Sentenza Corte Costituzionale 22 novembre 2016, n. 284

Legge Buona Scuola: le norme caratterizzanti sono costituzionalmente legittime.

Ecco cosa ha detto la Corte nella sua sentenza

Le norme caratterizzanti, quelle che contengono i principi fondamentali della Buona Scuola, sono costituzionalmente legittime. Lo conferma la sentenza della Corte Costituzionale numero 284 del 22 novembre 2016 depositata ieri.
La Corte è intervenuta a seguito del ricorso da parte di due Regioni, Veneto e Puglia. Il ricorso presentato dal Veneto è stato rigettato. La Corte ha invece accolto 2 dei 14 punti sollevati dalla Puglia che riguardano il comma 153 (Scuole Innovative) e il comma 181 (la delega sullo 0-6) della Buona Scuola.
Per quanto riguarda il comma 153 l’illegittimità costituzionale non riguarda l’edilizia scolastica nel suo complesso, ma appunto lo specifico comma, nella parte in cui non prevede che sia sentita la Conferenza Unificata per il riparto delle risorse relative alla procedura per la realizzazione di scuole innovative. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione, il 5 agosto 2015 ha ripartito quelle risorse e successivamente avviato il concorso per le scuole innovative sentendo la Conferenza Unificata, sanando di fatto il vizio procedurale rilevato dalla Corte. Pertanto la procedura è conforme con quanto affermato nella sentenza.
Quanto alla delega sul percorso 0-6, la Corte ha ritenuto illegittimo solo il punto 1.3 affermando che la definizione di standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia diversificati in base alla tipologia all’età dei bambini e agli orari di servizio è di competenza delle Regioni.
Un elemento di cui il Ministero terrà ovviamente conto nell’attuazione della delega che è in fase di preparazione e che punta ad incrementare e qualificare i servizi educativi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale, per rendere omogenea la distribuzione territoriale e superare le attuali differenze.
Restano infatti fermi tutti gli altri principi previsti dalla 107 fra cui, ad esempio, la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia; l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale; l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato; la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.



 Sentenza Corte Costituzionale 22 novembre – 21 dicembre 2016, n. 284

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via principale. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (potenziamento dell’offerta formativa; semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori; ruoli del personale docente; ripartizione dell’organico dell’autonomia; incremento dell’organico del personale scolastico; fondo per la valorizzazione del merito dei docenti; interventi per la costruzione di una scuola innovativa; procedura concorsuale per progetti di interventi di edilizia scolastica; monitoraggio dei piani di edilizia scolastica; delega al Governo per il riordino, la semplificazione e la codificazione della normativa in materia di istruzione e per la determinazione degli standard dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola per l’infanzia; raccolta, per materie omogenee, delle vigenti norme regolamentari). – Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183. – (T-160284)

(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.52 del 28-12-2016)  

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Riforma  del   sistema   nazionale   di   istruzione   e   formazione
  (potenziamento dell'offerta formativa; semplificazione e promozione
  degli istituti tecnici  superiori;  ruoli  del  personale  docente;
  ripartizione dell'organico dell'autonomia; incremento dell'organico
  del personale scolastico; fondo per la  valorizzazione  del  merito
  dei  docenti;  interventi  per  la  costruzione   di   una   scuola
  innovativa; procedura concorsuale per  progetti  di  interventi  di
  edilizia scolastica; monitoraggio dei piani di edilizia scolastica;
  delega  al  Governo  per  il  riordino,  la  semplificazione  e  la
  codificazione della normativa in materia di  istruzione  e  per  la
  determinazione degli standard dei servizi educativi per  l'infanzia
  e della scuola per  l'infanzia;  raccolta,  per  materie  omogenee,
  delle vigenti norme regolamentari). 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
  legislative vigenti), art. 1, commi 29, 44, 47,  66,  68,  69,  74,
  126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183. 
-   

(GU n.52 del 28-12-2016 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 29,
44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162,  171,  180,  181  e  183,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti), promossi dalla Regione Veneto e  dalla  Regione
Puglia con ricorsi notificati il  14  ed  il  14-21  settembre  2015,
depositati in cancelleria il 17 e il 24 settembre 2015,  ed  iscritti
ai nn. 85 e 88 del registro ricorsi 2015. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  novembre  2016  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Ezio Zanon per  la  Regione  Veneto,  Marcello
Cecchetti per la Regione Puglia e  l'avvocato  dello  Stato  Vincenzo
Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2015 e  depositato  il
successivo 17 settembre (reg. ric. n. 85 del 2015), la Regione Veneto
ha impugnato l'art. 1, commi 44, 47, lettera f), 66, 180 e 181, della
legge 13 luglio 2015,  n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti), per violazione degli  artt.  97,  117,  secondo
comma,  lettera  n),  terzo  e  quarto  comma,  118   e   120   della
Costituzione. 
    2.- L'art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell'ambito  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle  competenze
delle  regioni,  al  potenziamento  e   alla   valorizzazione   delle
conoscenze e  delle  competenze  degli  studenti  del  secondo  ciclo
nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi servizi possono
concorrere anche le istituzioni formative accreditate  dalle  regioni
per  la  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione   e   formazione
professionale,  finalizzati   all'assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di
cui al presente comma e' definita,  entro  centottanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di  garantire
agli allievi iscritti ai percorsi  di  cui  al  presente  comma  pari
opportunita'  rispetto  agli  studenti  delle   scuole   statali   di
istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel  rispetto
delle competenze  delle  regioni,  delle  disposizioni  di  cui  alla
presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma  si   provvede
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    3.-   Secondo   la   Regione,    nell'affidare    al    Ministero
dell'istruzione  il  compito  di  definire  l'offerta  formativa  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, tale  disposizione
violerebbe l'art. 117, commi terzo e quarto,  Cost.,  attribuendo  la
materia della «istruzione  e  della  formazione  professionale»  alla
competenza esclusiva delle Regioni. 
    3.1.- Neppure sarebbe sufficiente a  sanare  tale  violazione  la
mera previsione di una concertazione, sotto forma di intesa,  con  la
Conferenza  Stato-Regioni.  Tale  raccordo  non  puo'  costituire  un
grimaldello per scardinare il riparto di competenze, espropriando  la
competenza regionale in materia di  formazione  professionale,  senza
che sussista alcuna giustificazione a riguardo.  Di  qui,  ad  avviso
della Regione, anche il contrasto con l'art. 120  Cost.,  in  ragione
dell'uso  distorto  che  viene  fatto   delle   forme   della   leale
collaborazione. 
    D'altra parte, secondo la ricorrente, il ripetuto  uso  da  parte
della legge n. 107 del 2015 della  formula  di  stile  «nel  rispetto
delle competenze delle Regioni» lascerebbe intendere come  lo  stesso
legislatore statale avesse presente il problema dell'interferenza con
le competenze regionali, senza tuttavia risolverlo se non con un vago
richiamo al «sistema nazionale di istruzione  e  formazione»  e  alle
esigenze di «potenziare e valorizzare le conoscenze e  le  competenze
degli studenti del secondo ciclo nonche' la trasparenza e la qualita'
dei relativi servizi». 
    Secondo  la  Regione,  tuttavia,  le  richiamate   esigenze   non
varrebbero a giustificare la violazione della competenza regionale  e
l'attribuzione a  un  organo  statale  della  competenza  a  definire
l'offerta  formativa  dei  percorsi  di   istruzione   e   formazione
professionale, in quanto non determinano la riconduzione della  norma
impugnata fra le norme generali sull'istruzione. 
    3.2.- Viene  lamentata,  inoltre,  la  violazione  dell'art.  118
Cost.,  in  quanto  l'art.  1,  comma  44,   violerebbe   l'autonomia
amministrativa riconosciuta alle Regioni, senza che vi siano  ragioni
giustificative dell'attrazione in  sussidiarieta'  allo  Stato  della
funzione amministrativa. 
    3.3.- Sarebbe altresi' violato l'art. 97 Cost., perche' demandare
la  puntuale  definizione  dell'offerta  formativa   alle   strutture
ministeriali determinerebbe l'impossibilita'  di  tener  conto  delle
peculiarita' territoriali dal punto  di  vista  socio-economico,  con
conseguente pregiudizio del buon andamento dell'agire amministrativo. 
    4.- L'art. l, comma 47, lettera f), stabilisce che «Per  favorire
le misure di semplificazione e di promozione degli  istituti  tecnici
superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello  sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  9  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  emanate  le  linee
guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche
di  istruzione  e  formazione  sul  territorio   e   dello   sviluppo
dell'occupazione dei giovani: 
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  possano   attivare   nel   territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a l00.000 euro». 
    4.1.-  Secondo  la  Regione,  tale  norma   esorbiterebbe   dalla
competenza statale in materia di «norme generali sull'istruzione», di
cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  n),   Cost.,   nonche'
dall'ambito dei principi fondamentali in materia di «istruzione»,  di
cui  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  essa  dispone
esclusivamente  in  materia  di  formazione  e  non  di   istruzione,
invadendo  la  potesta'  esclusiva  della  Regione  in   materia   di
«istruzione e formazione professionale». 
    La disposizione impugnata, infatti, consentirebbe alle fondazioni
di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori,  di
attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale,  mentre
la definizione dell'offerta dei percorsi realizzati dalle istituzioni
formative dovrebbe ricadere nella esclusiva competenza regionale. 
    4.2.- In tal modo, essa comporterebbe anche  la  possibilita'  di
sovrapposizioni  e   discordanze   nella   programmazione   formativa
territoriale complessiva e locale, con conseguente lesione del canone
del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. 
    4.3.- Ad avviso della ricorrente, inoltre, anche in  questo  caso
il legislatore statale  utilizzerebbe  l'intesa  in  Conferenza  come
strumento di elusione  del  dettato  costituzionale.  Essa  non  puo'
legittimare l'espropriazione della competenza regionale esclusiva  in
materia di formazione. Di qui, la violazione dell'art. 120 Cost. 
    5.- L'art. l,  comma  66,  dispone  che  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2016/2017 i ruoli del personale  docente  sono  regionali,
articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate  per
gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di  posto.  Entro
il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
le regioni e gli enti locali,  definiscono  l'ampiezza  degli  ambiti
territoriali, inferiore alla provincia o alla  citta'  metropolitana,
considerando: 
    a) la popolazione scolastica; 
    b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; 
    c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche  conto  delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori  situazioni  o
esperienze territoriali gia' in atto». 
    5.1.- Secondo la ricorrente, alla luce  della  giurisprudenza  di
questa Corte, la definizione degli ambiti territoriali dei ruoli  del
personale docente, in un dimensionamento inferiore alla  provincia  o
alla citta' metropolitana, sarebbe di competenza della Regione e  non
potrebbe essere affidata ad organi statali,  quali  sono  gli  uffici
scolastici regionali. Sono richiamate, in proposito, le  sentenze  n.
13 del 2004 e n. 200 del 2009. 
    Pertanto, l'attribuzione a organi periferici  dello  Stato  della
competenza a definire l'ampiezza degli ambiti territoriali  lederebbe
la competenza legislativa e amministrativa regionale  in  materia  di
istruzione, in  quanto  la  norma  impugnata  non  si  limiterebbe  a
prevedere un principio fondamentale, ma prescriverebbe una disciplina
puntuale, che non lascerebbe alcuno spazio decisorio alla Regione. 
    5.2.- Neppure varrebbe a sanare tale illegittimita' la previsione
della mera consultazione delle Regioni e degli enti locali,  che  non
garantirebbe il rispetto del riparto di  competenze  delineato  dalla
Costituzione. 
    Di qui, ad avviso della Regione, il contrasto con gli  art.  117,
secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonche' con gli artt. 118 e 120
Cost., sotto forma di elusione del canone della leale collaborazione. 
    5.3.- Viene,  altresi',  lamentata  la  violazione  dell'art.  97
Cost., per la possibile sovrapposizione tra  gli  ambiti  individuati
dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica  regionale  e
gli ambiti  di  cui  alla  disposizione  impugnata,  con  conseguente
lesione   del   buon   andamento   e    dell'efficienza    dell'agire
amministrativo. 
    6.- L'art. 1, comma 180, stabilisce che «Il Governo  e'  delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  al  fine  di
provvedere al riordino, alla  semplificazione  e  alla  codificazione
delle disposizioni legislative in materia  di  istruzione,  anche  in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge». 
    Il successivo comma 181 prevede, alla lettera b), tra i  principi
e criteri direttivi della  delega:  «[...]  riordino,  adeguamento  e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso  nei
ruoli di  docente  nella  scuola  secondaria,  in  modo  da  renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione,
mediante: 
    1)  l'introduzione  di  un  sistema  unitario  e  coordinato  che
comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l'accesso alla professione, affidando i diversi  momenti  e  percorsi
formativi alle universita' o alle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  e  alle  istituzioni  scolastiche
statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze
in un quadro di collaborazione strutturata; 
    2) l'avvio di un  sistema  regolare  di  concorsi  nazionali  per
l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di  durata
triennale di tirocinio, di docenti nella scuola  secondaria  statale.
L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in  possesso  di
un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche  e  musicali,  coerente  con  la
classe  disciplinare  di  concorso.  I  vincitori  sono  assegnati  a
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A
questo fine sono previsti: 
    2.1) la determinazione di requisiti  per  l'accesso  al  concorso
nazionale, anche in base al numero di crediti formativi  universitari
acquisiti nelle  discipline  antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle
concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche,  comunque  con
il limite  minimo  di  ventiquattro  crediti  conseguibili  sia  come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
    2.2) la disciplina relativa al trattamento economico  durante  il
periodo di tirocinio, tenuto anche conto  della  graduale  assunzione
della funzione di docente; 
    3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti
secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 
    3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto,  di
un diploma  di  specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  al
termine di un corso  annuale  istituito,  anche  in  convenzione  con
istituzioni scolastiche  o  loro  reti,  dalle  universita'  o  dalle
istituzioni dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della
didattica delle  discipline  afferenti  alla  classe  concorsuale  di
appartenenza, della pedagogia, della  psicologia  e  della  normativa
scolastica; 
    3.2)  la  determinazione  degli   standard   nazionali   per   la
valutazione   finalizzata   al   conseguimento   del    diploma    di
specializzazione, nonche' del periodo di apprendistato; 
    3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei
due  anni  successivi  al  conseguimento  del  diploma,  di  tirocini
formativi e la graduale assunzione della funzione docente,  anche  in
sostituzione di docenti assenti, presso  l'istituzione  scolastica  o
presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
    3.4) la possibilita', per coloro che non hanno partecipato o  non
sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero  2),
di iscriversi a proprie spese ai  percorsi  di  specializzazione  per
l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1); 
    4)  la  sottoscrizione  del   contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, all'esito di positiva conclusione  e  valutazione  del
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da  63  a
85 del presente articolo; 
    5) la previsione che il percorso di  cui  al  numero  2)  divenga
gradualmente  l'unico  per  accedere  all'insegnamento  nella  scuola
secondaria  statale,  anche  per  l'effettuazione  delle   supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai  vigenti
percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche'
in merito alla valutazione della competenza e della  professionalita'
per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima  della  data  di
entrata in vigore  del  decreto  legislativo  di  cui  alla  presente
lettera; 
    6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti
e delle classi di  laurea  magistrale,  in  modo  da  assicurarne  la
coerenza ai fini dei concorsi di cui  al  numero  2),  nonche'  delle
norme di attribuzione degli  insegnamenti  nell'ambito  della  classe
disciplinare di afferenza secondo principi di  semplificazione  e  di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della  competenza  nelle
discipline insegnate; 
    7) la previsione dell'istituzione di percorsi  di  formazione  in
servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche  dei
docenti,  consentendo,  secondo  principi  di  flessibilita'   e   di
valorizzazione,  l'attribuzione  di  insegnamenti  anche  in   classi
disciplinari affini; 
    8)  la  previsione  che   il   conseguimento   del   diploma   di
specializzazione  di  cui  al  numero  3.1)  costituisca  il   titolo
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; 
    c)  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita'  e   riconoscimento   delle   differenti   modalita'   di
comunicazione attraverso: 
    1) la ridefinizione del ruolo del personale docente  di  sostegno
al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi  percorsi  di
formazione universitaria; 
    2) la revisione dei criteri  di  inserimento  nei  ruoli  per  il
sostegno didattico, al fine di garantire la continuita'  del  diritto
allo  studio  degli  alunni  con  disabilita',  in  modo  da  rendere
possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno
per l'intero ordine o grado di istruzione; 
    3) l'individuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di
competenza istituzionale; 
    4)  la  previsione  di  indicatori  per  l'autovalutazione  e  la
valutazione dell'inclusione scolastica; 
    5) la revisione delle  modalita'  e  dei  criteri  relativi  alla
certificazione, che deve  essere  volta  a  individuare  le  abilita'
residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private
o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  l04,  e  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 
    6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a
livello territoriale per il supporto all'inclusione; 
    7)  la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  iniziale  e  in
servizio per i dirigenti scolastici e per  i  docenti  sugli  aspetti
pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 
    8) la previsione dell'obbligo di formazione in  servizio  per  il
personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   rispetto   alle
specifiche  competenze,  sull'assistenza  di  base  e  sugli  aspetti
organizzativi  ed  educativo-relazionali  relativi  al  processo   di
integrazione scolastica; 
    9) la previsione della garanzia dell'istruzione  domiciliare  per
gli alunni che si trovano nelle condizioni di  cui  all'articolo  12,
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. l04; 
    d) revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
    l) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e  delle
opzioni dell'istruzione professionale; 
    2) il  potenziamento  delle  attivita'  didattiche  laboratoriali
anche attraverso una rimodulazione, a parita'  di  tempo  scolastico,
dei quadri orari degli  indirizzi,  con  particolare  riferimento  al
primo biennio; 
    e)  istituzione  del  sistema  integrato  di  educazione   e   di
istruzione dalla nascita fino a  sei  anni,  costituito  dai  servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole  dell'infanzia,  al  fine  di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di  educazione,
istruzione, cura,  relazione  e  gioco,  superando  disuguaglianze  e
barriere territoriali, economiche, etniche e  culturali,  nonche'  ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di  lavoro  dei
genitori, della promozione della qualita'  dell'offerta  educativa  e
della continuita' tra i vari servizi  educativi  e  scolastici  e  la
partecipazione delle famiglie, attraverso: 
    l) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  della
scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia  previsti
dal  Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei  servizi
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, prevedendo: 
    1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 
    1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del
personale  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  della  scuola
dell'infanzia; 
    1.3) gli standard strutturali, organizzativi  e  qualitativi  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia  e  della  scuola  dell'infanzia,
diversificati in base alla tipologia, all'eta'  dei  bambini  e  agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia   e   dei   docenti   di   scuola
dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e  il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della  scuola
dell'infanzia e del  primo  ciclo  di  istruzione,  adottate  con  il
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 
    2) la definizione delle funzioni e dei compiti  delle  regioni  e
degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita'  dei  servizi
educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di
cui alla presente lettera; 
    3) l'esclusione dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  delle
scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 
    4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei
livelli  essenziali,  prevedendo  il  cofinanziamento  dei  costi  di
gestione, da parte dello Stato con trasferimenti  diretti  o  con  la
gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle  regioni
e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio; 
    5) l'approvazione e  il  finanziamento  di  un  piano  di  azione
nazionale per  la  promozione  del  sistema  integrato  di  cui  alla
presente  lettera,  finalizzato   al   raggiungimento   dei   livelli
essenziali delle prestazioni; 
    6)  la  copertura  dei  posti  della  scuola  dell'infanzia   per
l'attuazione del piano di azione  nazionale  per  la  promozione  del
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria  a  esaurimento
per il medesimo grado di istruzione  come  risultante  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    7) la promozione della costituzione di poli  per  l'infanzia  per
bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie  e
istituti comprensivi; 
    8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio
dello Stato, di un'apposita  commissione  con  compiti  consultivi  e
propositivi,   composta   da   esperti   nominati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  dalle  regioni  e
dagli enti locali; 
    f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni  in
tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali  delle
prestazioni,  sia  in  relazione  ai  servizi   alla   persona,   con
particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in  relazione
ai servizi strumentali; potenziamento  della  Carta  dello  studente,
tenuto conto del sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale, al fine di attestare attraverso  la  stessa  lo  status  di
studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni  e
servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita'  nazionale  e
internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio  e  per
l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita'  aggiuntive  per  strumenti  di  pagamento   attraverso
borsellino elettronico; 
    g)   promozione   e   diffusione   della   cultura    umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno  della  creativita'
connessa alla sfera estetica, attraverso: 
    l)  l'accesso,  nelle  sue   varie   espressioni   amatoriali   e
professionali,     alla     formazione     artistica,     consistente
nell'acquisizione  di  conoscenze  e  nel  contestuale  esercizio  di
pratiche connesse  alle  forme  artistiche,  musicali,  coreutiche  e
teatrali, mediante: 
    1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel
curricolo delle scuole di ogni ordine  e  grado,  compresa  la  prima
infanzia, nonche' la realizzazione  di  un  sistema  formativo  della
professionalita'  degli  educatori  e  dei  docenti  in  possesso  di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e didattico-metodologiche; 
    1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole  di  ogni
ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,
accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate; 
    1.3) il potenziamento e il coordinamento  dell'offerta  formativa
extrascolastica  e  integrata  negli  ambiti   artistico,   musicale,
coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; 
    2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento  delle  scuole
secondarie   di   primo   grado   a   indirizzo   musicale    nonche'
l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad   altri   settori
artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio  di  poli,
nel  primo  ciclo  di  istruzione,   a   orientamento   artistico   e
performativo; 
    3)  la  presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti  nell'offerta
formativa delle scuole secondarie di secondo grado; 
    4) il potenziamento dei licei  musicali,  coreutici  e  artistici
promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei; 
    5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di  tutta  la  filiera
del  settore  artistico-musicale,  con  particolare   attenzione   al
percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche  ai  fini
dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
all'universita'; 
    6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le
nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione; 
    7)   il   supporto   degli   scambi   e   delle    collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia  italiane
che straniere,  finalizzati  anche  alla  valorizzazione  di  giovani
talenti; 
    8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi nell'attivita' dei
soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero; 
    h) revisione, riordino e adeguamento della normativa  in  materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero  al  fine
di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e   il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  nella
gestione della  rete  scolastica  e  della  promozione  della  lingua
italiana all'estero attraverso: 
    l) la definizione dei criteri e  delle  modalita'  di  selezione,
destinazione  e  permanenza  in  sede   del   personale   docente   e
amministrativo; 
    2) la revisione del trattamento economico del personale docente e
amministrativo; 
    3)  la  previsione  della  disciplina  delle   sezioni   italiane
all'interno di scuole straniere o internazionali; 
    4) la revisione della  disciplina  dell'insegnamento  di  materie
obbligatorie  secondo  la   legislazione   locale   o   l'ordinamento
scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale; 
    i) adeguamento  della  normativa  in  materia  di  valutazione  e
certificazione delle competenze degli studenti, nonche'  degli  esami
di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente  in  materia  di
certificazione delle competenze, attraverso: 
    l) la revisione delle modalita' di valutazione  e  certificazione
delle competenze  degli  studenti  del  primo  ciclo  di  istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa  e  di  orientamento  della
valutazione, e delle modalita' di  svolgimento  dell'esame  di  Stato
conclusivo del primo ciclo; 
    2) la revisione delle modalita' di  svolgimento  degli  esami  di
Stato relativi ai percorsi  di  studio  della  scuola  secondaria  di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di  cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 20l0, nn. 87,  88
e 89». 
    6.1.- Ad avviso della  Regione,  il  complesso  delle  richiamate
disposizioni determinerebbe una fitta rete  di  interferenze  con  la
competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione
professionale»  ed  attribuirebbe  potenzialmente   allo   Stato   la
competenza  ad  adottare  non  solo  norme  di  principio,  ma  anche
disposizioni di dettaglio. 
    In particolare, sarebbero lesive delle  competenze  regionali  le
disposizioni che affidano  al  legislatore  delegato  il  compito  di
definire, in modo dettagliato, il sistema di formazione iniziale e il
suo completamento, nonche' l'istituzione di  percorsi  di  formazione
che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche  dei  docenti,
senza  prevedere   la   partecipazione   regionale   nella   relativa
definizione. 
    Secondo la Regione, cio' lederebbe, in primo luogo, la competenza
esclusiva  regionale  in  materia   di   «istruzione   e   formazione
professionale» e consentirebbe al legislatore delegato  di  delineare
un sistema formativo dei docenti che, anche laddove rientrasse  nella
materia  «istruzione»,  dovrebbe  lasciare  comunque  al  legislatore
regionale margini di attuazione. 
    Analogamente,  la  previsione  di  un  sistema  formativo   della
professionalita'  degli  educatori  e  dei  docenti  in  possesso  di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e  didatticometodologiche,  il  potenziamento  e   il   coordinamento
dell'offerta  formativa  extrascolastica  e  integrata  negli  ambiti
artistico, musicale, coreutico e  teatrale  e  disposizioni  analoghe
disseminate nel corpo del comma 181 impugnato,  determinerebbero,  in
assenza di un necessario coinvolgimento delle Regioni, un'illegittima
compressione della competenza legislativa e amministrativa  regionale
in materia di «istruzione e formazione  professionale»,  nonche'  una
lesione del canone di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.,
mancando  ogni  riferimento  al  limite  derivante  dalle  competenze
riservate alle Regioni. 
    Secondo la difesa regionale, pertanto, il combinato disposto  dei
commi 180 e 181, nelle  parti  in  cui  gli  stessi  determinano  una
indebita  compressione  delle  competenze   regionali,   sarebbe   in
contrasto con l'art. 117,  secondo,  terzo  e  quarto  comma,  Cost.,
nonche' con gli artt. 118 e 120 Cost. 
    7.- Con atto depositato il 20 ottobre 2015, si e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile e comunque infondato. 
    7.1.- Ad avviso della difesa statale, l'art. 1, comma 44, farebbe
esclusivo riferimento ai percorsi formativi utili per  l'assolvimento
del  diritto-dovere  all'istruzione  e  sarebbe  volto   ad   evitare
disparita' di trattamento fra  studenti  impegnati  nella  formazione
professionale rispetto a quelli iscritti nei percorsi  di  istruzione
liceale  o  tecnica,  che  beneficeranno,  invece,  degli  interventi
previsti dalla legge n. 107 del 2015. 
    Quanto  al  contenuto  del  decreto  ministeriale,   l'Avvocatura
generale dello Stato osserva che esso costituirebbe  espressione  del
potere-dovere dello Stato di  definire  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni   nella   materia   della   «istruzione   e    formazione
professionale», come previsto dal Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226  (Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53). Cio'  sarebbe  confermato  dalla  finalita'  dichiarata
della  disposizione,  in  quanto  volta  al  «potenziamento  e   alla
valorizzazione delle  conoscenze  e  competenze  degli  studenti  del
secondo ciclo». 
    L'Avvocatura generale dello Stato, inoltre, rileva come la  norma
impugnata richiami esplicitamente il rispetto della competenza  delle
Regioni in materia di «formazione  professionale»  e  ne  sia  quindi
rispettosa, mirando solo ad un generale adeguamento,  necessario  per
garantire uniformita' all'interno del sistema nazionale di istruzione
e formazione. 
    Secondo la difesa statale, infine, le  argomentazioni  dedotte  a
sostegno della violazione degli artt. 117, secondo e terzo  comma,  e
118  Cost.,  sarebbero  inconferenti,  in  quanto   la   disposizione
impugnata prevede comunque l'adozione del decreto  ministeriale  solo
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
    7.2.-  In  riferimento  all'art.  1,  comma   47,   lettera   f),
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  osserva  come  i  percorsi   di
formazione, ai quali fa riferimento  la  norma,  non  potrebbero  che
essere quelli di istruzione tecnica superiore (ITS) istituzionalmente
erogati dalle fondazioni. 
    Ad avviso della difesa statale,  la  disposizione  impugnata  non
attribuirebbe in alcun modo agli ITS la possibilita' di erogare corsi
di istruzione e formazione professionale,  ma  sarebbe  semplicemente
finalizzata ad ampliare il novero dei percorsi attivabili nell'ambito
dell'istruzione tecnica superiore  da  parte  delle  fondazioni,  nel
rispetto, peraltro, dell'iter autorizzativo di competenza  regionale,
essendo previsto che le linee  guida  per  la  semplificazione  e  la
promozione  degli  ITS  siano  adottate  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata. 
    7.3.- Con riguardo all'art. 1, comma  66,  l'Avvocatura  generale
dello Stato ritiene che tale disposizione non incida in alcun modo in
materia  di  dimensionamento  della  rete  scolastica,   poiche'   la
disciplina degli ambiti  territoriali  avrebbe  natura  squisitamente
organizzativa del personale docente, che e' personale statale. 
    La relativa disciplina, nonche' l'«organizzazione  amministrativa
dello Stato» e, quindi, anche la sua organizzazione  sul  territorio,
sarebbero competenze esclusive dello Stato  stesso,  ai  sensi  degli
artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera g), Cost. 
    Ad avviso della difesa statale, tale disposizione  si  renderebbe
necessaria per superare la  previgente  disciplina  che  disegnava  i
ruoli del  personale  docente  in  termini  "provinciali",  ai  sensi
dell'art.  398  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado). 
    La disposizione in esame non  farebbe  altro  che  ridisegnare  i
ruoli del personale docente al fine di adattarli alle nuove modalita'
di costituzione dell'organico dell'autonomia, che tiene  conto  delle
nuove funzioni  assegnate  al  dirigente  scolastico  in  materia  di
individuazione dei docenti da assegnare  all'istituzione  scolastica,
determinando specifici criteri per la configurazione degli stessi. 
    Esso, dunque, non sarebbe un principio fondamentale in materia di
istruzione, ma rientrerebbe tra le norme generali  sull'istruzione  e
tra i principi per  l'organizzazione  dei  pubblici  uffici,  di  cui
all'art. 97 Cost. 
    Osserva, inoltre, la difesa statale come gli ambiti  territoriali
di cui all'impugnato  comma  66  non  rientrino  nelle  attivita'  di
dimensionamento che la sentenza di  questa  Corte  n.  147  del  2012
riconosce come materia di competenza concorrente sull'istruzione,  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Tale attivita', infatti, e'  attuata  dalle  Regioni  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 3 del d.P.R.  18  giugno  1999,  n.  233
(Regolamento recante norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle
istituzioni  scolastiche  e  per  la  determinazione  degli  organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59), con  l'approvazione  del  piano  regionale  di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla  base  dei  piani
disposti dalle singole Province. 
    L'attivita' di dimensionamento attiene al numero  degli  istituti
scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni,  aggregazioni,
accorpamenti, trasferimenti di sedi,  creazione  di  nuovi  punti  di
erogazione  del  servizio  e  dell'offerta  formativa,  che  sono  di
competenza regionale. 
    Al contrario, il  meccanismo  di  cui  ai  commi  66  e  seguenti
atterrebbe, secondo la difesa statale, alla determinazione,  gestione
e programmazione delle  dotazioni  organiche  del  personale  docente
della rete scolastica  che,  secondo  l'art.  138,  lettera  b),  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  di
competenza  esclusiva  dello  Stato  ed  inciderebbe   sui   «livelli
essenziali delle prestazioni» di cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera m), Cost. 
    Le norme disciplinerebbero, pertanto, la pianificazione del ruolo
del personale docente, che rientra nell'assetto  organizzativo  della
scuola,   ascrivibile   alla   categoria   delle    norme    generali
sull'istruzione. Secondo la difesa statale, dunque, il meccanismo  in
esame sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema  nazionale
dell'istruzione, che richiedono un'applicazione unitaria  sull'intero
territorio nazionale. 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale  dello  Stato,  inoltre,  tali
norme sarebbero una chiara attuazione di  quanto  previsto  dall'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., e  rispetterebbero  pienamente
il principio di  leale  collaborazione.  La  disposizione  impugnata,
infatti, opera nell'ambito dell'organizzazione degli uffici statali e
correttamente prevede che  il  decreto  ministeriale  di  definizione
degli ambiti sia emanato previo parere, e  non  previa  intesa  delle
Regioni e degli enti locali. 
    Secondo la difesa statale, il meccanismo in  esame  completerebbe
l'aspetto funzionale e teleologico  di  strumento  di  organizzazione
degli uffici, consentendo una migliore gestione  degli  esuberi,  che
saranno riassorbiti non piu' nel ristretto ambito provinciale, ma  in
quello  regionale,  consentendo,  altresi',  la  realizzazione  della
continuita' didattica. 
    7.4.- Quanto infine all'art. 1, commi  180  e  181,  l'Avvocatura
generale dello Stato eccepisce in primo luogo  la  genericita'  della
censura, essendo rivolta all'intero impianto legislativo, compreso il
riordino normativo, che e' certamente di competenza dello Stato. 
    Viene eccepita anche l'irrilevanza della questione, posto che  e'
prevista  l'adozione  di  decreti  legislativi   il   cui   contenuto
precettivo non sarebbe al momento prevedibile. 
    In ogni caso, l'Avvocatura generale dello Stato osserva  come  il
legislatore statale abbia previsto,  al  comma  182,  che  i  decreti
legislativi di cui al comma 180 vengano adottati «previo parere della
Conferenza unificata» e cio' anche a fronte  di  specifica  richiesta
emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa  governativa,
proposta nella Conferenza unificata del 7  maggio  2015,  su  cui  la
stessa Conferenza ha espresso parere favorevole. 
    8.-  Con  una  successiva  memoria  depositata   in   prossimita'
dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha insistito affinche'
il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato. 
    In particolare, secondo la difesa statale, l'art.  1,  comma  44,
sarebbe espressione della competenza legislativa statale  in  materia
di  determinazione  dei   «livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali»  da  garantire  su  tutto  il
territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., essendo indubbio che nell'ambito  di  tali  diritti  civili  e
sociali rientrino anche quelli connessi ad  un  adeguato  livello  di
fruizione delle prestazioni formative finalizzate all'inserimento nel
mondo del lavoro. 
    Inoltre, ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
previsione dell'intesa in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  ed  il
richiamo esplicito al  «rispetto  delle  competenze  delle  Regioni»,
porterebbero ad escludere  qualsivoglia  violazione  del  riparto  di
competenze legislative. 
    9.- Con ricorso spedito per  la  notificazione  il  14  settembre
2015, ricevuto il 21 settembre 2015 e  depositato  il  successivo  24
settembre (reg. ric. n. 88 del 2015), la Regione Puglia ha  impugnato
l'art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181,
lettera e), numero 1.3), e 183 della  legge  n.  107  del  2015,  per
violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma,  e
119 della Costituzione. 
    10.- L'art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico,
di concerto con gli  organi  collegiali,  puo'  individuare  percorsi
formativi e iniziative diretti  all'orientamento  e  a  garantire  un
maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione  del
merito  scolastico  e  dei  talenti.  A  tale  fine,   nel   rispetto
dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°  febbraio
2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni». 
    10.1.- Secondo la ricorrente, tale disposizione alla  luce  della
giurisprudenza di questa Corte sarebbe riconducibile alla materia  di
legislazione concorrente «istruzione», di  cui  all'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  e  non  alle  «norme  generali  sull'istruzione»   di
competenza esclusiva dello Stato. 
    Essa, infatti, pur riguardando ambiti  senza  dubbio  ascrivibili
alla sfera dell'istruzione, quali l'orientamento,  il  coinvolgimento
degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico, non sarebbe
configurabile alla stregua di una disciplina afferente alla struttura
portante di tale materia. 
    L'impugnato comma 29 si spingerebbe oltre la  determinazione  dei
principi  fondamentali,  in   quanto   attribuirebbe   una   funzione
amministrativa ad un organo statale e  ne  stabilirebbe  la  relativa
disciplina in un ambito rimesso  alla  competenza  concorrente  della
Regione, senza neppur prevedere alcuna intesa,  ne'  altra  forma  di
partecipazione delle Regioni alla disciplina e all'esercizio di  tale
funzione. Di qui, secondo la ricorrente, la  violazione  degli  artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. 
    11.- L'art. 1, comma 47, stabilisce che «Per favorire  le  misure
di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici  superiori,
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo  economico  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di  Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee  guida  per
conseguire i  seguenti  obiettivi,  a  sostegno  delle  politiche  di
istruzione   e   formazione   sul   territorio   e   dello   sviluppo
dell'occupazione dei giovani: 
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento  delle
prove  conclusive  dei  percorsi  attivati  dagli  istituti   tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione  delle  commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali; 
    b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; 
    c) prevedere che  la  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  in
qualita' di soci fondatori delle  fondazioni  di  partecipazione  cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro  attivita'  possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico  dei  loro
bilanci; 
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento  della  personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione  cui
fanno  capo  gli  istituti  tecnici  superiori  siano  dotate  di  un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di  un
ciclo completo di percorsi; 
    e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui  fanno  capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e  uno  schema  di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi  uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale; 
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  possano   attivare   nel   territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a 100.000 euro». 
    11.1.- Secondo la Regione, si tratterebbe di una  previsione  che
ricade  nell'ambito  della  competenza  legislativa  concorrente   in
materia  di  «istruzione»,  poiche',   avendo   finalita'   di   mera
semplificazione e promozione degli istituti  tecnici  superiori,  non
sarebbe riconducibile  ne'  alla  «struttura  essenziale»,  ne'  alle
«basi» del sistema istruzione, la cui disciplina e' di spettanza  del
legislatore statale. 
    Tuttavia, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., in  materia
di legislazione concorrente sarebbe precluso al legislatore  statale,
anche al solo fine di dettare i «principi fondamentali», il ricorso a
fonti regolamentari, come il decreto interministeriale cui  la  norma
impugnata rinvia. 
    Non sarebbe neppure possibile sostenere che le linee guida cui si
riferisce  la  disposizione  in  esame   non   siano   giuridicamente
vincolanti e, quindi, non vengano in rilievo come fonte normativa. Ad
avviso della ricorrente, infatti, cio' contrasterebbe palesemente con
gli obiettivi che tali linee guida dovrebbero  conseguire,  quali  la
previsione di «modifiche alla composizione delle commissioni di esame
e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica  finali»
(lettera a), nonche'  dell'«ammontare  del  contributo  dovuto  dagli
studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio  del
diploma» (lettera b); o, ancora, la previsione che «la partecipazione
dei soggetti pubblici in qualita' di soci fondatori delle  fondazioni
di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e  le
loro attivita' possa avvenire  senza  determinare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico dei loro bilanci» (lettera c), e che «le fondazioni di
partecipazione cui fanno capo gli istituti  tecnici  superiori  siano
dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio  nazionale,
non inferiore a 50.000  euro  e  comunque  che  garantisca  la  piena
realizzazione di un ciclo completo di percorsi» (lettera d). 
    Infine, osserva la Regione, le linee-guida dovranno farsi  carico
anche della previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno
capo gli istituti tecnici superiori, di «un regime  contabile  e  uno
schema di bilancio per la rendicontazione dei  percorsi  uniforme  in
tutto  il  territorio  nazionale»  (lettera  e),  nonche',   per   le
fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge,  che
esse «possano attivare nel territorio provinciale altri  percorsi  di
formazione anche in  filiere  diverse,  fermo  restando  il  rispetto
dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. In questo caso gli istituti  tecnici  superiori
devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a  100.000  euro»
(lettera f). 
    Non  si  tratterebbe,  dunque,  di  mere  finalita'  generali  da
conseguire, bensi' di previsioni vincolanti,  alcune  addirittura  di
dettaglio, quali la lettera a), le quali sono destinate a definire il
contenuto propriamente normativo delle suddette linee-guida. 
    12.- Secondo la Regione, l'art. 1, comma 66, nella parte  in  cui
affida agli uffici scolastici regionali la definizione  dell'ampiezza
degli ambiti territoriali nei  quali  sono  articolati  i  ruoli  del
personale  docente,  violerebbe  la  sfera  di  potesta'  legislativa
regionale in materia di «istruzione»,  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    Tale disposizione, infatti, inciderebbe su profili  organizzativi
di pertinenza regionale che questa Corte ha ricondotto alla sfera  di
competenza regionale, in  quanto  implicanti  una  valutazione  delle
specifiche esigenze territoriali. 
    Ad avviso della ricorrente, cio' sarebbe confermato  dai  criteri
richiamati dalla  stessa  norma  ai  fini  dell'individuazione  degli
ambiti territoriali nei quali si dovrebbero articolare  i  ruoli  del
personale  docente;  la  norma  impugnata,  pertanto,   non   sarebbe
riconducibile ne'  alle  «norme  generali  sull'istruzione»,  ne'  ai
«principi fondamentali» della materia. 
    12.1.-  Ad  avviso  della  ricorrente,  quand'anche  si   volesse
intendere la disposizione in esame come attributiva di  una  funzione
amministrativa avocata in sussidiarieta' dallo  Stato,  non  sarebbe,
comunque, rispettato il principio di leale collaborazione.  Il  comma
impugnato,  infatti,  non  prevede  alcuna  intesa  con  le   Regioni
interessate, ma solo un parere. Di qui, il suo  contrasto  anche  con
l'art. 118, primo comma, Cost. 
    13.- L'art. 1, comma 68, stabilisce che  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto  all'ufficio
scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra  gli
ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia  comprende  l'organico
di diritto e i  posti  per  il  potenziamento,  l'organizzazione,  la
progettazione  e  il  coordinamento,  incluso  il  fabbisogno  per  i
progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del  comma  65.  A
quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo  di
cui al comma 201». 
    13.1.- Secondo la Regione, tale disposizione violerebbe gli artt.
117,  terzo  comma,  e  118,  primo  comma,  Cost.   Essa,   infatti,
afferirebbe all'assetto organizzativo della rete scolastica e al  suo
dimensionamento, nonche' a tutto cio' che in ordine  a  tali  profili
richiede una valutazione delle specifiche realta' territoriali, cioe'
ad ambiti riconducibili  alla  competenza  regionale  in  materia  di
«istruzione». 
    Con il comma in questione, inoltre,  il  legislatore  statale  ha
attribuito la funzione di  ripartizione  dell'organico  di  autonomia
«per ambiti territoriali» ad un organo statale, quale e' il dirigente
preposto all'ufficio scolastico  regionale,  senza  prevedere  alcuna
forma di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio  della  funzione
amministrativa avocata. 
    14.- L'art. 1, comma 69, dispone che «All'esclusivo scopo di  far
fronte  ad  esigenze  di  personale  ulteriori  rispetto   a   quelle
soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione  dei
posti  di  sostegno  in  deroga,  nel  caso  di   rilevazione   delle
inderogabili necessita' previste  e  disciplinate,  in  relazione  ai
vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81,  e'  costituito
annualmente    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti  non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne'  disponibili,  per  il
personale a  tempo  indeterminato,  per  operazioni  di  mobilita'  o
assunzioni in  ruolo.  A  tali  necessita'  si  provvede  secondo  le
modalita', i criteri e i parametri previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla  copertura  di
tali posti si  provvede  a  valere  sulle  graduatorie  di  personale
aspirante alla stipula di  contratti  a  tempo  determinato  previste
dalla normativa vigente ovvero  mediante  l'impiego  di  personale  a
tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia  limitatamente
ad un solo anno scolastico.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui  al  primo  periodo,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  64,  comma  6,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». 
    14.1.- Secondo la Regione, la disposizione in  esame  inciderebbe
nella materia «istruzione», di  competenza  legislativa  concorrente,
poiche'  atterrebbe  ai   profili   organizzativi   della   medesima.
Nonostante cio', viene  attribuita  al  Ministro  dell'istruzione  la
funzione  consistente  nella  definizione,  tramite  decreto,  di  un
incremento  dei  posti   dell'organico,   seppure   non   concernenti
l'organico «di autonomia». 
    Di qui, ad avviso della ricorrente, la violazione dell'art.  117,
terzo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata  non  sarebbe
in alcun modo configurabile alla stregua di un principio fondamentale
della materia. 
    14.2.- Infine, secondo la Regione, se anche si trattasse  di  una
norma statale espressiva dell'avocazione al centro  di  una  funzione
amministrativa ricadente  in  un  ambito  di  competenza  legislativa
concorrente, essa sarebbe, comunque, in  contrasto  con  l'art.  118,
primo  comma,  Cost.,  in  quanto  non  prevede   alcuna   forma   di
coinvolgimento delle  Regioni  in  tema  di  organico  del  personale
docente. Viene richiamato, a  questo  riguardo,  il  caso  deciso  da
questa Corte nella sentenza n. 279 del 2005. 
    15.- L'art. 1, comma 74, stabilisce che «Gli ambiti  territoriali
e  le  reti  sono  definiti  assicurando  il  rispetto  dell'organico
dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica». 
    15.1.-  Secondo  la  Regione,  tale  disposizione,  se  letta  in
combinato  disposto  con  il  comma  70,  non  potrebbe  che   essere
interpretata nel senso che la definizione degli «ambiti territoriali»
e delle «reti» e' affidata agli uffici scolastici regionali, i quali,
a loro volta, si occupano di «promuovere» tali reti tra istituzioni. 
    Ad avviso della difesa regionale, questa interpretazione  sarebbe
coerente con l'art. 1,  comma  66,  che  affida  sempre  agli  uffici
scolastici  regionali,  ed  in  particolare  ai  loro  dirigenti,  la
definizione  degli  «ambiti   territoriali»   in   riferimento   alla
ripartizione del personale docente. 
    Cosi' interpretato, tuttavia, il richiamato comma 74  sarebbe  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che affida alle Regioni
la disciplina dei profili organizzativi e  di  dimensionamento  della
rete scolastica,  soprattutto  ove  vengano  in  rilievo  valutazioni
legate alle specificita' dei diversi ambiti territoriali. 
    15.2.- Secondo la Regione, inoltre, anche laddove la disposizione
impugnata esprimesse la chiamata in sussidiarieta'  di  una  funzione
amministrativa ascrivibile  ad  un  ambito  di  competenza  normativa
concorrente, essa violerebbe,  comunque,  l'art.  118,  primo  comma,
Cost., in quanto non prevederebbe il necessario coinvolgimento  delle
Regioni. 
    16.- L'art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione  del
merito  del  personale  docente  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un apposito  fondo,
con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a  decorrere  dall'anno
2016,  ripartito  a  livello  territoriale  e  tra   le   istituzioni
scolastiche in  proporzione  alla  dotazione  organica  dei  docenti,
considerando altresi' i fattori  di  complessita'  delle  istituzioni
scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio  educativo,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca». 
    16.1.-  La  disposizione  in  esame  istituirebbe  un   fondo   a
destinazione vincolata in riferimento ad un  ambito  -  quello  della
«valorizzazione del merito del personale docente» -  che,  ad  avviso
della Regione, non rientrerebbe certamente nella competenza esclusiva
statale concernente le «norme generali sull'istruzione», ma in quella
concorrente in materia di «istruzione». 
    Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost., essendo precluso  al  legislatore  statale,  alla
luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, istituire fondi
a destinazione vincolata nelle materie di competenza concorrente. 
    17.- L'art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire  la
costruzione di scuole innovative dal punto di  vista  architettonico,
impiantistico,  tecnologico,  dell'efficienza  energetica   e   della
sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di
nuovi ambienti di apprendimento e  dall'apertura  al  territorio,  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
proprio decreto,  d'intesa  con  la  Struttura  di  missione  per  il
coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di   interventi    di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  maggio  2014  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede  a  ripartire  le
risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri  per
l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni  di
interesse  degli  enti  locali  proprietari  delle  aree  oggetto  di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa». 
    17.1.- Secondo la Regione, si  tratterebbe  di  una  disposizione
statale  riconducibile  alla  materia  dell'edilizia  scolastica,  la
quale,  alla  luce  della  giurisprudenza  costituzionale,  si  trova
all'incrocio di piu' ambiti di  competenza,  quali  il  «governo  del
territorio», «l'energia» e la «protezione civile»,  tutti  rientranti
nella  potesta'  legislativa  concorrente  di  cui  al  terzo   comma
dell'art. 117 Cost. 
    Tale disposizione, in  particolare,  attribuirebbe  una  funzione
amministrativa ad un organo statale  in  una  materia  di  competenza
concorrente e ne detterebbe la relativa disciplina,  comprimendo  gli
spazi di autonomia normativa attribuiti alle Regioni, senza prevedere
alcuna forma di coinvolgimento da parte  loro.  Di  qui,  secondo  la
Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma,  e  118,  primo
comma, Cost. 
    18.-  L'art.  1,  comma  155,   stabilisce   che   «Il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
indice  specifico  concorso  con  procedura  aperta,  anche  mediante
procedure  telematiche,  avente  ad  oggetto   proposte   progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma
154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque  nel
numero di almeno uno per regione». 
    18.1.- Anche tale disposizione, ad avviso della Regione,  sarebbe
riconducibile alla materia dell'edilizia scolastica, di cui  all'art.
117, terzo comma, Cost.,  con  la  conseguenza  che  la  chiamata  in
sussidiarieta' da parte dello Stato di  una  funzione  amministrativa
ricadente  nella  sfera  di  competenza  concorrente  della   Regione
necessita della previsione, ai fini del suo esercizio,  di  un'intesa
con  le  Regioni;  ne'  sarebbe  sufficiente  il  mero  parere  della
Conferenza Stato-Regioni,  come  si  ricaverebbe  dalla  sentenza  di
questa Corte n. 62 del 2013. 
    Di conseguenza, la norma  impugnata  violerebbe  gli  artt.  117,
terzo comma, e 118, primo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui  non
prevede che, ai fini dell'indizione della  procedura  concorsuale  da
essi  contemplata,  venga  acquisita   un'intesa   con   le   Regioni
interessate dagli interventi di edilizia scolastica. 
    19.- L'art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono  tenute
a fornire al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge,  il  monitoraggio  completo  dei  piani  di  edilizia
scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008 e 2009, finanziati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, pena la mancata successiva  assegnazione  di  ulteriori  risorse
statali. Le relative economie accertate  all'esito  del  monitoraggio
restano nella disponibilita' delle regioni  per  essere  destinate  a
interventi urgenti di messa in  sicurezza  degli  edifici  scolastici
sulla  base  di  progetti   esecutivi   presenti   nella   rispettiva
programmazione regionale predisposta ai sensi  dell'articolo  10  del
decreto  legge  12  settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  da  ultimo
modificato dai commi 173 e 176 del presente  articolo,  nonche'  agli
interventi  che  si  rendono  necessari  all'esito   delle   indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179  e
a quelli che si rendono necessari  sulla  base  dei  dati  risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono  essere
comunicati dalla regione  competente  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che definisce tempi e modalita'  di
attuazione degli stessi». 
    19.1.- Secondo la Regione, la disposizione impugnata, pur essendo
relativa all'edilizia  scolastica,  non  sarebbe  configurabile  alla
stregua di un «principio fondamentale», ma costituirebbe,  piuttosto,
una norma di dettaglio. 
    Essa, infatti, non lascerebbe margini di attuazione alle Regioni,
poiche'  imporrebbe  loro  di  fornire  il  monitoraggio  dei   piani
sull'edilizia,  indicando  altresi'   il   termine   perentorio   per
l'adempimento di  tale  onere,  la  sanzione  in  caso  di  eventuale
inadempimento e la destinazione delle  eventuali  economie  residuate
dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica.  Sarebbe
cosi' violata  la  sfera  di  competenza  concorrente  affidata  alle
Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
    19.2.-  Peraltro,  ad  avviso  della  ricorrente,  il   carattere
dettagliato della  norma  in  esame  emergerebbe  dal  suo  combinato
disposto con il comma 171, il quale, ai fini del monitoraggio di  cui
al comma 162, prescrive l'applicazione delle modalita' analiticamente
disciplinate  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);  di  conseguenza,
anche il comma 171 sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo  comma,
Cost. 
    19.3.- La Regione lamenta,  altresi',  che  il  comma  162  violi
l'art. 119 Cost., laddove, al  secondo  periodo,  imporrebbe  che  le
eventuali «economie» che  residuino  alle  Regioni  a  seguito  degli
interventi di edilizia scolastica regolati dai  precedenti  commi,  e
che siano  accertate  a  seguito  del  monitoraggio,  debbano  essere
impiegate ai fini della realizzazione degli  interventi  indicati  al
medesimo comma, cosi' vincolandole nella destinazione. 
    20.- Nota la ricorrente che, con il comma  181,  lettera  e),  il
Governo e' stato delegato ad occuparsi dell'«istituzione del  sistema
integrato di educazione e di istruzione  dalla  nascita  fino  a  sei
anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle  scuole
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e  alle  bambine  pari
opportunita' di educazione,  istruzione,  cura,  relazione  e  gioco,
superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche
e culturali, nonche' ai fini della conciliazione tra tempi  di  vita,
di cura e di lavoro dei genitori,  della  promozione  della  qualita'
dell'offerta  educativa  e  della  continuita'  tra  i  vari  servizi
educativi e scolastici e la  partecipazione  delle  famiglie»,  anche
attraverso la definizione degli «standard strutturali,  organizzativi
e qualitativi dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della  scuola
dell'infanzia, diversificati in base  alla  tipologia,  all'eta'  dei
bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del
personale dei servizi educativi  per  l'infanzia  e  dei  docenti  di
scuola   dell'infanzia,   nonche'   il    coordinamento    pedagogico
territoriale e il  riferimento  alle  Indicazioni  nazionali  per  il
curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16  novembre  2012,
n. 254» (punto 1.3. del medesimo comma). 
    Secondo la Regione, l'ambito  relativo  all'individuazione  degli
standard strutturali e organizzativi in materia  di  istituzioni  che
operano nell'ambito dell'istruzione e' stato espressamente ricondotto
da questa Corte alla sfera di competenza concorrente. 
    Pertanto la norma impugnata, nella parte in  cui  conferisce  una
delega al Governo ad adottare norme concernenti standard  strutturali
e organizzativi in relazione ai servizi educativi  per  l'infanzia  e
della scuola dell'infanzia, esorbiterebbe dalla competenza statale in
materia di «principi fondamentali» dell'«istruzione»  ed  invaderebbe
lo spazio riservato alla potesta' concorrente delle Regioni, violando
l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    21.- L'art. 1, comma 183, prevede che «Con  uno  o  piu'  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 17, commi  1  e  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  sono  raccolte  per
materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti  di  cui
alla presente legge, con  le  modificazioni  necessarie  al  fine  di
semplificarle e adeguarle  alla  disciplina  legislativa  conseguente
all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente
articolo». 
    21.1.- Secondo la Regione,  tuttavia,  ai  sensi  dell'art.  117,
sesto comma, Cost., il ricorso alla fonte regolamentare  non  sarebbe
possibile in tutti gli ambiti incisi dalla legge, ma solo  in  quelli
che siano riconducibili alla competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato. 
    Pertanto, la disposizione impugnata  violerebbe  gli  artt.  117,
terzo e sesto comma, Cost., nella parte in cui consente l'adozione  e
la  modifica  di  norme  regolamentari   all'interno   degli   ambiti
riconducibili all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    22.- Con atto depositato il 20 ottobre 2015 si e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato infondato. 
    22.1.-  Secondo  la  difesa  statale,  l'art.  1,  comma  29,  si
inserirebbe a pieno  titolo  nel  quadro  della  compiuta  attuazione
dell'autonomia  scolastica,  attraverso   la   specificazione   delle
funzioni svolte dal dirigente scolastico in tema  di  orientamento  e
valorizzazione degli studenti,  ribadendo  peraltro  la  possibilita'
dell'apporto di finanziamenti esterni - gia' possibile ai  sensi  del
decreto  interministeriale  1°  febbraio   2001,   n.   44,   recante
«Istruzioni generali sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche» - per la valorizzazione dei  talenti  e  del
merito scolastico. 
    Tale  precisazione  operata  dal  legislatore   si   innesterebbe
nell'ambito delle disposizioni contenute nel Decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante  norme  in
materia  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,   ai   sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella misura  in  cui
riconosce alle istituzioni scolastiche autonome - per il tramite  del
dirigente  scolastico  -  una  funzione   ascrivibile   all'autonomia
didattica ed educativa, nonche'  di  sperimentazione  e  di  ricerca,
senza innovare rispetto alle competenze attribuite  alle  Regioni  in
materia di programmazione dell'offerta formativa. 
    22.2.- Quanto all'art. 1, comma 47, la difesa statale osserva che
il  segmento  dell'istruzione   postsecondaria   non   universitaria,
rappresentato dai percorsi degli istituti  tecnici  superiori  (ITS),
rientra nella piena competenza statale, anche per quanto attiene alla
normativa di dettaglio. 
    Le  previste  linee  guida,  infatti,  sarebbero  finalizzate   a
regolare  sul  piano  squisitamente  amministrativo  e  didattico  la
gestione delle fondazioni e dei  corsi  erogati;  in  particolare,  i
profili  da  disciplinare  con   linee   guida   riguarderebbero   lo
svolgimento degli esami, i criteri di riconoscimento delle fondazioni
da parte del Prefetto e la loro gestione contabile. 
    Si tratterebbe, dunque, di aspetti non attinenti alle  competenze
regolative  dell'offerta  formativa  sul  territorio,  proprie  delle
Regioni; in ogni caso, ad  avviso  della  difesa  statale,  la  norma
prevede che tali linee guida siano adottate «previa  intesa»  con  la
Conferenza Unificata. 
    22.3.- Con riguardo all'art. 1, commi 66, 68, 69 e 74, la  difesa
statale  osserva  come  tali  disposizioni  prevedano  un  meccanismo
composito per l'organizzazione degli uffici pubblici, in  particolare
per  razionalizzare  la  mobilita'  e  gli  esuberi   del   personale
scolastico, senza maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  A
tal fine, il meccanismo in  esame  riguarda  i  ruoli  del  personale
docente, gli ambiti territoriali, le reti tra scuole. 
    Deduce  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  come  i  ruoli  del
personale docente  siano  modificati  in  modo  sostanziale,  perche'
individuati  su  base  regionale  e  non  piu'  provinciale  e  siano
ripartiti in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni  separate  per
gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. 
    Rileva ancora la difesa  statale  come  gli  ambiti  territoriali
siano stati introdotti ex novo dalla legge n. 107 del  2015  e  siano
disciplinati dall'art. 1, comma 66; essi saranno costituiti ad  opera
dei  direttori  generali  degli  uffici  scolastici   regionali,   su
indicazione del Ministero dell'istruzione, sentiti le Regioni  e  gli
enti locali, con estensione inferiore alla provincia  o  alla  citta'
metropolitana e saranno  individuati  sulla  base  della  popolazione
scolastica, della prossimita' delle  istituzioni  scolastiche,  delle
caratteristiche   del   territorio,   tenendo   anche   conto   delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori  situazioni  o
esperienze territoriali gia' in atto. 
    Gli ambiti territoriali configureranno l'organico dell'autonomia,
che  comprendera'  l'organico  di  diritto   e   i   posti   per   il
potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento;
non comprendera' invece un ulteriore  contingente  di  posti  per  il
personale a  tempo  indeterminato,  per  operazioni  di  mobilita'  o
assunzioni in ruolo. 
    Le reti di scuole, infine, sono un modello organizzativo in cui i
diversi soggetti (produttori ed erogatori del  servizio  o  nodi  del
sistema) convergono su obiettivi comuni, che hanno dato luogo  ad  un
progetto  didattico  o  un   progetto   di   gestione   dei   servizi
amministrativi e sono state introdotte dall'articolo 7 del d.P.R.  n.
275 del 1999. 
    Pertanto,  ad  avviso  della  difesa  statale,  la  questione  di
costituzionalita'  sollevata  dalla   Regione   Puglia   avverso   le
disposizioni richiamate, non considererebbe che esse rientrano  nella
categoria delle norme generali sull'istruzione  e  dei  principi  per
l'organizzazione dei pubblici uffici, di cui all'articolo 97 Cost., e
non dei principi fondamentali in materia di istruzione. 
    La questione proposta non terrebbe neppure conto  del  fatto  che
gli ambiti territoriali di cui al comma  66  non  rientrerebbero  nel
dimensionamento che la sentenza n. 147 del 2012 di  questa  Corte  ha
rimesso alla competenza delle Regioni. 
    Tale dimensionamento, infatti, e' attuato secondo le disposizioni
dell'articolo 3 del  d.P.R.  18  giugno  1998,  n.  233  (Regolamento
recante norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle  istituzioni
scolastiche e per la determinazione  degli  organici  funzionali  dei
singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n.
59), con l'approvazione da parte delle Regioni del piano regionale di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla base  dei  piani
disposti dalle singole Province. 
    La difesa statale osserva  come  l'attivita'  di  dimensionamento
attenga al numero degli  istituti  scolastici  sul  territorio,  alle
fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti,  trasferimenti  di
sedi,  creazione  di  nuovi  punti  di  erogazione  del  servizio   e
dell'offerta formativa, che sono di competenza regionale. 
    Al contrario, il  meccanismo  di  cui  ai  commi  66  e  seguenti
atterrebbe  alla  determinazione,  gestione  e  programmazione  delle
dotazioni organiche del  personale  docente  della  rete  scolastica.
Secondo l'art. 138, lettera b),  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998. n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della L 15 marzo 1997, n.  59),  tale  ambito  materiale  sarebbe  di
competenza  esclusiva  dello  Stato  ed   inciderebbe   sui   livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), Cost. 
    Le disposizioni impugnate, pertanto,  ad  avviso  dell'Avvocatura
generale dello Stato, disciplinerebbero la pianificazione  del  ruolo
del personale docente che, al  pari  del  reclutamento,  rientrerebbe
nell'assetto organizzativo della scuola, ascrivibile  alla  categoria
delle norme generali sull'istruzione; di conseguenza, tale meccanismo
sarebbe  parte  delle  «strutture  portanti»  del  sistema  nazionale
dell'istruzione, che richiedono un'applicazione unitaria  sull'intero
territorio nazionale. 
    Secondo  la  difesa  statale,  inoltre,  tali   norme   sarebbero
attuazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  g),  Cost.,  e
rispetterebbero il principio di leale collaborazione; il comma 66, in
particolare, prevede che il decreto ministeriale di definizione degli
ambiti sia emanato previo parere delle Regioni e degli  enti  locali.
La norma opera nell'ambito dell'organizzazione degli uffici statali e
non sarebbe necessaria la previsione dell'intesa. 
    In conclusione, secondo la difesa statale, il meccanismo in esame
completerebbe l'aspetto funzionale e teleologico dello  strumento  di
organizzazione degli uffici, permettendo una migliore gestione  degli
esuberi, destinati ad  essere  riassorbiti  non  piu'  nel  ristretto
ambito provinciale, ma regionale; esso  consentirebbe,  altresi',  la
realizzazione della continuita' didattica. 
    23.- In riferimento all'art. 1,  comma  126,  la  difesa  statale
deduce che si tratterebbe di una disciplina relativa  al  trattamento
retributivo del personale docente, che e' personale statale. Osserva,
infatti, l'Avvocatura generale dello Stato che  il  successivo  comma
128  inquadra  il  "bonus"  quale  componente   della   «retribuzione
accessoria», rispetto alla quale  le  Regioni  non  avrebbero  alcuna
competenza. 
    24.- Quanto all'art. 1,  commi  153  e  155,  la  difesa  statale
precisa che il comma  153  si  limita  a  prevedere  un  decreto  del
Ministro dell'istruzione per il riparto tra  le  Regioni  di  risorse
statali da destinare alla realizzazione di scuole innovative sotto il
profilo   tecnologico,    architettonico    e    dell'efficientamento
energetico. 
    Pertanto, si tratterebbe di un semplice decreto rientrante  nelle
competenze dello Stato, che puo' ripartire le risorse sulla  base  di
principi oggettivi.  Il  medesimo  decreto  fissa,  inoltre,  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale  per  l'acquisizione  delle
manifestazioni di interesse da parte delle Regioni. 
    Secondo la difesa statale, non  vi  sarebbe  alcun  esercizio  di
funzione amministrativa da parte dello Stato.  Le  Regioni,  infatti,
conserverebbero il proprio potere di programmazione degli  interventi
sul territorio, essendo rimessa alla loro competenza l'individuazione
delle aree di intervento sulle quali realizzare le scuole  innovative
finanziate con fondi statali. 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato  osserva  come  il   decreto
ministeriale del 7 agosto 2015, n. 593 (Ripartizione delle risorse  e
definizione dei criteri per la  costruzione  di  scuole  innovative),
abbia  individuato  criteri  minimi  e  uniformi  per   le   Regioni,
consentendo, peraltro, che esse prevedano, nell'ambito della  propria
autonomia  e  delle  proprie  specificita'  territoriali,   ulteriori
criteri per l'individuazione delle aree di intervento,  nel  rispetto
delle proprie competenze relative al governo del territorio. 
    24.1.- Quanto al comma 155, la  norma,  ad  avviso  della  difesa
statale, si porrebbe l'obiettivo di avviare una concorso  di  idee  a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE), finalizzato  all'individuazione  di  modelli  di  scuole
innovative  sotto  il  profilo  tecnologico   ed   architettonico   e
dell'efficientamento energetico. 
    Secondo l'Avvocatura generale  dello  Stato,  rientrerebbe  nella
competenza statale indire un concorso nazionale per  progettisti  per
individuare modelli di scuole legate a ambienti didattici innovativi,
nel rispetto dei principi generali sull'istruzione e  salvaguardando,
in ogni caso, le competenze di Regioni ed enti locali. 
    Ma anche laddove si volesse far rientrare tale  competenza  nella
potesta' legislativa concorrente, il  comma  impugnato  rispetterebbe
comunque le  competenze  delle  Regioni,  perche'  prevede  che  esse
individuino le aree nelle quali realizzare le scuole innovative;  che
il decreto di indizione del concorso di idee sia concertato  in  sede
di Conferenza Stato-Regioni; che le  aree  oggetto  di  finanziamento
vengano decise dalle singole Regioni nell'ambito del  proprio  potere
programmatorio. 
    Anche il principio di leale  collaborazione,  secondo  la  difesa
statale,  sarebbe  rispettato,   alla   luce   della   giurisprudenza
costituzionale  secondo  la  quale,  in  casi  del  genere,   sarebbe
sufficiente il parere della Conferenza. 
    Infine, secondo l'Avvocatura generale  dello  Stato,  tali  norme
sono state vagliate in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015.
In quella sede e' stato espresso  parere  favorevole  sul  testo  del
disegno di legge governativo, che, con riguardo ai  commi  impugnati,
non ha subito  significativi  cambiamenti  in  sede  di  approvazione
parlamentare. 
    25.- In riferimento all'art. 1,  comma  162,  la  difesa  statale
osserva come tale disposizione riguardi il  monitoraggio  di  risorse
statali assegnate alle Regioni, rispetto alle quali le Regioni stesse
non   hanno   mai    fornito    dati    nonostante    le    richieste
dell'amministrazione. 
    Ad avviso dell'Avvocatura  generale,  sarebbe  evidente  come  il
monitoraggio  delle  risorse  pubbliche  costituisca   un   principio
generale del nostro ordinamento, sancito anche dal d.lgs. n. 229  del
2011, che impone stringenti obblighi di rendicontazione delle risorse
pubbliche,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  principi   di
razionalizzazione,  efficientamento  e   contenimento   della   spesa
pubblica,  oltre  che  costituire  principio  contabile  e  di  buona
amministrazione, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. 
    In ragione di cio', secondo la difesa  statale,  sarebbe  obbligo
dello Stato garantire l'osservanza di questi  principi  e  perseguire
l'obiettivo  di  un'esatta  cognizione  dell'utilizzo  delle  risorse
pubbliche  anche  da  parte  delle  Regioni  e  degli  enti   locali,
indipendentemente dalla destinazione delle stesse. 
    Il comma impugnato, inoltre, prevede un  termine  perentorio  per
comunicare gli esiti del monitoraggio al  Ministero  dell'istruzione.
Le  Regioni  devono  evidenziare  eventuali  economie  delle  risorse
statali  maturate  all'esito  dell'attuazione  degli  interventi   di
edilizia  scolastica  per  i  piani  degli  anni   2007-2008-2009   e
quest'attivita',  ad  avviso  della  difesa  statale,  rientra  nelle
normali attivita' di monitoraggio sull'uso delle  risorse  pubbliche,
di competenza esclusiva dello Stato. 
    Qualora invece si ritenesse che le attivita' di monitoraggio  sui
piani di edilizia scolastica rientrino nella  competenza  concorrente
delle Regioni, la norma impugnata, ad avviso dell'Avvocatura generale
dello Stato, fisserebbe un principio generale e  lascerebbe  comunque
alle Regioni il potere decisionale e  programmatorio  nel  riutilizzo
delle eventuali economie accertate. 
    Le prerogative regionali e i poteri programmatori  delle  Regioni
vengono tutelati, in quanto la risorse restano  nella  disponibilita'
delle stesse, coerentemente con la destinazione originaria. La  norma
impugnata ribadisce solo il principio per  cui  le  risorse  statali,
peraltro  gia'  destinate  all'edilizia  scolastica,  debbano  essere
utilizzate per la medesima finalita'; le Regioni, inoltre, conservano
una  piena  autonomia   nell'individuazione   degli   interventi   da
finanziare,  in  quanto  la  norma  stessa  rinvia   al   potere   di
programmazione regionale. 
    Secondo la difesa  statale,  dunque,  non  e'  apposto  un  nuovo
vincolo di destinazione, ma e' stato  semplicemente  ribadito  quello
gia' esistente. Inoltre, anche in questo caso, i commi 162 e 171 sono
stati vagliati in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e  il
testo del disegno di legge governativo, che  ha  ricevuto  il  parere
favorevole  della  Conferenza,  non  ha  poi   subito   significativi
cambiamenti  in  sede  di  approvazione  definitiva  da   parte   del
Parlamento. 
    La norma e' pertanto rispettosa del dettato di cui agli  articoli
117, terzo comma, e 119 Cost. 
    26.- In riferimento all'art. 1, comma 181, lettera e),  n.  1.3),
la difesa statale rileva come l'obiettivo  del  legislatore  non  sia
quello di invadere la competenza regionale relativa agli asili  nido,
bensi' quello  di  rendere  strutturale  e  sistematico  il  servizio
educativo su  tutto  il  territorio  nazionale,  tenuto  conto  della
crescente domanda di tale servizio da parte delle  famiglie,  ma  pur
sempre nel rispetto delle competenze regionali. 
    Il  successivo  comma  182,  infatti,  prevede  che   i   decreti
legislativi di cui al comma  180,  vengano  adottati  «previo  parere
della Conferenza unificata», e  cio'  anche  a  fronte  di  specifica
richiesta emendativa sul testo del disegno  di  legge  di  iniziativa
governativa, proposta in sede di Conferenza  Unificata  il  7  maggio
2015  e  sulla  quale  la  stessa  Conferenza  ha   espresso   parere
favorevole. 
    27.- Quanto infine all'art.  1,  comma  183,  la  difesa  statale
ritiene che si tratti  di  mero  riordino  regolamentare  che  dovra'
essere effettuato nell'ambito  del  riparto  di  competenze  vigente,
nonche' alla luce  di  quanto  disciplinato  dagli  emanandi  decreti
legislativi che, ai sensi del comma  182,  dovranno  comunque  essere
adottati previo parere della Conferenza Unificata. 
    28.-  Con  due  successive  memorie  depositate  in   prossimita'
dell'udienza, sia il Presidente del Consiglio dei  ministri,  sia  la
Regione Puglia, hanno insistito nelle conclusioni gia' formulate  nei
rispettivi atti introduttivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 85 e  n.  88
del 2015), la Regione Veneto e  la  Regione  Puglia  hanno  impugnato
l'art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162,  171,
180, 181 e 183, della legge 13  luglio  2015,  n.  107  (Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti), per violazione  degli  artt.
97, 117, secondo comma, lettera n), terzo, quarto e sesto comma, 118,
primo comma, 119 e 120 della Costituzione. 
    2.-  In  considerazione  della  parziale  identita'  delle  norme
denunciate e delle censure proposte,  i  due  giudizi  devono  essere
riuniti per essere trattati  congiuntamente  e  decisi  con  un'unica
pronuncia. 
    3.- L'art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente  scolastico,
di concerto con gli  organi  collegiali,  puo'  individuare  percorsi
formativi e iniziative diretti  all'orientamento  e  a  garantire  un
maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione  del
merito  scolastico  e  dei  talenti.  A  tale  fine,   nel   rispetto
dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°  febbraio
2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni». 
    3.1.- Secondo  la  Regione  Puglia,  il  primo  periodo  di  tale
disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.,
perche',  pur  incidendo  nella  materia  di  competenza  concorrente
relativa all'«istruzione», non sarebbe un principio fondamentale,  ma
una norma  di  dettaglio;  esso,  inoltre,  violerebbe  il  combinato
disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art.  118,  primo  comma,
Cost., perche', pur attribuendo ad un  organo  statale  una  funzione
amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia  di
«istruzione», non prevederebbe alcuna forma di  coinvolgimento  delle
Regioni nella disciplina  e  nell'esercizio  della  funzione  avocata
dallo Stato. 
    3.2.- La questione non e' fondata. 
    Nel disporre che il dirigente scolastico,  di  concerto  con  gli
organi collegiali, puo' individuare percorsi formativi  e  iniziative
diretti all'orientamento e a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento
degli studenti, nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei
talenti, la norma in esame esprime un principio fondamentale  rivolto
direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in  quanto  fissa
«criteri, obiettivi, direttive o discipline [...] tese ad  assicurare
la esistenza di elementi di base comuni sul territorio  nazionale  in
ordine alle modalita'  di  fruizione  del  servizio  dell'istruzione»
(sentenza n. 200  del  2009);  di  conseguenza,  trattandosi  di  una
disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della
sua competenza a determinare i principi fondamentali  in  materia  di
«istruzione», non e' necessario alcun coinvolgimento della Regione. 
    4.- L'art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell'ambito  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle  competenze
delle  regioni,  al  potenziamento  e   alla   valorizzazione   delle
conoscenze e  delle  competenze  degli  studenti  del  secondo  ciclo
nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi servizi possono
concorrere anche le istituzioni formative accreditate  dalle  regioni
per  la  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione   e   formazione
professionale,  finalizzati   all'assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di
cui al presente comma e' definita,  entro  centottanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di  garantire
agli allievi iscritti ai percorsi  di  cui  al  presente  comma  pari
opportunita'  rispetto  agli  studenti  delle   scuole   statali   di
istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel  rispetto
delle competenze  delle  regioni,  delle  disposizioni  di  cui  alla
presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma  si   provvede
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    4.1.- Secondo la Regione Veneto, tale disposizione, nell'affidare
al  Ministero  dell'istruzione  il  compito  di  definire   l'offerta
formativa dei percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale,
violerebbe il combinato disposto dell'art. 117, terzo e quarto comma,
in quanto la materia  dell'«istruzione  e  formazione  professionale»
sarebbe di competenza esclusiva delle Regioni. 
    4.1.1.- Sarebbe violato anche l'art. 120  Cost.,  per  l'utilizzo
distorsivo delle forme della collaborazione, in quanto la  previsione
dell'intesa  non  puo'  costituire,  ad  avviso  della  Regione,   lo
strumento per espropriare la sua competenza in materia di  formazione
professionale. 
    4.1.2.- Viene altresi' lamentato il contrasto con gli artt. 97  e
118  Cost.,  perche'  non  si  terrebbe  conto   delle   peculiarita'
territoriali, con conseguente pregiudizio  del  buon  andamento,  ne'
sussisterebbero le  condizioni  per  l'attrazione  in  sussidiarieta'
della funzione amministrativa. 
    4.2.- La questione non e' fondata in riferimento  ad  alcuno  dei
profili di censura sollevati. 
    La disposizione impugnata, infatti, e' volta non tanto a regolare
la materia, quanto a garantire agli allievi iscritti ai  corsi  delle
istituzioni formative accreditate  dalle  Regioni  pari  opportunita'
rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre,  richiama
piu' volte il «rispetto delle competenze delle Regioni» e prevede che
la definizione dell'offerta formativa dei percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale da parte  del  Ministero  avvenga,  in  ogni
caso, «previa intesa in sede di Conferenza», scongiurando in tal modo
qualsivoglia vulnus alle competenze della Regione. 
    5.- Ai sensi dell'art. 1, comma 47, «Per favorire  le  misure  di
semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo  economico  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di  Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee  guida  per
conseguire i  seguenti  obiettivi,  a  sostegno  delle  politiche  di
istruzione   e   formazione   sul   territorio   e   dello   sviluppo
dell'occupazione dei giovani: 
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento  delle
prove  conclusive  dei  percorsi  attivati  dagli  istituti   tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione  delle  commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali; 
    b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; 
    c) prevedere che  la  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  in
qualita' di soci fondatori delle  fondazioni  di  partecipazione  cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro  attivita'  possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico  dei  loro
bilanci; 
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento  della  personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione  cui
fanno  capo  gli  istituti  tecnici  superiori  siano  dotate  di  un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di  un
ciclo completo di percorsi; 
    e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui  fanno  capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e  uno  schema  di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi  uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale; 
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  possano   attivare   nel   territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a 100.000 euro». 
    5.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione,  nella  parte
in cui affida l'elaborazione di  apposite  linee  guida  al  Ministro
dell'istruzione, per «favorire le  misure  di  semplificazione  e  di
promozione  degli  istituti  tecnici  superiori»   in   vista   della
realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere da a) a  f)  del
medesimo comma, violerebbe il combinato disposto dell'art. 117, terzo
e  sesto  comma,  Cost.,  in  quanto  rimetterebbe   ad   una   fonte
sub-legislativa  la  determinazione  di   linee   guida   vincolanti,
nell'ambito  di  una   materia   di   competenza   concorrente   come
l'istruzione, nella quale non e' consentito al legislatore statale il
ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge. 
    5.2.- La questione non e' fondata. 
    L'art. 117, sesto comma, Cost.,  infatti,  preclude  allo  Stato,
nelle materie di legislazione concorrente,  non  gia'  l'adozione  di
qualsivoglia atto sub-legislativo, come assume la Regione, bensi' dei
soli regolamenti, che sono  fonti  del  diritto,  costitutive  di  un
determinato assetto dell'ordinamento. Viceversa, la giurisprudenza di
questa Corte ha gia' identificato nelle linee guida  atti  esecutivi,
secondo  alcuni  di  alta  amministrazione,   che,   in   particolari
circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria
che ad essi rinvia», affidando loro quelle  specificazioni  dei  suoi
principi, di cui esige un'applicazione uniforme (sentenza n.  11  del
2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche  proprie  del
settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale  caratteristica
mal si conciliano con il diretto contenuto dell'atto legislativo. 
    Ebbene, anche le linee guida di cui all'impugnato art.  1,  comma
47, costituiscono la necessaria integrazione  della  norma  primaria,
per conseguire l'uniforme realizzazione degli obiettivi che  essa  si
prefigge nelle lettere da a) ad f). Del  resto,  proprio  in  ragione
della  stretta  contiguita'  con  la  competenza  regionale  e  delle
esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, e' previsto  che
il decreto ministeriale con cui  le  linee  guida  sono  emanate  sia
adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n.
62 del 2013). 
    5.3.- La Regione Veneto censura l'art. 1, comma 47,  lettera  f),
nella parte in cui consente alle fondazioni  di  partecipazione,  cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi
formativi nel territorio provinciale. 
    Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 97,
117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120  Cost.,  in  quanto  la
definizione  dell'offerta  dei  percorsi  realizzati  da  istituzioni
formative dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva regionale. 
    5.4.- La questione non e' fondata. 
    La disposizione impugnata prevede bensi'  che  le  fondazioni  di
partecipazione possano  attivare  nel  territorio  provinciale  altri
percorsi di formazione, ma «fermo restando il rispetto  dell'iter  di
autorizzazione» e quindi senza pregiudizio per  le  competenze  delle
Regioni, le quali  non  solo  «programmano  l'istituzione  dei  corsi
dell'IFTS», ai sensi dell'art. 69, comma 2,  della  legge  17  maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,  delega  al  Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino  degli  enti
previdenziali),   ma   sono   e   rimangono   titolari   del   potere
autorizzatorio. 
    6.- L'art. 1,  comma  66,  prevede  che  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2016/2017 i ruoli del personale  docente  sono  regionali,
articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate  per
gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di  posto.  Entro
il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
le regioni e gli enti locali,  definiscono  l'ampiezza  degli  ambiti
territoriali, inferiore alla provincia o alla  citta'  metropolitana,
considerando: 
    a) la popolazione scolastica; 
    b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; 
    c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche  conto  delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori  situazioni  o
esperienze territoriali gia' in atto». 
    6.1.- Secondo la Regione  Puglia,  tale  disposizione  violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost.,  in  quanto  disciplinerebbe  profili
organizzativi della  rete  scolastica  che  sarebbero  di  competenza
concorrente delle Regioni e non  sarebbe  un  principio  fondamentale
della materia;  sarebbe,  altresi',  violato  il  combinato  disposto
dell'art. 117, terzo comma, e  dell'art.  118,  primo  comma,  Cost.,
perche',   pur   attribuendo   ad   organi   statali   una   funzione
amministrativa in una materia  concorrente,  la  norma  impugnata  si
limiterebbe a prevedere il parere, anziche' l'intesa con  le  Regioni
interessate. 
    6.2.- La questione non e' fondata. 
    E' bensi' vero che, secondo la giurisprudenza  di  questa  Corte,
«la  distribuzione  del  personale   docente   tra   le   istituzioni
scolastiche autonome e' compito del  quale  le  Regioni  non  possono
essere private» (sentenza n. 13 del 2004). 
    Tuttavia,  la  disposizione  in  esame  non  ha   riguardo   alla
distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche,  ma  alla
ben diversa fattispecie della definizione degli  ambiti  territoriali
dei ruoli del personale docente. Si tratta di personale statale e  la
relativa disciplina «rientra  senza  alcun  dubbio  nella  competenza
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g),
della  Costituzione  (organizzazione  amministrativa  dello   Stato)»
(sentenza n. 279 del 2005). 
    6.3.-  Anche  la  Regione  Veneto  ha   impugnato   la   medesima
disposizione, deducendo che l'attribuzione ad organi periferici dello
Stato  della  competenza   a   definire   l'ampiezza   degli   ambiti
territoriali sarebbe lesiva della propria  competenza  legislativa  e
amministrativa in materia  di  istruzione.  Essa  non  fisserebbe  un
principio fondamentale, ma una norma puntuale, che non le  lascerebbe
alcun margine di autonoma decisione. 
    Viene lamentata, inoltre, la violazione dell'art. 97, Cost.,  per
la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione
nel dimensionamento della rete scolastica e quelli individuati  dalla
norma impugnata; nonche' degli artt. 118 e  120,  Cost.,  perche'  la
mera consultazione delle  Regioni  interessate  sarebbe  elusiva  del
principio di leale collaborazione. 
    6.4.-La  questione  non  e'  fondata  per  le  medesime   ragioni
richiamate al punto 6.2. 
    7.- L'art. 1,  comma  68,  dispone  che  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto  all'ufficio
scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra  gli
ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia  comprende  l'organico
di diritto e i  posti  per  il  potenziamento,  l'organizzazione,  la
progettazione  e  il  coordinamento,  incluso  il  fabbisogno  per  i
progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del  comma  65.  A
quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo  di
cui al comma 201». 
    7.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione,  nella  parte
in cui affida la funzione di ripartizione dell'organico di  autonomia
«per ambiti territoriali» ad un  organo  statale,  violerebbe  l'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili relativi
all'assetto  organizzativo  della  rete  scolastica   che   implicano
valutazioni  legate  alle  specifiche  esigenze  territoriali  e  che
pertanto, secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,  sarebbero  da
ricondurre alla competenza delle Regioni in materia di istruzione. 
    7.2.- Sarebbe altresi' violato il combinato disposto degli  artt.
117, terzo comma e 118,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto  la  norma
impugnata,  pur  attribuendo  ad  un  organo  statale  una   funzione
ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna  forma
di coinvolgimento delle Regioni. 
    7.3.- La questione non e' fondata. 
    La disposizione impugnata attiene, analogamente alla  precedente,
non alla distribuzione del personale tra le  scuole,  ma  all'assetto
dell'organico di personale statale. 
    Va  inoltre  ricordato  che   con   riguardo   alla   definizione
dell'organico dell'autonomia,  di  cui  all'art.  50,  comma  1,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in  materia
di   semplificazione   e   di   sviluppo),   come   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, questa Corte  ha  ritenuto
che tali «disposizioni [...]  devono  essere  senz'altro  qualificate
come "norme generali sull'istruzione", dal momento che, per  evidenti
ragioni di necessaria  unita'  ed  uniformita'  della  disciplina  in
materia scolastica, sono  preordinate  ad  introdurre  una  normativa
operante  sull'intero  territorio   nazionale   avente   ad   oggetto
"caratteristiche basilari" dell'assetto ordinamentale,  organizzativo
e didattico del sistema scolastico» (sentenza n. 62 del 2013). 
    Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura  competenza
dello Stato, non sussiste neppure il mancato coinvolgimento lamentato
dalla Regione. 
    8.- L'art. 1, comma 69, prevede che «All'esclusivo scopo  di  far
fronte  ad  esigenze  di  personale  ulteriori  rispetto   a   quelle
soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione  dei
posti  di  sostegno  in  deroga,  nel  caso  di   rilevazione   delle
inderogabili necessita' previste  e  disciplinate,  in  relazione  ai
vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81,  e'  costituito
annualmente    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti  non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne'  disponibili,  per  il
personale a  tempo  indeterminato,  per  operazioni  di  mobilita'  o
assunzioni in  ruolo.  A  tali  necessita'  si  provvede  secondo  le
modalita', i criteri e i parametri previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla  copertura  di
tali posti si  provvede  a  valere  sulle  graduatorie  di  personale
aspirante alla stipula di  contratti  a  tempo  determinato  previste
dalla normativa vigente ovvero  mediante  l'impiego  di  personale  a
tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia  limitatamente
ad un solo anno scolastico.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui  al  primo  periodo,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  64,  comma  6,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». 
    8.1.-Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in
cui attribuisce al Ministro dell'istruzione la funzione di  definire,
tramite decreto, un incremento dei posti dell'organico,  seppure  non
concernenti l'organico di autonomia,  violerebbe  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili organizzativi della
rete scolastica che  implicano  valutazioni  legate  alle  specifiche
esigenze territoriali e che sono dunque da ricondurre alla competenza
regionale in materia di istruzione. 
    8.1.1.- Sarebbe altresi' violato il combinato disposto  dell'art.
117, terzo comma e dell'art. 118,  primo  comma,  Cost.,  perche'  il
comma impugnato, pur attribuendo ad un organo  statale  una  funzione
ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna  forma
di coinvolgimento delle Regioni. 
    8.2.- La questione non e' fondata. 
    L'incremento dell'organico del personale della  scuola  non  puo'
che spettare allo  Stato,  essendo  gli  insegnanti  -  al  pari  dei
dirigenti scolastici - «dipendenti pubblici statali e non regionali -
come risulta sia dal  loro  reclutamento  che  dal  loro  complessivo
status giuridico»; di  conseguenza,  «e'  chiaro  che  il  titolo  di
competenza esclusiva statale, di cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto  al
titolo di competenza concorrente previsto in  materia  di  istruzione
dal medesimo art. 117, terzo comma» (sentenza n. 147 del 2012). 
    Quanto infine ai  profili  attinenti  al  mancato  coinvolgimento
regionale, «deve osservarsi che, vertendosi in materia di  competenza
statale esclusiva, non sussisteva per lo Stato alcun obbligo  a  tale
riguardo» (sentenza n. 92 del 2011). 
    9.- Ai sensi dell'art. 1, comma 74, «Gli ambiti territoriali e le
reti   sono   definiti   assicurando   il   rispetto    dell'organico
dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica». 
    9.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione,  nella  parte
in cui, in combinato disposto con il comma 71, «sembrerebbe affidare»
la definizione degli ambiti territoriali e  delle  reti  agli  uffici
scolastici  regionali,  i  quali  invece,  ai  sensi  del  comma  71,
dovrebbero limitarsi a promuovere  le  reti  tra  scuole,  violerebbe
l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto,  cosi'  interpretata,
finirebbe con l'occuparsi di profili  della  materia  istruzione  che
sono di competenza delle Regioni. 
    9.1.1.- Sarebbe altresi' violato il combinato disposto  dell'art.
117, terzo comma, e dell'art. 118, primo  comma,  Cost.,  perche'  la
norma impugnata, pur attribuendo ad organi statali  una  funzione  in
una  materia  concorrente,   non   prevederebbe   alcuna   forma   di
coinvolgimento delle Regioni. 
    9.2.- La questione non e' fondata. 
    E'  erroneo  il  presupposto  interpretativo  da  cui  muove   la
ricorrente. Il combinato disposto delle richiamate  disposizioni  non
si traduce affatto nell'attribuzione, in capo all'ufficio  regionale,
della funzione di definire le reti, ma comporta semplicemente che  la
costituzione della rete, soltanto  promossa  dall'ufficio  scolastico
regionale, debba  comunque  avvenire  nel  rispetto  della  normativa
vigente, ed in particolare dell'art. 138, comma 1, lettere a)  e  b),
del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), che aveva  delegato  alle  Regioni  funzioni  amministrative  in
materia  di  programmazione  dell'offerta  formativa  integrata   tra
istruzione e formazione professionale, oltre  che  di  programmazione
della rete scolastica; nonche' dell'art. 3 del d.P.R. 18 giugno  1998
n. 233 (Regolamento recante norme  per  il  dimensionamento  ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli  organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge
15  marzo  1997,  n.  59),  ai  sensi  del  quale   «[i]   piani   di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche (...) sono definiti  in
conferenze provinciali di organizzazione della rete  scolastica,  nel
rispetto degli indirizzi di programmazione e  dei  criteri  generali,
riferiti anche agli  ambiti  territoriali,  preventivamente  adottati
dalle Regioni» (sentenza n. 34 del 2005). 
    Secondo questa Corte, del resto, «proprio alla luce del fatto che
gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva  la
competenza regionale in materia di dimensionamento delle  istituzioni
scolastiche, e quindi postulava la  competenza  sulla  programmazione
scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n.  112  del  1998,  e'  da
escludersi che il legislatore costituzionale del  2001  abbia  voluto
spogliare le Regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita»,
sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo (sentenza n. 200
del 2009). 
    La disposizione impugnata  non  invade,  percio',  la  competenza
delle Regioni a disciplinare  l'attivita'  di  dimensionamento  della
rete scolastica sul territorio. 
    10.- L'art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione  del
merito  del  personale  docente  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un apposito  fondo,
con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a  decorrere  dall'anno
2016,  ripartito  a  livello  territoriale  e  tra   le   istituzioni
scolastiche in  proporzione  alla  dotazione  organica  dei  docenti,
considerando altresi' i fattori  di  complessita'  delle  istituzioni
scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio  educativo,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca». 
    10.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella  parte
in cui istituisce un fondo a destinazione  vincolata  ai  fini  della
«valorizzazione del merito  del  personale  docente»,  violerebbe  il
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 Cost.,
perche' non sarebbe consentito al legislatore statale istituire fondi
a destinazione vincolata in una  materia  di  competenza  concorrente
quale quella dell'istruzione. 
    10.2.- La questione non e' fondata. 
    La «valorizzazione del merito del personale docente», infatti, e'
un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali,
che rientra nella competenza esclusiva dello Stato  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., e che non da' luogo, pertanto,
ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni. 
    11.- L'art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire  la
costruzione di scuole innovative dal punto di  vista  architettonico,
impiantistico,  tecnologico,  dell'efficienza  energetica   e   della
sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di
nuovi ambienti di apprendimento e  dall'apertura  al  territorio,  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
proprio decreto,  d'intesa  con  la  Struttura  di  missione  per  il
coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di   interventi    di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  maggio  2014  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede  a  ripartire  le
risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri  per
l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni  di
interesse  degli  enti  locali  proprietari  delle  aree  oggetto  di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa». 
    11.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella  parte
in cui affida  al  Ministro  dell'istruzione  la  ripartizione  delle
risorse di cui al comma 158, nonche' l'individuazione dei criteri per
l'acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di
interesse  degli  enti  locali  proprietari  delle  aree  oggetto  di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola  innovativa»,
violerebbe il  combinato  disposto  dell'art.  117,  terzo  comma,  e
dell'art. 118, primo comma, Cost., perche',  pur  attribuendo  ad  un
organo statale  una  funzione  amministrativa  in  una  materia  come
l'edilizia scolastica, che incide su  una  pluralita'  di  competenze
concorrenti, non prevederebbe alcuna forma  di  coinvolgimento  delle
Regioni. 
    11.2.- La questione e' fondata. 
    In riferimento all'art. 53, comma 7, del decreto legge n.  5  del
2012, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da
emanare sentita  la  Conferenza  unificata,  l'adozione  delle  norme
tecniche-quadro  contenenti  gli   indici   minimi   e   massimi   di
funzionalita'    urbanistica,    edilizia,     nonche'     didattica,
indispensabili a garantire indirizzi progettuali adeguati ed omogenei
sul territorio nazionale, questa  Corte  ha  chiarito  come  «[n]ella
disciplina in esame si intersecano piu' materie,  quali  il  "governo
del  territorio",  "l'energia"  e  la  "protezione   civile",   tutte
rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo
comma dell'art. 117 Cost.», rilevando altresi' che «nelle materie  di
competenza  concorrente,  allorche'   vengono   attribuite   funzioni
amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme  di
natura tecnica che esigono scelte omogenee  su  tutto  il  territorio
nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte
dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni  puo'
limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n.  265
del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006,  n.  336  e  n.  285  del
2005)» (sentenza n. 62 del 2013). 
    Nel caso di specie, tale coinvolgimento regionale non e' previsto
e  la  disposizione  impugnata,   di   conseguenza,   va   dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che  il
decreto del Ministro che provvede alla ripartizione delle risorse sia
adottato sentita la Conferenza Stato Regioni. 
    12.-  L'art.   1,   comma   155,   dispone   che   «Il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
indice  specifico  concorso  con  procedura  aperta,  anche  mediante
procedure  telematiche,  avente  ad  oggetto   proposte   progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma
154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque  nel
numero di almeno uno per regione». 
    12.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella  parte
in cui non  prevede  che,  ai  fini  dell'indizione  della  procedura
concorsuale ivi contemplata, venga acquisita un'intesa con le Regioni
interessate dagli interventi di edilizia  scolastica,  violerebbe  il
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo
comma, Cost., perche', pur  attribuendo  ad  un  organo  statale  una
funzione amministrativa in una materia che incide su  una  pluralita'
di competenze concorrenti, si limiterebbe a prevedere  l'acquisizione
di un mero parere, anziche' dell'intesa con le Regioni interessate. 
    12.2.- La questione non e' fondata. 
    Anche la disposizione in esame,  al  pari  della  precedente,  si
colloca all'incrocio di una serie di materie «quali il  "governo  del
territorio", "l'energia" e la "protezione civile",  tutte  rientranti
nella competenza concorrente Stato-Regioni  di  cui  al  terzo  comma
dell'art.  117  Cost.»;  in  tali  materie,  secondo  questa   Corte,
«allorche'  vengono  attribuite  funzioni  amministrative  a  livello
centrale allo scopo  di  individuare  norme  di  natura  tecnica  che
esigono scelte omogenee su tutto il territorio  nazionale  improntate
all'osservanza di standard e metodologie desunte  dalle  scienze,  il
coinvolgimento  della  conferenza  Stato   Regioni   puo'   limitarsi
all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del  2011,
n. 254 del 2010, n. 182  del  2006,  n.  336  e  n.  285  del  2005)»
(sentenza n. 62 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza,
pertanto, ai fini del  coinvolgimento  regionale  e'  sufficiente  il
parere della Conferenza Stato Regioni. 
    13.- L'art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono  tenute
a fornire al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge,  il  monitoraggio  completo  dei  piani  di  edilizia
scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008 e 2009, finanziati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, pena la mancata successiva  assegnazione  di  ulteriori  risorse
statali. Le relative economie accertate  all'esito  del  monitoraggio
restano nella disponibilita' delle regioni  per  essere  destinate  a
interventi urgenti di messa in  sicurezza  degli  edifici  scolastici
sulla  base  di  progetti   esecutivi   presenti   nella   rispettiva
programmazione regionale predisposta ai sensi  dell'articolo  10  del
decreto  legge  12  settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  da  ultimo
modificato dai commi 173 e 176 del presente  articolo,  nonche'  agli
interventi  che  si  rendono  necessari  all'esito   delle   indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179  e
a quelli che si rendono necessari  sulla  base  dei  dati  risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono  essere
comunicati dalla regione  competente  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che definisce tempi e modalita'  di
attuazione degli stessi». 
    Ai  sensi  del  successivo  comma  171,  «Il  monitoraggio  degli
interventi di cui ai commi da 159 a 176 e' effettuato secondo  quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229». 
    13.1.- Secondo la  Regione  Puglia,  le  richiamate  disposizioni
sarebbero illegittime: la prima,  nella  parte  in  cui  impone  alle
Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull'edilizia, indicando
altresi' il termine perentorio per l'adempimento di  tale  onere,  la
sanzione in caso di eventuale inadempimento e la  destinazione  delle
eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi  di
edilizia  scolastica;  la  seconda,  nella  parte  in  cui  prescrive
l'applicazione delle modalita'  di  cui  al  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9,  lettere
e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  in  materia  di
procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo  progetti).  Esse
violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto ne'  il  comma
162,  ne'  il  comma  171,   sia   singolarmente,   sia   considerati
congiuntamente,  sarebbero  principi  fondamentali  in   materia   di
edilizia scolastica o di  altre  materie  concorrenti,  ma  norme  di
dettaglio. 
    13.2.- La questione non e' fondata. 
    Deve anzitutto rilevarsi che, in base all'art. 1  del  richiamato
d.lgs. n. 229 del  2011,  le  amministrazioni  che  realizzino  opere
pubbliche  sono  obbligate,  fra  le  altre  cose,  a  «detenere   ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi». 
    Disposizioni   del   genere   costituiscono   espressione   della
competenza  statale  nella  materia  del  «coordinamento  informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale» (art. 117, secondo comma,  lettera  r,  Cost.)  e
«sono  anzitutto  strumentali  per  "assicurare  una   comunanza   di
linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere
la  comunicabilita'  tra  i  sistemi   informatici   della   pubblica
amministrazione" (sentenza n. 17 del 2004; nello stesso senso, fra le
altre, sentenze n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013)»  (sentenza  n.  251
del 2016). 
    L'attivita'  di  monitoraggio  di  cui  devono  farsi  carico  le
Regioni, ai  sensi  della  norma  impugnata,  si  colloca  pienamente
all'interno di questo sistema informativo e si rivela  una  modalita'
conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi  di
edilizia scolastica. 
    Peraltro, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  625,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),  le
risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica
sono destinate, per il 50 per cento, «al completamento  di  attivita'
di messa  in  sicurezza  e  di  adeguamento  a  norma  degli  edifici
scolastici», vale a dire al perseguimento di  un  obiettivo  che  non
puo' non  avere  un'applicazione  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale e che vale dunque a configurare le  disposizioni  impugnate
alla  stregua  di  principi  fondamentali  in  materia  di   edilizia
scolastica. 
    13.3.- La Regione Puglia censura l'art. 1, comma 162, anche nella
parte in cui impone che le  eventuali  economie  che  residuino  alle
Regioni a seguito degli interventi  di  edilizia  scolastica,  e  che
siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere  impiegate
ai fini della  realizzazione  degli  interventi  indicati  dal  comma
medesimo. 
    13.3.1.- Secondo  la  ricorrente,  tale  disposizione  violerebbe
l'art. 119 Cost., in quanto finirebbe per stanziare  finanziamenti  a
destinazione  vincolata  che,  riguardando   l'edilizia   scolastica,
inciderebbero su una pluralita' di materie concorrenti. 
    13.4.- La questione non e' fondata. 
    La disposizione impugnata, infatti, non appone un  nuovo  vincolo
di destinazione, ma si limita a ribadire che tali  risorse,  peraltro
gia' destinate all'edilizia scolastica, debbano continuare  a  essere
utilizzate per la medesima finalita'. 
    D'altra parte, che il comma 162 non sia lesivo delle  prerogative
regionali, si  deduce  altresi'  dalla  circostanza  che  le  risorse
restano  comunque  nella  disponibilita'  delle  Regioni,  le   quali
conservano piena autonomia nell'individuazione  degli  interventi  da
finanziare, in virtu' dell'esplicito rinvio  che  la  norma  fa  alla
«rispettiva programmazione regionale». 
    14.- L'art. 1, comma 180, prevede che «Il Governo e' delegato  ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di  provvedere
al  riordino,  alla  semplificazione  e  alla   codificazione   delle
disposizioni  legislative  in  materia  di   istruzione,   anche   in
coordinamento con le disposizioni di cui  alla  presente  legge»;  il
successivo comma 181 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali
il Governo  si  dovra'  attenere  nel  dare  attuazione  alla  delega
conferitagli. 
    14.1.-  Secondo  la  Regione  Veneto,  il  complesso  di   queste
disposizioni determinerebbe una fitta rete  di  interferenze  con  la
competenza   esclusiva   regionale   in   materia    di    formazione
professionale, attribuendo allo Stato il potere di dettare  non  solo
principi fondamentali, ma anche norme  di  dettaglio,  in  violazione
degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. 
    In particolare,  ad  avviso  della  difesa  regionale,  sarebbero
lesive del riparto di competenze  le  disposizioni  che  affidano  al
legislatore delegato il compito di definire il sistema di  formazione
iniziale e il suo completamento, nonche' l'istituzione di percorsi di
formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei
docenti; la previsione di un sistema formativo della professionalita'
degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche  abilitazioni
e     di     specifiche     competenze      artistico-musicali      e
didattico-metodologiche;  il   potenziamento   e   il   coordinamento
dell'offerta  formativa  extrascolastica  e  integrata  negli  ambiti
artistico, musicale, coreutico e teatrale  e  «similari  disposizioni
disseminate nel corpo del comma impugnato». 
    14.2.- La difesa statale eccepisce la genericita' delle  censure,
nonche'  l'irrilevanza  della  questione,  posto  che   e'   prevista
l'adozione di decreti legislativi il  cui  contenuto  precettivo  non
sarebbe al momento prevedibile. 
    14.3.-  L'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione   per
genericita' e' fondata. 
    Le censure non sono sorrette da adeguati  elementi  argomentativi
in  grado  di  suffragarle,  perche'  la  ricorrente,  salvo   alcune
esemplificazioni, «si e' limitata a coinvolgere i due commi citati in
una generica deduzione d'insieme con la quale afferma  che  sarebbero
state pretermesse "le competenze regionali in materia di  istruzione"
rientranti "nella previsione del  terzo  comma  dell'art.  117  della
Costituzione"»  (sentenza  n.  200  del  2009),   senza   specificare
tuttavia,    quali    disposizioni,    singolarmente     considerate,
determinerebbero le lesioni che vengono lamentate. 
    14.4.- La Regione Puglia, invece, censura  specificamente  l'art.
1, comma 181, lettera e), n. 1.3), nella parte in cui prevede che  la
delega conferita al Governo contempli anche la  determinazione  degli
«standard  strutturali,  organizzativi  e  qualitativi  dei   servizi
educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia». 
    14.4.1.- Secondo  la  ricorrente,  tale  disposizione  violerebbe
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  quanto   l'ambito   relativo
all'individuazione degli  standard  strutturali  e  organizzativi  in
materia  di  istituzioni  che  operano  nell'ambito   dell'istruzione
rientrerebbe nella competenza del legislatore regionale. 
    14.5.- La questione e' fondata. 
    Questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di disciplina degli
asili  nido,  ha  chiarito  che  la  individuazione  degli  standards
strutturali e qualitativi di questi ultimi non si  identifica  con  i
livelli essenziali delle prestazioni, «in quanto la  norma  censurata
non determina alcun livello di prestazione, limitandosi  ad  incidere
sull'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che,  come  si
e' detto, risulta demandato alla potesta' legislativa delle Regioni»;
ne' puo' essere ricompresa «nelle norme  generali  sull'istruzione  e
cioe'   in   quella    disciplina    caratterizzante    l'ordinamento
dell'istruzione»,  in  quanto  tale   individuazione   «presenta   un
contenuto essenzialmente diverso da quello lato  sensu  organizzativo
nel quale si svolge la potesta' legislativa regionale»  (sentenza  n.
120 del 2005). 
    L'individuazione  degli  standard  strutturali,  organizzativi  e
qualitativi dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  della  scuola
dell'infanzia,  pertanto,   va   ricondotta   alla   competenza   del
legislatore regionale. Di qui, l'illegittimita' costituzionale  della
disposizione impugnata. 
    15.- L'art. 1, comma 183, infine, prevede che  «Con  uno  o  piu'
decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per
materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti  di  cui
alla presente legge, con  le  modificazioni  necessarie  al  fine  di
semplificarle e adeguarle  alla  disciplina  legislativa  conseguente
all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente
articolo». 
    15.1.- Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella  parte
in cui affida a fonti statali di rango  sub-legislativo  la  raccolta
«per materie omogenee» delle  norme  regolamentari  in  vigore  negli
ambiti sui quali incide la legge n. 107  del  2015,  e  quindi  anche
quello dell'istruzione, con la possibilita' di  apportarvi  modifiche
di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verra'  adottata
con i decreti attuativi, violerebbe il combinato  disposto  dell'art.
117, terzo e sesto comma, Cost.,  in  quanto  consentirebbe  a  fonti
regolamentari statali  di  incidere  su  una  materia  di  competenza
concorrente, in riferimento alla quale  il  legislatore  statale  non
puo' fare ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge. 
    15.2.- La  questione  non  e'  fondata  nei  termini  di  seguito
precisati. 
    La censura sollevata dalla Regione, secondo cui la raccolta delle
norme  regolamentari  da  parte  dello  Stato   riguarderebbe   anche
regolamenti che non rientrano nella competenza statale, e' del  tutto
ipotetica; la disposizione impugnata, infatti, non  puo'  non  essere
interpretata nel senso che lo Stato e'  autorizzato  ad  adottare  un
testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza,  specie
in presenza di una delega che lo abilita ad apportare le modifiche di
semplificazione ed adeguamento alla  futura  disciplina  dei  decreti
attuativi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede  che
il  decreto  del   Ministro   dell'istruzione   che   provvede   alla
ripartizione  delle  risorse  sia  adottato  sentita  la   Conferenza
unificata; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, della  legge  13  luglio
2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti),
promossa, in riferimento agli artt.  117,  secondo,  terzo  e  quarto
comma, 118 e  120,  Cost.,  dalla  Regione  Veneto,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 29, della legge n.  107  del  2015,
promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma,  e  118,  primo
comma, Cost., dalla  Regione  Puglia,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n.  107  del  2015,
promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo  e  quarto  comma,
118, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 47, della legge n.  107  del  2015,
promossa, in riferimento agli artt. 117, comma, nonche' al  combinato
disposto dell'art. 117, terzo e sesto  comma,  Cost.,  dalla  Regione
Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 47, lettera f), della legge n.  107
del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo
e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso
indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 66, della legge n.  107  del  2015,
promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118,  primo
comma, e 120, Cost., dalle Regioni Veneto e  Puglia,  con  i  ricorsi
indicati in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n.  107  del  2015,
promossa, in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  nonche'  al
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma  e  118,  primo  comma,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    10)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n.  107  del  2015,
promossa, in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  nonche'  al
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma  e  118,  primo  comma,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    11)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n.  107  del  2015,
promossa, in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  nonche'  al
combinato disposto dell'art. 117, terzo comma  e  118,  primo  comma,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    12)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107  del  2015,
promossa, in riferimento all'art. 117, terzo  comma,  e  119,  Cost.,
dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    13)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107  del  2015,
promossa, in riferimento all'art. 117,  terzo  comma,  e  118,  primo
comma, Cost., dalla  Regione  Puglia,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    14)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, della legge n.  107  del
2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo  comma,  e  119,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    15) dichiara non fondata, nei sensi di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  183,
della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117,
terzo e sesto comma, Cost., dalla  Regione  Puglia,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO 
 

Un commento su “Sentenza Corte Costituzionale 22 novembre 2016, n. 284”

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