La scuola italiana, il RAV e il PdM

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La scuola italiana, il rapporto di autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento (PdM)

di Pietro Boccia

 

  1. Introduzione

La scuola ha assunto, oggi, una rilevanza vitale per la formazione del cittadino, avendo assunto la funzione di dover far acquisire a tutti le conoscenze indispensabili e le competenze adeguate per comprendere la realtà e a governarne gli sviluppi. Il processo di autonomia nelle diverse istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni ha messo in crisi il modello organizzativo-apparato e ancora gli studiosi non riescono a individuarne uno che possa corrispondere pienamente alle aspettative attuali. L’orientamento è di pensare a organizzazioni “complesse a legami deboli”. Un’organizzazione complessa è, oggi, un modello di rete, nel quale si costituiscono nodi e connessioni. I primi sono i tipi di attori coinvolti e le seconde rappresentano i momenti di scambi relazionali tra i singoli attori. L’organizzazione della rete lascia, pertanto, molta libertà di scelta agli attori coinvolti, anzi più la rete si espande verso il globale, maggiormente la scelta degli obiettivi è speculare; al contrario, più si circoscrive alla realtà locale e maggiormente la progettazione o la pianificazione diventa pratica. Perciò le istituzioni scolastiche, pur ricevendo dallo Stato gli input per progettare, sono costrette autonomamente a rendicontare, in maniera trasparente, gli esiti e i risultati, attraverso il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento.

Il rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento (PdM), dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015, hanno subito dei cambiamenti. La prima fase di chiusura, che il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), DPR n. 80/2013, prevede, coincidendo con l’entrata in vigore della legge n. 107/2015, certamente muta il quadro di riferimento, concernente l’impiego dei dati presenti nel RAV (Rapporto di autovalutazione). Anzi, alcune ricadute possono ripercuotersi perfino sulla valutazione dei dirigenti scolastici, giacché bisogna, tra gli indicatori, tener conto, come recita il comma 93 della legge n. 107/2015, “del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione”. Il fulcro del valutare non rappresenta più le articolazioni e le diverse classificazioni delle prestazioni all’interno di ogni istituzione scolastica; esso è anche il riconoscimento delle criticità, che si evidenziano, e la messa in opera di eventuali Piani di miglioramento (PdM).

Il MIUR ha, attraverso la nota n. 7904/2015, dato precise indicazioni per quanto concerne non solo la chiusura e pubblicazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) ma anche per quanto riguarda l’orientamento per la stesura del Piano di miglioramento (PdM).

Le istituzioni scolastiche, come recita la nota n. 5983/2015, hanno la possibilità di rivedere e di riconsiderare tutte le parti del proprio Rapporto di autovalutazione, redatto in formato elettronico. Solo in seguito tale Rapporto di autovalutazione (RAV) può, in ogni scuola, essere pubblicato nella sezione del portale “Scuola in chiaro”, destinata alla valutazione.

I livelli per accedere al Rapporto di autovalutazione (RAV) sono:

  • il completo rapporto di autovalutazione con le tabelle dei dati che le singole istituzioni scolastiche hanno deciso di rendere riconoscibili;
  • la sintesi del rapporto che, attraverso le autovalutazioni e con le corrispondenti motivazioni, l’istituzione scolastica si è data per ogni rubrica di valutazione;
  • il set degli indicatori e dei descrittori, tranne che per alcuni dati “sensibili” interni al contesto e relativi alle caratteristiche socio-culturali delle famiglie.

In più per quanto riguarda i dati Invalsi, vengono divulgati e pubblicati:

  • i risultati desunti dal confronto con le duecento istituzioni scolastiche che presentano un indice di status socio-economico-culturale simile, vale a dire il cosiddetto indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status);
  • la variabilità dei risultati che si ha tra le diverse classi.

La nota precisa, inoltre, che il sistema informativo realizzerà in automatico verifiche e controlli per evidenziare possibili incongruenze del RAV (Rapporto di autovalutazione).

I livelli di verifica e di controllo delle incongruenze possono essere:

– le segnalazioni riguardanti la mancata compilazione di alcune parti del RAV (Rapporto di autovalutazione);

– le incongruenze tra gli esiti dell’autovalutazione e le priorità individuate;

– il RAV (Rapporto di autovalutazione) e l’analisi fatta non hanno come riferimento i dati accertabili e documentabili.

Il Ministero ha, infine, il compito di segnalare che, da una lettura del RAV (Rapporto di autovalutazione), gli elementi maggiormente deboli, quando vengono estratti casualmente, sono sempre collegati alla determinazione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi operativi.

 

  1. Il Piano di miglioramento (PdM) e il Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

Le istituzioni scolastiche sono tenute a compilare il Piano di miglioramento (PdM); questo deve essere congruente con gli obiettivi di miglioramento già presenti nel Rapporto di autovalutazione (RAV). Bisogna considerare che nella nuova versione (comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia scolastica -) il Piano di miglioramento (PdM) rientra nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF – Legge n. 107/2015). Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), giacché rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, deve essere integrato, come prevede il comma 14 (art. 1 della legge n. 107/2015) con il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.

In tale prospettiva è importante specificare, nel PTOF, sia le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già indicati nella parte 5 del Rapporto di autovalutazione (RAV) sia le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. Il lasso di tempo per la chiusura del PTOF consente, infatti, di elaborare contestualmente il PTOF e il Piano di miglioramento.

La nota n. 7904/2015 dà, a tal proposito, le seguenti indicazioni:

  1. la responsabilità della gestione del processo di miglioramento è attribuita al dirigente scolastico, il quale si avvale per quanto concerne le indicazioni della “unità di autovalutazione”, già costituita per l’autovalutazione e per la compilazione del RAV (Rapporto di autovalutazione);
  2. il responsabile dei contenuti e dei dati, inseriti nel PdM (Piano di miglioramento), è il dirigente scolastico;
  3. gli strumenti di supporto sono presenti nel portale della valutazione del MIUR;
  4. altri materiali e linee guida per la predisposizione e la realizzazione dei PdM (Piano di miglioramento), nonché gli elenchi dei consulenti scelti e formati dall’Istituto, messi a disposizione delle scuole, sono rinvenibili sul sito dell’Indire.

La nota ministeriale dà le disposizioni indicative per la predisposizione del PdM (Piano di miglioramento), sia concernente, in particolare, i nessi tra obiettivi del processo e i traguardi di miglioramento sia per quanto riguarda la pianificazione delle azioni, la valutazione periodica dello stato di avanzamento del PdM (Piano di miglioramento) e la documentazione del nucleo di valutazione. All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV.

Il Piano di miglioramento (PdM) non presenta, a differenza del Rapporto di autovalutazione (RAV) un modello o format fissato a livello centrale. Le istituzioni scolastiche sono, perciò, tenute, invitate dagli organi competenti, a compilare le tabelle di monitoraggio che sono allegate alla nota ministeriale.

L’art. 25 del DM n. 435/2015 (Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), aveva previsto per il 2015 € 3.000.000,00 di finanziamenti per lo “Sviluppo del sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione”. Erano, in particolare, previsti € 2.600.000,00 per progetti riguardanti i Piani di miglioramento delle scuole; € 400.000,00 per progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione. Il MIUR doveva provvedere sia ad assegnare, ripartendole, le risorse a livello regionale sia a determinare, per i finanziamenti, le priorità d’intervento e i requisiti dei progetti che le scuole o loro reti presentano. I progetti sono esaminati e valutati da commissioni costituite ad hoc presso gli Uffici Scolastici Territoriali. I criteri per valutare tali progetti sono:

  1. l’adeguatezza della proposta alle indicazioni del MIUR (massimo 50 punti);
  2. la qualità e l’utilità pratica tanto del progetto quanto delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni scolastiche o le reti di scuole s’impegnano ad attuare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali prodotti, che diventano proprietà dell’amministrazione (massimo 50 punti).

 

3. Il Piano di miglioramento (PdM) e il contingente ispettivo

Nell’ambito della dotazione dei Dirigenti tecnici, è stato anche determinato il 10 agosto 2015, con Decreto ministeriale n. 598, il contingente ispettivo che deve partecipare all’attuazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione, attraverso il coordinamento dei nuclei di valutazione esterna delle scuole (art. 5, commi 1 e 2, del DPR 28 marzo 2013, n. 80). Nel Decreto ministeriale n. 598/2015 la consistenza del contingente è fissata in 52 unità, di cui 10 sui posti di dirigente tecnico assegnati all’amministrazione centrale e 42 su quelli assegnati agli Uffici periferici.

La nota n. 7913 del 2 settembre 2015 precisa che Dirigenti tecnici del contingente ispettivo svolgono attività di valutazione nei nuclei di valutazione esterna, dei quali assumono il coordinamento. A ogni Dirigente tecnico potranno essere assegnate, di norma, da 15 a 25 scuole per ogni anno scolastico.

A favore delle scuole per i processi di miglioramento, l’Indire ha realizzato, per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione, un apposito ambiente online, disponibile al link miglioramento.indire.it.

In tale spazio le istituzioni scolastiche possono essere supportate con una valida applicazione per la compilazione del Piano di miglioramento (PdM). Per poter impiegare il format allestito dall’Indire, bisogna che il dirigente scolastico (e i docenti da abilitare alla scrittura del Piano) sia iscritto all’indirizzo http://miglioramento.indire.it/pdm/iscrizioni, usufruendo della password d’istituto di solito usata per i servizi Indire (o recuperandola con l’apposita funzione). Appena iscritti e abilitati, i dirigenti e i docenti possono accedere allo spazio con le proprie credenziali.

Le istituzioni scolastiche, per il processo di miglioramento, hanno la possibilità di farsi supportare da un consulente per il Piano di miglioramento (PdM). Tale figura è scelta e formata dall’Indire nell’ambito della sperimentazione VALeS. Le scuole interessate possono accedere all’elenco degli esperti e visionare i curricula all’indirizzo http://miglioramento.indire.it/supportoscuole/istituti, previo login con la password di Istituto. Ogni istituzione scolastica deve, poi, scegliere l’esperto e stipulare il contratto.

Il Piano di miglioramento (PdM) deve essere pianificato, nella fase sia di formulazione sia di attuazione, dal dirigente scolastico, come responsabile della gestione del processo, e dal nucleo interno di valutazione (unità di autovalutazione). E’ necessario, inoltre:

  • incoraggiare e potenziare il coinvolgimento diretto della comunità scolastica;
  • ottimizzare le risorse interne, identificando, riconoscendo e responsabilizzando le competenze professionali;
  • sostenere una riflessione dell’intera comunità scolastica con una progettazione delle azioni innovative;
  • incoraggiare la conoscenza e la comunicazione anche a livello pubblico del processo di miglioramento.

 

4. Il modello del Piano di miglioramento (PdM) e l’Indire

E’ alquanto interessante il modello del Piano di miglioramento (PdM), proposto da Indire; esso prevede azioni di miglioramento che si situano su due livelli. Il primo livello è quello delle pratiche educative e didattiche e il secondo delle pratiche gestionali e organizzative.

Il modello si fonda su 4 sezioni:

  1. Scegliere gli obiettivi del processo più validi alla luce delle priorità indicate nella sezione 5 del RAV (Rapporto di autovalutazione).
  2. Stabilire le azioni più adeguate per pervenire agli obiettivi scelti.
  3. Pianificare e progettare gli obiettivi di processo individuati.
  4. Valutare, condividere e divulgare i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione.

Su tale modello viene congegnata un’utility per avere la possibilità di compilare online il Piano di miglioramento (PdM); essa è predisposta, in modo articolato, nelle diverse sezioni. Ogni sezione deve presentare alcuni passi operativi (compilazione di una tabella, lavoro salvato, lavoro esportato in un file PDF).

Il file in formato pdf, che viene realizzato, può, in seguito, essere impiegato dall’istituzione scolastica sia per la condivisione interna sia per la pubblicizzazione all’esterno delle azioni di miglioramento, come, ad esempio, avviene a completamento del PTOF nel Portale Unico dei dati della Scuola, previsto dai commi 17 e 136 dell’art. 1 della legge 107/2015.