare nella scuola dell’obbligo.

Infatti un qualunque medico o ASL non avrebbe difficoltà a certificare che ancora questi alunni non hanno acquisito i prerequisiti per accedere alla scuola dell’obbligo e, coi tempi di riflusso che corrono, anche qualche Dirigente scolastico, basandosi su questa certificazione, potrebbe rigettare l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, vedendosi confermato questo suo provvedimento da qualche organo giudicante che segua gli orientamenti di questa infausta sentenza.

22/11/2016

Salvatore Nocera Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Inclusione dell’AIPD Nazionale


È legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (Nota 547/14)

Il MIUR aveva emanato il 4 febbraio 2014 la nota prot. n° 338 che consentiva agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell’infanzia al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo per affrontare con successo l’inizio degli studi dell’obbligo. Tale nota era stata richiesta dall’Ufficio Scolastico del Veneto per venire incontro alle numerose giustificate richieste di genitori e di associazioni di genitori adottivi. Purtroppo per giustificare la deroga all’inizio dell’obbligo scolastico al compimento dei 6 anni d’età la Nota citava l’esempio degli alunni con disabilità, per i quali una vecchia C.M. n° 335/75 consentiva tale deroga.

La FISH, ritenendo il riferimento a tale Circolare del tutto impertinente sia per la diversità dei soggetti interessati che per l’abrogazione implicita della Circolare n° 235/75 a seguito della L. n° 53/03 sull’inderogabilità dell’inizio dell’obbligo scolastico, aveva chiesto ed ottenuto dal MIUR la sospensione della predetta nota n° 338/14 (vedi comunicato stampa FISH).

Chiarita la situazione il MIUR ha emanato la nuova Nota prot. n° 547 del 21/02/2014nella quale non si fa più alcun riferimento alla C.M. n° 335/75, mentre si consente eccezionalmente il trattenimento per un solo anno per “alunni che necessitano di una speciale attenzione” ai sensi della Direttiva sui BES del 27/12/2012 e successive circolari applicative.

Ecco il testo della parte dispositiva della Nota:

“Sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione -a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.

Solo a conclusione dell’iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico -sentito il team dei docenti -potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n° 297/94, di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un’attenta e personalizzata progettazione educativa.”

Per completezza si riporta pure il testo dei primi 5 commi dell’art. 114 del Testo Unico D.Lvo n° 297/94 citato nella nota:

“1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico.”

OSSERVAZIONI

Da quanto sopra si evidenzia con chiarezza che, limitatamente ai casi di “motivi gravi” o “motivi di salute” (comma 5 citato), può essere consentita la permanenza per non più di un anno nella scuola dell’infanzia ad “alunni che necessitano di una speciale attenzione”.

Quanto agli alunni con disabilità è da ritenere che i motivi di salute non possono coincidere con la sola situazione di disabilità certificata, poiché, diversamente, quasi tutti gli alunni con certificazione di disabilità avrebbero diritto alla permanenza in scuola dell’infanzia.

Pertanto vale anche per essi, come per tutti, la sottolineatura della nota circa “la straordinarietà e specificità degli interventi in questione”.

È ancora da precisare che, mentre la precedente nota prot. n° 338 del 4/2/2014 attribuiva al collegio dei docenti il potere di deliberare l’ulteriore permanenza alla scuola dell’infanzia, la nuova nota prot. N° 547/14 attribuisce tale compito al capo d’istituto che deve confrontarsi con “specifiche professionalità di settore, con il supporto dei servizi territoriali”, sentito il team dei docenti ed in accordo con la famiglia.

04/03/2014

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale