Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179)

Codice dell’amministrazione digitale

Capo I – Principi generali

Sezione I – Definizioni, finalitĆ  e Ć mbito di applicazione

Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) (soppresso)
b) (soppresso)
c) carta d’identitĆ  elettronica: il documento d’identitĆ  munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalitĆ  di dimostrare l’identitĆ  anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) (soppresso)
f) (soppresso)
g) (soppresso)
h) (soppresso)
i) (soppresso)
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui ĆØ tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui ĆØ tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui ĆØ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localitĆ  o a un’area geografica specifica;
l) (soppresso)
m) (soppresso)
n) (soppresso)
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
(lettera introdotta dall’art. 9, comma 2, legge n. 221 del 2012)
n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito Ā«Regolamento eIDASĀ», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’unione europea;
o) (soppresso)
p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) (soppresso)
q-bis) (soppresso)
r) (soppresso)
s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integritĆ  di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) (soppresso)
u) (soppresso)
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter) (soppresso)
u-quater) identitĆ  digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalitĆ  fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
z) (soppresso)
aa) titolare: la persona fisica cui ĆØ attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) (soppresso)
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilitĆ ;
dd) interoperabilitĆ : caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di ConnettivitĆ  finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata ĆØ ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato.

Art. 2. FinalitĆ  e ambito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilitĆ , la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilitĆ  dell’informazione in modalitĆ  digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalitĆ  piĆ¹ appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonchĆ© alle societĆ , interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-bis. (abrogato)

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchĆ© al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilitĆ  delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attivitĆ  e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresƬ al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Sezione II – Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie.

1. soggetti giuridici ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

1-bis. (abrogato)

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo ĆØ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi ĆØ attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilitĆ  per il persona fisica di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonchĆ© di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.

1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identitĆ  digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64.

1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identitĆ  digitale di cui al comma 1-quinquies, nonchĆ© di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis.

Art. 3-bis. Domicilio digitale delle persone fisiche.
(articolo introdotto dall’art. 4, comma 1, legge n. 221 del 2012)

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, ĆØ facoltĆ  di ogni persona fisica indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.

2. Il domicilio di cui al comma 1 ĆØ inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

3. (abrogato)

3-bis. Agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno ĆØ messo a disposizione un domicilio digitale con modalitĆ  stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalitĆ  con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

4. A decorrere dal 1Ā° gennaio 2013, salvo i casi in cui ĆØ prevista dalla normativa vigente una diversa modalitĆ  di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il persona fisica esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puĆ² produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalitĆ  di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al persona fisica contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia ĆØ tratta, ĆØ stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformitĆ  alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

4-quater. Le modalitĆ  di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile puĆ² essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l’indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all’articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puĆ² opporre eccezioni relative a tali circostanze.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.
(abrogato)

Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalitĆ  informatiche.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilitĆ  di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivitĆ , una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilitĆ  tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalitĆ  di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.

3. (abrogato)

3-bis. (abrogato)

3-ter. (abrogato)

4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalitĆ  attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attivitĆ  previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalitĆ  le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalitĆ  di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalitĆ  e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalitĆ  di cui al comma 1.

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni ĆØ effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. (abrogato)

2-bis. (abrogato)

Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
(articolo introdotto dall’art. 5, comma 1, legge n. 221 del 2012)

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchĆ© lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalitĆ  telematica, ĆØ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 ĆØ realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identitĆ  digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies.

3. L’accesso all’IN1-PEC ĆØ consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito Web e senza necessitĆ  di autenticazione. L’indice ĆØ realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, le modalitĆ  di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalitĆ  e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

1. Al fine di
assicurare la pubblicitĆ  dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi ĆØ istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che puĆ² utilizzare a tal fine elenchi e repertori giĆ  formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento ĆØ valutata ai fini della responsabilitĆ  dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Art. 7. QualitĆ  dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualitĆ  anche in termini di fruibilitĆ , accessibilitĆ , usabilitĆ  e tempestivitĆ , stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Gli standard e i livelli di qualitĆ  sono periodicamente aggiornati dall’AgID tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un’apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualitĆ , anche in termini di fruibilitĆ , accessibilitĆ  e tempestivitĆ , del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalitĆ  stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.

Art. 8-bis. ConnettivitĆ  alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilitĆ  di connettivitĆ  alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d’identitĆ  elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall’Agid.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivitĆ  a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalitĆ  determinate dall’AgID.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualitĆ  dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

Art. 10. Sportello unico per le attivitĆ  produttive.
(abrogato)

Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.
(abrogato)

Sezione III – Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attivitĆ  utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicitĆ , imparzialitĆ , trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonchĆ© per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformitĆ  agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attivitĆ  amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente Codice.

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilitĆ  penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente Codice ĆØ comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilitĆ  dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformitĆ  e la graduale integrazione delle modalitĆ  di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificitĆ  di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietĆ  dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo.

4. (abrogato)

5. (abrogato)

5-bis. (abrogato)

Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’Ć mbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonchĆ© dei temi relativi all’accessibilitĆ  e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
(comma cosƬ modificato dall’art. 9, comma 6, lettera b), legge n. 221 del 2012)

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresƬ volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalitƠ operativa digitale.

Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilitĆ  dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71. L’AgID assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la finalitĆ  di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalitĆ  di cui al comma 2.

3. (abrogato)

3-bis. (abrogato)

14-bis. Agenzia per l’Italia digitale.

1. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ĆØ preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalitĆ , imparzialitĆ  e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicitĆ  ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonchĆ© di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilitĆ  e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivitĆ  delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano ĆØ elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed ĆØ approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivitĆ  svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalitĆ  fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonchƩ svolgendo attivitƠ di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunitĆ  digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruitĆ  tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere ĆØ reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicitĆ , ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonchĆ© in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere ĆØ reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’AutoritĆ  nazionale anticorruzione ĆØ trasmessa dall’AgID a detta AutoritĆ ;
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalitĆ  per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualitĆ  di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 44-bis, nonchĆ© sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia puĆ² irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravitĆ  della violazione accertata e all’entitĆ  del danno provocato all’utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti giĆ  attribuita a AgID, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione nonchĆ© al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piĆ¹ esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’Ć mbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivitĆ  gestionali, i documenti, la modulistica, le modalitĆ  di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformitĆ  alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonchƩ dei costi e delle economie che ne derivano (47).

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa ĆØ attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalitĆ  idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.

3-bis- 3-ter. 3-quater. 3-quinquies. 3-sexies. 3-septies. 3-octies. (abrogati dall’art. 19, comma 7, legge n. 135 del 2012)

Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attivitĆ  di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonchƩ della loro qualitƠ e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17. Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalitĆ  operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualitĆ , attraverso una maggiore efficienza ed economicitĆ . Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivitĆ , nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilitĆ  anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualitĆ  dei servizi nonchĆ© di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piĆ¹ efficace erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilitĆ  e fruibilitĆ .

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonchĆ© i Corpi di polizia hanno facoltĆ  di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli giĆ  previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 ĆØ dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalitĆ  digitale direttamente all’organo di vertice politico.

1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietĆ , autonomia e imparzialitĆ . Al difensore civico per il digitale soggetti giuridici puĆ² inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.

Art. 18. Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

1. ƈ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.

2. La Conferenza ĆØ nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell’AgID.

3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente dell’innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.

3-bis. Alla Consulta permanente dell’innovazione possono essere sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

4. (abrogato)

5. (abrogato)

6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.
(abrogato)

Capo II – Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture

Sezione I – Documento informatico

Art. 20. ValiditĆ  ed efficacia probatoria dei Documenti informatici.

1. (abrogato)

1-bis. L’idoneitĆ  del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualitĆ , sicurezza, integritĆ  e immodificabilitĆ .

2. (abrogato)

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonchĆ© quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica , sono stabilite ai sensi dell’articolo 71. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformitĆ  alle regole tecniche sulla validazione.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integritĆ , la disponibilitĆ  e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1. Il documento informatico, cui ĆØ apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio ĆØ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualitĆ , sicurezza, integritĆ  e immodificabilitĆ .

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresƬ l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullitĆ , con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullitĆ , con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico ĆØ sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullitĆ  con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalitĆ  definite con uno o piĆ¹ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi ĆØ apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformitĆ  ĆØ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciĆ² autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformitĆ  all’originale non ĆØ espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformitĆ  all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciĆ² autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. (abrogato)

Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici.

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformitĆ  all’originale in tutte le sue componenti ĆØ attestata da un pubblico ufficiale a ciĆ² autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformitĆ  non ĆØ espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puĆ² essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale ĆØ possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puĆ² essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilitĆ .

Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformitĆ  alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformitĆ  alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformitĆ  all’originale, in tutti le sue componenti, ĆØ attestata da un pubblico ufficiale a ciĆ² autorizzato o se la conformitĆ  non ĆØ espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonchĆ© i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui ĆØ possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. (abrogato)

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformitĆ  all’originale ĆØ assicurata dal funzionario a ciĆ² delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento ĆØ soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivitĆ  culturali e del turismo.

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilitĆ  personale, applicando i criteri di accessibilitĆ  definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
(comma introdotto dall’art. 9, comma 6, lettera c), legge n. 221 del 2012)

5. (abrogato)

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche.

1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: Ā« riproduzioni fotografiche Ā» ĆØ inserita la seguente: Ā«, informatiche Ā».

Sezione II – Firme elettroniche e certificatori

Art. 24. Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui ĆØ apposta o associata.

2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validitĆ  ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71, la validitĆ  del certificato stesso, nonchĆ© gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era giĆ  a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica ĆØ basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed ĆØ qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato ĆØ garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, ĆØ riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 25. Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciĆ² autorizzato.

2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma ĆØ stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identitĆ  personale, della validitĆ  dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non ĆØ in contrasto con l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puĆ² allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23.

Art. 26. Certificatori.
(abrogato)

Art. 27. Certificatori qualificati.
(abrogato)

Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata.

1. (abrogato)

2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva lapossibilitĆ  di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata puĆ² essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puĆ² indicare il codice fiscale rilasciato dall’autoritĆ  fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato di firma elettronica qualificata puĆ² contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato ĆØ richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonchĆ© poteri di rappresentanza;
b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolaritĆ  delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puĆ² essere usato, ove applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalitĆ  di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 29. Qualificazione e accreditamento.

1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attivitĆ  di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identitĆ  digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformitĆ  rilasciata da un organismo di valutazione della conformitĆ  accreditato dall’organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del Regolamento eIDAS.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-bis, comma 3, del presente Codice e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.

4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, puĆ² essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano giĆ  nella disponibilitĆ  del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il AgID dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico di fiducia, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

7. (abrogato)

8. (abrogato)

9. Alle attivitĆ  previste dal presente articolo si fa fronte nell’Ć mbito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30. ResponsabilitĆ  dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identitĆ  digitale e di conservatori.

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identitĆ  digitale di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivitĆ , sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

2. (abrogato)

3. Il certificato qualificato puĆ² contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puĆ² essere usato il certificato stesso, purchĆ© i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Il certificatore non ĆØ responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Art. 31. Vigilanza sull’attivitĆ  dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata.
(abrogato)

Art. 32. Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata.

1. Il titolare del certificato di firma ĆØ tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; ĆØ altresƬ tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ĆØ tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve comunque:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attivitĆ  professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) (abrogato)
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autoritĆ , di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacitĆ  del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonchƩ garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; (93)
k) non copiare, nƩ conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalitĆ  tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticitĆ  delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuitĆ  del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.

4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ĆØ responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attivitĆ  ĆØ delegata a terzi.

5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identitĆ ’ digitale e per i conservatori.

1. L’AgID puĆ² irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identitĆ  digitale e, limitatamente alle attivitĆ  di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all’articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravitĆ  della violazione accertata e all’entitĆ  del danno provocato all’utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravitĆ  l’AgID puĆ² disporre la cancellazione del soggetto dall’elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1-bis. L’AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalitĆ  per adempiere.

2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nei sistemi di posta elettronica certificata che determini l’interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID diffida il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolaritĆ  del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l’interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 puĆ² essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicitĆ  legale.

4. (abrogato)

Art. 33. Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore puĆ² riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato ĆØ qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identitĆ  del titolare per almeno venti anni decorrenti dall’emissione del certificato stesso.

Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attivitĆ  di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di qualificarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attivitĆ  puĆ² essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonchĆ© di categorie di terzi, pubblici o privati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puĆ² adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato)

Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi.

1-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integritĆ  dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguitĆ , e si deve richiedere conferma della volontĆ  di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica ĆØ valida se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura medesima.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.

5. La conformitĆ  dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall’allegato II del regolamento eIDAS ĆØ accertata, in Italia, dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivitĆ  produttive e dell’economia e delle finanze. L’attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale puĆ² prevedere altresƬ la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformitĆ  del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma ĆØ effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformitĆ  ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica.

6. La conformitĆ  di cui al comma 5 ĆØ inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformitĆ  del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma ĆØ effettuata dall’AgID in conformitĆ  alle linee guida di cui al comma 5.

Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell’attivitĆ  del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell’autoritĆ ;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalitĆ  previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacitĆ  del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato puĆ², inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalitĆ  di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 37. Cessazione dell’attivitĆ .

1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l’attivitĆ  deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un prestatore di servizi di fiducia qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il AgID rende nota la data di cessazione dell’attivitĆ  del prestatore di cui al comma 1 tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6.

4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attivitĆ  senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilitĆ  della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilitĆ .

4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.

Sezione III – Trasferimenti di fondi, libri e scritture

Art. 38. Trasferimenti di fondi.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati ĆØ effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia.

Art. 39. Libri e scritture.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformitĆ  alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

Capo III – Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Art. 40. Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

Art. 40-bis. Protocollo informatico.

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3, nonchĆ© le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformitĆ  alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilitĆ  e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2.

1-bis. (abrogato)

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da soggetti giuridici formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalitĆ  per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico ĆØ realizzato garantendo la possibilitĆ  di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivitĆ , e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilitĆ  e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’articolo 71.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell’oggetto del procedimento;
e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo.

2-quater. Il fascicolo informatico puĆ² contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso ĆØ formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilitĆ  e la collegabilitĆ , in relazione al contenuto ed alle finalitĆ , dei singoli documenti; ĆØ inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.

3. (abrogato)

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui ĆØ prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformitĆ  dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

1-bis. Se il documento informatico ĆØ conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento giĆ  conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformitĆ  dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui ĆØ prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalitĆ  cartacee e sono conservati in modo permanente con modalitĆ  digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivitĆ  culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura.

a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) la sicurezza e l’integritĆ  del sistema e dei dati e documenti presenti;
c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
e) l’agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
f) l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione adottato;
i) l’accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici ĆØ gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivitĆ  di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

1-ter. Il responsabile della conservazione puĆ² chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformitĆ  del relativo processo di conservazione a quanto stabilito nel presente articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Art. 44-bis. Conservatori accreditati.

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivitĆ  di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piĆ¹ elevato, in termini di qualitĆ  e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societĆ  di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

Capo IV – Trasmissione informatica dei documenti

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualitĆ  personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalitĆ  per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puĆ² essere, altresƬ, reso disponibile previa comunicazione delle modalitĆ  di accesso telematico allo stesso.

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilitĆ  per danno erariale, comporta responsabilitĆ  dirigenziale e responsabilitĆ  disciplinare.
(comma introdotto dall’art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012)

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero ĆØ comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. ƈ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
(lettera cosƬ modificata dall’art. 14, comma 1-bis, legge n. 98 del 2013)
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo
71.

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietĆ  del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V – Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione I – Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50. DisponibilitĆ  dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilitĆ  dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ĆØ reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; ĆØ fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivitĆ  di cui al presente Codice.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolaritĆ  del dato.

Art. 50-bis. ContinuitĆ  operativa.
(abrogato)

Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni.

1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilitĆ , l’accessibilitĆ , l’integritĆ  e la riservatezza dei dati e la continuitĆ  operativa, dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autoritĆ  competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:

a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalitĆ  tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalitĆ  della raccolta.

2-bis. (abrogato)

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
(articolo cosƬ sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012)

1. (abrogato)

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalitĆ , senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), ĆØ motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attivitĆ  volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto ĆØ pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalitĆ  di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. (abrogato)

9. L’Agenzia svolge le attivitĆ  indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princƬpi di accessibilitĆ , nonchĆ© di elevata usabilitĆ  e reperibilitĆ , anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilitĆ , semplicitĆ  dƬ consultazione, qualitĆ , omogeneitĆ  ed interoperabilitĆ . Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonchĆ© delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltĆ  di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le regole tecniche di cui all’articolo 71 sono definite le modalitĆ  per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
(articolo cosƬ sostituito dall’art. 52, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 33 del 2013)

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitĆ , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.
(abrogato)

Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autoritĆ  giudiziaria di ogni ordine e grado.

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autoritĆ  emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autoritĆ  giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 57. Moduli e formulari.
(articolo abrogato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)

Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
(abrogato)

Sezione II – FruibilitĆ  dei dati

Art. 58. ModalitĆ  della fruibilitĆ  del dato.
(abrogato)

Art. 59. Dati territoriali.

1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. Per agevolare la pubblicitĆ  dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l’AgID ĆØ istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.

4. (abrogato)

5. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonchĆ© per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.

6. (abrogato)

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. (abrogato)

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza ĆØ rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anchesolo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilitĆ  e interoperabilitĆ  e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. (abrogato)

3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
(lettera cosƬ sostituita dall’art. 2, comma 2, legge n. 221 del 2012)
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
(lettera aggiunta dall’art. 1, comma 232, legge n. 147 del 2013)

3-ter. L’AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici.

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformitĆ  alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princƬpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR
(articolo cosƬ sostituito dall’art. 2, comma 1, legge n. 221 del 2012)

1. E’ istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero. Tale base di dati ĆØ sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformitĆ  alle regole tecniche dell’articolo 51. I risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del arante per la Protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresƬ alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 ĆØ definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non ĆØ ancora avvenuto il subentro. L’ANPR ĆØ organizzata secondo modalitĆ  funzionali e operative che garantiscono la univocitĆ  dei dati stessi.

2-bis. L’ANPR contiene altresƬ l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalitĆ  definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui ĆØ stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
(comma introdotto dall’art. 10, comma 1, legge n. 125 del 2015)

3. L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilitĆ  dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe stessa, il comune puĆ² utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR. L’ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalitĆ  telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’ ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.
(comma modificato dall’art. 24, comma 4-ter, legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 10, comma 1, legge n. 125 del 2015)

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalitĆ  di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonchĆ© dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identitĆ  della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o piĆ¹ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale e con la Conferenza Stato – cittĆ , di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalitĆ  di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalitĆ  e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalitĆ  istituzionali secondo le modalitĆ  di cui all’articolo 50;
b) ai criteri per l’interoperabilitĆ  dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivitĆ  di cui al capo VIII del presente Codice in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessitĆ  di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalitĆ  e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la Ā«Banca dati nazionale dei contratti pubbliciĀ» (BDNCP) istituita, presso l’AutoritĆ  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 231, legge n. 147 del 2013)

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, ĆØ istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalitĆ  previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolaritĆ  dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilitĆ  dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalitĆ  istituzionali, secondo le modalitĆ  di cui all’articolo 58, comma 2, del presente Codice.

4. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ƈ facoltĆ  dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalitĆ  di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del persona fisica, l’ANA ne dĆ  immediata comunicazione in modalitĆ  telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria locale nel cui territorio ĆØ compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del persona fisica, nonchĆ© all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza ĆØ dovuta dal persona fisica alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalitĆ  definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilitĆ  degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al persona fisica, nonchĆ© per le finalitĆ  di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l’interoperabilitĆ  dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonchĆ© le modalitĆ  di cooperazione dell’ANA con banche dati giĆ  istituite a livello regionale per le medesime finalitĆ , nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivitĆ , ai sensi del presente Codice.

Sezione III – Servizi in rete

Art. 63. Organizzazione e finalitĆ  dei servizi in rete.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuano le modalitĆ  di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicitĆ  ed utilitĆ  e nel rispetto dei princƬpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformitĆ  alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piĆ¹ efficienti i procedimenti che interessano piĆ¹ amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies. (abrogati)

Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identitĆ  digitali e modalitĆ  di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. (abrogati)

2. (abrogati)

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare lā€™accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in mobilitĆ , ĆØ istituito, a cura dellā€™Agenzia per lā€™Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dellā€™identitĆ  digitale di soggetti giuridici (SPID).

2-ter. Il sistema SPID ĆØ costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalitĆ  definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.

2-quater. Il sistema SPID ĆØ adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalitĆ  definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dellā€™erogazione dei propri servizi in rete, ĆØ altresƬ riconosciuta alle imprese, secondo le modalitĆ  definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltĆ  di avvalersi del sistema SPID per la gestione dellā€™identitĆ  digitale dei propri utenti. Lā€™adesione al sistema SPID per la verifica dellā€™accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali ĆØ richiesto il riconoscimento dellā€™utente esonera lā€™impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attivitĆ  sui propri siti, ai sensi dellā€™articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per lā€™innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dellā€™economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalitĆ  e ai requisiti necessari per lā€™accreditamento dei gestori dellā€™identitĆ  digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire lā€™interoperabilitĆ  delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dellā€™identitĆ  digitale nei riguardi di soggetti giuridici;
d) alle modalitĆ  di adesione da parte di soggetti giuridici in qualitĆ  di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalitĆ  di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualitĆ  di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalitĆ  di adesione da parte delle imprese interessate in qualitĆ  di erogatori di servizi in rete.

2-septies. Un atto giuridico puĆ² essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontĆ . Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-octies puĆ² avvenire anche con la carta di identitĆ  elettronica e la carta nazionale dei servizi.

3. (abrogato)

Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformitĆ  alle regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
(comma cosƬ modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 221 del 2012)

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato ĆØ rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante ĆØ identificato attraverso il sistema pubblico di identitĆ  digitale (SPID), nonchĆ© attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identitĆ ;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purchĆ© le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalitĆ  definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciĆ² sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. (abrogato)

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalitĆ  di cui al comma 1, comporta responsabilitĆ  dirigenziale e responsabilitĆ  disciplinare dello stesso.
(comma introdotto dall’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 221 del 2012)

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. (abrogato)

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ĆØ sostituito dal seguente: Ā«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82Ā».

Sezione IV – Carte elettroniche

Art. 66. Carta d’identitĆ  elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalitĆ  per il rilascio della carta d’identitĆ  elettronica e dell’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’etĆ  prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identitĆ  elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalitĆ  per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piĆ¹ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princƬpi:

a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l’onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi ĆØ a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al persona fisica, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che ĆØ responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puĆ² essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d’identitĆ  elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’etĆ  prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identitĆ  elettronica, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.

4. La carta d’identitĆ  elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’etĆ  prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identitĆ  elettronica, possono contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al persona fisica, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d’identitĆ  elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalitĆ  stabilite con le regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identitĆ  elettronica, del documento di identitĆ  elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonchĆ© le modalitĆ  di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’Ć mbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalitĆ  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilitĆ .

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalitĆ  elettroniche, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71, e contenere le funzionalitĆ  della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

8-bis. (abrogato)

Capo VI – Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Art. 67. ModalitĆ  di sviluppo ed acquisizione.
(abrogato)

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicitĆ  e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralitĆ  tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
(comma cosƬ sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
c-bis) software fruibile in modalitĆ  cloud computing;
d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
e) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all’acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
(comma introdotto sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonchĆ© di standard in grado di assicurare l’interoperabilitĆ  e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformitĆ  alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilitĆ  di accedere a soluzioni giĆ  disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, ĆØ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma ĆØ effettuata secondo le modalitĆ  e i criteri definiti dall’AgID.
(comma introdotto sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)

2. (abrogato)

2-bis. (abrogato)

3. Agli effetti del presente Codice legislativo si intende per:
(comma cosƬ sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera b), legge n. 221 del 2012)

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di soggetti giuridici, anche per finalitĆ  commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l’Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fomite dalla Direttiva Europea sul riutilizzo dell’Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE), recepita con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

4. (abrogato)

Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietĆ  delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto ĆØ previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. AgID definisce i requisiti minimi affinchƩ i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresƬ definite le modalitƠ di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.

2. (abrogato)

Capo VII – Regole tecniche

Art. 71. Regole tecniche.

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l’attuazione del presente Codice.

1-bis. (abrogato)

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformitĆ  ai requisiti tecnici di accessibilitĆ  di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
(comma cosƬ modificato dall’art. 9, comma 6, lettera f), legge n. 221 del 2012)

2. (abrogato)

Capo VIII – Sistema pubblico di connettivitĆ 

Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettivitĆ .
(abrogato)

Art. 73. Sistema pubblico di connettivitĆ  (SPC).

1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivitĆ  e cooperazione (SPC), quale insieme
di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilitĆ  tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea ed ĆØ aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonchĆ© la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la federabilitĆ  dei sistemi;
b) economicitĆ  nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilitĆ  e di supporto alla cooperazione applicativa;
b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3-bis. (abrogato)

3-ter. Il SPC ĆØ costituito da un insieme di elementi che comprendono:

a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilitĆ ;
c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivitĆ  e cooperazione, al fine di assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilitĆ ; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piĆ¹ efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
(abrogato)

Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettivitĆ .

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

2. soggetti giuridici puĆ² partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.

3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l’interoperabilitĆ  del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell’articolo 73, comma 3-quater.

3-bis. (abrogato)

Art. 76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettivitĆ .

1. Gli scambi di documenti informatici nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 76-bis. Costi del SPC

1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l’interoperabilitĆ  sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi ĆØ a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1Ā° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attivitĆ  specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attivitĆ  di centrale di committenza di cui all’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ĆØ destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.

Art. 77. FinalitĆ  del Sistema pubblico di connettivitĆ .
(abrogato)

Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivitĆ .
(abrogato)

Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivitĆ .
(abrogato)

Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivitĆ .
(abrogato)

Art. 81. Ruolo del AgID.
(abrogato)

Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettivitĆ .
(abrogato)

Art. 83. Contratti quadro.
(abrogato)

Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
(abrogato)

Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
(abrogato)

Art. 86. Compiti e oneri del AgID.
(abrogato)

Art. 87. Regolamenti.
(abrogato)

Capo IX – Disposizioni transitorie finali e abrogazioni

Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale.
(abrogato)

Art. 89. Aggiornamenti.
(abrogato)

Art. 90. Oneri finanziari.

1. All’attuazione del presente Codice si provvede nell’Ć mbito delle risorse previste a legislazione vigente.

Art. 91. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l’articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ĆØ abrogato.

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, ĆØ abrogato.

Art. 92. Entrata in vigore del codice.
(abrogato)