La valutazione del Dirigente scolastico

La valutazione del Dirigente scolastico

di Pietro Boccia

 

  1. La Direttiva MIUR n. 36 del 18 agosto 2016

Il processo di valutazione ha, come scopo, l’esigenza di valorizzare e di migliorare professionalmente i Dirigenti scolastici, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico. La direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, che è un copia e incolla della Direttiva n. 25 del 28 giugno, disciplina il procedimento della valutazione dei Dirigenti scolastici, con riferimento alla rilevazione delle azioni organizzative e gestionali, poste in atto in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati ottenuti.

La valutazione si svolge con cadenza annuale ed è rivolta particolarmente alle azioni riconducibili al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel PdM dell’istituzione scolastica.

Gli obiettivi che ogni Dirigente scolastico deve raggiungere sono definiti all’atto del conferimento degli incarichi. Nella formalizzazione degli incarichi, il Direttore dell’USR di riferimento si avvale di apposite funzioni disponibili nella piattaforma SIDI, per acquisire le priorità individuate nel RAV, al fine di predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti d’incarico dirigenziale.

Il Direttore può, in accordo con il Dirigente scolastico, aggiornare annualmente gli obiettivi, prima della scadenza del triennio dell’incarico dirigenziale, in particolare quando ricorrano sensibili cambiamenti nella composizione e nel numero dell’utenza scolastica e nel contesto sociale di riferimento.

Il Direttore, in base alla rilevazione dell’azione dirigenziale e dei risultati conseguiti, adotta annualmente i provvedimenti di valutazione dei Dirigenti, tenendo conto dell’istruttoria fatta dai Nuclei di valutazione di proposito costituiti.

Ogni Nucleo si compone di un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico in funzione di coordinatore, e due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione. Deve sempre essere prevista la presenza di almeno un dirigente scolastico.

Il risultato conseguito è definito con una delle seguenti espressioni: “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento” ovvero “mancato raggiungimento degli obiettivi”.

Nel caso in cui l’istruttoria evidenzi elementi di giudizio che possano condurre alla definizione di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore può convocare il Dirigente scolastico interessato per un primo confronto. Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore comunica l’esito della valutazione all’interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni. Anche in caso di valutazione positiva, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, il Dirigente può chiedere di essere sentito dal Direttore.

Alla valutazione si realizza, di conseguenza, la corresponsione della retribuzione di risultato, determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione e corrisposta, in unica soluzione, a seguito della procedura di certificazione delle risorse destinate e di definizione degli aspetti delegati alla fase contrattuale.

Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale adotta, poi, annualmente un Piano regionale di valutazione; questo è un documento di riferimento che viene pubblicato nel Portale Valutazione del sito internet del Ministero e in quello dell’USR.

Per finalità di monitoraggio è istituito l’Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica, che presenta alla Direzione Ordinamenti e alla Direzione per il personale una sintetica illustrazione dello stato di attuazione della direttiva alla fine di ciascun anno. Alla fine del primo triennio di applicazione presenta una relazione finale al Ministro.

La valutazione si applica agli incarichi sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016. Gli incarichi dirigenziali in atto sono integrati a cura del Direttore con l’indicazione degli obiettivi da perseguire sino al termine dell’incarico. Entro 30 giorni dall’avvenuta registrazione della direttiva da parte degli organi di controllo, saranno adottate le Linee guida per la relativa attuazione.

 

Le Linee guida per l’attuazione della Direttiva n. 36 (18 agosto 2016)

Il Decreto direttoriale MIUR n. 971 del 21 settembre 2016 presenta le Linee guida per l’attuazione della Direttiva n. 36 (18 agosto 2016) sulla valutazione dei Dirigenti scolastici, che trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.

La valutazione della dirigenza scolastica è finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti scolastici, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico e in coerenza con il Sistema nazionale di valutazione.

Gli obiettivi di miglioramento della scuola (priorità) individuati attraverso il RAV, con gli obiettivi nazionali e gli obiettivi regionali, sono il punto di partenza per la valutazione dei Dirigenti scolastici, in quanto rappresentano il quadro di riferimento all’interno del quale si colloca l’azione della dirigenza e il contributo al miglioramento del servizio, come stabilito dal comma 93. I Dirigenti contribuiscono al perseguimento degli obiettivi attraverso “la specificità delle proprie funzioni” (D. Lgs. 165/2001, art. 25, comma 1); di conseguenza, la valutazione non può essere fondata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi, ma deve considerare innanzitutto lo specifico dell’azione dirigenziale finalizzata al loro raggiungimento e, in particolare, i criteri generali riportati nel comma 93:

– competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;

– valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

– apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale;

– contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

– direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

L’assegnazione degli obiettivi, nell’ambito dell’incarico di ciascun Dirigente, spetta al Direttore dell’USR. Sono fondamentali, inoltre, gli obiettivi derivanti dal RAV in quanto collegano l’azione del Dirigente al miglioramento della singola istituzione scolastica, così come gli obiettivi stabiliti dal Ministro a livello nazionale, in quanto definiscono alcuni fondamentali punti di riferimento comuni, oltre ad eventuali obiettivi regionali individuati dal Direttore al fine di promuovere e sviluppare le scelte specifiche del territorio.

Gli obiettivi nazionali (Direttiva, art. 5, commi 1 e 2) derivano dalla normativa vigente e sono coerenti con i criteri, di cui al comma 93, comprendono le priorità nazionali, individuate per il sistema nazionale d’istruzione e di formazione, tengono conto degli atti d’indirizzo e delle direttive del Ministro e sono intenzionalmente orientati in relazione alle competenze professionali di base del Dirigente scolastico e agli obiettivi generali di sistema.

Gli obiettivi nazionali, per il triennio, relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, sono i seguenti:

– assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa;

– assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

– promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

– promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di migliora-mento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

Per il procedimento di valutazione è necessario riferirsi al comma 94, che richiama l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, in cui si prevede che i Dirigenti rispondano in ordine ai risultati e siano valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale. Stabilisce, infatti, il comma 94:, che il “nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato”.

La Direttiva riprende il procedimento generale di valutazione (art. 4) e lo definisce in modo più specifico, evidenziando che si articola nella definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti e nella successiva rilevazione dell’azione dirigenziale finalizzata al conseguimento degli obiettivi e dei risultati effettivamente raggiunti.

La valutazione del Dirigente si svolge con cadenza annuale, in coerenza con il relativo incarico triennale e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all’operato del Dirigente in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica. I passaggi, per il procedimento generale di valutazione (art. 8), sono i seguenti:

  1. La definizione degli obiettivi, vale a dire:

– il Direttore avvia il procedimento assegnando gli obiettivi a ogni Dirigente all’interno dell’incarico triennale;

– il Direttore, per la formalizzazione degli incarichi ai Dirigenti, utilizza le apposite funzioni disponibili nella piattaforma SIDI per acquisire le priorità individuate nel RAV, al fine di predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti d’incarico.

  1. La costituzione dei Nuclei di valutazione e l’adozione del Piano regionale di valutazione, in altre parole:

– nel procedimento di valutazione, il Direttore si avvale di uno o più Nuclei di valutazione appositamente costituiti;

– il Direttore, sulla base della proposta effettuata dal Coordinatore regionale del servizio ispettivo, con proprio decreto costituisce i Nuclei di valutazione e individua i Dirigenti che saranno valutati da ciascun nucleo (art. 9, comma 1);

– il Direttore adotta annualmente il Piano regionale di valutazione sulla base della proposta del Coordinatore regionale del servizio ispettivo (art. 10, comma 1);

– il Piano è annuale e contiene: gli obiettivi definiti dal Direttore con riferimento al contesto territoriale; la relazione sullo stato del sistema di valutazione a livello regionale e di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano precedente; il numero dei Nuclei di valutazione da attivare presso l’USR;

– il Piano adottato è pubblicato nei modi previsti dall’articolo 10, comma 3.

  1. L’adozione del provvedimento di valutazione, ovvero:

– il Direttore, in base alla rilevazione dell’azione dirigenziale e dei risultati conseguiti, adotta annualmente i provvedimenti di valutazione dei Dirigenti, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione;

– i provvedimenti di valutazione evidenziano il livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso una delle seguenti espressioni: “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento” ovvero “mancato raggiungimento degli obiettivi”, cui sono connessi gli effetti dell’articolo 21 del D. Lgs. 165/2001 (art. 6, comma 3);

– nel caso in cui l’attività istruttoria svolta dai Nuclei, nel corso dell’anno, evidenzi elementi di giudizio che possano condurre alla definizione della valutazione di un Dirigente al livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore può convocare l’interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio, per un primo confronto;

– nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore comunica l’esito della valutazione all’interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni;

– nel caso di valutazione positiva, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, il Dirigente può chiedere di essere sentito dal Direttore che, a tal fine, comunica la data di svolgimento del colloquio.

Il punto di partenza è l’autovalutazione del Dirigente scolastico, attraverso un modello comune di riferimento a livello nazionale con dati ed evidenze controllabili, così com’è avvenuto per il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 6 DPR 80/2013). Il riferimento finale per la valutazione è il riscontro annuale sull’azione dirigenziale (“specificità delle funzioni”) e gli obiettivi perseguiti e raggiunti (“contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione”). Per quanto riguarda questi ultimi sarà determinante la tendenza annuale verso i traguardi previsti a livello triennale. Pertanto il punto di riferimento generale è il “traguardo” triennale previsto nel RAV, mentre l’oggetto della valutazione annuale è il trend di avvicinamento riscontrabile dai dati a sistema, in sostanza il progressivo conseguimento di traguardi intermedi che permettono di avvicinarsi al traguardo finale.

La metodologia adottata per la valutazione intende inserirsi in modo leggero all’interno del lavoro svolto quotidianamente, senza richieste di nuove e particolari documentazioni che appesantirebbero ulteriormente il lavoro richiesto ai Dirigenti, ma valorizzando al meglio i documenti e gli strumenti già in uso o in sviluppo. Tutti gli strumenti sono di supporto e orientamento alla professionalità e al miglioramento del servizio, sono presenti online e sono reperibili o consultabili tramite il Portale della valutazione del MIUR.

Il Portfolio è lo strumento di riferimento per l’autovalutazione e al tempo stesso lo strumento di supporto e accompagnamento a tutto il procedimento di valutazione, che permette una sintesi e una riorganizzazione ordinata fra i vari documenti specifici che il Dirigente scolastico intende portare in evidenza. La sua composizione prevede sia una parte pubblica, in cui viene inserito il curricolo professionale (modello unico su anagrafica nazionale) e le azioni specifiche del Dirigente scolastico, finalizzate al miglioramento sia una parte riservata in cui egli trova strumenti per l’autovalutazione nonché per l’analisi e lo sviluppo della propria professionalità oltre, naturalmente, alle valutazioni di prima istanza del Nucleo e finali del Direttore.

L’azione del Dirigente scolastico viene valutata su tre dimensioni professionali:

–                sulla direzione unitaria, sulla promozione della partecipazione, sulle competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati (con un peso del 60% nel risultato finale);

–                sulla valorizzazione delle risorse professionali, dell’impegno e dei meriti professionali (con un peso del 30%);

–                sull’apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale (con un peso del 10%).

Ogni Nucleo di valutazione è costituito da un Dirigente tecnico o amministrativo o scolastico, in funzione di coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione. Un Nucleo deve sempre comprendere almeno un Dirigente scolastico, preferibilmente con esperienze maturate come valutatore nei progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio, al fine di assicurare la presenza di competenze legate allo specifico professionale della dirigenza scolastica. Inoltre, ogni Nucleo può essere articolato con una diversa composizione, in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, come previsto dal comma 94. La necessaria omogeneità della metodologia di valutazione dei Nuclei e il coordinamento complessivo sono assicurati dal Direttore.

Per quanto concerne la composizione dei Nuclei:

– l’Ufficio scolastico regionale individua tramite avviso pubblico i Coordinatori dei Nuclei regionali tra le seguenti figure: Dirigenti tecnici; Dirigenti tecnici o scolastici in quiescenza (da non oltre 3 anni) con esperienze accreditate di valutazione in progetti nazionali; Dirigenti scolastici utilizzati ai sensi della L. 448/98; Dirigenti amministrativi; Dirigenti scolastici preferibilmente con esperienze maturate nella propria scuola e/o come valutatore nei progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio;

– l’Ufficio scolastico regionale costituisce un elenco di dirigenti scolastici, uno di dirigenti amministrativi e uno di esperti di valutazione selezionati tramite avviso pubblico redatto sulla base di criteri comuni a livello nazionale per l’individuazione degli altri due componenti del Nucleo;

– il Coordinatore regionale del servizio ispettivo, sulla base del numero dei Dirigenti scolastici in servizio presso l’USR di riferimento e dei predetti elenchi, formula una proposta di Piano regionale di valutazione comprendente la composizione dei Nuclei da attivare presso l’Ufficio, nonché l’elenco dei Dirigenti che devono essere valutati da ogni Nucleo in relazione alla durata dell’incarico e il piano delle visite da parte del Nuclei. Nel piano delle visite annuali devono necessariamente rientrare i Dirigenti che non hanno raggiunto gli obiettivi, i Dirigenti che non hanno ricevuto nessuna visita negli ultimi due anni e una percentuale di visite casuali;

– il Direttore, sulla base della proposta effettuata dal Coordinatore regionale del servizio ispettivo, con proprio decreto, costituisce i Nuclei di valutazione e individua i Dirigenti da valutare da parte di ciascun Nucleo.

Il Nucleo può, in sintesi, essere articolato in due livelli, vale a dire:

– il Coordinatore definisce tutta la procedura sulla valutazione di ogni Dirigente propedeutica all’analisi del Nucleo, chiede documentazioni integrative e ove necessario predispone una visita individuale o di Nucleo al completo;

– il Nucleo esprime la valutazione di prima istanza sulla base della precedente fase istruttoria e della visita presso la scuola.

L’espressione della valutazione deve sempre avvenire in forma collegiale e, ove vi siano discordanze di giudizio, prevale la maggioranza.

La visita presso la scuola sede di servizio del Dirigente avviene attraverso un Protocollo di visita comune a livello nazionale, pubblicato all’interno del Portale della valutazione del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/snv/dirigenti.shtml.

Il Coordinatore, oltre alla visita, al fine di facilitare il più possibile il reperimento di informazioni, spiegazioni, documentazioni e ogni altra comunicazione utile al procedimento di valutazione, potrà concordare un appuntamento e collegarsi direttamente con il Dirigente utilizzando gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei (telefono, web conference, chiamate internet e così via). In tal caso l’appuntamento sarà registrato all’interno del portale del Sistema Nazionale di Valutazione dal Coordinatore e riporterà la data e l’oggetto della comunicazione; gli appuntamenti saranno visibili al Dirigente scolastico in un’apposita sezione del portale. Una volta concluso l’appuntamento, il Coordinatore e il Dirigente scolastico potranno confermare l’avvenuta comunicazione e aggiungere i propri commenti all’interno della piattaforma.

L’oggetto della comunicazione, la data e gli eventuali commenti vengono registrati e rientrano direttamente nel Portfolio del Dirigente scolastico nella sezione riservata alla valutazione. In sostanza, è opportuno nel tempo promuovere e utilizzare una pluralità di mezzi e di strumenti che possano integrare e qualificare il procedimento di valutazione, facilitando il lavoro del Nucleo e dello stesso Dirigente.

Le operazioni di valutazione compiute annualmente da ciascun Nucleo si concludono con la formulazione di una motivata proposta di valutazione al Direttore. Quest’ultimo definisce la valutazione di ciascun Dirigente scolastico accogliendo la proposta di valuta-zione o discostandosene motivatamente.

La valutazione tiene in considerazione tutte le dimensioni professionali indicate dal comma 93 e in particolare le azioni effettivamente realizzate e i risultati raggiunti. L’esito della valutazione è annuale e deve essere sintetizzato con una delle seguenti espressioni:

– pieno raggiungimento degli obiettivi;

– avanzato raggiungimento degli obiettivi;

– buon raggiungimento degli obiettivi;

– mancato raggiungimento degli obiettivi.

Alla valutazione fa seguito la corresponsione della retribuzione di risultato annuale, sulla base della contrattazione integrativa regionale e del decreto direttoriale di quantificazione del FUN, vistato dall’organo di controllo, secondo quanto disposto dall’art. 25 del vigente CCNL. La retribuzione di risultato dovrà tener conto di un’idonea diversificazione tra i livelli “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento” degli obiettivi.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

– al livello “pieno raggiungimento” degli obiettivi è riconosciuta una maggiorazione del compenso compresa tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento di risultato riconosciuto al livello “avanzato raggiungimento”;

– al livello “avanzato raggiungimento” degli obiettivi è riconosciuta una maggiorazione del compenso pari almeno al 5 per cento rispetto a quella riconosciuta al livello “buon raggiungimento”;

– al livello “buon raggiungimento” è riconosciuto un compenso di base;

– al livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi” non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato e trova applicazione l’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, anche per la parte in cui è prevista la restituzione degli esiti tramite un contraddittorio.

L’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, a tal proposito, recita al comma 1 che i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, comportano per il Dirigente interessato la revoca dell’incarico, adottata con le procedure previste dall’art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all’art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente scolastico, previa contestazione e contraddittorio, può, stabilisce il comma 2 dell’art. 21 (D. Lgs. n. 165/2001), essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Ogni Dirigente scolastico avrà titolo a chiedere al Direttore dell’ufficio scolastico regionale la restituzione degli esiti. La restituzione sarà obbligatoria nel caso in cui la valutazione riporti il “mancato raggiungimento degli obiettivi”. Così come previsto nella Direttiva all’art. 8 comma 5: “Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore comunica l’esito della valutazione all’interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni”.

Viene istituito, al fine di monitorare la realizzazione e gli sviluppi del sistema, l’Osservatorio per la valutazione della dirigenza scolastica, che ha il compito di svolgere:

– una ricognizione delle problematiche rilevabili in sede di prima applicazione;

– il monitoraggio delle fasi, delle modalità e degli strumenti di valutazione per un miglioramento complessivo del sistema;

– l’impatto del sistema di valutazione sul lavoro e sullo sviluppo professionale dei dirigenti;

– la promozione di iniziative d’informazione e formazione dei dirigenti e dei componenti dei Nuclei di valutazione.

La composizione e i compiti dell’Osservatorio sono definiti con uno specifico decreto del Ministro.

Le Linee guida, trasmesse con Decreto Direttoriale MIUR 21 settembre 2016, prot. n. 971, illustrano, infine, le procedure che saranno utilizzate per valutare i dirigenti, secondo la seguente tempistica:

–                entro settembre 2016, la definizione degli obiettivi da parte del Direttore dell’USR. Gli obiettivi vengono inseriti nell’incarico del Dirigente e permangono per il triennio di vigenza; possono essere aggiornati annualmente, ma solo per situazioni particolari e previo accordo con l’interessato;

–                entro dicembre 2016 la formulazione della proposta di “Piano regionale di valutazione” da parte del Coordinatore regionale del servizio ispettivo e adozione da parte del Direttore;

–                gennaio/maggio 2017 l’autovalutazione annuale da parte del Dirigente attraverso un format comune sulle azioni realizzate e i risultati ottenuti con riferimento a dati ed evidenze a sistema ed eventuali richieste di integrazioni da parte del Nucleo (strumento fondamentale e punto di riferimento per l’autovalutazione e la documentazione delle azioni del Dirigente è il Portfolio, compilabile in progress fino a maggio);

–                entro agosto 2017 la valutazione di prima istanza da parte del Nucleo ed eventuale visita presso l’Istituzione scolastica sede di servizio del Dirigente (ogni Dirigente sarà comunque oggetto di una visita all’interno del triennio d’incarico). Valutazione finale da parte del Direttore, con riferimento alla valutazione di prima istanza del Nucleo. Il Direttore può discostarsi dalla valutazione del Nucleo previa motivazione scritta;

–                entro dicembre 2017 la restituzione dei riscontri della valutazione da parte del Direttore: obbligatoria in caso di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, a richiesta dell’interessato in caso di valutazione positiva. Il Direttore comunicherà comunque i dati generali sui risvolti della valutazione annuale a tutti i Dirigenti in una dimensione di orientamento e sviluppo della professionalità.