Carriera, preruolo controverso

da ItaliaOggi

Carriera, preruolo controverso

Nel mirino dei giudici il riconoscimento parziale del servizio

Carlo Forte

I docenti che hanno superato il periodo di formazione e di prova hanno tempo fino al 31 dicembre prossimo per presentare la domanda di ricostruzione di carriera. Il nuovo termine è contenuto nella legge 107/2015, ma non è perentorio: il diritto alla ricostruzione di carriera, infatti, si prescrive una volta decorso inutilmente il decimo anno dalla maturazione del diritto. All’atto dell’emissione del decreto di riconoscimento dell’anzianità di servizio preruolo, che gli addetti ai lavori chiamano «ricostruzione di carriera», al docente interessato non viene riconosciuto subito tutto il servizio preruolo: i primi 4 anni vengono valutati per intero e i successivi per i due terzi. Salvo ottenere il riconoscimento per intero dopo un certo periodo di anni di servizio. Il diritto a chiedere la ricostruzione di carriera insorge all’atto del superamento del periodo di formazione e di prova. Tale periodo ha la durata di un anno scolastico. Così come previsto dall’articolo 498 del decreto legislativo 297/94 che così dispone: «La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico».

Dunque, ai fini del superamento del periodo di prova, deve essere decorso il termine del 31 agosto dell’anno solare successivo a quello in cui è stata disposta l’immissione in ruolo. E in ogni caso, affinché sia valido, il docente deve avere prestato almeno 180 giorni di servizio effettivi. In pratica, non basta che il docente abbia superato il colloquio finale, ma è necessario anche sia decorso il termine del 31 agosto. Per lo meno stando ad una interpretazione letterale della normativa in vigore. Nella prassi, però, questo termine viene inteso in maniera meno rigorosa. Specie per quanto riguarda l’accesso alla mobilità annuale in altre classi di concorso. In tali occasioni, infatti, non sono rari i casi di docenti a cui viene concessa l’assegnazione provvisoria in altra disciplina di insegnamento dove vantino il possesso dell’abilitazione anche in caso di mero superamento del colloquio finale. D’altra parte, se la normativa generale venisse applicata in senso restrittivo i docenti neoimmessi in ruolo non potrebbero accedere alla mobilità professionale annuale. Perché all’atto della scadenza della presentazione del termine delle domande l’anno scolastico, comunque, non risulta ancora concluso. Per le ricostruzioni di carriera, invece, il termine viene applicato rigorosamente. Anche perché i relativi provvedimenti, pur essendo di competenza dei dirigenti scolastici, per diventare esecutivi senza il rischio di azioni di rivalsa a carico dei dirigenti scolastici interessati, è necessario che ottengano il placet delle ragionerie territoriali dello stato.

Il provvedimento definitivo dovrebbe essere emesso dai dirigenti scolastici entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, così come previsto dalle nuove norme sui termini dei provvedimenti amministrativi (si veda la circolare 4 luglio 2010 della presidenza del consiglio). Quanto all’utilità dei periodi da riconoscere, l’articolo 485 del testo unico prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

L’articolo 4 del decreto del presidente della repubblica prevede , però, che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici debba essere considerata interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. Questa prassi è considerata illegittima dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo la quale, ai sensi della clausola 4 della direttiva dell’unione europea 1999/70/CE, ai docenti neoimmessi in ruolo l’anzianità pregressa andrebbe valutata per intero fin dall’atto della emissione del primo decreto di ricostruzione di carriera (Corte d’appello di Venezia 440/2015, Tribunale di Torino 1319/2015, Corte d’appello di Trieste 374/2015). In ogni caso, il termine di prescrizione degli eventuali arretrati spira dopo 5 anni dall’atto della maturazione del diritto. E cioè a far data dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo al periodo di formazione e di prova. Che di norma coincide con il decorso del primo anno di servizio prestato a seguito dell’immissione in ruolo