Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243

Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243
(GU n.304 del 30-12-2016 )

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (16G00259)

 

Capo I

Disposizioni in materia ambientale

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di   prevedere   misure   che
contemperino le esigenze  di  tutela  occupazionale,  con  quelle  di
salvaguardia  ambientale  e  di  prevenzione  e  monitoraggio   della
vivibilita',  in  particolare  di  soggetti  deboli,  in   aree   del
Mezzogiorno del Paese; 
  Valutato in particolare rispondente a tale finalita' l'adozione  di
un Piano  conforme  alle  raccomandazioni  adottate  dagli  organismi
internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle
migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe; 
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre   ulteriori   modifiche
all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,  convertito
con modificazioni dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire  in  via
di  urgenza  interventi  di  sostegno  alle  famiglie  disagiate  del
territorio  tarantino,  nonche'  l'ammodernamento   tecnologico   dei
presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
pervenire  procedure  di   infrazione   comunitaria,   nel   contempo
velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione acque reflue; 
  Ritenuto altresi' che si rendano necessarie misure  di  transizione
per   sostenere   l'occupazione,   accompagnando   i   processi    di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali  ed  evitando
soluzioni di  continuita'  che  possano  arrecare  grave  pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali; 
  Ritenuta la necessita' di agevolare le  procedure  funzionali  alla
buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del  G
7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali,
delle    infrastrutture    e    dei    trasporti,    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
  convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
  recante disposizioni urgenti per il completamento  della  procedura
  di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro  60  giorni  dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui  ha  efficacia  la
cessione a titolo definitivo dei complessi  aziendali  oggetto  della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto
che  regola  il  trasferimento  dei  complessi  aziendali   in   capo
all'aggiudicatario  individuato  a  norma  del  comma  8.1  definisce
altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente  al  suddetto
trasferimento,  i  commissari  della  procedura  di   amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono  le  attivita',  esecutive  e  di
vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.  105,  come  eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione  straordinaria  si  intende  esteso  sino   alla
scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come
eventualmente modificato o prorogato ai sensi  del  comma  8.1  o  di
altra norma di legge. Entro tale termine, i  commissari  straordinari
sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi  di
decontaminazione e risanamento ambientale  non  previsti  nell'ambito
del predetto Piano,  ma  allo  stesso  strettamente  connessi,  anche
mediante  formazione  e  impiego  del  personale  delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di
cessazione dell'esercizio dell'impresa di  cui  all'articolo  73  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  e'  adottato  a  seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte  dell'amministrazione
straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di  vigilanza,
comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2014,  n.  105,  come   eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori  interventi
posti in essere ai sensi del presente comma. 
  8.5. Il programma della procedura di amministrazione  straordinaria
e' altresi' integrato con un piano relativo  ad  iniziative  volte  a
garantire attivita'  di  sostegno  assistenziale  e  sociale  per  le
famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale,  della  durata  di
tre  anni,  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico   e
monitorato nei  relativi  stati  di  avanzamento,  si  conforma  alle
raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali  in  tema  di
responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle   migliori   pratiche
attuative  ed  e'  predisposto   ed   attuato,   con   l'ausilio   di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per  consentire
l'immediato avvio delle attivita'  propedeutiche  alla  realizzazione
del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto a carico delle  risorse
del  programma  nazionale  complementare  "Imprese  e  competitivita'
2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.». 
  2. Le  risorse  rivenienti  dalla  restituzione  dei  finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
febbraio 2016,  n.  13  anche  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
6-undecies del medesimo articolo 1: 
    a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  per
essere destinate  al  finanziamento  delle  attivita'  relative  alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo  1,  comma
8.5,  del  decreto-legge   n.   191   del   2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  secondo  le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. I  commissari  straordinari,  anche  ai  fini  dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare  al
Ministero vigilante con cadenza semestrale; 
    b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di  20  milioni
di euro per il 2018, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate in  spesa  nello  stato  previsione  del
Ministero della salute  e  successivamente  trasferite  alla  Regione
Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei
beni e dei servizi necessari  alla  realizzazione  di  interventi  di
ammodernamento tecnologico delle apparecchiature  e  dei  dispositivi
medico-diagnostici delle strutture sanitarie  pubbliche  ubicate  nei
Comuni  di  Taranto,  Statte,  Crispiano,  Massafra  e   Montemesola,
avvalendosi, in via esclusiva,  della  CONSIP  S.p.A.,  nonche'  alla
conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del
personale sanitario. 
  3. Il progetto di cui al comma 2,  lettera  b),  inserito  tra  gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo,  sottoscritto  il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed  e'  approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di  sanita',
previo parere del Tavolo istituzionale  permanente  integrato  a  tal
fine con un rappresentante del Ministero della salute. 
  4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi
di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante  utilizzo
del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2019. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n.  2009/2034  per  la
  realizzazione  e  l'adeguamento  dei  sistemi   di   collettamento,
  fognatura e depurazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un  unico
Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario  unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,  di
comprovata esperienza gestionale  e  amministrativa.  Il  Commissario
resta in carica per un triennio e, nel  caso  in  cui  si  tratti  di
dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o
fuori  ruolo  secondo   l'ordinamento   applicabile.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata
del collocamento in fuori ruolo un numero di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. 
  2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento  e
realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento
nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue
necessari  in  relazione  agli  agglomerati  oggetto  delle  predette
condanne non ancora dichiarati  conformi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione  degli  impianti
per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle
opere, nonche' il trasferimento degli stessi  agli  enti  di  governo
dell'ambito ai sensi dell'articolo  143  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  3.  Al  predetto  Commissario  e'  corrisposto  esclusivamente   un
compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al  comma
3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da  una
parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. 
  4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma  1,  i  Commissari  straordinari  nominati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  cessano  dal  proprio  incarico.  Contestualmente,  le  risorse
presenti nelle contabilita' speciali ad essi  intestate,  nonche'  le
risorse  della  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli  interventi
di cui al comma 1 con le modalita' di cui  ai  commi  7-bis  e  7-ter
dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  sono
trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
unico, presso la Sezione di  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilita' speciale sono
altresi' trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali
e regionali, nonche' quelle da destinare agli interventi  di  cui  al
comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10
agosto 2016. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque entro  la  data  di  cessazione  dall'incarico,  i
Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  al  Commissario
unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi  di
competenza  e  degli  impegni  finanziari  assunti  nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e
trasferiscono  al   Commissario   unico   tutta   la   documentazione
progettuale e tecnica in loro possesso. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui  alla  delibera
del CIPE n. 60/2012 gia' trasferite  ai  bilanci  regionali,  per  le
quali  non  risulti  intervenuta  l'aggiudicazione  provvisoria   dei
lavori,  provvedono  a  trasferirle   sulla   contabilita'   speciale
intestata al  Commissario  unico.  Decorso  inutilmente  il  predetto
termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita'
derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi  necessari
provvedimenti. 
  7. Per gli interventi di cui al comma 2 per  la  cui  realizzazione
sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse  regionali,  i
gestori  del  servizio  idrico  integrato,  sentita   la   competente
Autorita', ovvero la Regione, trasferiscono gli importi  dovuti  alla
contabilita'  speciale  del  Commissario,  assumendo  i   conseguenti
provvedimenti necessari. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo  134
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi  del
presente articolo, un sistema di  qualificazione  dei  prestatori  di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di  soggetti
ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore  a
un milione di euro, degli interventi di adeguamento  dei  sistemi  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani
oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034  e  n.  2009/2034.
Tale albo e' sottoposto  all'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  ai
fini della verifica della correttezza e trasparenza  delle  procedure
di gara. 
  9.  Il  Commissario  unico  si  avvale,  sulla  base  di   apposite
convenzioni, di societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi  da  realizzare,
degli  enti  del  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione
dell'ambiente di cui  alla  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  delle
Amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  Enti
pubblici  che  operano  nell'ambito   delle   aree   di   intervento,
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  10. Il Commissario  unico  si  avvale  altresi',  per  il  triennio
2017-2019, di una Segreteria  tecnica  composta  da  non  piu'  di  6
membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di
comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
ciascun  componente  della  Segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva annuale per il  complesso  dei  membri  della  Segreteria
tecnica non superiore a 300.000,00 euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi
2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e di  cui  ai  commi  5,  7-bis  e  7-ter  dell'articolo  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
                               Art. 3 
 
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle  aree  di  rilevante
  interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio 
 
  1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  all'uopo  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
da lui designato». 

Capo II

Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione

                               Art. 4 
 
 
Agenzia per  la  somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
            riqualificazione professionale (transhipment) 
 
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare  i  processi
di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per  cento  della  movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in  via
eccezionale e temporanea, per un  periodo  massimo  non  superiore  a
trentasei mesi,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  e'  istituita  dalla
Autorita'  di  Sistema   portuale,   sentito   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione
o del  Comitato  portuale  laddove  eserciti  in  prorogatio  le  sue
funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto  e
per la riqualificazione professionale,  nella  quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla
movimentazione dei container che,  alla  data  del  27  luglio  2016,
usufruivano di regimi  di  sostegno  al  reddito  nelle  forme  degli
ammortizzatori sociali. 
  2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma
1,  dall'Autorita'  di  Sistema  portuale   competente,   in   deroga
all'articolo 6, comma 11, della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
secondo le norme recate nel testo unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Le attivita' delle  Agenzie  sono  svolte  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente nei bilanci delle rispettive Autorita' di Sistema portuale. 
  3.  L'Agenzia  svolge  attivita'  di  supporto  alla   collocazione
professionale  dei  lavoratori  iscritti  nei  propri  elenchi  anche
attraverso  la  loro  formazione  professionale  in  relazione   alle
iniziative economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale.  Le  Regioni  possono
cofinanziare  i  piani  di  formazione  o  di  riqualificazione   del
personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi
impresa  abilitata  a  svolgere  attivita'  nell'ambito  portuale  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale, al fine di  integrare
il proprio organico. Nei porti in cui sia gia' presente  un  soggetto
autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, quest'ultimo, qualora non abbia  personale  sufficiente  per  far
fronte  alla  fornitura  di  lavoro   portuale   temporaneo,   dovra'
rivolgersi alla predetta Agenzia. 
  5. In caso di nuove iniziative  imprenditoriali  e  produttive  che
dovessero  localizzarsi  in   porto,   le   imprese   autorizzate   o
concessionarie  devono  fare  ricorso  per  le  assunzioni  a   tempo
determinato ed indeterminato, laddove vi  sia  coerenza  tra  profili
professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo
percentuali predeterminate nel relativo  titolo  abilitativo;  stesso
obbligo grava, in caso  di  previsioni  di  nuove  assunzioni,  sulle
aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge  28
gennaio 1994,  n.  84.  I  lavoratori  individuati  devono  accettare
l'impiego proposto, pena  la  cancellazione  dagli  elenchi  detenuti
dalla Agenzia. 
  6. All'Agenzia di somministrazione, ad  eccezione  delle  modalita'
istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano
le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi  del  10
settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81,
ove compatibili. 
  7. Al personale di cui al comma  1,  per  le  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma  2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92  nel  limite  delle
risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017,  14.112.000
di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019. 
  8. Alla scadenza  dei  trentasei  mesi,  ove  restassero  in  forza
all'Agenzia di  cui  al  comma  1,  lavoratori  non  reimpiegati,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di  Sistema
portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia
ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari  a  18.144.000  euro  per
l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018  e  8.064.000  euro  per
l'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui
del  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la  formazione,  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
    b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro  per
l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  10. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
                               Art. 5 
 
 
           Incremento del fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo per le  non  autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n.190. 
                               Art. 6 
 
 
                     Scuola europea di brindisi 
 
  1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo  previsto  per  le
scuole  europee  dalla  scuola  dell'infanzia  al  conseguimento  del
baccalaureato europeo, in  prosecuzione  delle  sperimentazioni  gia'
autorizzate per  la  presenza  della  Base  delle  Nazioni  Unite  di
Brindisi, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e'  autorizzato  a  stipulare  e  a  dare  esecuzione   alle
occorrenti convenzioni con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro  577.522,36  a
decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma,  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 

Capo III

Interventi per presidenza del G7

                               Art. 7 
 
 
        Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 
                              nel 2017 
 
  1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana  del  G7  nel
2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei
procedimenti, costituiscono presupposto per  l'applicazione  motivata
della  procedura  di  cui  all'articolo  63,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da  parte  del
Capo della struttura  di  missione  «Delegazione  per  la  Presidenza
Italiana del Gruppo dei Paesi piu'  industrializzati»  per  il  2017,
istituita con decreto del Presidente  del  Consiglio  del  24  giugno
2016,  confermata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20  dicembre  2016,  e  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali  e  di
sicurezza connessi alla medesima  Presidenza  italiana,  nominato  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti
temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati,  si  applicano,
in caso di necessita' ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e
6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Capo IV

Disposizioni finali

                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  De  Vincenti,   Ministro   per   la
                                  coesione    territoriale    e    il
                                  Mezzogiorno 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando